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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4412 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 R.G.
Oggetto: solo danni a cose vertente tra rappr.ta e difesa dall'avv. CAPRIOLI Parte_1 C.F._1
MARIA, , elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Pomigliano d'Arco alla via Pompeo, 21/23 appellante
e
, come in atti CP_1 C.F._3
Appellato contumace
e nei confronti di
Controparte_2
con sede in Piazzale V. Tecchio, 49 – 80125 –
[...] CP_2
Appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 16 dicembre 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
1 propone appello avverso la sentenza n. 1502/2019, con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Marigliano, all'esito del giudizio R.G. 4612/2017, ha rigettato la domanda volta ad accertare l'avvenuta perdita di possesso, in capo ad essa Pt_1 dell'autovettura Citroen S, targata EG685DX, dalla stessa acquistata durante la convivenza con l'ex compagno , ma assunta sempre in possesso del CP_1 convenuto, (e difatti in seguito intestata al padre del predetto).
Pertanto, l'odierna appellante chiede al Tribunale di riformare l'impugnata sentenza, e per l'effetto di accogliere la domanda originaria, lamentando che il giudice di pace abbia erroneamente reputato inattendibile il teste escusso, ed altrettanto erroneamente evidenziato la mancanza di prova sia della separazione tra coniugi successiva all'acquisto del veicolo sia dell'effettiva disponibilità del bene in capo al CP_1
Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, non si sono costituiti neppure nel presente grado di giudizio, il sig. e il CONSERVATORE DEL CP_1
PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DI NAPOLI: ne va pertanto dichiarata la contumacia.
In via preliminare, verificata la tempestività dell'appello, ne va altresì dichiarata l'ammissibilità, essendo stato il gravame redatto nel rispetto del disposto dell'art. 342
c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte, giacché l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, che attengono sostanzialmente alla valutazione delle risultanze istruttorie.
Al riguardo, è appena il caso di premettere in ogni caso che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione (cfr. “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art.
116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (per il principio,
Cass. Sez. Un. 20867 del 30 settembre 2020). D'altra parte, l'errore di ponderazione del compendio istruttorio da parte del giudice di merito può essere decisivo non già quando riguardi la valutazione della prova ("demonstrandum"), ma quando incida sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti
2 informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre il proprio convincimento (per il principio, Cass. Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale rileva che l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate (cfr. Cass. 7.6.2005, n. 11781), volte a contestare la decisione del giudice di prime cure:
a) nella parte in cui il giudice di pace, pur avendo ammesso parte attrice alla prova testimoniale con due testi della lista dalla stessa indicata (escusso all'udienza del
26.10.2018 il sig. e assente la sig.ra pur ritualmente citata), Tes_1 CP_3 aveva poi rinviato per discussione il giudizio ritenendo superflua l'escussione del secondo teste e poi rigettato per insufficienza delle risultanze probatorie.
Pertanto, parte appellante chiede al giudice di appello che, ove ritenesse non raggiunta la prova sulla scorta delle sole dichiarazioni rese dal teste ai sensi dell'art. Tes_1
356 c.p.c., voglia ammettere in appello la prova testimoniale su tutti i capitoli già indicati nell'atto con la teste non escussa in primo grado;
b) nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto inattendibile il teste escusso, sig.
che invece avrebbe confermato compiutamente le circostanze oggetto di prova, Pt_1 affermando: “La vettura in questione, sebbene inizialmente intestata a mia figlia Pt_1
non fu da lei mai utilizzata in quanto nel pieno ed esclusivo possesso ed utilizzo del
[...] sig. . All'epoca dell'acquisto, mia figlia addirittura non aveva la CP_1 patente”; “So che la vettura era nell'esclusivo, pieno e ininterrotto possesso ed utilizzo del sig. in quanto mia figlia aveva costante bisogno dell'aiuto di amici e parenti, CP_1 tra cui il mio aiuto, per poter uscire per le proprie necessità in quanto era costantemente appiedata”; “Nell'anno 2016 la vettura fu poi definitivamente venduta al sig.
[...]
padre del ”; “Il sig. ha sempre provveduto CP_4 CP_1 CP_1 personalmente alle spese di riparazione e rifornimento auto”; “Nell'anno 2012 mia figlia e hanno interrotto lo loro relazione e quest'ultimo ha abbandonato CP_1
l'abitazione comune portando via con sé l'automobile.” ;
c) nella parte in cui il giudice di pace, rilevando l'insufficienza della prova versata in atti, ha ritenuto non provata documentalmente la separazione tra coniugi, nonostante la parte attrice avesse allegato che le parti erano “fidanzati conviventi” (cfr. atto di citazione, punto ii): “... la quale [la vettura] è sempre stata unicamente nella disponibilità di fatto dell'allora compagno convivente sig. ”; punto iii): “Nel 2012, infatti, CP_1
3 dopo il conseguimento della patente da parte della sig.ra la coppia convivente si è Pt_1 di fatto separata e l'odierna attrice ha definitivamente abbandonato l'abitazione comune trasferendosi presso i di lei genitori dove ancora oggi dimora”).
L'appellante deduce inoltre di aver regolarmente prodotto in atti il certificato di famiglia rilasciato dal Comune di Marigliano in data 25.09.2017 (poco più di un mese prima della notifica dell'atto introduttivo) dal quale chiaramente si evince che il sig. CP_1 risultava all'epoca coniugato con la sig.ra mentre la sig.ra Persona_1 Parte_1 risultava nubile, così evidenziando l'erroneità della motivazione addotta dal giudice di prime cure in proposito;
c) nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto non provata la disponibilità della vettura in capo al sig. deducendo che l'attrice sicuramente non avrebbe potuto provare CP_1 documentalmente il “possesso” come quid facti.
Tanto premesso, il Tribunale rileva che, a prescindere dalla fondatezza delle censure in esame in punto di diritto, nel merito, la domanda proposta dalla in primo grado è Pt_1 infondata per le ragioni che seguono, e che pertanto l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado nella parte dispositiva, sia pure alla luce di una diversa motivazione.
In proposito è appena il caso di ricordare che la Suprema Corte ha opportunamente affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del
"devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
4 Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il rigetto della domanda derivi dall'assenza di presupposti per la dichiarazione di perdita di possesso evidentemente palesata alla luce delle stesse allegazioni attoree.
Ed infatti, nel caso in esame l'azione proposta mira a tutelare il proprietario che, inizialmente in effettivo possesso del bene, si trovi a “perdere” la signoria di fatto sullo stesso (si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi in cui il veicolo sia stato rubato, o un terzo se ne sia indebitamente appropriato, o in caso di truffa relativa alla vendita di un veicolo, di mancata trascrizione al p.r.a. del passaggio di proprietà o della demolizione dell'auto per inadempienza del concessionario o del demolitore al quale esso sia stato affidato, o ancora in caso in cui l'auto sia sottoposto a sequestro, confisca, fermo o pignoramento).
In ogni caso, però, proprio perché la formalità in esame può essere compiuta esclusivamente dal proprietario del veicolo, anche la relativa azione potrà essere posta in essere solo sino a quando non sia stato ancora effettuato il passaggio di proprietà.
Nel caso di specie, invece, è pacifico che, al momento dell'esercizio dell'azione
(ottobre/novembre 2017) la non fosse legittimata attiva, giacché, come da Pt_1 allegazione della stessa contenuta nell'atto di citazione e certificazione prodotta, in data
02.05.2016 il veicolo risultava intestato al padre di parte convenuta, il sig.
[...]
CP_4
Né, previa riqualificazione della fattispecie (essendo tale potere-dovere nelle attribuzioni del giudice del gravame), sarebbe possibile pervenire ad un'affermazione di fondatezza della domanda.
Ed invero, anche volendo applicare al caso in esame le norme regolanti i rapporti tra coniugi a seguito di separazione personale, deve rilevarsi che parte attrice nulla ha dedotto espressamente circa la natura reale o fittizia della propria qualifica di
“acquirente” del veicolo.
Ebbene, secondo i principi generali, ove un bene soggetto ad iscrizione presso i pubblici registri automobilistici sia intestato ad un solo convivente, è onere dell'altro, che eventualmente avanzi diritti sul veicolo, dimostrare di aver partecipato alle spese per il relativo acquisto. In mancanza, anche l'eventuale consegna del denaro in vista dell'acquisto è inquadrabile nella fattispecie della donazione;
pertanto, trattandosi di atto di liberalità, la somma impegnata non può ritenersi soggetta ad alcun obbligo di restituzione, ed il veicolo resta nella proprietà dell'intestatario.
5 Ebbene, ragionando a contrariis, ove il coniuge/convivente formalmente intestatario del bene deduca sostanzialmente che lo stesso sia stato acquistato dall'altro sulla base di un accordo fiduciario - (e tanto sembra fare la allorquando valorizza circostanze Pt_1 inerenti alla signoria di fatto esercitata dal cfr. capo c) atto di citazione: “il sig. CP_1 ha, infatti, sempre considerato l'auto “propria” riferendosi alla stessa, anche CP_1 nelle conversazioni con i terzi e con la compagna, come alla “propria auto”; ha sempre provveduto da solo al pagamento delle riparazioni ordinarie e straordinarie e alle spese per il rifornimento del carburante;
ha sempre avuto un uso esclusivo e ininterrotto del veicolo, disponendone in via esclusiva e prioritariamente per le proprie esigenze personali;
custodiva in via esclusiva delle chiavi dell'auto; ha trattenuto l'auto presso di sé anche dopo la separazione di fatto con la sig.ra ”) - sostanzialmente si prospetta Pt_1 la fattispecie della simulazione (rectius: interposizione – reale o fittizia di persona).
In tali ipotesi, viene in rilievo l'esistenza di un documento scritto (la cosiddetta
“controdichiarazione”) che attesti appunto che l'interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio trasferimento della proprietà si sono prodotti a favore dell'interponente. In particolare, nella cd. interposizione reale, - che non presuppone la partecipazione del terzo contraente all'accordo simulatorio - l'interponente conferisce all'interposto un vero e proprio mandato senza rappresentanza incaricandolo di stipulare per suo conto ma non in suo nome un determinato contratto, perfettamente valido ed efficace, inerendo l'accordo simulatorio solo alla regolazione dei rapporti interni tra mandante e mandatario, secondo le regole della rappresentanza indiretta.
Ebbene, in materia di simulazione soggettiva, il mezzo di prova principale per far valere la simulazione tra le parti, è proprio la controdichiarazione da cui si evince l'esistenza di un accordo simulatorio chiarificatore della reale intenzione delle parti e quindi il contenuto del contratto dissimulato.
Sussistono invece limitazioni all'ammissibilità della prova testimoniale, che, se richiesta dalle parti dell'accordo simulatorio, può essere ammessa esclusivamente al fine di far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
Pertanto, nel caso di specie, in mancanza della prova costituita da un'eventuale controdichiarazione, e stante l'inammissibilità della prova per testi, la domanda proposta in primo grado è in ogni caso meritevole di rigetto.
Possono essere compensate le spese di lite in ragione della contumacia delle parti appellate.
6 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- Rigetta l'appello, confermando la gravata sentenza;
- Compensa le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Nola, 17.12.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA
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