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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/03/2024, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1188/2023 R.G., promossa
DA in persona del legale rappresentante Parte_1
, con gli avvocati MARINARO IGNAZIO, MARINARO Parte_2
ORSOLA, MARINARO FRANCESCO e MARINARO ANNAMARIA LISA
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, con l'avv. LOI PIERFRANCESCO CP_1
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di caparra confirmatoria, decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in intestazione ha proposto opposizione avverso il decreto n. 263 del 2023 con cui il Tribunale di Sassari le ha ingiunto il pagamento in favore di CP_1
della somma di Euro 141.000,00, oltre interessi e spese, pretesa come doppio della caparra versata con la stipula del contratto preliminare di compravendita con cui si è impegnata a vendere alcune unità immobiliari e dal quale la promittente acquirente è receduta con la missiva dell'1.2.2023. Ha affidato l'opposizione ai seguenti motivi: ha eccepito la violazione della clausola arbitrale di cui all'art. 11 del contratto;
rilevato di aver proposto, data la difficoltà nel rispettare il termine di consegna degli immobili, la risoluzione del contratto preliminare, non accettata dalla controparte con la quale si
è addivenuti ad accordi modificativi previdenti prima (nel novembre 2012) la sostituzione del bene promesso con altro di maggior prestigio e poi (nel giugno del
2014) la riduzione del prezzo di ben Euro 50.000,00 (con l'ulteriore riduzione di Euro
50.000,00 di cui alla scrittura privata del marzo del 2021 proposta dal coniuge della
, ha sostenuto di essere stata costretta a sottoscrivere gli accordi modificativi a CP_1
condizioni inique, subendo la condotta di controparte diretta ad avvantaggiarsi delle sue difficoltà in violazione dei principi di buona fede e correttezza che avrebbero dovuto improntare le trattative come l'esecuzione del contratto. Ha concluso in conformità.
Si è costituita la convenuta che ha eccepito la nullità dell'eccezione di arbitrato per violazione dell'articolo 33 comma II lettera t) del codice del consumo, non essendo stato neppure provato che la stessa sia stata frutto di una specifica trattativa con la promittente acquirente, alla quale anzi è stato proposto un contratto standard e già predisposto dalla società promittente venditrice;
ha comunque richiamato la previsione del foro del consumatore di cui alla seconda parte del medesimo articolo, sostenendo la necessità di procedere nel contrasto tra le due previsioni contrattuali all'interpretazione più favorevole al contraente più debole. Nel merito, ripercorse le vicende intervenute e negato di aver ricevuto una proposta di risoluzione consensuale del contratto, richiamate ancora le due diffide inviate, contestato recisamente di aver tenuto una condotta contraria alla buona fede contrattuale, riaffermata la gravita dell'inadempimento della controparte che non ha consegnato alcun immobile a distanza di 13 anni dal primo compromesso e di 9 dall'ultimo accordo modificativo, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con condanna della controparte, oltre che alla rifusione delle spese di lite, anche ex art 96
c.p.c.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, previa istruttoria solo documentale, la causa è approdata alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione non può trovare accoglimento. L'eccezione fondata sulla previsione di cui all'art. 11 comma primo del contratto preliminare concluso tra le parti si scontra con il dettato dell'articolo 33 comma secondo lettera t) del codice del consumo: la clausola deve dunque considerarsi vessatoria e così nulla ed inefficace in difetto di una prova contraria che l'attrice avrebbe dovuto fornire. Resta comunque il rilievo per cui lo stesso contratto sembra aver solo offerto la possibilità alle parti di risolvere in altra sede le loro controversie, ma sempre salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria individuata in base al foro del consumatore, atteso che diversamente non si comprenderebbe il successivo comma secondo.
Deve poi escludersi che nella condotta della promittente acquirente vi possa essere stata una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, considerato che già con la stipula del contratto preliminare la convenuta ha eseguito gli obblighi assunti, versando la significativa somma di Euro 70.500,00 a titolo di caparra confirmatoria senza mai ricevere nel corso dei successivi anni la consegna degli immobili ed anzi pervenendo a delle modifiche delle pattuizioni originarie nelle quali alla sostituzione di uno degli immobili promessi e alla riduzione del prezzo ha comunque corrisposto la fissazione di un ulteriore termine di consegna in favore della società. Alcuna iniquità può, dunque, riconoscersi in danno dell'attrice. Deve, oltretutto, rilevarsi come la violazione di regola di condotta in sede di trattative o di esecuzione del contratto può dare origine solo ad una tutela risarcitoria di danni effettivamente subiti
(di cui quindi non possono mancare allegazione e prova), senza poter anche incidere sulla debenza delle prestazioni a cui il vincolo negoziale ha impegnato. Anche, dunque, a ritenere - come sostenuto da parte attrice - che la convenuta abbia violato i principi di buona fede e correttezza, opererebbero ugualmente le forme di tutela previste in favore del contraente che subisce l'inadempimento della controparte e nel caso di specie la facoltà di esercitare il recesso a causa della condotta omissiva della controparte che non ha mai dimostrato né di aver eseguito la prestazione né di essersi trovata in una condizione di assoluta e oggettiva impossibilità ad eseguirla. Stante la legittimità del recesso, a ragione la ha fatto valere il suo diritto al CP_1
pagamento del doppio della caparra versata, come previsto dall'art. 1385 c.c.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Si rigetta in difetto dei necessari presupposti la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 236 del
2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- rigetta la domanda ex art 96 c.p.c.
Sassari, 26/03/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1188/2023 R.G., promossa
DA in persona del legale rappresentante Parte_1
, con gli avvocati MARINARO IGNAZIO, MARINARO Parte_2
ORSOLA, MARINARO FRANCESCO e MARINARO ANNAMARIA LISA
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, con l'avv. LOI PIERFRANCESCO CP_1
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di caparra confirmatoria, decisa ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in intestazione ha proposto opposizione avverso il decreto n. 263 del 2023 con cui il Tribunale di Sassari le ha ingiunto il pagamento in favore di CP_1
della somma di Euro 141.000,00, oltre interessi e spese, pretesa come doppio della caparra versata con la stipula del contratto preliminare di compravendita con cui si è impegnata a vendere alcune unità immobiliari e dal quale la promittente acquirente è receduta con la missiva dell'1.2.2023. Ha affidato l'opposizione ai seguenti motivi: ha eccepito la violazione della clausola arbitrale di cui all'art. 11 del contratto;
rilevato di aver proposto, data la difficoltà nel rispettare il termine di consegna degli immobili, la risoluzione del contratto preliminare, non accettata dalla controparte con la quale si
è addivenuti ad accordi modificativi previdenti prima (nel novembre 2012) la sostituzione del bene promesso con altro di maggior prestigio e poi (nel giugno del
2014) la riduzione del prezzo di ben Euro 50.000,00 (con l'ulteriore riduzione di Euro
50.000,00 di cui alla scrittura privata del marzo del 2021 proposta dal coniuge della
, ha sostenuto di essere stata costretta a sottoscrivere gli accordi modificativi a CP_1
condizioni inique, subendo la condotta di controparte diretta ad avvantaggiarsi delle sue difficoltà in violazione dei principi di buona fede e correttezza che avrebbero dovuto improntare le trattative come l'esecuzione del contratto. Ha concluso in conformità.
Si è costituita la convenuta che ha eccepito la nullità dell'eccezione di arbitrato per violazione dell'articolo 33 comma II lettera t) del codice del consumo, non essendo stato neppure provato che la stessa sia stata frutto di una specifica trattativa con la promittente acquirente, alla quale anzi è stato proposto un contratto standard e già predisposto dalla società promittente venditrice;
ha comunque richiamato la previsione del foro del consumatore di cui alla seconda parte del medesimo articolo, sostenendo la necessità di procedere nel contrasto tra le due previsioni contrattuali all'interpretazione più favorevole al contraente più debole. Nel merito, ripercorse le vicende intervenute e negato di aver ricevuto una proposta di risoluzione consensuale del contratto, richiamate ancora le due diffide inviate, contestato recisamente di aver tenuto una condotta contraria alla buona fede contrattuale, riaffermata la gravita dell'inadempimento della controparte che non ha consegnato alcun immobile a distanza di 13 anni dal primo compromesso e di 9 dall'ultimo accordo modificativo, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con condanna della controparte, oltre che alla rifusione delle spese di lite, anche ex art 96
c.p.c.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, previa istruttoria solo documentale, la causa è approdata alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione non può trovare accoglimento. L'eccezione fondata sulla previsione di cui all'art. 11 comma primo del contratto preliminare concluso tra le parti si scontra con il dettato dell'articolo 33 comma secondo lettera t) del codice del consumo: la clausola deve dunque considerarsi vessatoria e così nulla ed inefficace in difetto di una prova contraria che l'attrice avrebbe dovuto fornire. Resta comunque il rilievo per cui lo stesso contratto sembra aver solo offerto la possibilità alle parti di risolvere in altra sede le loro controversie, ma sempre salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria individuata in base al foro del consumatore, atteso che diversamente non si comprenderebbe il successivo comma secondo.
Deve poi escludersi che nella condotta della promittente acquirente vi possa essere stata una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, considerato che già con la stipula del contratto preliminare la convenuta ha eseguito gli obblighi assunti, versando la significativa somma di Euro 70.500,00 a titolo di caparra confirmatoria senza mai ricevere nel corso dei successivi anni la consegna degli immobili ed anzi pervenendo a delle modifiche delle pattuizioni originarie nelle quali alla sostituzione di uno degli immobili promessi e alla riduzione del prezzo ha comunque corrisposto la fissazione di un ulteriore termine di consegna in favore della società. Alcuna iniquità può, dunque, riconoscersi in danno dell'attrice. Deve, oltretutto, rilevarsi come la violazione di regola di condotta in sede di trattative o di esecuzione del contratto può dare origine solo ad una tutela risarcitoria di danni effettivamente subiti
(di cui quindi non possono mancare allegazione e prova), senza poter anche incidere sulla debenza delle prestazioni a cui il vincolo negoziale ha impegnato. Anche, dunque, a ritenere - come sostenuto da parte attrice - che la convenuta abbia violato i principi di buona fede e correttezza, opererebbero ugualmente le forme di tutela previste in favore del contraente che subisce l'inadempimento della controparte e nel caso di specie la facoltà di esercitare il recesso a causa della condotta omissiva della controparte che non ha mai dimostrato né di aver eseguito la prestazione né di essersi trovata in una condizione di assoluta e oggettiva impossibilità ad eseguirla. Stante la legittimità del recesso, a ragione la ha fatto valere il suo diritto al CP_1
pagamento del doppio della caparra versata, come previsto dall'art. 1385 c.c.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Si rigetta in difetto dei necessari presupposti la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 236 del
2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- rigetta la domanda ex art 96 c.p.c.
Sassari, 26/03/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella