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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7417/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
Dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. COLLODET FABIO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ZACCARIOTTO ALDA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/06/2007 da e , trascritto al n. 29, Parte II, Parte_1 Parte_2
Serie A, Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittorio
Veneto;
- alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale resterà nella esclusiva disponibilità del marito, non appena la
Per_ moglie reperirà nuova abitazione ove trasferirsi a vivere con i figli, e;
Per_2
la moglie potrà asportare dalla abitazione coniugale tutti i suoi effetti personali e quelli dei figli, nonché gli arredi delle camere dei ragazzi, mentre con separata convenzione i ricorrenti divideranno, tutti gli altri beni mobili esistenti presso
2 l'abitazione familiare.
2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i coniugi, cui parimenti compete Per_2
la responsabilità genitoriale, con residenza e collocazione prevalente dello stesso presso la madre. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente nei periodi di rispettiva permanenza, mentre si impegnano a stabilire in via preventiva e congiuntamente tra loro tutte le decisioni di particolare importanza inerenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta di altra diversa residenza dello stesso, se fuori del Comune di Vittorio Veneto e quelli ad esso territorialmente confinanti (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
iscrizione alla scuola elementare, indirizzi scolastici e di studio in genere, attività
sportive, partecipazione a gite organizzate, espatrio, cure mediche straordinarie e comunque rilevanti, ecc.), che dovessero interessare il figlio medesimo: un tanto nel rispetto dei desideri, aspirazioni e interessi del minore. Ciascun genitore si farà
carico di seguire il figlio nelle attività scolastiche ed extrascolastiche nei tempi di permanenza presso di sé. Attualmente le attività settimanali di sono le Per_2
seguenti:
a) nell'anno scolastico 2024/2025 frequenterà il 3° anno preso la scuola media
LorenzoDa Ponte con indirizzo in Vittorio Veneto (TV), Via Vittorio Emanuele II n.
3 con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
b) attività sportiva: calcio presso la ASD Calcistica Treviso FBC 1993;
3) Il padre potrà sentire il figlio , ogniqualvolta lo desideri e vederlo, previo Per_2
preavviso telefonico alla madre, compatibilmente con le esigenze, gli impegni anche extra scolastici, gli interessi e i desideri del minore, anche e nel rispetto dei tempi ed esigenze della madre.
3 Altrettanto e con le medesime modalità potrà fare la madre quando li figlio starà
con il padre.
Il padre terrà con sé il figlio un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina (riportandolo a scuola, anche per il tramite dei suoi familiari, nel periodo scolastico ovvero presso la madre o presso i suoceri, previo accordo con la madre); durante la settimana, coadiuvandosi e concordando con i propri familiari e/o genitori della moglie, il marito terrà con se il figlio dal mercoledì al giovedì,
andando a prenderlo a scuola e riportandolo a scuola il giorno seguente ovvero presso la madre e/o i genitori di questa, durante le vacanze scolastiche.
Nel periodo di vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, il padre, inoltre, terrà con sé il figlio per la metà delle vacanze scolastiche, alternando la prima metà delle vacanze natalizie e la seconda metà di quelle pasquali, un anno, e le altre “metà”
l'anno successivo e così, automaticamente, alternando con la madre, le festività
principali, in particolare il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, nonché i giorni del
31 dicembre e 1 gennaio di ogni anno.
Il padre terrà con sé il figlio per giorni 20, consecutivi, durante le vacanze estive del figlio, concordando la scadenza di calendario del periodo feriale, entro il mese di maggio di ogni anno con la madre: in ipotesi di mancato accordo terrà con sé il figlio dall'inizio della terza settimana di agosto.
In ogni caso i genitori concordano acché il figlio minore possa passare del tempo con i nonni, sia paterni che materni.
Si precisa, altresì, che i genitori si impegnano - se possibile - affinché possano essi trascorrere, concordando se insieme o separatamente, del tempo con il figlio nei giorni del compleanno dello stesso minore, così come in occasione delle altre ricorrenze normalmente festeggiate (festa della mamma, festa del papà ed altro)
4 e in occasione degli avvenimenti scolastici e/o extra scolastici importanti per la vita del minore.
Quanto sopra ovviamente salvo diverso accordo che i coniugi dovessero raggiungere, nel rispetto degli interessi e/o aspettative che manifestasse il minore ovvero le attività extrascolastiche che lo dovessero occupare e, quindi, è fatta salva ogni diversa tempistica e/o modalità di “affidamento” che i genitori dovessero concordare di volta in volta e preventivamente.
Per_ 4) Il padre concorrerà al mantenimento dei figli e , fin dal deposito del Per_2
ricorso, con il mantenimento degli stessi, a mezzo assegno mensile di Euro
Per_ 400,00= (di cui euro 50 a favore della figlia, maggiorenne e euro 350,00= a favore del figlio, minore, ); somma da versarsi entro e non oltre il 10 di ogni Per_2
mese alla madre a mezzo bonifico bancario nel conto corrente (IBAN IT
37Y0200862196000070628505), o in contanti nel qual caso ne rilascerà
quietanza. L'assegno verrà aggiornato in base agli indici Istat ogni anno e per la prima volta da gennaio 2026.
Si dà atto che l'Assegno Unico Universale, quale genitore collocatario, verrà
richiesto dalla madre e da questa trattenuto: il Signor si Parte_2
obbliga fin d'ora a coordinarsi con la OR , al fine di consegnare Parte_1
tempestivamente a quest'ultima, di volta in volta, tutta la documentazione che dovesse risultare necessaria e che essa dovesse richiedergli ai fini della presentazione della domanda nonché del percepimento di detto assegno.
5) I genitori affronteranno il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%
ciascuno, a sostenersi per i figli, preventivamente concordate tra gli stessi;
il preventivo accordo potrà non sussistere in ipotesi di urgenza e/o se la spesa a sostenersi non dovesse superare Euro 50,00.=.
5 In ogni caso il genitore che effettuerà la spesa dovrà documentarla mediante apposita documentazione fiscale.
Quanto alla individuazione delle spese straordinarie si precisa quanto segue:
a) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazioni di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-
universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-
scuola e doposcuola.
Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es:
musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto) e relativi corsi per l'abilitazione alla guida (patente o altro).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite
SSN, qualora comportino un esborso superiore agli E. 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
b) Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
6 iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì
relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già
condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di E. 50,00.
Il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email,
fax, pec, WhatsApp, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto,
entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Le spese straordinarie concordate verranno sostenute congiuntamente. In diversa ipotesi,
il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, ovvero quelle urgenti e/o inferiori a Euro 50,00 e di cui ha esibito e consegnato idonea documentazione, è
dovuto entro i 15 giorni successivi a decorrere dalla richiesta.
6) Si dà atto che i genitori si impegnano a comunicarsi, anche a mezzo messaggi telefonici ovvero a mezzo WhatsApp, reciprocamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovranno essere sottoposti il figlio minore, alle quali parteciperanno, nel rispetto dei propri impegni di lavoro.
7) Si dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un
7 rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, impegnandosi inoltre a tutelare le figure materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio minore e in ogni caso dei figli. Gli stessi si impegnano, altresì, a garantire le migliori condizioni morali, materiali e psicologiche per la crescita della prole.
8) Si dà atto che le utenze relative all'abitazione familiare, intestate al padre, verranno pagate dalla madre fintanto che la stessa abiterà nella abitazione di via Fusinato,
dopo di che verranno sostenute integralmente dal signor . Parte_2
9) Si dà atto che le parti si concedono reciproco assenso al rilascio-rinnovo del passaporto del figlio minore.
10) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/02/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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