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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/12/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 2987/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona in persona del dott. ST VA, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L.
117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MAMELI EMILIO e dall'avv. MARIA LUISA STEVANI attore e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3 [...]
(c.f. , (c.f. CP_3 C.F._4 CP_4
e (c.f. C.F._5 Controparte_5
, assistiti e difesi dall'Avv. MOCCI CATERINA C.F._6
convenuti
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: 1) ordinare ai Sigg.ri la rimozione della CP_1
tettoia/pensilina collocata dai convenuti nel muro comune lato est dell'edificio sito in Carbonia via Curiel distinto al Fg. 28 mapp. 665 poiché realizzata in violazione delle distanze ex art. 907 c.c.; 2) con vittoria di spese e competenze”; per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, rigettare, per i motivi di cui alla superiore espositiva, l'avversa domanda, con vittoria delle spese e competenze di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e esponendo di essere CP_3 CP_4 Controparte_5
proprietario di un immobile ad uso civile abitazione, ubicato in Carbonia alla via Curiel n. 107, distinto al N.C.E.U. al Fg. 28 mapp. 665, sub. 3, pervenutogli giusta scrittura privata autenticata rep. 17381/8510, con annessa area cortiliva pertinenziale, confinante con la proprietà CP_1
Lamentava che il 26.02.2021 questi ultimi avevano collocavato, nel lato dell'edificio opposto alla via pubblica, una tettoia/pensilina immediatamente al di sotto delle tre vedute dell'appartamento dell'attore, avente lunghezza di mt. 7, larghezza di mt. 1,50 e distante circa un metro dalla soglia delle vedute de quibus. L'attore chiedeva quindi condannarsi i convenuti a rimuovere detto manufatto, perché eretto in violazione dell'art. 907 c.c.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo che la pensilina oggetto di causa esisteva da circa vent'anni ed era stata rimossa nell'autunno del 2020, per essere sostituita, giusta regolare SCIA, con il manufatto attualmente in opera. Si trattava pertanto di un'opera realizzata nel pieno rispetto delle normative vigenti.
pag. 2/6 Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante prova testimoniale. All'udienza del 29.3.2023 veniva sentito il teste , il quale riferita di conoscere i Testimone_1
luoghi di causa perché abitante nel medesimo edificio e di aver visto, nel
2021, i lavori per la realizzazione della tettoia contestata. Alla stessa udienza è stata sentita la teste , moglie di la Testimone_2 Controparte_2
quale ha dichiarato che la tettoia fu installata nel 2000. Alla successiva udienza del 24.5.2023 è stato sentito il teste il quale Testimone_3
dichiarava che la tettoia era stata installata nel febbraio 2021. Alla medesima udienza veniva sentita la teste moglie di Testimone_4
la quale invece dichiarava che il manufatto esisteva dal Parte_2
2000.
All'esito della prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.1.2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 10 novembre 2025. Nel termine assegnato, ambo le parti hanno depositato le proprie note, precisando le conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nel termine suindicato, ambo le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
La documentazione fotografica depositata dalle parti mostra un manufatto di recente costruzione, con struttura in legno e copertura in tegole, di caratteristiche del tutto dissimili da quello, rappresentato nelle fotografie prodotti dai convenuti, esistente su altro lato dell'edificio, avente struttura pag. 3/6 metallica e copertura in ondulina. La circostanza che il manufatto oggetto di causa integra una nuova costruzione si ricava peraltro per tabulas, in quanto nella SCIA protocollata il 13.12.2019 si comunica la “realizzazione di una tettoia di superficie inferiore a mq. 16, in aderenza al retro prospetto del fabbricato ed a copertura di alcune finestre, installazione persiane ad oscuramento finestra del bagno e della cucina nel prospetto ad alta trasformabilità”. Anche il progetto allegato a detta comunicazione reca, nella tavola denominata “prospetto laterale situazione futura” la precisa indicazione “nuova tettoia < 16 mq”. Ed infine, la relazione tecnica allegata alla pratica autorizzativa descrive l'intervento, a pag. 2, come segue: “Tale intervento è motivato dalla necessità di proteggere le bucature dagli agenti atmosferici e dai raggi solari. Per quanto concerne le caratteristiche dimensionali, il nuovo manufatto avrà dimensioni pari a
1,40 x 6,65 metri, sarà con l'allineamento in aderenza al fabbricato sul lato del prospetto ad alta trasformabilità”. In nessuna parte della documentazione prodotta dai convenuti si dà atto che si tratta di intervento di sostituzione di manufatto preesistente, onde va ritenuto acclarato che la tettoia oggetto di causa non era esistente prima del febbraio 2001, allorquando i testi e hanno dichiarato di aver visto in corso i Tes_1 Tes_3
lavori per la sua realizzazione. La concordanza delle ridette deposizioni con le risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio consente di svalutare le deposizioni degli altri testi, peraltro legati da rapporti di parentela con alcuni dei convenuti.
La tettoia, dunque, costituisce a tutti gli effetti nuova costruzione, che come tale deve rispettare le norme in tema di distanze legali, tra cui anche quella di tre metri dalle vedute, prevista dall'art. 907 c.c. Sotto questo profilo,
pag. 4/6 l'attore ha dedotto che il manufatto si trova a meno di un metro dalle sue finestre, ed ha allegato che dalle stesse esercita la veduta sul fondo sottostante. Nessuna delle dette affermazioni è stata contestata specificamente dai convenuti, che si sono limitati ad affermare di aver legittimamente eseguito l'intervento loro contestato, sulla base di idonei titoli autorizzativi e nel rispetto delle norme vigenti. Può dunque ritenersi acclarato, per difetto di contestazione specifica, sia l'esercizio, da parte del della veduta dalle aperture a servizio della sua abitazione, sia la Pt_1
collocazione della tettoia oggetto di causa ad una distanza inferiore a quella di tre metri prescritta dall'art. 907 c.c.
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., con applicazione dello scaglione di valore compreso da € 1.100,01 ad € 5.200
(sulla scorta della dichiarazione di valore contenuta in atto di citazione), seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.500,00 (di cui
€ 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per quella introduttiva, € 500,00 per quella di trattazione ed € 500,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, , Controparte_2 CP_3 [...]
e la accoglie, condannando i convenuti CP_4 Controparte_5
a rimuovere la tettoia da loro realizzata nel muro comune lato est dell'edificio sito in Carbonia via Curiel distinto al Fg. 28 mapp. 665.
Condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese del pag. 5/6 presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
ST VA
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 2987/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona in persona del dott. ST VA, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L.
117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MAMELI EMILIO e dall'avv. MARIA LUISA STEVANI attore e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3 [...]
(c.f. , (c.f. CP_3 C.F._4 CP_4
e (c.f. C.F._5 Controparte_5
, assistiti e difesi dall'Avv. MOCCI CATERINA C.F._6
convenuti
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis: 1) ordinare ai Sigg.ri la rimozione della CP_1
tettoia/pensilina collocata dai convenuti nel muro comune lato est dell'edificio sito in Carbonia via Curiel distinto al Fg. 28 mapp. 665 poiché realizzata in violazione delle distanze ex art. 907 c.c.; 2) con vittoria di spese e competenze”; per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, rigettare, per i motivi di cui alla superiore espositiva, l'avversa domanda, con vittoria delle spese e competenze di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e esponendo di essere CP_3 CP_4 Controparte_5
proprietario di un immobile ad uso civile abitazione, ubicato in Carbonia alla via Curiel n. 107, distinto al N.C.E.U. al Fg. 28 mapp. 665, sub. 3, pervenutogli giusta scrittura privata autenticata rep. 17381/8510, con annessa area cortiliva pertinenziale, confinante con la proprietà CP_1
Lamentava che il 26.02.2021 questi ultimi avevano collocavato, nel lato dell'edificio opposto alla via pubblica, una tettoia/pensilina immediatamente al di sotto delle tre vedute dell'appartamento dell'attore, avente lunghezza di mt. 7, larghezza di mt. 1,50 e distante circa un metro dalla soglia delle vedute de quibus. L'attore chiedeva quindi condannarsi i convenuti a rimuovere detto manufatto, perché eretto in violazione dell'art. 907 c.c.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo che la pensilina oggetto di causa esisteva da circa vent'anni ed era stata rimossa nell'autunno del 2020, per essere sostituita, giusta regolare SCIA, con il manufatto attualmente in opera. Si trattava pertanto di un'opera realizzata nel pieno rispetto delle normative vigenti.
pag. 2/6 Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante prova testimoniale. All'udienza del 29.3.2023 veniva sentito il teste , il quale riferita di conoscere i Testimone_1
luoghi di causa perché abitante nel medesimo edificio e di aver visto, nel
2021, i lavori per la realizzazione della tettoia contestata. Alla stessa udienza è stata sentita la teste , moglie di la Testimone_2 Controparte_2
quale ha dichiarato che la tettoia fu installata nel 2000. Alla successiva udienza del 24.5.2023 è stato sentito il teste il quale Testimone_3
dichiarava che la tettoia era stata installata nel febbraio 2021. Alla medesima udienza veniva sentita la teste moglie di Testimone_4
la quale invece dichiarava che il manufatto esisteva dal Parte_2
2000.
All'esito della prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.1.2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 10 novembre 2025. Nel termine assegnato, ambo le parti hanno depositato le proprie note, precisando le conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nel termine suindicato, ambo le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
La documentazione fotografica depositata dalle parti mostra un manufatto di recente costruzione, con struttura in legno e copertura in tegole, di caratteristiche del tutto dissimili da quello, rappresentato nelle fotografie prodotti dai convenuti, esistente su altro lato dell'edificio, avente struttura pag. 3/6 metallica e copertura in ondulina. La circostanza che il manufatto oggetto di causa integra una nuova costruzione si ricava peraltro per tabulas, in quanto nella SCIA protocollata il 13.12.2019 si comunica la “realizzazione di una tettoia di superficie inferiore a mq. 16, in aderenza al retro prospetto del fabbricato ed a copertura di alcune finestre, installazione persiane ad oscuramento finestra del bagno e della cucina nel prospetto ad alta trasformabilità”. Anche il progetto allegato a detta comunicazione reca, nella tavola denominata “prospetto laterale situazione futura” la precisa indicazione “nuova tettoia < 16 mq”. Ed infine, la relazione tecnica allegata alla pratica autorizzativa descrive l'intervento, a pag. 2, come segue: “Tale intervento è motivato dalla necessità di proteggere le bucature dagli agenti atmosferici e dai raggi solari. Per quanto concerne le caratteristiche dimensionali, il nuovo manufatto avrà dimensioni pari a
1,40 x 6,65 metri, sarà con l'allineamento in aderenza al fabbricato sul lato del prospetto ad alta trasformabilità”. In nessuna parte della documentazione prodotta dai convenuti si dà atto che si tratta di intervento di sostituzione di manufatto preesistente, onde va ritenuto acclarato che la tettoia oggetto di causa non era esistente prima del febbraio 2001, allorquando i testi e hanno dichiarato di aver visto in corso i Tes_1 Tes_3
lavori per la sua realizzazione. La concordanza delle ridette deposizioni con le risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio consente di svalutare le deposizioni degli altri testi, peraltro legati da rapporti di parentela con alcuni dei convenuti.
La tettoia, dunque, costituisce a tutti gli effetti nuova costruzione, che come tale deve rispettare le norme in tema di distanze legali, tra cui anche quella di tre metri dalle vedute, prevista dall'art. 907 c.c. Sotto questo profilo,
pag. 4/6 l'attore ha dedotto che il manufatto si trova a meno di un metro dalle sue finestre, ed ha allegato che dalle stesse esercita la veduta sul fondo sottostante. Nessuna delle dette affermazioni è stata contestata specificamente dai convenuti, che si sono limitati ad affermare di aver legittimamente eseguito l'intervento loro contestato, sulla base di idonei titoli autorizzativi e nel rispetto delle norme vigenti. Può dunque ritenersi acclarato, per difetto di contestazione specifica, sia l'esercizio, da parte del della veduta dalle aperture a servizio della sua abitazione, sia la Pt_1
collocazione della tettoia oggetto di causa ad una distanza inferiore a quella di tre metri prescritta dall'art. 907 c.c.
Le spese, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., con applicazione dello scaglione di valore compreso da € 1.100,01 ad € 5.200
(sulla scorta della dichiarazione di valore contenuta in atto di citazione), seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.500,00 (di cui
€ 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per quella introduttiva, € 500,00 per quella di trattazione ed € 500,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, , Controparte_2 CP_3 [...]
e la accoglie, condannando i convenuti CP_4 Controparte_5
a rimuovere la tettoia da loro realizzata nel muro comune lato est dell'edificio sito in Carbonia via Curiel distinto al Fg. 28 mapp. 665.
Condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese del pag. 5/6 presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
23/12/2025.
Il giudice
ST VA
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