Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BRINDISI Causa n. 5617/2017 R.G.
Verbale di constatazione esito udienza mediante trattazione scritta
Il giorno 28.2.25 il Giudice Onorario designato avv. Tonia ROSSI
premesso che è stata disposta la celebrazione dell'udienza nella forma della trattazione scritta;
preso atto che le parti costituite hanno depositato note scritte;
verificata la regolarità del contraddittorio;
preso atto che sono state depositate note conclusive autorizzate;
pronunzia sentenza ex art. art.281 sexies cpc., dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.C. n.5617/2017 fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Sardella Parte_1
opponente
Contro in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. D. Lolli opposta
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma
1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le
Il presente giudizio trae origine dall' ingiunzione di pagamento N.1355/2017 emessa nei confronti dell'opponente nella sua qualità di fideiussore di in CP_2 favore della quale la Banca opposta aveva concesso un mutuo chirografario di € 20.000,00, in data 20.04.2006 con ammortamento alla francese.
L'operazione, con altre assunte dalla nei confronti del medesimo istituto di CP_2 credito, risulta garantita dall'opponente, attraverso un originario atto di fideiussione del 31 Marzo 1995 (rilasciato per l'importo di lit. 40.000.000 - € 20.658,28) ed atto di aumento della garanzia fino all'importo di € 53.250,00, sottoscritto contestualmente alla stipula del mutuo oggetto di causa.
Pacifico innanzitutto che l' opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell' opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena: il giudice dell' opposizione non si limita ad esaminare se l' ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all' esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l' emissione del decreto) ha, nella presente fase, l' onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e , in particolare, l' esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello di convenuta sostanziale, gravando su entrambe l' onere di provare i fatti su cui le rispettive pretese si basano.
Ebbene, tanto premesso, si deve ritenere che la opposta abbia fornito la prova del proprio credito, non potendosi richiedere ad essa di fornire la prova (negativa) dell' inadempimento di controparte;
tramite la produzione in giudizio del contratto di finanziamento e della certificazione ex art. 50 de TUB, infatti, essa ha fornito un principio di prova, in tal senso necessario al fine di non rendere meramente esplorativa l' indagine del consulente del Giudice, incaricato in corso di causa;
gravava invece sugli opponenti l' onere di provare le circostanze modificative o estintive dell' altrui diritto.
Va innanzitutto considerato che, traendo origine il credito azionato monitoriamente, non già da un' apertura di credito in conto corrente bensì da un contratto di mutuo, la banca non aveva alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione neanche l' estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all' onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un' obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie, quanto all' obbligo di restituzione derivante dall' accertata erogazione del prestito predetto) per l' adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l' inadempienza dell' obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l' onere di provare il fatto estintivo dell' altrui pretesa.
Ciò premesso va precisato che l'opponente non contesta il mancato pagamento alla scadenza di due rate consecutive nè la decadenza del beneficio del termine e della rateizzazione, deduce l'usura originaria del rapporto e dunque il superamento del c.d. tasso soglia.
Va a questo punto rammentato che, per quanto riguarda il controllo antiusura, il quadro normativo vigente è rappresentato dalla legge 108/1996 nonché dal D.L. 394 del 2000, convertito dalla legge 24/2001. In particolare la L. 108/96 ha provveduto a modificare l' art. 644 c.p. che rimanda ad altra legge al fine di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari … precisando che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito..". L' art 2 della l. 108/96 poi, demanda al Ministero del Tesoro la rilevazione trimestrale del TEGM riferito ad anno e stabilisce il limite di cui all' art. 1815 c.c. (tasso soglia) oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Vanno a questo punto richiamate le conclusioni cui è giunto il consulente che ha svolto il suo incarico avvalendosi della documentazione in atti.
Il ctu incaricato ha verificato che alla data di sottoscrizione del mutuo, sia il T.A.E.G. che il T.E.G. sugli interessi corrispettivi e sugli interessi di mora superavano il tasso soglia di cui alla legge n. 108/96.
Ha il dott. provveduto quindi al ricalcolo del piano di ammortamento con Per_1 azzeramento degli interessi e delle spese cosi concludendo che sulla base dei ricalcoli eseguiti risulta alla data del 20/12/2008 un debito complessivo di € 5.022,00 (di cui € 2.799,92 per rate scadute e non pagate). A seguito dell'assegnazione di somme da esecuzione immobiliare per € 3.419,01 (a titolo di sorte capitale) il debito si riduce a € 1.602,99, avendo l'opposta già percepito parte della sorte capitale nella procedura esecutiva immobiliare n. 60/2010.
In conclusione, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e deve essere disposta la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 1.602,99.
Le spese vanno compensate tra le parti in ragione della revoca del decreto opposto e della condanna dell'opponente al pagamento di una somma di gran lunga inferiore a quella ingiunta.
Spese di ctu a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n 1355/2017 emesso da questo Tribunale, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a corrispondere all'opposta la residua somma di € 1.602,99;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- spese di ctu definitivamente a carico delle parti in solido.
Brindisi,28/02/2025
Il Giudice Onorario avv.Tonia Rossi