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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 7.4.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Palomba con il quale elettivamente Parte_1
domicilia come in atti
Ricorrente
E
in persona del suo presidente pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.12.2024, parte ricorrente in epigrafe - premesso di aver inoltrato in data CP_ 26.2.2024 domanda alla sede di competenza, essendo in possesso dei requisiti previsti dal RDL
636/1939 et ax art. 39 DPR 818/1957, per vedersi riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità quale figlio superstite ed inabile del de cuius , deceduto il 1.2.1999 e che detta domanda veniva Per_1
CP_ rigettata dall' sull'assunto che il ricorrente non risultava inabile alla data del decesso del familiare e CP_ premesso altresì di aver proposto, con esito negativo, ricorso al Comitato provinciale per richiedere un riesame delle proprie condizioni - dedotto altresì di essere stato a carico di quest'ultimo fino al decesso, chiedeva a questo giudice di accertare il proprio diritto alla pensione di reversibilità; per l'effetto CP_ condannare l' alla corresponsione del relativo trattamento economico con decorrenza dalla data del decesso del padre, oltre al pagamento degli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo fino all'effettivo soddisfo, oltre alla condanna al pagamento delle spese legali.
CP_
L' si costituiva e resisteva alla domanda, contestando l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione. Sulla base degli atti prodotti dalle parti, lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
Va fatta applicazione del principio secondo cui la controversia deve essere decisa sulla scorta della ragione più liquida, principio questo desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. n.
11458/2018; Ordinanza n. 363/2019).
E' fondata, e va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dall' convenuto. CP_1
Ed invero, ai sensi dell'art. 2934 del c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti previsti per legge”.
Il ricorrente, in relazione all'evento accaduto in data 1.2.1999, ovvero il decesso del genitore la cui pensione di reversibilità invoca in suo favore, ha presentato domanda amministrativa in data 26.2.2021
(cfr. ricorso e produzione parte ricorrente).
La domanda è stata quindi presentata ben oltre 10 anni dall'evento che ha ingenerato l'insorgenza del diritto alla pensione.
Nulla per le spese di lite, tenuto conto delle condizioni socioeconomiche della ricorrente ex art. 152 disp. att. Cpc.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Aversa, 8.4.2025 IL GIUDICE
(dott.ssa Ida Ponticelli)