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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2981/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Regione LA - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Reggio Di LA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5899/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 18/08/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013087126000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente.
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'NZ della IS si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5899/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio LA, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti della Regione LA e della NZ delle RA IS (uffici costituiti in primo grado), avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 31.1.25, impugnata limitatamente alla pretesa per tassa di possesso automobilistico anno 2019, condannando la Regione alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
In particolare, il giudice provinciale ha dato atto del difetto di prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante la cartella, rilevando che tale notifica era avvenuta presso un indirizzo diverso da quello riferibile alla ricorrente, risultante dal certificato storico di residenza in atti, ed era stata eseguita nelle mani di persona non ricollegabile alla ricorrente.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Regione LA, chiedendo riformarsi la predetta sentenza, adducendo che l'avviso di accertamento che aveva dato luogo all'iscrizione a ruolo era stato notificato a mezzo posta, presso l'indirizzo risultante dal PRA, costituente all'uopo domicilio speciale ai fini del tributo de quo e la notifica era avvenuta nelle mani del destinatario. Ha instato, dunque, per l'integrale riforma della sentenza gravata.
La contribuente è rimasta contumace in appello, a differenza dell'ADER, che si è costituita, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni riguardanti il merito della pretesa.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato quindi introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La notifica dell'avviso di accertamento, eseguita in data 11.4.21, in forma diretta, mediante raccomandata postale A/R, deve intendersi effettuata nelle mani del destinatario, come si evince dalla dicitura “dest.”, apposta in corrispondenza della firma della persona ricevente. Tale sottoscrizione, pertanto, per quanto illeggibile, deve ritenersi riferibile alla contribuente, che, per avversare tale valenza fidefacente dell'atto pubblico che la incorpora, laddove attesta la consegna del plico al destinatario, avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Questo dato – che induce a ritenere perfezionata una notifica a mani proprie - finisce per deprivare di rilevanza le questioni relative all'indirizzo presso cui è stata eseguita la notifica. Peraltro, l'appellante ha documentato che l'indirizzo di Reggio LA, Indirizzo_2, ove fu eseguita la notifica, corrisponde a quello risultante dal PRA, come da visura in atti. Correttamente, perciò, la notifica è stata effettuata presso tale luogo, come ritenuto dalla Corte nomofilattica, secondo cui “In tema di tasse automobilistiche, è validamente effettuata, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della l. n. 27 del 1978, la notifica dell'avviso di accertamento alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della l. n. 50 del 1971 e dell'art. 146 c.n. o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell'atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all'art. 145 c.p.c.”. (Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 33857 del 17/11/2022 ; conforme, Cass. civ. N. 739 del 2017).
L'appello va, perciò, accolto.
Il regime delle spese, nei rapporti tra la Regione appellante e la contribuente, deve informarsi al principio della soccombenza, mentre nei confronti dell'ADER, che non ha impugnato, neppure in via incidentale, la pronuncia di prime cure, si giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in primo grado.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Regione LA, liquidate in € 280,00 per il primo grado ed in € 340,00 per l'appello. Compensa le spese nei rapporti tra il contribuente e l'ADER.
Così deciso in Reggio LA, il 12 febbraio 2026
Il Presidente estensore
DR PA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2981/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Regione LA - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Reggio Di LA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5899/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 18/08/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013087126000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente.
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'NZ della IS si riporta ai propri atti difensivi ed insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5899/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio LA, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti della Regione LA e della NZ delle RA IS (uffici costituiti in primo grado), avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 31.1.25, impugnata limitatamente alla pretesa per tassa di possesso automobilistico anno 2019, condannando la Regione alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
In particolare, il giudice provinciale ha dato atto del difetto di prova della notifica dell'avviso di accertamento sottostante la cartella, rilevando che tale notifica era avvenuta presso un indirizzo diverso da quello riferibile alla ricorrente, risultante dal certificato storico di residenza in atti, ed era stata eseguita nelle mani di persona non ricollegabile alla ricorrente.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Regione LA, chiedendo riformarsi la predetta sentenza, adducendo che l'avviso di accertamento che aveva dato luogo all'iscrizione a ruolo era stato notificato a mezzo posta, presso l'indirizzo risultante dal PRA, costituente all'uopo domicilio speciale ai fini del tributo de quo e la notifica era avvenuta nelle mani del destinatario. Ha instato, dunque, per l'integrale riforma della sentenza gravata.
La contribuente è rimasta contumace in appello, a differenza dell'ADER, che si è costituita, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni riguardanti il merito della pretesa.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato quindi introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La notifica dell'avviso di accertamento, eseguita in data 11.4.21, in forma diretta, mediante raccomandata postale A/R, deve intendersi effettuata nelle mani del destinatario, come si evince dalla dicitura “dest.”, apposta in corrispondenza della firma della persona ricevente. Tale sottoscrizione, pertanto, per quanto illeggibile, deve ritenersi riferibile alla contribuente, che, per avversare tale valenza fidefacente dell'atto pubblico che la incorpora, laddove attesta la consegna del plico al destinatario, avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Questo dato – che induce a ritenere perfezionata una notifica a mani proprie - finisce per deprivare di rilevanza le questioni relative all'indirizzo presso cui è stata eseguita la notifica. Peraltro, l'appellante ha documentato che l'indirizzo di Reggio LA, Indirizzo_2, ove fu eseguita la notifica, corrisponde a quello risultante dal PRA, come da visura in atti. Correttamente, perciò, la notifica è stata effettuata presso tale luogo, come ritenuto dalla Corte nomofilattica, secondo cui “In tema di tasse automobilistiche, è validamente effettuata, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della l. n. 27 del 1978, la notifica dell'avviso di accertamento alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della l. n. 50 del 1971 e dell'art. 146 c.n. o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell'atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all'art. 145 c.p.c.”. (Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 33857 del 17/11/2022 ; conforme, Cass. civ. N. 739 del 2017).
L'appello va, perciò, accolto.
Il regime delle spese, nei rapporti tra la Regione appellante e la contribuente, deve informarsi al principio della soccombenza, mentre nei confronti dell'ADER, che non ha impugnato, neppure in via incidentale, la pronuncia di prime cure, si giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in primo grado.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Regione LA, liquidate in € 280,00 per il primo grado ed in € 340,00 per l'appello. Compensa le spese nei rapporti tra il contribuente e l'ADER.
Così deciso in Reggio LA, il 12 febbraio 2026
Il Presidente estensore
DR PA