Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4230/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Mario Elmo;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Ettore Zagarese;
CP_1 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30/10/2018, parte ricorrente, premesso di aver lavorato dal
1.2.2009 al 1.9.2017 alle dipendenze dei convenuti, venendo adibita come baby sitter dei loro figli minori;
di essersi presa cura dei minori per ogni bisogno di vita quotidiana, “ad esempio li vestiva, li lavava, li faceva mangiare cucinando loro pietanze, sino al compimento dei sette/otto anni di età gli faceva fare i compiti di scuola, li accompagnava altresì a scuola di calcetto…, gli teneva compagnia in casa quando i genitori uscivano, li portava al parco nonché a scuola di taekwondo, in chiesa al catechismo, l'estate li portava al mare, li portava a fare i capelli…li accompagnava al compleanno degli amichetti della loro età sia in abitazioni private che presso strutture organizzate in tal senso con i gonfiabili (gomma party), li accompagnava inoltre dal dentista…svolgendo ogni altro incombente utile al riassetto e la cura dei locali ove vivevano…”; di avere quindi svolto mansioni riconducibili alla figura di baby sitter, ovvero di assistente a persone autosufficienti non convivente (operai di livello B Super) secondo quanto previsto dal CCNL per la disciplina del lavoro domestico;
che il rapporto di lavoro non è mai stato formalizzato;
di non aver mai goduto di permessi, ferie e riposi e di aver lavorato per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 14,00 alle ore 20,45/21,00 senza pause;
di aver lavorato, nel periodo dal 1.2.2009 al 30.6.2012, quando i bambini non andavano all'asilo o a scuola, dalle ore 9,00 alle 20:45/21:00, con pausa pranzo dalle 13,00/13,15 alle ore 15,00;
1
di essere stata licenziata il 1.9.2017 a seguito delle insistenti richieste di regolarizzazione del rapporto avanzate dalla ricorrente;
ha domandato, previo accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro, la condanna dei datori di lavoro al pagamento della complessiva somma di Euro 99.460,59 a titolo di differenze retributive, per come dettagliate nella consulenza tecnica di parte allegata al ricorso, oltre accessori come per legge;
di condannare parte ricorrente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Si sono costituite le parti resistenti, eccependo la nullità del ricorso introduttivo per la mancanza dei requisiti essenziali posti a fondamento dell'atto, a mente dell'art. 414 c.p.c.; hanno rappresentato che la ricorrente ha occasionalmente svolto l'attività di baby sitter presso CP_1
ma non certo per i periodi richiesti e con le modalità indicate. La ricorrente veniva chiamata di pomeriggio, sporadicamente ed occasionalmente, al bisogno, in quanto la mattina i bambini andavano a scuola, e mai di sabato o di domenica perché i coniugi , essendo liberi Persona_1
da impegni lavorativi, preferivano trascorrere il loro tempo libero con i propri ragazzi, e nemmeno nei periodi estivi perché a giugno e luglio i ragazzi andavano al mare con la sorella di e con la di lei madre, mentre ad agosto tutta la famiglia partiva o stava assieme per CP_1
le ferie. Peraltro, e sin da piccoli hanno svolto tutta una serie di attività CP_3 Per_2
pomeridiane che rendeva completamente inutile l'ausilio di una baby sitter, se non in casi eccezionali. Chiedevano dunque il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
2. In via preliminare va rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del ricorso ex artt. 414
e 156 c.p.c. Ed invero, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte è ormai principio consolidato che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma deve essere omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto” (Cass.
01/02/2019, n.3143 che richiama Cass.22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass.
8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Ed ancora “non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (si veda
Cass. 25/7/2001 n. 10154, Cass. 9/8/2003 n. 12059, Cass. 21/9/2004 n. 18930).
2 Orbene, dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto su cui poggiano le domande della parte ricorrente, pertanto non è ravvisabile alcuna nullità del ricorso e conseguentemente non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa della parte resistente.
3. Più in generale le prestazioni del collaboratore domestico, del baby sitter, del badante e dell'istitutore sono caratterizzate comunque dalla presunzione di subordinazione a prescindere dall'osservanza di un orario fisso (per tutte Cass. 5216/96). Tenuto conto della natura semplice dell'attività svolta dalla ricorrente, si deve inoltre ritenere che questa non richiedesse ordini dettagliati e precisi (ad es. Cass. 1188/2000), né la soggezione a rigidi orari di lavoro e ad un assiduo controllo sull'esecuzione delle prestazioni (Cass. n. 8569 del 5/5/2004), coerentemente, del resto, all'insegnamento della giurisprudenza, secondo cui l'esistenza di un potere disciplinare e gerarchico non è esclusa da eventuali margini, più o meno ampi di autonomia, di iniziativa e discrezionalità dei quali goda il dipendente, dovendo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale essere inteso in funzione dei risultati che il datore di lavoro si propone di conseguire a proprio esclusivo rischio (Cass. n. 3497/94). Del resto, anche l'eventuale discontinuità della prestazione, ovvero l'elasticità dei turni di lavoro, che non sia dovuta ad una libera scelta del lavoratore non esclude la subordinazione ove risponda a criteri di distribuzione del lavoro prefissati dal datore di lavoro e con modalità di erogazione prestabilite in considerazione delle esigenze aziendali (Cass. n. 2970 del 1/3/2001; Cass. n.
21031 del 1/8/2008; Cass. n. 58 del 7/1/2009; Cass. n. 9234 del 17 aprile 2009). La Suprema
Corte ha così statuito che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni non esclude la subordinazione e il conseguente obbligo di pagare i contributi (Cass. n. 7304 del 10/7/99). La stessa Corte ha più volte ribadito che ai fini della subordinazione non è decisiva la continuità delle prestazioni, essendo possibile che esse vengano rese anche saltuariamente o discontinuamente da un lavoratore che assicuri al datore di lavoro la propria disponibilità in caso di chiamata (per tutte:
Cass. n. 12926 del 4/9/2003). In altre parole, il vincolo della subordinazione “non ha tra i suoi tratti caratteristici ed indefettibili la permanenza dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro” (cfr. da ultimo Cass. n. 58/2009).
Inoltre la presenza dei caratteri della subordinazione, quali la predeterminazione del contenuto della prestazione, l'organizzazione degli strumenti produttivi da parte del datore di lavoro, nonché la prestazione dell'attività lavorativa nei locali di quest'ultimo e l'assenza di rischio economico del lavoratore, non perde il suo carattere “indicativo” per il solo fatto che il lavoro venga reso per poche ore durante la giornata, dato che il rapporto di lavoro subordinato può ben
3 coesistere con altre attività lavorative o di studio (così Cass. n. 9152 del 6/7/2001; Cass. n.
20659 del 25/10/2005, Cass n. 5495 del 14 marzo 2006).
4. Nel caso di specie dall'istruttoria è emerso che la ricorrente ha lavorato nell'abitazione dei coniugi convenuti. La stessa parte resistente ha riconosciuto che la ricorrente si è occupata dei propri figli minori, seppure in via occasionale. Inoltre, i testi introdotti dalla parte resistente, seppur hanno negato lo svolgimento di attività lavorativa, hanno dichiarato di aver incontrato la ricorrente nell'abitazione dei coniugi . Persona_1
Ciò che è rimasto controverso è la durata e la cadenza delle prestazioni rese. Di seguito si riportano le dichiarazioni delle sole testimoni che hanno riferito in merito all'orario di lavoro.
La teste ha così dichiarato: “…Alcune volte i bambini erano nello studio Testimone_1 coi genitori e poi veniva la a prenderli, di solito di pomeriggio. L'ho vista parecchie Pt_1 volte nello studio, non tutti i giorni. La l'ho vista dal 2009, non ricordo fino a quando. Pt_1
Di solito stavano dalle 15,00 alle 20,00. Un anno ho tenuto personalmente i bambini la mattina.
Subito dopo pranzo veniva a casa la dalle 15,00 in poi. Io facevo la spesa per la Pt_1
certe volte e la mi aiutava a scaricare la macchina. Eravamo diventate CP_1 Pt_1
amiche e quindi portavamo i bambini insieme a calcetto. Certe volte eravamo insieme e so che la finiva di lavorare alle 20,00, dal lunedì fino al sabato mattina..”. Pt_1
La teste figlia della ricorrente, ha così dichiarato: “..I primi tre anni Testimone_2
quando i bambini erano piccoli andava dalla la mattina dalle 9,00 alle 13 e il CP_1
pomeriggio dalle 15,00 e doveva finire alle 20,00 ma tornava alle 21,00, 21,30, 22. Quando i bambini hanno iniziato ad andare a scuola andava solo di pomeriggio (stessi orari), ma in estate lavorava anche di mattina, li portava al mare. Lavorava dal lunedì al sabato. Alcune volte lavorava anche in serata quando la usciva…”. CP_1
Le teste ha così dichiarato: “…Non aveva un orario preciso, nel senso che Testimone_3
veniva chiamata anche oltre l'orario lavorativo in cui lavorava per i bambini, faceva altre commissioni fuori orario come fare la spesa o portare fuori il cane. La lavorava di Pt_1
pomeriggio dalle 14,30 fino alle 20,30, anche oltre quando la andava a cena fuori. In CP_1 estate lavorava portava i bambini al mare la mattina, lavorava anche di pomeriggio…”.
Anche a voler ritenere verosimile un impegno pomeridiano della ricorrente nei giorni della settimana durante i mesi in cui i figli frequentavano la scuola, niente di dettagliato viene indicato circa l'orario lavorativo osservato nei mesi estivi, eccetto che la ricorrente accompagnasse i bambini al mare. In ogni caso, le dichiarazioni raccolte non sono sufficienti a ritenere confermati gli assunti di parte ricorrente in merito all'orario lavorativo osservato. La teste non ha chiarito se fosse a conoscenza diretta dei fatti di causa in Testimone_1
4 relazione a tutto il periodo indicato o soltanto ad un periodo limitato (la stessa così riferisce:
“La l'ho vista dal 2009, non ricordo fino a quando. Di solito stavano dalle 15,00 alle Pt_1
20,00. Un anno ho tenuto personalmente i bambini la mattina. Subito dopo pranzo veniva a casa la dalle 15,00 in poi”). Pt_1
La teste figlia della ricorrente, classe 1997, riferisce anche di fatti risalenti a un Tes_2
tempo in cui era appena adolescente. La stessa appare confusa nelle sue dichiarazioni, laddove afferma: “Ha iniziato nel 2009. All'epoca avevo diciotto anni e andavo a scuola”.
La teste non è a conoscenza diretta dei fatti di causa, non conoscendo affatto Testimone_3
le parti resistenti (“Non conosco personalmente e , ma ne ho CP_1 CP_2 sentito parlare dalla mia amica ”). Parte_1
Nessun emolumento retributivo, di conseguenza, potrebbe essere legittimamente riconosciuto in mancanza di una prova adeguata della entità dell'attività lavorativa prestata dalla ricorrente.
5. Le spese vengono compensate, considerato il verosimile espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente in favore dei coniugi resistenti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 18/02/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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