Art. 2. Domande per la concessione del contributo per lavori
di costruzione navale 1. Per la concessione del contributo di cui all'art. 2, comma 1, della legge, l'impresa di costruzione navale iscritta ad uno degli albi speciali previsti dall'art. 19 della legge presenta domanda al Ministero della marina mercantile completa delle indicazioni di cui all'art. 3 della legge entro quindici giorni dalla data in cui e' stato stipulato il contratto di costruzione o, in assenza di contratto, dalla data della dichiarazione di costruzione in proprio.
Entro i successivi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione l'impresa e' tenuta a presentare i sottoelencati documenti:
a) contratto di costruzione registrato;
b) nei casi di costruzione iniziata in proprio dall'impresa di costruzione, contratto registrato di vendita dell'unita', se' gia' stipulato ovvero, in caso contrario, dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell' art. 233 del codice della navigazione ;
c) piani generali, specifica tecnica ed indicazione del peso presunto dell'unita' scarica ed asciutta ripartito in scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritti dall'impresa stessa;
d) elementi preventivi di costo dell'unita' di cui all'allegato C, compilato nei sub-totali, nei totali, nei conti ausiliari, nelle spese generali e, ove possibile, nei dettagli, sottoscritto dall'impresa stessa;
e) dichiarazione dell'impresa attestante che la stessa, in relazione ai lavori oggetto della domanda, non ha fruito di provvidenze aventi analoghe finalita' e contestuale impegno a non fruirne in futuro, una volta ottenuta la concessione del contributo di cui al presente articolo;
f) dichiarazione relativa alla destinazione dell'unita', conformemente a quanto indicato nel precedente art. 1, comma 3;
g) dichiarazione contenente l'impegno a fornire tutti gli elementi necessari alla Commissione delle Comunita' economiche europee, qualora richiesti dalla stessa, ai fini dell'applicazione dell' art. 4, comma 5, della direttiva n. 167 del 26 gennaio 1987 .
2. Nei casi di cui all'art. 8, comma 2, della legge, in aggiunta ai documenti previsti dal precedente comma, deve essere presentata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale ivi citato.
3. Il rispetto dei termini previsti dal comma primo del presente articolo e' condizione di ricevibilita' della domanda di concessione. Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 2 e 8 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1. Il testo degli articoli 3 e 19 della medesima legge e' il seguente:
"Art. 3. - 1. La domanda di concessione del contributo di cui all'art. 2 deve essere presentata al Ministero della marina mercantile entro quindici giorni dalla data in cui e' stato stipulato il contratto di costruzione o, in assenza di contratto, dalla data della dichiarazione di costruzione in proprio e deve indicare:
a) il tipo e le caratteristiche tecniche della costruzione;
b) la data di inizio dei lavori di costruzione e la presunta durata dei medesimi;
c) il prezzo della costruzione;
d) il committente e l'eventuale clausola di revisione prezzo o il valore dichiarato dal cantiere nei termini di cui al comma 7 dell'art. 2".
"Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:
a) l'albo speciale delle imprese di costruzione navale;
b) l'albo speciale delle imprese di riparazione navale;
c) l'albo speciale delle imprese di demolizione navale.
2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.
3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti".
- Si trascrive il testo dell' art. 233 del codice della navigazione :
"Art. 233 (Dichiarazione di costruzione). - Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove e' intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.
L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione.
Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni".
- Il comma 5 dell'art. 4 della direttiva CEE n. 167/1987 , relativa agli aiuti alla costruzione navale (si veda anche in nota alle premesse), e' cosi' formulato:
"5. Il cumulo degli aiuti accordati nell'ambito dei vari regimi non deve comunque superare il massimale stabilito a norma del paragrafo 2. La concessione di singoli aiuti non deve essere previamente notificata alla Commissione ne' da questa autorizzata.
Tuttavia, quando vi sia concorrenza tra cantieri di differenti Stati membri per un determinato contratto, la Commissione richiede, su domanda di uno Stato membro, la notifica preventiva dei progetti di aiuto interessati. In tal caso la Commissione si pronuncia entro trenta giorni a decorrere dalla notifica; tali progetti di aiuto non possono essere eseguiti senza l'autorizzazione della Commissione. Nella sua decisione, la Commissione si assicura che l'aiuto prospettato non condizioni gli scambi in misura contraria all'interesse comune".
di costruzione navale 1. Per la concessione del contributo di cui all'art. 2, comma 1, della legge, l'impresa di costruzione navale iscritta ad uno degli albi speciali previsti dall'art. 19 della legge presenta domanda al Ministero della marina mercantile completa delle indicazioni di cui all'art. 3 della legge entro quindici giorni dalla data in cui e' stato stipulato il contratto di costruzione o, in assenza di contratto, dalla data della dichiarazione di costruzione in proprio.
Entro i successivi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione l'impresa e' tenuta a presentare i sottoelencati documenti:
a) contratto di costruzione registrato;
b) nei casi di costruzione iniziata in proprio dall'impresa di costruzione, contratto registrato di vendita dell'unita', se' gia' stipulato ovvero, in caso contrario, dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell' art. 233 del codice della navigazione ;
c) piani generali, specifica tecnica ed indicazione del peso presunto dell'unita' scarica ed asciutta ripartito in scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritti dall'impresa stessa;
d) elementi preventivi di costo dell'unita' di cui all'allegato C, compilato nei sub-totali, nei totali, nei conti ausiliari, nelle spese generali e, ove possibile, nei dettagli, sottoscritto dall'impresa stessa;
e) dichiarazione dell'impresa attestante che la stessa, in relazione ai lavori oggetto della domanda, non ha fruito di provvidenze aventi analoghe finalita' e contestuale impegno a non fruirne in futuro, una volta ottenuta la concessione del contributo di cui al presente articolo;
f) dichiarazione relativa alla destinazione dell'unita', conformemente a quanto indicato nel precedente art. 1, comma 3;
g) dichiarazione contenente l'impegno a fornire tutti gli elementi necessari alla Commissione delle Comunita' economiche europee, qualora richiesti dalla stessa, ai fini dell'applicazione dell' art. 4, comma 5, della direttiva n. 167 del 26 gennaio 1987 .
2. Nei casi di cui all'art. 8, comma 2, della legge, in aggiunta ai documenti previsti dal precedente comma, deve essere presentata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale ivi citato.
3. Il rispetto dei termini previsti dal comma primo del presente articolo e' condizione di ricevibilita' della domanda di concessione. Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 2 e 8 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1. Il testo degli articoli 3 e 19 della medesima legge e' il seguente:
"Art. 3. - 1. La domanda di concessione del contributo di cui all'art. 2 deve essere presentata al Ministero della marina mercantile entro quindici giorni dalla data in cui e' stato stipulato il contratto di costruzione o, in assenza di contratto, dalla data della dichiarazione di costruzione in proprio e deve indicare:
a) il tipo e le caratteristiche tecniche della costruzione;
b) la data di inizio dei lavori di costruzione e la presunta durata dei medesimi;
c) il prezzo della costruzione;
d) il committente e l'eventuale clausola di revisione prezzo o il valore dichiarato dal cantiere nei termini di cui al comma 7 dell'art. 2".
"Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:
a) l'albo speciale delle imprese di costruzione navale;
b) l'albo speciale delle imprese di riparazione navale;
c) l'albo speciale delle imprese di demolizione navale.
2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.
3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti".
- Si trascrive il testo dell' art. 233 del codice della navigazione :
"Art. 233 (Dichiarazione di costruzione). - Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all'ufficio competente del luogo dove e' intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.
L'ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione.
Parimenti devono essere notificati all'ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni".
- Il comma 5 dell'art. 4 della direttiva CEE n. 167/1987 , relativa agli aiuti alla costruzione navale (si veda anche in nota alle premesse), e' cosi' formulato:
"5. Il cumulo degli aiuti accordati nell'ambito dei vari regimi non deve comunque superare il massimale stabilito a norma del paragrafo 2. La concessione di singoli aiuti non deve essere previamente notificata alla Commissione ne' da questa autorizzata.
Tuttavia, quando vi sia concorrenza tra cantieri di differenti Stati membri per un determinato contratto, la Commissione richiede, su domanda di uno Stato membro, la notifica preventiva dei progetti di aiuto interessati. In tal caso la Commissione si pronuncia entro trenta giorni a decorrere dalla notifica; tali progetti di aiuto non possono essere eseguiti senza l'autorizzazione della Commissione. Nella sua decisione, la Commissione si assicura che l'aiuto prospettato non condizioni gli scambi in misura contraria all'interesse comune".