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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/11/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
IL in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 808/2025 RG promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
DI AN
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa , dal dott. Controparte_2
NZ PR e dal dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 11.11.2025.
Con ricorso depositato in data 17.3.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe, in qualità di docente, ha convenuto in giudizio il per il Controparte_3 riconoscimento a) del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, co. 121, l. 107/2015 finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”; b) del diritto al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per
l'anno scolastico 2024/2025, conseguentemente condannarsi il al riconoscimento Controparte_3 del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo
1 indeterminato, per i suddetti anni scolastici;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.”
Il , nel costituirsi in giudizio, preso atto della pronuncia resa dalla Suprema CP_1
Corte, sez. lavoro, n. 10070/2023, aderiva alla richiesta della parte ricorrente di riconoscimento del diritto ad usufruire della c.d. Carta Elettronica del Docente;
contestava, invece, il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, provvedendo, in subordine, ad un ricalcolo dei conteggi allegati in atti.
Parte ricorrente, esaminata la documentazione offerta dal , aderiva al ricalcolo CP_1 operato dall'amministrazione.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
***
In merito all'attribuzione del beneficio di cui all'art. 1, co. 121, l. 107/2015.
La domanda merita accoglimento.
E' pacifico che l'odierna parte ricorrente abbia prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta, per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso senza ricevere la c.d. “Carta Elettronica del Docente” (cfr. contratti di lavoro allegati).
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, istituita dalla l.
107/2015, consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente all' acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_4
Siffatto beneficio, tuttavia, è stato riconosciuto unicamente in favore degli assunti a tempo indeterminato, escludendo i docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
L'art. 1, co. 121., l. 107/2015, difatti, dispone che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
2 professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_4 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”1
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma
122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_5 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima”; criteri che attualmente risultano trasfusi nel D.P.C.M del 28 novembre
2016.
L'esclusione dei docenti non di ruolo dall'accesso al beneficio è stata scrutinata di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ne ha statuito l'illegittimità, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In particolare, nell'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, la
Corte ha affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto della temporaneità dell'attività, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
3 - la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza Persona_1 ivi citata);
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, Persona_1
EU:C:2018:207, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” in quanto “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione CP_1 del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro CP_1 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione diservizio da parte di tali docenti”;
- una differenza di trattamento nella sua erogazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può, dunque, trovare ragione solo in quanto oggettivamente giustificata. In particolare, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base
a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
4 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
- nel caso di specie, non sussiste una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro, giustifichi tale differenza di trattamento, in quanto i docenti, siano essi assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato rivestono ruoli “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Giustizia è pervenuta al principio di diritto secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un Controparte_3 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450)
Al fine di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n. 69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone che “
1. La Carta
5 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore ha pertanto riconosciuto il diritto dei docenti assunti a tempo determinato, con contratto di supplenza annuale, ad ottenere la Carta. Tuttavia, la norma, per espressa previsione, riguarda solo “l'anno 2023”, conseguentemente il beneficio verrà riconosciuto ai docenti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il primo successivo all'entrata in vigore della normativa.
Ciò non toglie che, relativamente agli anni anteriori, occorre disapplicare la norma nazionale della quale sia stato affermato il contrasto al diritto dell'Unione Europea da parte della Corte di Giustizia, con pronuncia avente pacificamente valore vincolante per il giudice nazionale.
In particolare, considerato che la decisione ha portata interpretativa, la stessa deve essere applicata a tutti i rapporti sorti nella vigenza della l. 107/2015, in virtù dell'obbligo di interpretazione conforme, corollario del principio di leale cooperazione.
D'altra parte, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio formativo è stata confermata da ultimo dalla Suprema Corte, sez. lavoro, con sentenza n.
29961/2023 del 27.10.2023 ( n RG 10072/2023) secondo cui “la Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
La Suprema Corte, invero, ha chiarito che trattasi di una obbligazione di pagamento a natura vincolata, il cui diritto all'adempimento sussiste anche per i periodi pregressi l'anno
2023, a partire dal quale con d.l. n. 69 del 2023 cit. il beneficio è stato esteso anche ai supplenti annuali, invero “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento
6 dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
Peraltro, se è vero che la cessazione dal servizio, trattandosi di una obbligazione di scopo, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, tanto non può valere per i docenti precari, rispetto ai quali la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Conseguentemente nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, l'effetto estintivo non può riconnettersi all'ultimarsi della supplenza, bensì alla fuoriuscita dal sistema scolastico :“16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali
o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo”.
Nel caso di specie, dando applicazione dei principi sanciti dalla CGUE e recepiti dalla giurisprudenza nazionale, nonché dalla Suprema Corte, deve rilevarsi che parte ricorrente:
- ha documentato di essere stata assunta con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per ciascun anno scolastico oggetto di ricorso;
- ha allegato di aver svolto mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti immessi in ruolo, come dimostrato dalla stessa funzione di insegnamento che è chiamata ad esercitare in forza del contratto stipulato di anno in anno con il;
- allo stato è ancora CP_1 inserita nel sistema scolastico, sicché ha diritto di agire per l'esatto adempimento della prestazione di natura contrattuale;
- è irrilevante che abbia presentato per ciascuna annualità la relativa domanda, in quanto lo stesso sistema informatico non avrebbe consentito la relativa autenticazione.
Pertanto, tenuto altresì conto dell'adesione alla domanda da parte del , parte CP_1 ricorrente ha diritto ad ottenere l'assegnazione della Carta Docenti per l'anno scolastico
2024/2025.
7 In merito all'indennità sostituiva per ferie non godute.
La domanda è fondata per quanto di ragione, aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna -
e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Ciò posto, avendo parte ricorrente aderito al conteggio offerto dal , che ha CP_1 proceduto a rideterminare il quantum sulla scorta dei giorni di ferie effettivamente residuati, ne consegue che per l'anno scolastico 2016/2017 residuano giorni 18 di ferie oltre a giorni 2,33 per festività soppresse, per l'anno 2017/2018 giorni 18,67 di ferie oltre a giorni 2,67 per festività soppresse, per l'anno 2018/2019 giorni 18,25 di ferie oltre a giorni 3 per festività soppresse, per l'anno 2019/2020 giorni 20,98 di ferie oltre a giorni 3 per festività soppresse e per l'anno 2020/2021 giorni 19,33 di ferie oltre a giorni 3 per festività soppresse.
8 In particolare, in ordine al riconoscimento delle festività soppresse si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art.
1 della L. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926).
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 e s.m.i., tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.808/2025 RG , così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015;
-per l'effetto, condanna il ad assegnare in favore Controparte_3 della ricorrente la cd. “Carta elettronica del docente” o equipollenti e ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025;
-accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e per l'effetto condanna il , al Controparte_3 pagamento in favore della stessa delle somme a tale titolo maturate pari per l'anno scolastico 2016/2017 a giorni 18 di ferie oltre a giorni 2,33 per festività soppresse, per l'anno 2017/2018 a giorni 18,67 di ferie oltre a giorni 2,67 per festività soppresse, per l'anno 2018/2019 a giorni 18,25 di ferie oltre a giorni 3 per festività soppresse, per l'anno
2019/2020 a giorni 20,98 di ferie oltre a giorni 3 per festività soppresse e per l'anno
2020/2021 a giorni 19,33 di ferie oltre a giorni 3 per festività soppresse, secondo importi calcolati sulla base del CCNL, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 dal dovuto al soddisfo;
9 -condanna altresì il alla refusione delle spese di lite che si liquidano nella somma CP_1 di euro 2.109,00 oltre rimborso forfettario, CU se dovuto e versato, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Crotone, 11/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia IL
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Si osservi che la prestazione è stata assicurata anche a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, ex art. 2, co.3 del D.L. 22/2020 per cui “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della L. n. 107/2015”, ampliando le categorie merceologiche acquistabili con tale strumento, anche in ottica di garantire la didattica in modalità a distanza.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
IL in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 808/2025 RG promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
DI AN
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa , dal dott. Controparte_2
NZ PR e dal dott. Fausto Scervino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 11.11.2025.
Con ricorso depositato in data 17.3.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe, in qualità di docente, ha convenuto in giudizio il per il Controparte_3 riconoscimento a) del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, co. 121, l. 107/2015 finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”; b) del diritto al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per
l'anno scolastico 2024/2025, conseguentemente condannarsi il al riconoscimento Controparte_3 del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo
1 indeterminato, per i suddetti anni scolastici;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.”
Il , nel costituirsi in giudizio, preso atto della pronuncia resa dalla Suprema CP_1
Corte, sez. lavoro, n. 10070/2023, aderiva alla richiesta della parte ricorrente di riconoscimento del diritto ad usufruire della c.d. Carta Elettronica del Docente;
contestava, invece, il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, provvedendo, in subordine, ad un ricalcolo dei conteggi allegati in atti.
Parte ricorrente, esaminata la documentazione offerta dal , aderiva al ricalcolo CP_1 operato dall'amministrazione.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
***
In merito all'attribuzione del beneficio di cui all'art. 1, co. 121, l. 107/2015.
La domanda merita accoglimento.
E' pacifico che l'odierna parte ricorrente abbia prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta, per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso senza ricevere la c.d. “Carta Elettronica del Docente” (cfr. contratti di lavoro allegati).
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, istituita dalla l.
107/2015, consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente all' acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_4
Siffatto beneficio, tuttavia, è stato riconosciuto unicamente in favore degli assunti a tempo indeterminato, escludendo i docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
L'art. 1, co. 121., l. 107/2015, difatti, dispone che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
2 professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_4 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”1
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma
122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_5 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima”; criteri che attualmente risultano trasfusi nel D.P.C.M del 28 novembre
2016.
L'esclusione dei docenti non di ruolo dall'accesso al beneficio è stata scrutinata di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ne ha statuito l'illegittimità, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In particolare, nell'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, la
Corte ha affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto della temporaneità dell'attività, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
3 - la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza Persona_1 ivi citata);
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, Persona_1
EU:C:2018:207, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” in quanto “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione CP_1 del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro CP_1 compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione diservizio da parte di tali docenti”;
- una differenza di trattamento nella sua erogazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può, dunque, trovare ragione solo in quanto oggettivamente giustificata. In particolare, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base
a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
4 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
- nel caso di specie, non sussiste una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro, giustifichi tale differenza di trattamento, in quanto i docenti, siano essi assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato rivestono ruoli “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Giustizia è pervenuta al principio di diritto secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un Controparte_3 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450)
Al fine di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n. 69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone che “
1. La Carta
5 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore ha pertanto riconosciuto il diritto dei docenti assunti a tempo determinato, con contratto di supplenza annuale, ad ottenere la Carta. Tuttavia, la norma, per espressa previsione, riguarda solo “l'anno 2023”, conseguentemente il beneficio verrà riconosciuto ai docenti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il primo successivo all'entrata in vigore della normativa.
Ciò non toglie che, relativamente agli anni anteriori, occorre disapplicare la norma nazionale della quale sia stato affermato il contrasto al diritto dell'Unione Europea da parte della Corte di Giustizia, con pronuncia avente pacificamente valore vincolante per il giudice nazionale.
In particolare, considerato che la decisione ha portata interpretativa, la stessa deve essere applicata a tutti i rapporti sorti nella vigenza della l. 107/2015, in virtù dell'obbligo di interpretazione conforme, corollario del principio di leale cooperazione.
D'altra parte, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio formativo è stata confermata da ultimo dalla Suprema Corte, sez. lavoro, con sentenza n.
29961/2023 del 27.10.2023 ( n RG 10072/2023) secondo cui “la Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
La Suprema Corte, invero, ha chiarito che trattasi di una obbligazione di pagamento a natura vincolata, il cui diritto all'adempimento sussiste anche per i periodi pregressi l'anno
2023, a partire dal quale con d.l. n. 69 del 2023 cit. il beneficio è stato esteso anche ai supplenti annuali, invero “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento
6 dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
Peraltro, se è vero che la cessazione dal servizio, trattandosi di una obbligazione di scopo, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, tanto non può valere per i docenti precari, rispetto ai quali la nozione di
“cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Conseguentemente nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, l'effetto estintivo non può riconnettersi all'ultimarsi della supplenza, bensì alla fuoriuscita dal sistema scolastico :“16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali
o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo”.
Nel caso di specie, dando applicazione dei principi sanciti dalla CGUE e recepiti dalla giurisprudenza nazionale, nonché dalla Suprema Corte, deve rilevarsi che parte ricorrente:
- ha documentato di essere stata assunta con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per ciascun anno scolastico oggetto di ricorso;
- ha allegato di aver svolto mansioni del tutto sovrapponibili a quelle dei docenti immessi in ruolo, come dimostrato dalla stessa funzione di insegnamento che è chiamata ad esercitare in forza del contratto stipulato di anno in anno con il;
- allo stato è ancora CP_1 inserita nel sistema scolastico, sicché ha diritto di agire per l'esatto adempimento della prestazione di natura contrattuale;
- è irrilevante che abbia presentato per ciascuna annualità la relativa domanda, in quanto lo stesso sistema informatico non avrebbe consentito la relativa autenticazione.
Pertanto, tenuto altresì conto dell'adesione alla domanda da parte del , parte CP_1 ricorrente ha diritto ad ottenere l'assegnazione della Carta Docenti per l'anno scolastico
2024/2025.
7 In merito all'indennità sostituiva per ferie non godute.
La domanda è fondata per quanto di ragione, aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna -
e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Ciò posto, avendo parte ricorrente aderito al conteggio offerto dal , che ha CP_1 proceduto a rideterminare il quantum sulla scorta dei giorni di ferie effettivamente residuati, ne consegue che per l'anno scolastico 2016/2017 residuano giorni 18 di ferie oltre a giorni 2,33 per festività soppresse, per l'anno 2017/2018 giorni 18,67 di ferie oltre a giorni 2,67 per festività soppresse, per l'anno 2018/2019 giorni 18,25 di ferie oltre a giorni 3 per festività soppresse, per l'anno 2019/2020 giorni 20,98 di ferie oltre a giorni 3 per festività soppresse e per l'anno 2020/2021 giorni 19,33 di ferie oltre a giorni 3 per festività soppresse.
8 In particolare, in ordine al riconoscimento delle festività soppresse si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art.
1 della L. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926).
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 e s.m.i., tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.808/2025 RG , così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015;
-per l'effetto, condanna il ad assegnare in favore Controparte_3 della ricorrente la cd. “Carta elettronica del docente” o equipollenti e ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/2025;
-accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e per l'effetto condanna il , al Controparte_3 pagamento in favore della stessa delle somme a tale titolo maturate pari per l'anno scolastico 2016/2017 a giorni 18 di ferie oltre a giorni 2,33 per festività soppresse, per l'anno 2017/2018 a giorni 18,67 di ferie oltre a giorni 2,67 per festività soppresse, per l'anno 2018/2019 a giorni 18,25 di ferie oltre a giorni 3 per festività soppresse, per l'anno
2019/2020 a giorni 20,98 di ferie oltre a giorni 3 per festività soppresse e per l'anno
2020/2021 a giorni 19,33 di ferie oltre a giorni 3 per festività soppresse, secondo importi calcolati sulla base del CCNL, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 dal dovuto al soddisfo;
9 -condanna altresì il alla refusione delle spese di lite che si liquidano nella somma CP_1 di euro 2.109,00 oltre rimborso forfettario, CU se dovuto e versato, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Crotone, 11/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia IL
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Si osservi che la prestazione è stata assicurata anche a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, ex art. 2, co.3 del D.L. 22/2020 per cui “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della L. n. 107/2015”, ampliando le categorie merceologiche acquistabili con tale strumento, anche in ottica di garantire la didattica in modalità a distanza.