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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/10/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 29 maggio 2025, iscritta al n. 1363 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
C.F._1
E Parte_2
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_3
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Fratelli Rosselli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 29 agosto 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_3
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 20 marzo 2021 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di TE (VT), parte I, n. 4).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 278/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 13 novembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi, fino a settembre 2025 compreso, rispetteranno le condizioni di cui alla separazione e pertanto il marito verserà alla moglie la somma mensile di euro
500,00 comprensiva di euro 60,00 per il mantenimento dei cani acquistati in costanza di matrimonio.
2. La condizione di cui sopra sarà caducata automaticamente alla scadenza del mese di settembre 2025.
3. Entro e non oltre il mese di ottobre 2025 (entro il giorno 15) il marito verserà un assegno divorzile una tantum di euro 1.500,00 (millecinquecento euro) alla moglie ed al pagamento dello stesso, la moglie non avrà più nulla a pretendere dal marito”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
TE (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_3
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 29 maggio 2025, iscritta al n. 1363 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
C.F._1
E Parte_2
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_3
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Fratelli Rosselli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 29 agosto 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_3
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 20 marzo 2021 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di TE (VT), parte I, n. 4).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 278/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 13 novembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi, fino a settembre 2025 compreso, rispetteranno le condizioni di cui alla separazione e pertanto il marito verserà alla moglie la somma mensile di euro
500,00 comprensiva di euro 60,00 per il mantenimento dei cani acquistati in costanza di matrimonio.
2. La condizione di cui sopra sarà caducata automaticamente alla scadenza del mese di settembre 2025.
3. Entro e non oltre il mese di ottobre 2025 (entro il giorno 15) il marito verserà un assegno divorzile una tantum di euro 1.500,00 (millecinquecento euro) alla moglie ed al pagamento dello stesso, la moglie non avrà più nulla a pretendere dal marito”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
TE (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_3
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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