Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pizzari, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliatario in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del silenzio rigetto opposto dal Ministero della Giustizia sull’istanza di accesso presentata il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. UR TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- la ricorrente agisce avverso il silenzio rigetto opposto dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria sulla richiesta di acceso agli atti relativi alla posizione del proprio padre, detenuto presso il carcere di Vibo Valentia, dove è deceduto per suicidio il -OMISSIS-;
Premesso altresì che:
- la resistente amministrazione, nel costituirsi, ha depositato la documentazione richiesta;
Ritenuto che:
- a ciò consegue la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- attesa la soccombenza virtuale della p.a., le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.418,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione al difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER ST, Presidente
UR TO, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TO | ER ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.