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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15677/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15677/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. CP_1 C.F._1
ZZ FE
e nato a [...] il [...] (CF: , con Controparte_2 C.F._2
l'avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 06.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita nel Comune di Castrezzato (BS) Via Alessandro Manzoni n. 5 di proprietà esclusiva della sig.ra , oggetto di separato accordo tra i coniugi, resterà nella CP_1 disponibilità della stessa;
3. il sig. ha già reperito idonea soluzione abitativa in Castrezzato (BS) Via Cesare Battisti n. CP_3
30 ove si è già trasferito;
4. spese legali compensate.”
PER IL DIVORZIO:
“1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Castrezzato;
2. la casa coniugale sita nel Comune di Castrezzato (BS) Via Alessandro Manzoni n. 5 di proprietà esclusiva della sig.ra resterà nella disponibilità della stessa;
CP_1
3. spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 07.10.1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTREZZATO (BS) (anno 1995, parte II, serie A, n. 16).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
OS ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15677/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. CP_1 C.F._1
ZZ FE
e nato a [...] il [...] (CF: , con Controparte_2 C.F._2
l'avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 06.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita nel Comune di Castrezzato (BS) Via Alessandro Manzoni n. 5 di proprietà esclusiva della sig.ra , oggetto di separato accordo tra i coniugi, resterà nella CP_1 disponibilità della stessa;
3. il sig. ha già reperito idonea soluzione abitativa in Castrezzato (BS) Via Cesare Battisti n. CP_3
30 ove si è già trasferito;
4. spese legali compensate.”
PER IL DIVORZIO:
“1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Castrezzato;
2. la casa coniugale sita nel Comune di Castrezzato (BS) Via Alessandro Manzoni n. 5 di proprietà esclusiva della sig.ra resterà nella disponibilità della stessa;
CP_1
3. spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 07.10.1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTREZZATO (BS) (anno 1995, parte II, serie A, n. 16).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.11.2025.
Il Presidente Estensore
OS ET