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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/07/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2349/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via Largo Cambria, 18 presso lo studio dell'Avv. Attilio Meo che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Marco Fazio per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via
Armeria, 1 resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3 luglio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5 novembre 2024 formulava opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 co. 3 L. n. 104/92), laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 co. 3 L. n. 104/92), così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha Persona_1 accertato che la ricorrente è affetta da “Deterioramento mentale di grado moderato – dopo RMN encefalo e test psicometrici. Cardiopatia ischemica cronica post IMA e rivascolarizzazione. BPCO in OSAS con CPAP notturna. Severa ipoacusia bilaterale. Severo deficit visivo”.
Il consulente ha, quindi, concluso che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta può essere considerata invalida civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Il consulente ha escluso in capo al ricorrente il requisito sanitario utile al conseguimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto esclusivamente il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data da gennaio
2025 mentre va escluso il requisito sanitario utile al conseguimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 co. 3 L. n. 104/92),
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad atp va parzialmente accolto e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. Persona_1
depositata nel presente giudizio di opposizione ad atp ex art. 445 bis c.p.c.
[...] iscritto al n. 2349/2024 R.G.
Le spese vanno interamente compensate, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data di presentazione del ricorso in opposizione. CP_ Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie parzialmente il ricorso in opposizione ad atp e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. , depositata nel Persona_1 presente giudizio di opposizione iscritto al N. R.G. 2349/2024; dichiara che sussiste in capo a il requisito sanitario utile al conseguimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento a far data da gennaio 2025; dichiara che non sussiste in capo a il requisito sanitario utile al Parte_1 conseguimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato (art. 3 co. 3 L.
n. 104/92); compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 4 luglio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.