CASS
Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
Massime • 1
L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2024, n. 29284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29284 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
29284.24 " REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: RA SA - Presidente - Sent. n. sez. 1111/2024 -UP 03/05/2024 AN MA R.G.N. 9455/2024 RENATA SESSA ANGELO CAPUTO AR NA EL -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ET AN nato il [...] ZE EO nato il [...] вя avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR NA EL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15 novembre 2023, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto ET NT colpevole di tre furti in abitazione, due dei quali commessi in concorso con ZE OR e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla recidiva specifica infraquinquennale, 1 riconosciuto il vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di 2 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione ed euro 666 di multa. Ha inoltre confermato la condanna di ZE al quale, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla recidiva semplice, era stata irrogata la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 800 di multa.
2. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
3. ET NT ha dedotto un unico rnotivo di censura, con il quale lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 99, 81 e 133 cod. pen., nonché il vizio di motivazione, in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Lamenta, altresì, il "forte scostamento" del trattamento sanzionatorio dai minimi edittali anche in relazione agli aumenti per i reati satellite e dunque l'irrogazione di una sanzione non rispettosa del principio costituzionale di rieducazione della pena. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del distacco temporale intercorrente tra i reati commessi in precedenza dal ricorrente, risalenti al 2016 e quelli per cui è giudizio, circostanza che, unitamente ad una completa analisi di tutti gli elementi fattuali, avrebbe dovuto portare ad escludere la recidiva contestata. Inoltre, l'entità della pena irrogata, anche per gli aumenti concernenti s i reati satellite, contrasterebbe con il favor rei sotteso all'istituto della a continuazione.
4. Il ricorso proposto da ZE OR articola due motivi di censura. Con primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva semplice. La Corte territoriale non avrebbe considerato che il precedente penale da cui il ricorrente è attinto risalirebbe al 2005, e dunque a quasi vent'anni prima;
inoltre, non avrebbe spiegato quale relazione vi sia tra i reati oggetto del giudizio e tale precedente così risalente, né avrebbe verificato se i reati successivi siano sintomo effettivo di pericolosità e riprovevolezza alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe considerato la condotta di vita susseguente al reato e, soprattutto, la circostanza che il ZE è titolare di un'attività lavorativa, con i cui proventi mantiene il figlio piccolo e la compagna. Inoltre, stravolgendo la ratio dell'istituto della continuazione, la Corte d'appello avrebbe ritenuto l'unitaria deliberazione delle condotte criminose sintomo della maggiore intensità del dolo. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva. La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare 2 l'istanza avanzata dal ricorrente ex art. 20-bis cod. pen. alla luce dei parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., non considerando né il carattere risalente dell'unico precedente penale, né il comportamento successivo ai fatti reato tenuto dal ricorrente, ed in particolare la circostanza che egli svolge regolare attività lavorativa con la quale mantiene la famiglia. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso proposto dal ET, ha rilevato che la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali le nuove condotte criminose non possono ritenersi frutto di una occasionale di ricaduta del reato, ma piuttosto espressione del fatto che l'imputato non si è mai distaccato dal mondo criminale, e dunque di pericolosità sociale. Quanto al ricorso proposto ZE, ha evidenziato la sussistenza di adeguata motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva dal momento che egli ha commesso i furti oggetto del giudizio dopo aver già espiato la pena irrogata in relazione ad un precedente penale per gravi fatti-reato. La Corte territoriale ha inoltre dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva. Considerato in diritto ся 1. I ricorsi sono infondati e devono essere pertanto rigettati.
2. Entrambi i ricorrenti appuntano le proprie censure sul riconoscimento della recidiva. Occorre preliminarmente dare atto che sia per quanto attiene al ZE sia al ET, la Corte territoriale ha ritenuto tale circostanza subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche riconosciute ad entrambi, sicché si pone il problema di stabilire se sussista l'interesse degli imputati ad impugnare la sentenza.
2.1. Sul tema nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono due indirizzi. Secondo un primo orientamento, è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa sia stata già ritenuta sub-valente rispetto alle riconosciute attenuanti, in considerazione dell'assenza di effetti pregiudizievoli per l'imputato (tra le altre, Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, Simeone, Rv. 286342 - 01; Sez. 5, n. 13628 del 15/12/2023, dep. 2024, Scalia, Rv. 286222 01; Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, Damiano, Rv. 284309 - 01; Sez. 1, n. 43269 del 25/9/2019 Rv. 277144 -01; Sez. 4, n. 20328 del 11/1/2017, Rv. 269942 - 01; Sez. 4, n. 27101 del 21/4/2016, Debilio, Rv. 267442 - 01; Sez. 3 2, n. 38697 del 24/6/2015, Ndiaye, Rv. 264803 - 01; Sezione 3, n. 16717 del 9/3/2011, Khadim, Rv. 250000 01). Si afferma, infatti, che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non sia assoluta e indiscriminata, ma subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso (Sezioni Unite, n. 10372 del 27/9/1995, RA, Rv. 202269-01).
2.2. Secondo altro indirizzo, sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato proposta al fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, anche quando con il provvedimento impugnato gli siano state concesse circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su tale aggravante, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestatagli, specie laddove si consideri che il giudizio di comparazione spiega i suoi effetti sulla determinazione della pena, ma lascia inalterata la valutazione deteriore del fatto e della personalità dell'imputato (da ultimo, Sezione 5, n. 24622 del 9/5/2022, Jerradi, Rv. 283259 01; tra le tante conformi, Sezione 1, n. 35429 del 24/6/2014, Mileti, Rv. 261453 - 01; Sezione 1, n. 27826 del 13/6/29013, Bisogno, Rv. 255991 - 01; Sezione 6, n. 19188 del 10/1/2013, P., Rv. 255071 01; Sezione 6, n. 3174 del 11/1/2012, Merlo, Rv. оя 251575 01; Sezione 5, n. 37095 del 22/4/2009, Rv. 246580-01). E invero, si è rilevato come l'erroneo riconoscimento della sussistenza dell'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 9019 del 23/11/2023, dep. 2024, Boukssid, Rv. 285921 - 01).
2.3. Con specifico riguardo alla recidiva, si è affermato che l'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che riconosce l'esistenza di tale circostanza, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, dal momento che la recidiva associa alla reiterazione dell'illecito un giudizio di effettiva riprovevolezza della condotta e pericolosità del suo autore (Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, Jerradi, Rv. 283259-01; Sez. 1, n. 27826 del 13/06/2013, Bisogno, Rv. 255991; Sez. 6, n. 3174 del 11/01/2012, Merlo, Rv. 251575; Sez. 1, n. 13757 del 20/02/2008, Conti, Rv. 239713-01). Si è, inoltre, evidenziato non solo che tale aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., ma che incide altresì significativamente anche sul trattamento penitenziario, nel momento in cui si darà esecuzione alla pena inflitta, precludendo l'accesso ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, quali, ad esempio, le misure alternative alla detenzione (art. 47-ter ord. pen.), ai permessi premio (art. 4 30-quater ord. pen.), al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione, al divieto di concessione di seconda misura alternativa, ai sensi dell'art. 58-quater, comma 1-bis, ord. pen. Essa incide negativamente, altresì, sulle condizioni per la riabilitazione, a norma dell'art. 179, comma secondo, cod. pen. e sulla estinzione della pena per decorso del tempo, ai sensi degli artt. 172, comma settimo e 173, comma primo, cod. pen. (Sez. 2, n. 14653 del 07/03/2024, R., Rv. 286209 - 01; Sez. 1, n. 27826 del 13/06/2013, cit.).
2.4. Ritiene il Collegio di dover dare seguito a quest'ultimo orientamento, che risulta maggiormente convincente. Invero, le Sezioni unite RA hanno affermato l'esclusione dell'interesse all'impugnazione solo in assenza «di qualsiasi profilo di concretezza della pretesa sottesa all'impugnazione». Diversamente, la rilevanza che il riconoscimento della recidiva assume sotto i plurimi profili evidenziati anche laddove sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento, e che può dunque produrre la lesione della sfera giuridica dell'imputato, inducono a riconoscere l'esistenza di un concreto interesse all'impugnazione.
3. Sussiste dunque l'interesse degli odierni ricorrenti ad impugnare la sentenza della Corte d'appello di Torino con riguardo al riconoscimento per entrambi della recidiva. Nondimeno le censure prospettate sono infondate per le ragioni di seguito indicate.
4. Il ricorso proposto da ET.
4.1. L'unico motivo di censura proposto è infondato. La Corte d'appello, con motivazione puntuale e basata sulle concrete caratteristiche della storia criminale del ricorrente, ha dato conto delle ragioni del riconoscimento della recidiva, facendo leva sul fatto che, benché il precedente da cui lo stesso è gravato sia risalente, tuttavia attiene a reati gravi quali la rapina e la violenza sessuale, nonché sulla circostanza che, pur avendo scontato una pena detentiva, il ET ha poi commesso ulteriori reati, frutto di specifica organizzazione, così dimostrandosi al contempo insensibile al monito costituito dalla precedente carcerazione e di essere tuttora collegato con il mondo criminale.
4.2. Del pari infondato è il profilo di censura con cui si lamenta il "forte scostamento" dai minimi edittali nella determinazione della pena, nonché degli aumenti disposti per i reati satellite. -La Corte territoriale, pur discostandosi -- peraltro in maniera contenuta dal minimo edittale, ha tuttavia commisurato il trattamento sanzionatorio sulla base degli indici di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva della condotta, dedotta dal numero e dalla natura dei beni sottratti alla persona offesa, 5 dalla preventiva organizzazione delle condotte criminose e dalla presenza di altri complici;
indici questi, che non risultano illogicamente apprezzati. Quanto agli aumenti per i reati satellite, le Sezioni unite, con la sentenza ON (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01) hanno affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Hanno, altresì, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Questa Corte ha successivamente precisato che, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, il giudice di merito non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01). as 4.3. Nella specie, non solo l'entità dell'aumento di pena irrogato per ciascuno dei reati posti in continuazione è senz'altro esigua, in quanto determinata in due mesi di reclusione ed euro 100 per ciascuno di essi, ma la Corte territoriale ha reso sul punto specifica motivazione, avendo tenuto conto della gravità dei reati satellite, evidenziata dal valore dei beni sottratti e dai danni provocati agli immobili, nonché dell'essere i medesimi frutto di premeditazione e organizzazione.
5. Il primo motivo del ricorso proposto da ZE è infondato. La Corte territoriale, con motivazione adeguata, ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di riconoscere la recidiva, mettendo in evidenza non solo la gravità del precedente penale da cui l'imputato è gravato, essendo stato condannato per i delitti di violenza sessuale di gruppo, violenza privata e lesioni personali, ma sottolineando, altresì, come egli sia tornato a delinquere nonostante il periodo trascorso in carcere in espiazione della pena e come i due furti oggetto del presente giudizio non costituiscano un'occasionale ricaduta nel reato, essendo stati organizzati insieme a dei complici, ma siano piuttosto indice della sua crescente pericolosità. Trattasi di valutazione ineccepibile e coerente con gli elementi emersi nel corso del giudizio che si sottrae alle censure prospettate dal ricorrente.
6. Il secondo motivo è infondato. 6 La sostituzione delle pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102). Pertanto, il giudizio svolto sul punto, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, sia pure con motivazione sintetica, ha dato conto di aver valutato la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva avanzata dall'imputato sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto non solo del precedente penale da cui egli risulta gravato, ma soprattutto della condotta successivamente tenuta, ritenendo, in modo del tutto logico congruo, che la commissione di altri reati - quelli oggetto del giudizio - pur dopo la detenzione carceraria subita precludesse una prognosi positiva in ordine alla idoneità della pena sostitutiva ad impedire la reiterazione del reato.
7. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 3 maggio 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Gerardo NE AR EN Mele hais The S Exoblen live 7
udita la relazione svolta dal Consigliere AR NA EL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15 novembre 2023, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto ET NT colpevole di tre furti in abitazione, due dei quali commessi in concorso con ZE OR e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla recidiva specifica infraquinquennale, 1 riconosciuto il vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di 2 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione ed euro 666 di multa. Ha inoltre confermato la condanna di ZE al quale, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla recidiva semplice, era stata irrogata la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 800 di multa.
2. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
3. ET NT ha dedotto un unico rnotivo di censura, con il quale lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 99, 81 e 133 cod. pen., nonché il vizio di motivazione, in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Lamenta, altresì, il "forte scostamento" del trattamento sanzionatorio dai minimi edittali anche in relazione agli aumenti per i reati satellite e dunque l'irrogazione di una sanzione non rispettosa del principio costituzionale di rieducazione della pena. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del distacco temporale intercorrente tra i reati commessi in precedenza dal ricorrente, risalenti al 2016 e quelli per cui è giudizio, circostanza che, unitamente ad una completa analisi di tutti gli elementi fattuali, avrebbe dovuto portare ad escludere la recidiva contestata. Inoltre, l'entità della pena irrogata, anche per gli aumenti concernenti s i reati satellite, contrasterebbe con il favor rei sotteso all'istituto della a continuazione.
4. Il ricorso proposto da ZE OR articola due motivi di censura. Con primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva semplice. La Corte territoriale non avrebbe considerato che il precedente penale da cui il ricorrente è attinto risalirebbe al 2005, e dunque a quasi vent'anni prima;
inoltre, non avrebbe spiegato quale relazione vi sia tra i reati oggetto del giudizio e tale precedente così risalente, né avrebbe verificato se i reati successivi siano sintomo effettivo di pericolosità e riprovevolezza alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe considerato la condotta di vita susseguente al reato e, soprattutto, la circostanza che il ZE è titolare di un'attività lavorativa, con i cui proventi mantiene il figlio piccolo e la compagna. Inoltre, stravolgendo la ratio dell'istituto della continuazione, la Corte d'appello avrebbe ritenuto l'unitaria deliberazione delle condotte criminose sintomo della maggiore intensità del dolo. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva. La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare 2 l'istanza avanzata dal ricorrente ex art. 20-bis cod. pen. alla luce dei parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., non considerando né il carattere risalente dell'unico precedente penale, né il comportamento successivo ai fatti reato tenuto dal ricorrente, ed in particolare la circostanza che egli svolge regolare attività lavorativa con la quale mantiene la famiglia. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso proposto dal ET, ha rilevato che la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali le nuove condotte criminose non possono ritenersi frutto di una occasionale di ricaduta del reato, ma piuttosto espressione del fatto che l'imputato non si è mai distaccato dal mondo criminale, e dunque di pericolosità sociale. Quanto al ricorso proposto ZE, ha evidenziato la sussistenza di adeguata motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva dal momento che egli ha commesso i furti oggetto del giudizio dopo aver già espiato la pena irrogata in relazione ad un precedente penale per gravi fatti-reato. La Corte territoriale ha inoltre dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva. Considerato in diritto ся 1. I ricorsi sono infondati e devono essere pertanto rigettati.
2. Entrambi i ricorrenti appuntano le proprie censure sul riconoscimento della recidiva. Occorre preliminarmente dare atto che sia per quanto attiene al ZE sia al ET, la Corte territoriale ha ritenuto tale circostanza subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche riconosciute ad entrambi, sicché si pone il problema di stabilire se sussista l'interesse degli imputati ad impugnare la sentenza.
2.1. Sul tema nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono due indirizzi. Secondo un primo orientamento, è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa sia stata già ritenuta sub-valente rispetto alle riconosciute attenuanti, in considerazione dell'assenza di effetti pregiudizievoli per l'imputato (tra le altre, Sez. 4, n. 15937 del 14/03/2024, Simeone, Rv. 286342 - 01; Sez. 5, n. 13628 del 15/12/2023, dep. 2024, Scalia, Rv. 286222 01; Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, Damiano, Rv. 284309 - 01; Sez. 1, n. 43269 del 25/9/2019 Rv. 277144 -01; Sez. 4, n. 20328 del 11/1/2017, Rv. 269942 - 01; Sez. 4, n. 27101 del 21/4/2016, Debilio, Rv. 267442 - 01; Sez. 3 2, n. 38697 del 24/6/2015, Ndiaye, Rv. 264803 - 01; Sezione 3, n. 16717 del 9/3/2011, Khadim, Rv. 250000 01). Si afferma, infatti, che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non sia assoluta e indiscriminata, ma subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso (Sezioni Unite, n. 10372 del 27/9/1995, RA, Rv. 202269-01).
2.2. Secondo altro indirizzo, sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato proposta al fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, anche quando con il provvedimento impugnato gli siano state concesse circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su tale aggravante, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestatagli, specie laddove si consideri che il giudizio di comparazione spiega i suoi effetti sulla determinazione della pena, ma lascia inalterata la valutazione deteriore del fatto e della personalità dell'imputato (da ultimo, Sezione 5, n. 24622 del 9/5/2022, Jerradi, Rv. 283259 01; tra le tante conformi, Sezione 1, n. 35429 del 24/6/2014, Mileti, Rv. 261453 - 01; Sezione 1, n. 27826 del 13/6/29013, Bisogno, Rv. 255991 - 01; Sezione 6, n. 19188 del 10/1/2013, P., Rv. 255071 01; Sezione 6, n. 3174 del 11/1/2012, Merlo, Rv. оя 251575 01; Sezione 5, n. 37095 del 22/4/2009, Rv. 246580-01). E invero, si è rilevato come l'erroneo riconoscimento della sussistenza dell'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 9019 del 23/11/2023, dep. 2024, Boukssid, Rv. 285921 - 01).
2.3. Con specifico riguardo alla recidiva, si è affermato che l'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che riconosce l'esistenza di tale circostanza, anche nel caso in cui non ne sia conseguito alcun aumento di pena in ragione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, dal momento che la recidiva associa alla reiterazione dell'illecito un giudizio di effettiva riprovevolezza della condotta e pericolosità del suo autore (Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022, Jerradi, Rv. 283259-01; Sez. 1, n. 27826 del 13/06/2013, Bisogno, Rv. 255991; Sez. 6, n. 3174 del 11/01/2012, Merlo, Rv. 251575; Sez. 1, n. 13757 del 20/02/2008, Conti, Rv. 239713-01). Si è, inoltre, evidenziato non solo che tale aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., ma che incide altresì significativamente anche sul trattamento penitenziario, nel momento in cui si darà esecuzione alla pena inflitta, precludendo l'accesso ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, quali, ad esempio, le misure alternative alla detenzione (art. 47-ter ord. pen.), ai permessi premio (art. 4 30-quater ord. pen.), al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione, al divieto di concessione di seconda misura alternativa, ai sensi dell'art. 58-quater, comma 1-bis, ord. pen. Essa incide negativamente, altresì, sulle condizioni per la riabilitazione, a norma dell'art. 179, comma secondo, cod. pen. e sulla estinzione della pena per decorso del tempo, ai sensi degli artt. 172, comma settimo e 173, comma primo, cod. pen. (Sez. 2, n. 14653 del 07/03/2024, R., Rv. 286209 - 01; Sez. 1, n. 27826 del 13/06/2013, cit.).
2.4. Ritiene il Collegio di dover dare seguito a quest'ultimo orientamento, che risulta maggiormente convincente. Invero, le Sezioni unite RA hanno affermato l'esclusione dell'interesse all'impugnazione solo in assenza «di qualsiasi profilo di concretezza della pretesa sottesa all'impugnazione». Diversamente, la rilevanza che il riconoscimento della recidiva assume sotto i plurimi profili evidenziati anche laddove sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento, e che può dunque produrre la lesione della sfera giuridica dell'imputato, inducono a riconoscere l'esistenza di un concreto interesse all'impugnazione.
3. Sussiste dunque l'interesse degli odierni ricorrenti ad impugnare la sentenza della Corte d'appello di Torino con riguardo al riconoscimento per entrambi della recidiva. Nondimeno le censure prospettate sono infondate per le ragioni di seguito indicate.
4. Il ricorso proposto da ET.
4.1. L'unico motivo di censura proposto è infondato. La Corte d'appello, con motivazione puntuale e basata sulle concrete caratteristiche della storia criminale del ricorrente, ha dato conto delle ragioni del riconoscimento della recidiva, facendo leva sul fatto che, benché il precedente da cui lo stesso è gravato sia risalente, tuttavia attiene a reati gravi quali la rapina e la violenza sessuale, nonché sulla circostanza che, pur avendo scontato una pena detentiva, il ET ha poi commesso ulteriori reati, frutto di specifica organizzazione, così dimostrandosi al contempo insensibile al monito costituito dalla precedente carcerazione e di essere tuttora collegato con il mondo criminale.
4.2. Del pari infondato è il profilo di censura con cui si lamenta il "forte scostamento" dai minimi edittali nella determinazione della pena, nonché degli aumenti disposti per i reati satellite. -La Corte territoriale, pur discostandosi -- peraltro in maniera contenuta dal minimo edittale, ha tuttavia commisurato il trattamento sanzionatorio sulla base degli indici di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva della condotta, dedotta dal numero e dalla natura dei beni sottratti alla persona offesa, 5 dalla preventiva organizzazione delle condotte criminose e dalla presenza di altri complici;
indici questi, che non risultano illogicamente apprezzati. Quanto agli aumenti per i reati satellite, le Sezioni unite, con la sentenza ON (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01) hanno affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Hanno, altresì, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Questa Corte ha successivamente precisato che, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, il giudice di merito non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01). as 4.3. Nella specie, non solo l'entità dell'aumento di pena irrogato per ciascuno dei reati posti in continuazione è senz'altro esigua, in quanto determinata in due mesi di reclusione ed euro 100 per ciascuno di essi, ma la Corte territoriale ha reso sul punto specifica motivazione, avendo tenuto conto della gravità dei reati satellite, evidenziata dal valore dei beni sottratti e dai danni provocati agli immobili, nonché dell'essere i medesimi frutto di premeditazione e organizzazione.
5. Il primo motivo del ricorso proposto da ZE è infondato. La Corte territoriale, con motivazione adeguata, ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di riconoscere la recidiva, mettendo in evidenza non solo la gravità del precedente penale da cui l'imputato è gravato, essendo stato condannato per i delitti di violenza sessuale di gruppo, violenza privata e lesioni personali, ma sottolineando, altresì, come egli sia tornato a delinquere nonostante il periodo trascorso in carcere in espiazione della pena e come i due furti oggetto del presente giudizio non costituiscano un'occasionale ricaduta nel reato, essendo stati organizzati insieme a dei complici, ma siano piuttosto indice della sua crescente pericolosità. Trattasi di valutazione ineccepibile e coerente con gli elementi emersi nel corso del giudizio che si sottrae alle censure prospettate dal ricorrente.
6. Il secondo motivo è infondato. 6 La sostituzione delle pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102). Pertanto, il giudizio svolto sul punto, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, sia pure con motivazione sintetica, ha dato conto di aver valutato la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva avanzata dall'imputato sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto non solo del precedente penale da cui egli risulta gravato, ma soprattutto della condotta successivamente tenuta, ritenendo, in modo del tutto logico congruo, che la commissione di altri reati - quelli oggetto del giudizio - pur dopo la detenzione carceraria subita precludesse una prognosi positiva in ordine alla idoneità della pena sostitutiva ad impedire la reiterazione del reato.
7. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 3 maggio 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Gerardo NE AR EN Mele hais The S Exoblen live 7