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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 3.12.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 533/2023 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Giacinto Mancusi, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto De CP_1
Martino, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la percentuale di indennizzabilità dei postumi derivati dagli infortuni di cui è già stata accertata la natura professionale, quantificata in ricorso nella misura del 22%, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente. CP_1
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione
1. La parte ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità
a fronte delle conseguenze permanenti residuate in capo allo stesso all'esito di infortunio CP_1 avvenuto in data 26.5.2020, di cui afferma la patogenesi lavorativa (infortunio in itinere), come da CTP allegata al ricorso.
2. A sostegno della propria tesi allega di essere incorso nel suddetto infortunio mentre si CP_ recava a lavoro quale operatrice socio sanitaria. L'infortunio è stato valutato dall' con un danno biologico nella misura del 14% nel febbraio 2021. Il ricorrente sostiene che tale valutazione non sia corretta.
3. L' ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza CP_1
4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. Incontroversa la natura professionale dell'infortunio occorso al ricorrente nonché la sussistenza di tutti i presupposti per la sua indennizzabilità ai sensi del d.lgs. 38/2000, la questione controversa tra le parti riguarda il grado della menomazione patita dal ricorrente all'esito dello stesso, valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
6. La CTU svolta ha confermato la natura professionale delle patologie denunciate (esiti di trauma contusivo-distorsivo dell'arto superiore destro con frattura del trochite omerale, lussazione di spalla con lesione del plesso brachiale, trattate conservativamente ed escoriazioni a carico del polso e del gomito consistenti in dolore locale, ipotonotrofia del cingolo scapolare, diminuzione dei movimenti del braccio di oltre un terzo con deficit stenico, disestesie a carico di braccio, antibraccio e mano, pugno e pinza ipovalidi). Il consulente, dopo approfondita disamina del quadro clinico della parte ricorrente e delle conseguenze funzionali permanenti residuate all'esito dell'infortunio, ha concluso l'indagine accertando che: “la periziata Sig.ra in conseguenza delle lesioni riportate nell'infortunio Parte_1 lavorativo del 26.05.2020, all'epoca dei fatti e attualmente presenta postumi permanenti i quali, sulla base dei criteri indicativi e delle indicazioni tabellari di cui al D-Lgs 38/2000, determinano un grado di diminuzione dell'integrità psico-fisica dell'assicurata in misura del 17%.”.
7. Quanto al grado ed alla decorrenza della menomazione permanente, la consulenza ha ritenuto sussistente la suddetta compromissione a far data dal fatto, ossia dal 26.5.2020.
8. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione, considerata anche l'esaustività delle precisazioni fornite a seguito delle osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'ente, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
10. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 533/2023 r.g.: Accerta che la patologia di origine professionale da cui il ricorrente è affetto comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 17%, a decorrere dal 26.5.2020;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore della ricorrente delle spettanze alla stessa CP_1 dovute per legge;
condanna l' a rifondere a controparte le spese di lite, quantificate in euro 3.000,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre accessori come per legge;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 3.12.2025
Il Giudice
BI TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 3.12.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 533/2023 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. Gaetano Giacinto Mancusi, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto De CP_1
Martino, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la percentuale di indennizzabilità dei postumi derivati dagli infortuni di cui è già stata accertata la natura professionale, quantificata in ricorso nella misura del 22%, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo corrispondente. CP_1
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione
1. La parte ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità
a fronte delle conseguenze permanenti residuate in capo allo stesso all'esito di infortunio CP_1 avvenuto in data 26.5.2020, di cui afferma la patogenesi lavorativa (infortunio in itinere), come da CTP allegata al ricorso.
2. A sostegno della propria tesi allega di essere incorso nel suddetto infortunio mentre si CP_ recava a lavoro quale operatrice socio sanitaria. L'infortunio è stato valutato dall' con un danno biologico nella misura del 14% nel febbraio 2021. Il ricorrente sostiene che tale valutazione non sia corretta.
3. L' ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza CP_1
4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. Incontroversa la natura professionale dell'infortunio occorso al ricorrente nonché la sussistenza di tutti i presupposti per la sua indennizzabilità ai sensi del d.lgs. 38/2000, la questione controversa tra le parti riguarda il grado della menomazione patita dal ricorrente all'esito dello stesso, valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
6. La CTU svolta ha confermato la natura professionale delle patologie denunciate (esiti di trauma contusivo-distorsivo dell'arto superiore destro con frattura del trochite omerale, lussazione di spalla con lesione del plesso brachiale, trattate conservativamente ed escoriazioni a carico del polso e del gomito consistenti in dolore locale, ipotonotrofia del cingolo scapolare, diminuzione dei movimenti del braccio di oltre un terzo con deficit stenico, disestesie a carico di braccio, antibraccio e mano, pugno e pinza ipovalidi). Il consulente, dopo approfondita disamina del quadro clinico della parte ricorrente e delle conseguenze funzionali permanenti residuate all'esito dell'infortunio, ha concluso l'indagine accertando che: “la periziata Sig.ra in conseguenza delle lesioni riportate nell'infortunio Parte_1 lavorativo del 26.05.2020, all'epoca dei fatti e attualmente presenta postumi permanenti i quali, sulla base dei criteri indicativi e delle indicazioni tabellari di cui al D-Lgs 38/2000, determinano un grado di diminuzione dell'integrità psico-fisica dell'assicurata in misura del 17%.”.
7. Quanto al grado ed alla decorrenza della menomazione permanente, la consulenza ha ritenuto sussistente la suddetta compromissione a far data dal fatto, ossia dal 26.5.2020.
8. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione, considerata anche l'esaustività delle precisazioni fornite a seguito delle osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'ente, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
10. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 533/2023 r.g.: Accerta che la patologia di origine professionale da cui il ricorrente è affetto comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 17%, a decorrere dal 26.5.2020;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore della ricorrente delle spettanze alla stessa CP_1 dovute per legge;
condanna l' a rifondere a controparte le spese di lite, quantificate in euro 3.000,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre accessori come per legge;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 3.12.2025
Il Giudice
BI TO