TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 02/10/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE – Ufficio Procedure concorsuali
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'omologazione del piano di ristrutturazione debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 del D.Lgs. n. 14/2019, iscritto al P.U. n. 25/2025, presentato dai Sig.ri coniugi conviventi e Parte 1 e Parte 2
,
con comune indebitamento, difesi dall'Avv. Sonia Fallico e con l'ausilio dell'OCC
Avv. Patti Maria Mirella Laura,
Premesso che con decreto in data 30.06.2025, ritenuta la proposta ammissibile, lo scrivente giudice ha fissato l'udienza di omologa per il giorno 29 settembre 2025, assegnando termine sino al 18 settembre 2025 agli interessati per il deposito di note difensive riepilogative in vista dell'omologa e termine sino al 25 settembre 2025 ai proponenti per eventuali repliche, disponendo altresì la sospensione ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII della procedura di pignoramento presso terzi portante il n. RGE
345/2025 Trib. Imperia promossa da Guber Banca Spa nei confronti del debitore fino alla conclusione del presenteParte 2 e del terzo Parte 3 procedimento;
Viste le comunicazioni ai creditori ex art. 70 cc.ii. effettuate a cura dell'Occ in data
3.7.2025;
Rilevato che dalla relazione depositata dal Gestore sulle osservazioni svolte dai creditori ex art. 70 comma 6 CCII emerge che nel termine assegnato sono pervenute:
quanto alla Regione Liguria e al Comune di Sanremo, la notifica di avvenuta protocollazione;
quanto alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Imperia, presa d'atto della procedura, con comunicazione della pec ove fornire le relative comunicazioni;
quanto ad Controparte_1 comunicazione della pec per le comunicazioni e precisazione del credito nei confronti del sig. Parte_2 a mezzo estratto
conto allegato;
quanto a CP 2 osservazioni in data 23 luglio 2025 pervenute per il tramite della difesa tecnica, Avv. Matteo Rossi,
Considerato che il creditore CP_2 -per quanto d'interesse agli effetti del co. 7 dell'art. 70- non si è opposto all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;
Osservato che il piano espone un indebitamento contratto dai ricorrenti singolarmente o in solido stimato dall'Occ in complessivi € 90.690,62, con l'avvertenza che gli odierni istanti sono altresì garanti per un debito altrui (contratto dalla madre della sig.ra Pt_1 di complessivi € 89.127,00 in forza di due garanzie
"attualmente entrambe non attivate” spiranti nel novembre 2034 e maggio 2030, come confermato dall'Avv. Patti all'udienza del 29.9.25;
Il Sig. Parte 2 è lavoratore dipendente a tempo indeterminato della “TI
Catering snc di TI M. & C." corrente in Taggia e percepisce un reddito lordo annuo pari per l'anno 2023 (vd. all. 21, 22, 84) ad € 23.683,22 e la Sig.ra Parte_2 invalida al 100% dal 2003, percepisce una pensione di invalidità di € 869,76 mensili, per un reddito lordo annuo per il 2023 pari a € 10.714,41, sicchè il reddito medio mensile del nucleo familiare, composto dai coniugi, è pari a circa 2.600,00 euro;
Il nucleo familiare necessita, come indicato nella relazione dell'OCC, di un apporto per spese di mantenimento quantificabile in € 2.013,98 mensili, somma che si reputa congrua tenuto conto che in essa è compreso il canone di locazione di € 650,00 mensili dell'abitazione, ubicata in posizione utile al raggiungimento delle strutture ospedaliere di riferimento;
Sussiste la qualità di consumatori in capo ai ricorrenti e la situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1, lett. c), CC.II., atteso l'attestato oggettivo squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i mezzi per farvi fronte;
La proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dai ricorrenti prevede la destinazione ai creditori della somma mensile di € 600,00 da corrispondere in 84 mensilità (7 anni) a partire dal mese successivo all'omologa, per un apporto finale totale di € 50.400,00 da utilizzare per il pagamento del 100% dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati e da destinare per il residuo al soddisfo del ceto creditorio chirografario, in misura assunta pari a circa il 40% ceteris paribus..
Considerato che non vi sono state opposizioni all'omologa, si rinvia sulla convenienza alle valutazioni svolte dall' nella relazione con riguardo al fatto che il patrimonio altrimenti liquidabile sarebbe costituito da quota successoria in capo al Parte 2 pari ad 1/6 della proprietà di un box e due alloggi in Taggia, siti in via
San Dalmazzo n. 111, piano Terra e piano primo, uno dei quali locato per € 50,00 mensili e l'altro gravato dal diritto di abitazione del coniuge erede, oltre che dalla proprietà di motociclo Honda immatricolato nel 2019 valutato in € 3.000,00, di una vettura Ford Focus immatricolata nel 2007, km 156.445, intestata alla sig.ra Pt 1
per un per un valore di circa € 1.000,00 e dalla contitolarità in саро al Parte_2 terzo di un libretto postale n. 000034506870 con saldo contabile e giacenza media per € 538,29 (quota Pedrabissi € 179,43) oltre che di un fondo bancoposta per complessivi € 10.974,60 di controvalore (quota di pertinenza € 3.658,20).
Visto il prospetto di pagamento delle rate di cui all'allegato 8 depositato il 4.8.2025;
Riservata la liquidazione del compenso dovuto al Gestore al termine della esecuzione del piano, fatta salva la facoltà di riconoscere acconti ex art. 71 co. 4
CCII;
Ritenuto il soddisfo dei creditori privilegiati conforme al disposto dell'art. 67 co. 4 CC.II.;
Ritenuto che in assenza di una specifica disposizione di legge sul termine massimo di durata della procedura, la previsione da parte del piano di una dilazione dei pagamenti di durata pari a sette anni allo stato ha tempistiche non incompatibili con il soddisfo dei creditori, tenuto anche conto dell'età dei ricorrenti e della esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato del sig. Parte_2
Dato atto che all'udienza del 29.9.2025 i ricorrenti hanno precisato l'avvenuta estinzione di precedente finanziamento Controparte_3 tramite i finanziamenti contratti nel 2023 con Findomestic e _4 , quest'ultimo utilizzato anche per l'acquisto di una cucina nuova per l'abitazione ove i ricorrenti si erano trasferiti;
che all'udienza anzidetta l'Occ Avv. Patti ha confermato che i ricorrenti hanno continuato, anche dopo l'ultimo finanziamento CP_2 ad onorare il versamento delle rate dovute sino all'incirca ad aprile 2025 e ha precisato di non aver rilevato fuoriuscite di denaro da parte dei ricorrenti nei confronti della Sig.ra Parte 5 ; Tenuto conto del contesto di incertezza sulle condizioni di salute della ricorrente, tali da generare maggior bisogno di assistenza nelle necessità quotidiane e considerato che non è emerso alcun intento volto a mortificare le aspettative di recupero per i creditori;
Ritenuto che sulla base degli atti i debitori non risultano aver determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o dolo;
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato dai ricorrenti Parte 1 e Parte 2 e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC, Avv. Patti Maria Mirella Laura;
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai Sig.ri Parte 1 e
Parte 2
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili, e che ne sia data a cura dell'OCC comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati;
avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e attuando ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare periscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.
avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, dell'Occ, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Stante la già disposta sospensione della procedura di pignoramento presso terzi portante il n. RGE 345/2025 promossa da Guber Banca Spa nei confronti del ricorrente con atto notificato il 25.3.2025, e del terzoParte 2 Parte 3
,
(datore di lavoro), ordina al terzo Parte 3 di versare sul conto della gestione -da aprirsi dal le somme sino ad oggi accantonate e di versare Parte_6 mensilmente sul predetto conto della procedura le somme pignorate, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;
Precisa che il divieto di promuovere azione esecutive o cautelari sul patrimonio dei consumatori è circoscritto ai creditori anteriori all'omologazione per i crediti anteriori;
dichiara chiusa la procedura.
Si comunichi.
Imperia, 01/10/2025
Il Giudice
dott. Maria Teresa De Sanctis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE – Ufficio Procedure concorsuali
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'omologazione del piano di ristrutturazione debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 del D.Lgs. n. 14/2019, iscritto al P.U. n. 25/2025, presentato dai Sig.ri coniugi conviventi e Parte 1 e Parte 2
,
con comune indebitamento, difesi dall'Avv. Sonia Fallico e con l'ausilio dell'OCC
Avv. Patti Maria Mirella Laura,
Premesso che con decreto in data 30.06.2025, ritenuta la proposta ammissibile, lo scrivente giudice ha fissato l'udienza di omologa per il giorno 29 settembre 2025, assegnando termine sino al 18 settembre 2025 agli interessati per il deposito di note difensive riepilogative in vista dell'omologa e termine sino al 25 settembre 2025 ai proponenti per eventuali repliche, disponendo altresì la sospensione ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII della procedura di pignoramento presso terzi portante il n. RGE
345/2025 Trib. Imperia promossa da Guber Banca Spa nei confronti del debitore fino alla conclusione del presenteParte 2 e del terzo Parte 3 procedimento;
Viste le comunicazioni ai creditori ex art. 70 cc.ii. effettuate a cura dell'Occ in data
3.7.2025;
Rilevato che dalla relazione depositata dal Gestore sulle osservazioni svolte dai creditori ex art. 70 comma 6 CCII emerge che nel termine assegnato sono pervenute:
quanto alla Regione Liguria e al Comune di Sanremo, la notifica di avvenuta protocollazione;
quanto alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Imperia, presa d'atto della procedura, con comunicazione della pec ove fornire le relative comunicazioni;
quanto ad Controparte_1 comunicazione della pec per le comunicazioni e precisazione del credito nei confronti del sig. Parte_2 a mezzo estratto
conto allegato;
quanto a CP 2 osservazioni in data 23 luglio 2025 pervenute per il tramite della difesa tecnica, Avv. Matteo Rossi,
Considerato che il creditore CP_2 -per quanto d'interesse agli effetti del co. 7 dell'art. 70- non si è opposto all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;
Osservato che il piano espone un indebitamento contratto dai ricorrenti singolarmente o in solido stimato dall'Occ in complessivi € 90.690,62, con l'avvertenza che gli odierni istanti sono altresì garanti per un debito altrui (contratto dalla madre della sig.ra Pt_1 di complessivi € 89.127,00 in forza di due garanzie
"attualmente entrambe non attivate” spiranti nel novembre 2034 e maggio 2030, come confermato dall'Avv. Patti all'udienza del 29.9.25;
Il Sig. Parte 2 è lavoratore dipendente a tempo indeterminato della “TI
Catering snc di TI M. & C." corrente in Taggia e percepisce un reddito lordo annuo pari per l'anno 2023 (vd. all. 21, 22, 84) ad € 23.683,22 e la Sig.ra Parte_2 invalida al 100% dal 2003, percepisce una pensione di invalidità di € 869,76 mensili, per un reddito lordo annuo per il 2023 pari a € 10.714,41, sicchè il reddito medio mensile del nucleo familiare, composto dai coniugi, è pari a circa 2.600,00 euro;
Il nucleo familiare necessita, come indicato nella relazione dell'OCC, di un apporto per spese di mantenimento quantificabile in € 2.013,98 mensili, somma che si reputa congrua tenuto conto che in essa è compreso il canone di locazione di € 650,00 mensili dell'abitazione, ubicata in posizione utile al raggiungimento delle strutture ospedaliere di riferimento;
Sussiste la qualità di consumatori in capo ai ricorrenti e la situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1, lett. c), CC.II., atteso l'attestato oggettivo squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i mezzi per farvi fronte;
La proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dai ricorrenti prevede la destinazione ai creditori della somma mensile di € 600,00 da corrispondere in 84 mensilità (7 anni) a partire dal mese successivo all'omologa, per un apporto finale totale di € 50.400,00 da utilizzare per il pagamento del 100% dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati e da destinare per il residuo al soddisfo del ceto creditorio chirografario, in misura assunta pari a circa il 40% ceteris paribus..
Considerato che non vi sono state opposizioni all'omologa, si rinvia sulla convenienza alle valutazioni svolte dall' nella relazione con riguardo al fatto che il patrimonio altrimenti liquidabile sarebbe costituito da quota successoria in capo al Parte 2 pari ad 1/6 della proprietà di un box e due alloggi in Taggia, siti in via
San Dalmazzo n. 111, piano Terra e piano primo, uno dei quali locato per € 50,00 mensili e l'altro gravato dal diritto di abitazione del coniuge erede, oltre che dalla proprietà di motociclo Honda immatricolato nel 2019 valutato in € 3.000,00, di una vettura Ford Focus immatricolata nel 2007, km 156.445, intestata alla sig.ra Pt 1
per un per un valore di circa € 1.000,00 e dalla contitolarità in саро al Parte_2 terzo di un libretto postale n. 000034506870 con saldo contabile e giacenza media per € 538,29 (quota Pedrabissi € 179,43) oltre che di un fondo bancoposta per complessivi € 10.974,60 di controvalore (quota di pertinenza € 3.658,20).
Visto il prospetto di pagamento delle rate di cui all'allegato 8 depositato il 4.8.2025;
Riservata la liquidazione del compenso dovuto al Gestore al termine della esecuzione del piano, fatta salva la facoltà di riconoscere acconti ex art. 71 co. 4
CCII;
Ritenuto il soddisfo dei creditori privilegiati conforme al disposto dell'art. 67 co. 4 CC.II.;
Ritenuto che in assenza di una specifica disposizione di legge sul termine massimo di durata della procedura, la previsione da parte del piano di una dilazione dei pagamenti di durata pari a sette anni allo stato ha tempistiche non incompatibili con il soddisfo dei creditori, tenuto anche conto dell'età dei ricorrenti e della esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato del sig. Parte_2
Dato atto che all'udienza del 29.9.2025 i ricorrenti hanno precisato l'avvenuta estinzione di precedente finanziamento Controparte_3 tramite i finanziamenti contratti nel 2023 con Findomestic e _4 , quest'ultimo utilizzato anche per l'acquisto di una cucina nuova per l'abitazione ove i ricorrenti si erano trasferiti;
che all'udienza anzidetta l'Occ Avv. Patti ha confermato che i ricorrenti hanno continuato, anche dopo l'ultimo finanziamento CP_2 ad onorare il versamento delle rate dovute sino all'incirca ad aprile 2025 e ha precisato di non aver rilevato fuoriuscite di denaro da parte dei ricorrenti nei confronti della Sig.ra Parte 5 ; Tenuto conto del contesto di incertezza sulle condizioni di salute della ricorrente, tali da generare maggior bisogno di assistenza nelle necessità quotidiane e considerato che non è emerso alcun intento volto a mortificare le aspettative di recupero per i creditori;
Ritenuto che sulla base degli atti i debitori non risultano aver determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o dolo;
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato dai ricorrenti Parte 1 e Parte 2 e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC, Avv. Patti Maria Mirella Laura;
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai Sig.ri Parte 1 e
Parte 2
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili, e che ne sia data a cura dell'OCC comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati;
avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e attuando ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare periscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.
avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, dell'Occ, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Stante la già disposta sospensione della procedura di pignoramento presso terzi portante il n. RGE 345/2025 promossa da Guber Banca Spa nei confronti del ricorrente con atto notificato il 25.3.2025, e del terzoParte 2 Parte 3
,
(datore di lavoro), ordina al terzo Parte 3 di versare sul conto della gestione -da aprirsi dal le somme sino ad oggi accantonate e di versare Parte_6 mensilmente sul predetto conto della procedura le somme pignorate, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;
Precisa che il divieto di promuovere azione esecutive o cautelari sul patrimonio dei consumatori è circoscritto ai creditori anteriori all'omologazione per i crediti anteriori;
dichiara chiusa la procedura.
Si comunichi.
Imperia, 01/10/2025
Il Giudice
dott. Maria Teresa De Sanctis