Articolo 227 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 226Articolo 228
Versione
6 maggio 1952
Art. 227.
(Immatricolazione richiesta per tramite dell'autorita' comunale)


Nei luoghi nei quali non esiste un ufficio di porto i documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati all'autorita' comunale, la quale li trasmette all'ufficio di porto competente.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952