Art. 227.
(Immatricolazione richiesta per tramite dell'autorita' comunale)
Nei luoghi nei quali non esiste un ufficio di porto i documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati all'autorita' comunale, la quale li trasmette all'ufficio di porto competente.
(Immatricolazione richiesta per tramite dell'autorita' comunale)
Nei luoghi nei quali non esiste un ufficio di porto i documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati all'autorita' comunale, la quale li trasmette all'ufficio di porto competente.