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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2035 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nella qualità di erede di elettivamente domiciliato in Roma alla Parte_1 Persona_1 via Nomentana n. 403, nello studio dell'Avv. Testa, che lo rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale sita in Roma, via CP_1
ES EC n. 29, rappresentato e difeso dell'Avv. Miglio per procura generale alle liti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 21.06.2018 premesso di aver presentato Persona_1 domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale ex art. 3 l. n.
335/1995 e di non aver ottenuto il relativo riconoscimento, chiedeva al Tribunale di
- ACCERTATO che possiede i requisiti di legge per il godimento Persona_1 dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, legge n. 335/95 sin dalla data della domanda amministrativa del 16/09/2021 DICHIARARE il diritto a percepire l'importo pari ad €
8.363,34 pari al totale dei ratei di assegno sociale maturati oltre ai ratei maturandi;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- CONDANNARE l' all'erogazione dell'assegno sociale con pagamento in CP_1 favore dell'odierna ricorrente dell'importo di € 8.363,34 a titolo di arretrati da erogarsi nei modi e nella misura previsti dall' art. 3, comma 6 L. n. 335/95 e successive modifiche;
- CONDANNARE l' al pagamento dei compensi spettanti al procuratore per CP_1
l'attività prestata oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo o in subordine alle spese generali (ex D.M. 55/14), il tutto oltre iva e cpa, con attribuzione al procuratore che se ne dichiara antistatario.
A seguito del decesso della parte ricorrente il giudizio veniva proseguito da Parte_1
, erede della ricorrente, che insisteva per l'accoglimento della domanda.
[...]
L' si costituiva in giudizio, contestando le avverse pretese soprattutto in ragione CP_1 della mancata allegazione e prova del requisito reddituale.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa e decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
2. Vale premettere che l'art. 3 l. n. 335/1995 stabilisce che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale”.
3. Ne discende che, agendo in giudizio per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale, parte ricorrente aveva l'onere di allegare puntualmente il possesso dei requisiti – previsti dalla norma appena richiamata - necessari per ottenere la prestazione richiesta;
dopo averli allegati nel ricorso introduttivo, aveva l'onere di provarli in giudizio, ove contestati dalla controparte.
4. Nel ricorso introduttivo, invece, parte ricorrente si limita a dolersi del rigetto della domanda amministrativa sostenendo di aver inviato ad l'attestazione relativa ai redditi CP_1 tradotta in lingua italiana e autenticata, senza neppure allegare – e poi dimostrare a fronte delle specifiche contestazioni di – quali fossero gli effettivi redditi percepiti nel periodo CP_1 temporale in relazione al quale la domanda è svolta.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Vale rilevare che la documentazione prodotta insieme al ricorso non può certo supplire alle carenze assertive dell'atto introduttivo, dovendosi rammentare, in rito, il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 414 c.p.c. - per cui l'allegazione del fatto costitutivo della domanda non è suscettibile d'individuazione de relato, a maggior ragione se con riguardo a scritti che attengono al distinto piano della prova- e tenuto altresì conto che non spetta certo al Giudice, terzo nel giudizio, di sostituirsi alla parte scegliendo, nella congerie dei dati attestati documentalmente, quelli che dovrebbero soddisfare gli oneri attorei di allegazione.
In ogni caso, tra gli allegati prodotti non risulta presente alcuna prova dei redditi percepiti negli anni qui rilevanti;
con la precisazione che il doc. 3 contiene soltanto una dichiarazione sostitutiva di certificazione, documento che, come costantemente ribadito dalla S.C., assume rilevanza nei soli rapporti amministrativi mentre è assolutamente privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (cfr., per tutte, Cassazione civile sez. un., 03/04/2003, n.5167 che ha chiarito come a tali dichiarazioni non possa essere attribuito “nessun valore probatorio, neanche indiziario
…nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.”).
5. Alla luce delle svolte considerazioni, la domanda attorea deve essere respinta, non avendo parte ricorrente assolto all'onere probatorio a suo carico anche per la mancata allegazione del fatto costitutivo della domanda, con le inevitabili conseguenze ex art. 2697 cc.
6. Le spese di lite devono essere compensate in virtù del disposto dell'art. 152 c.p.c.
PQM
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Civitavecchia, 16.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2035 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nella qualità di erede di elettivamente domiciliato in Roma alla Parte_1 Persona_1 via Nomentana n. 403, nello studio dell'Avv. Testa, che lo rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale sita in Roma, via CP_1
ES EC n. 29, rappresentato e difeso dell'Avv. Miglio per procura generale alle liti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 21.06.2018 premesso di aver presentato Persona_1 domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale ex art. 3 l. n.
335/1995 e di non aver ottenuto il relativo riconoscimento, chiedeva al Tribunale di
- ACCERTATO che possiede i requisiti di legge per il godimento Persona_1 dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, legge n. 335/95 sin dalla data della domanda amministrativa del 16/09/2021 DICHIARARE il diritto a percepire l'importo pari ad €
8.363,34 pari al totale dei ratei di assegno sociale maturati oltre ai ratei maturandi;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- CONDANNARE l' all'erogazione dell'assegno sociale con pagamento in CP_1 favore dell'odierna ricorrente dell'importo di € 8.363,34 a titolo di arretrati da erogarsi nei modi e nella misura previsti dall' art. 3, comma 6 L. n. 335/95 e successive modifiche;
- CONDANNARE l' al pagamento dei compensi spettanti al procuratore per CP_1
l'attività prestata oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo o in subordine alle spese generali (ex D.M. 55/14), il tutto oltre iva e cpa, con attribuzione al procuratore che se ne dichiara antistatario.
A seguito del decesso della parte ricorrente il giudizio veniva proseguito da Parte_1
, erede della ricorrente, che insisteva per l'accoglimento della domanda.
[...]
L' si costituiva in giudizio, contestando le avverse pretese soprattutto in ragione CP_1 della mancata allegazione e prova del requisito reddituale.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa e decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
2. Vale premettere che l'art. 3 l. n. 335/1995 stabilisce che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale”.
3. Ne discende che, agendo in giudizio per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale, parte ricorrente aveva l'onere di allegare puntualmente il possesso dei requisiti – previsti dalla norma appena richiamata - necessari per ottenere la prestazione richiesta;
dopo averli allegati nel ricorso introduttivo, aveva l'onere di provarli in giudizio, ove contestati dalla controparte.
4. Nel ricorso introduttivo, invece, parte ricorrente si limita a dolersi del rigetto della domanda amministrativa sostenendo di aver inviato ad l'attestazione relativa ai redditi CP_1 tradotta in lingua italiana e autenticata, senza neppure allegare – e poi dimostrare a fronte delle specifiche contestazioni di – quali fossero gli effettivi redditi percepiti nel periodo CP_1 temporale in relazione al quale la domanda è svolta.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Vale rilevare che la documentazione prodotta insieme al ricorso non può certo supplire alle carenze assertive dell'atto introduttivo, dovendosi rammentare, in rito, il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 414 c.p.c. - per cui l'allegazione del fatto costitutivo della domanda non è suscettibile d'individuazione de relato, a maggior ragione se con riguardo a scritti che attengono al distinto piano della prova- e tenuto altresì conto che non spetta certo al Giudice, terzo nel giudizio, di sostituirsi alla parte scegliendo, nella congerie dei dati attestati documentalmente, quelli che dovrebbero soddisfare gli oneri attorei di allegazione.
In ogni caso, tra gli allegati prodotti non risulta presente alcuna prova dei redditi percepiti negli anni qui rilevanti;
con la precisazione che il doc. 3 contiene soltanto una dichiarazione sostitutiva di certificazione, documento che, come costantemente ribadito dalla S.C., assume rilevanza nei soli rapporti amministrativi mentre è assolutamente privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (cfr., per tutte, Cassazione civile sez. un., 03/04/2003, n.5167 che ha chiarito come a tali dichiarazioni non possa essere attribuito “nessun valore probatorio, neanche indiziario
…nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.”).
5. Alla luce delle svolte considerazioni, la domanda attorea deve essere respinta, non avendo parte ricorrente assolto all'onere probatorio a suo carico anche per la mancata allegazione del fatto costitutivo della domanda, con le inevitabili conseguenze ex art. 2697 cc.
6. Le spese di lite devono essere compensate in virtù del disposto dell'art. 152 c.p.c.
PQM
Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Civitavecchia, 16.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
3 di 3