TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/10/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Giudice presso il Tribunale di Padova, avv. Francesca Marchiori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nella causa civile iscritta al n. di rg. 5019/2024 promossa da con sede legale in Piove di Sacco (PD) via Marconi 3/B, P.IVA: in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
RI HI, attrice opponente contro
con l'avv. Tiziano Boscolo Chielon, CP_1
convenuto opposto
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
Conclusioni per parte attrice: Nel merito: previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente a per l'effetto, respingere e/o rigettare la domanda dell'opposta. Con CP_1 vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni per parte convenuta: confermare il decreto ingiuntivo qui oggetto d'impugnazione nella sua provvisoria esecutorietà rigettando le allegazioni avverse infondate sia in fatto che in diritto e rivolte solo ad allungare i tempi di un intervento economico che presto o tardi dovrà accollarsi unitamente agli altri condomini. Parte_1
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione notificato in data 18 ottobre 2024, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RI HI, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2039/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data 10 ottobre 2024 e provvisoriamente esecutivo, con cui le era stato intimato il pagamento, in favore del sig. , CP_1 della somma di euro 27.440,00 oltre interessi e spese.
L'opponente esponeva che il decreto ingiuntivo era stato richiesto dal sulla base di una CP_1 deliberazione assembleare del 17 giugno 2024 del “Condominio d'Angolo Sud tra via Garibaldi e via Castello”, con la quale – col solo voto del proprietario della maggior parte delle unità CP_1
immobiliari – erano state poste a carico dei restanti condomini e Immobiliare Clam Parte_1
S.a.s.) le spese che lo stesso assumeva di aver anticipato per lavori di ristrutturazione CP_1 dell'immobile, nonché una penale giornaliera di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento. contestava integralmente la fondatezza della pretesa monitoria, deducendo che la Parte_1 deliberazione su cui si fondava il decreto era stata adottata senza il quorum prescritto, in palese conflitto di interessi e in assenza di fondamento giuridico, trattandosi di una decisione che poneva a carico di altri condomini spese riferite a lavori eseguiti dal su iniziativa propria e in larga parte su CP_1 parti di proprietà esclusiva.
Precisava inoltre che le deliberazioni condominiali del 22 maggio 2024 e del 17 giugno 2024, entrambe richiamate dal nel ricorso monitorio, erano state tempestivamente impugnate dagli altri CP_1 condomini avanti questo Tribunale (cause n. 3362/2024 e n. 4884/2024 R.G.), e che erano pendenti le relative procedure di mediazione obbligatoria dinanzi all'Organismo “ ”. CP_2
Evidenziava, altresì, che con precedente delibera unanime del 10 novembre 2021 il si era assunto CP_1 integralmente l'onere economico dei lavori di ripristino e ristrutturazione dell'intero edificio, anche con riferimento alle parti comuni, sicché alcun diritto di rimborso poteva oggi rivendicare.
L'opponente sottolineava, inoltre, che le fatture prodotte dal erano generiche, riferite a lavori su CP_1 parti di proprietà esclusiva, in parte duplicative di interventi già fatturati e comunque non idonee a costituire valida prova scritta del credito vantato;
che il Condominio era privo di tabelle millesimali, con conseguente arbitrarietà della ripartizione delle spese;
e che non sussistevano i presupposti di urgenza o periculum in mora invocati per la concessione della provvisoria esecuzione, trattandosi di spese già sostenute.
Sulla base di tali deduzioni, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1
l'accertamento dell'insussistenza del credito azionato dal e la sospensione inaudita altera parte CP_1 della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., con vittoria di spese e compensi di lite.
Con memoria difensiva depositata di data 25 novembre 2024, chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
L'opposto evidenziava che il decreto ingiuntivo traeva origine da deliberazioni assembleari del del 22 maggio e 17 giugno 2024, Parte_3 regolarmente adottate in seconda convocazione, nelle quali egli, proprietario di una quota pari a circa il 66% dei millesimi, rappresentava la maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c. per la valida costituzione e deliberazione dell'assemblea.
Secondo la difesa dell'opposto, le doglianze di e dell'altro condomino Parte_1 Controparte_3
dirette a far valere l'inefficacia o la nullità delle deliberazioni, erano pretestuose e volte unicamente
[...]
a ritardare l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione urgenti su un edificio gravemente ammalorato.
Doria rilevava che l'assemblea svoltasi in data 17 giugno 2024, avente ad oggetto opere straordinarie, era stata validamente costituita e aveva validamente deliberato e la mancata partecipazione di Parte_1 non poteva essere invocata per invalidare decisioni assunte nel rispetto delle maggioranze di legge.
[...]
L'opposto inoltre ricordava che eventuali precedenti impegni personali da lui assunti (in particolare nella riunione del 10 novembre 2021) erano condizionati all'ottenimento dei bonus fiscali poi non concessi, e non potevano quindi incidere sulla legittimità delle successive deliberazioni. Sottolineava
come il suo operato era sempre stato volto alla tutela dell'interesse comune e alla messa in sicurezza del fabbricato, e chiedeva pertanto la condanna dell'opponente a contribuire pro quota alle spese deliberate, trattandosi di obblighi derivanti da deliberazioni valide ed efficaci.
Con provvedimento di data 2.12.2014 il Giudice sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, all'udienza del 27.05.2025, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, fissava ex art. 281 sexies cpc la udienza del 09.10.2025 il cui svolgimento disponeva in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.
Nelle more il procuratore di parte convenuta depositava atto di rinuncia all'incarico e all'udienza del 9.10.2025 compariva solo il procuratore di parte attrice mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe e il Giudice o riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Si considera altresì che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cassazione civile, 27 luglio 2006, n. 17145).
Richiamato il contenuto assertivo degli scritti difensivi dimessi dalle parti, come sopra riassunto, e venendo al merito della controversia, va detto che la proposta opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.
Come suindicato, il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo emesso su istanza di , fondato sulla deliberazione assembleare del 17 CP_1 giugno 2024 del la quale delibera di: a) Parte_3 procedere all'esecuzione di lavori straordinari per la spesa totale di € 648.000,00 invitando Parte_1
e Immobiliare Clam sas di versare ciascuno un acconto di € 50.000,00; b) chiedere ai condomini
[...]
e Immobiliare Clam s.a.s. la somma di € 41.140,00 “a titolo di risarcimento per spese già Parte_1 sostenute al resto dei condomini e rispettivamente € 13.700,00 alla ditta Clam s.a.s ed € 27.400,00 alla ditta
[...] tramite bonifico bancario intestato al signor .” Parte_1 CP_1
Va premesso che tale delibera – impugnata per plurime ragioni dall'opponente Parte_1 unitamente a - è stata dichiarata nulla con Controparte_4 sentenza n. 1374 emessa in data 2.10.2025 dall'intestato Tribunale, per la assorbente ragione che essa approva lavori di manutenzione straordinaria senza costituzione di un fondo speciale pari all'ammontare complessivo dei lavori siccome previsto dall'art. 1135, commi 1 e 4 c.c.
Il decreto ingiuntivo qui opposto ingiunge a il pagamento dell'importo di € 27.400,00 a Parte_1 titolo di “risarcimento per spese” già sostenute al resto dei condomini” e nella specie a CP_1
Secondo i principi affermati da Cass. SS.UU. n. 9839/2021 la delibera condominiale può ritenersi idonea a fondare il credito da azionare in via monitoria solo se validamente adottata da un'assemblea regolarmente costituita e nel rispetto delle competenze dell'organo collegiale;
viceversa, laddove manchi del tutto l'elemento deliberativo o l'oggetto esorbiti dalle attribuzioni assembleari, la delibera è affetta da vizi tali da impedirne ogni efficacia obbligatoria.
Nella specie la delibera di data 17.6.2024 non può ritenersi idonea a fondare il credito azionato in via monitoria per cui è giudizio.
Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che la assemblea condominiale del 17.6.2024 si è svolta alla presenza del solo condomino il quale ha deliberato in senso favorevole CP_1 all'approvazione oltre che di interventi straordinari in assenza della costituzione di un fondo speciale, anche della richiesta ai condomini e Immobiliare Clam s.a.s. della somma complessiva di Parte_1
€ 41.140,00 “a titolo di risarcimento per spese già sostenute al resto dei condomini e rispettivamente € 13.700,00 alla ditta Clam s.a.s ed € 27.400,00 alla ditta tramite bonifico bancario intestato al signor .” Parte_1 CP_1
Come è noto affinché una delibera condominiale sia valida, è necessario che siano rispettati due requisiti distinti ma entrambi essenziali ovvero il quorum costitutivo e il quorum deliberativo.
Il quorum costitutivo è il requisito per la valida costituzione dell'assemblea (cioè perché l'assemblea possa legittimamente deliberare); a seconda che si tratti di prima o seconda convocazione, l'art. 1136 c.c. prevede, per la prima convocazione, la presenza di almeno 2/3 del valore dell'edificio e di almeno la maggioranza dei condomini;
per la seconda convocazione, la presenza di almeno 1/3 del valore dell'edificio e di almeno 1/3 dei condomini.
Quanto al quorum deliberativo, va ricordato che per la validità della deliberazione, una volta che l'assemblea sia validamente costituita, esso varia a seconda dell'oggetto della delibera.
In generale per le delibere ordinarie occorre la maggioranza degli intervenuti più il valore di almeno 1/3 dell'edificio, mentre per lavori straordinari e innovazioni importanti (art. 1136, co. 4) è necessaria la maggioranza degli intervenuti più almeno la metà del valore dell'edificio.
Tuttavia la “maggioranza degli intervenuti” non può mai coincidere con un solo partecipante (cfr Cass. civ. n. 28629/2022: “La maggioranza degli intervenuti implica almeno la metà più uno dei presenti. Se è presente un solo condomino, manca per definizione la maggioranza.”)
Ne deriva che se partecipa un solo condomino, non si forma un'assemblea validamente deliberante anche se quell'unico condomino ha un valore millesimale elevato, difettando la “maggioranza delle teste” (intervenuti), ovvero la partecipazione di almeno due persone, non potendo scaturire alcuna delibera dalla sola volontà di un condomino, anche se proprietario della quasi totalità dei millesimi.
La partecipazione del solo condomino non consente quindi di ritenere raggiunto il CP_1 quorum deliberativo richiesto per la validità, non potendo la deliberazione adottata da un solo condomino costituire una “maggioranza”, nemmeno in presenza di più aventi diritto regolarmente convocati ma non intervenuti.
A tanto devesi aggiungere che in ogni caso, quand'anche la delibera fosse stata regolarmente adottata, essa sarebbe in ogni caso invalida non potendo la delibera condominiale costituire diritti di credito a favore di un singolo condomino nei confronti di altri, ma soltanto assumere decisioni inerenti alla
gestione delle parti comuni e dei relativi servizi, nell'interesse collettivo del condominio (cfr. Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 2023, n. 921).
Nel caso di specie, la delibera del 17 giugno 2024, che pone a carico di (oltre che di Clam Parte_1
S.a.s.) il rimborso di spese asseritamente sostenute dal condomino , è radicalmente CP_1 invalida, poiché incide su rapporti patrimoniali individuali e non può quindi costituire valido titolo azionabile dall'opposto nei confronti degli altri condomini. CP_1
In conclusione la delibera del 17 giugno 2024, per le modalità con cui è stata assunta e per il suo contenuto, non può ritenersi idonea a fondare legittimamente il credito azionato in via monitoria dall'opposto.
L'opposizione deve dunque essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM n. 147
/2022 tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, accoglie la proposta opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2039/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data 10 ottobre 2024; condanna al pagamento, in favore della attrice delle spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in complessivi euro 5.810,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Padova, lì 27.10.2025
Il Giudice
Avv. Francesca Marchiori