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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4541/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa NA Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4541 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 18 dicembre 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Succivo alla Parte_1 C.F._1 via E. De Filippo, 7/B presso lo studio dell'avv. Nicola Russo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Succivo Controparte_1 C.F._2 alla via E. De Filippo, 7/B presso lo studio dell'avv. Nicola Russo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 V.G. n. 4541/2025
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 20 novembre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in LI di LI in data 25.10.2014, dal quale nascevano tre figli - NA (nata ad [...] il [...]); (nato ad [...] l' 11.9.2017) ed (nato CP_2 CP_3
a Giugliano in Campania il 7.11.2022)- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 18 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e , (matrimonio Parte_1 Controparte_1 celebrato il 25.10.2014 in LI di LI registrato presso lo Stato Civile dello stesso
Comune con atto n. 70 parte II serie A, anno 2014);
3) Affidare i figli minori NA, e , in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, CP_2 CP_3 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4) La prole avrà residenza abituale insieme alla mamma presso la casa di proprietà del padre sita in Via Pertini n. 4 – Parete (Ce). Il marito proprietario esclusivo Parte_1 dell'immobile adibito a casa familiare, consente che la moglie e i figli minorenni vi continuino a vivere stabilmente fino a quando i figli non avranno raggiunto la maggiore età e un'adeguata autonomia economica e personale.
5) Il marito si impegna altresì a contribuire alle spese ordinarie relative all'immobile — comprese le utenze domestiche, le spese condominiali e gli interventi di manutenzione ordinaria — nella misura del 50%, restando a carico della moglie la restante parte.
2 V.G. n. 4541/2025
6) Le parti si danno atto che tale permanenza ha lo scopo di garantire ai figli stabilità e continuità abitativa e si impegnano a collaborare in buona fede per valutare eventuali modifiche alle presenti condizioni al mutare delle circostanze.
7) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
8) Il padre tornerà a vivere nella casa materna in via Fratelli Kennedy n. Parte_1
70 - LI di LI (Na)
9) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come a seguire: salvo diverso accordo tra i genitori, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_1 minori nei seguenti giorni: Martedì e Giovedì dalle 17,00 alle 19,00 e la Domenica in maniera alternata dalle 11,00 alle 19,00 compatibilmente con gli impegni della mamma . I minori trascorreranno le festività con il papà sig. con le seguenti modalità: - per Parte_1 le festività pasquali, la Domenica delle Palme ed alternativamente la Domenica di Pasqua insieme al Lunedì dell'Angelo, partendo dalla Pasqua 2026 con la Domenica delle Palme e così ad anni alterni;
- per le festività natalizie, i minori staranno con il padre, a partire dall'anno 2025, e poi ad anni alterni, il 24, 25 e 26 dicembre, mentre l'anno successivo il 31 dicembre e 1° gennaio;
- per le vacanze estive, per 10 giorni consecutivi, con cadenza da concordarsi per entrambi i genitori entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno, onde consentire a ciascuno l'organizzazione delle proprie ferie. Con riguardo al mese di agosto, la scelta di entrambi i genitori dovrà ricadere in una settimana, da comunicarsi sempre entro e non oltre il 15 aprile di ciascun anno. In caso di disaccordo o di concomitanza dello stesso periodo di ferie, negli anni pari deciderà il sig. ed in quelli dispari la sig.ra Parte_1 CP_1
. Nel periodo in cui i minori trascorreranno le vacanze estive con la madre, il
[...] diritto/dovere di frequentazione e visita quindicinale del padre al figlio deve ritenersi sospeso,
e viceversa, deve ritenersi sospeso quello della madre nel periodo in cui i minori trascorreranno le vacanze estive con il padre.
10) I figli minori frequenteranno sia i nonni materni che paterni ed a tal uopo i coniugi si impegnano a non ostacolare e a promuovere i rapporti tra gli stessi compatibilmente con gli impegni scolastici.
11) Attesa la condizione di attuale disoccupazione del padre, lo stesso non è in grado di corrispondere un assegno di mantenimento periodico in favore dei figli. Tuttavia, egli si impegna formalmente a cedere integralmente alla madre l'Assegno Unico e Universale, attualmente pari a circa euro 800,00 mensili per i tre figli, quale forma di contributo
3 V.G. n. 4541/2025
continuativo alle necessità dei minori. La madre accetta tale modalità, ritenendola, allo stato, congrua e sostenibile in funzione delle risorse disponibili.
12) Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni variazione rilevante della propria situazione lavorativa ed economica, al fine di rivalutare in buona fede le condizioni del presente accordo, tenendo conto del primario interesse dei figli. In particolare, il padre si impegna a rivedere il proprio contributo economico non appena sarà in grado di sostenere responsabilmente eventuali oneri aggiuntivi.
13) Disporre che provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non Parte_1 coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate
Va pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse dei minori il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...]_1 il 9.5.1981) e (nata ad [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI di LI (atto n. 70, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa NA Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa NA Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4541 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 18 dicembre 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Succivo alla Parte_1 C.F._1 via E. De Filippo, 7/B presso lo studio dell'avv. Nicola Russo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Succivo Controparte_1 C.F._2 alla via E. De Filippo, 7/B presso lo studio dell'avv. Nicola Russo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 V.G. n. 4541/2025
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 20 novembre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in LI di LI in data 25.10.2014, dal quale nascevano tre figli - NA (nata ad [...] il [...]); (nato ad [...] l' 11.9.2017) ed (nato CP_2 CP_3
a Giugliano in Campania il 7.11.2022)- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 18 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e , (matrimonio Parte_1 Controparte_1 celebrato il 25.10.2014 in LI di LI registrato presso lo Stato Civile dello stesso
Comune con atto n. 70 parte II serie A, anno 2014);
3) Affidare i figli minori NA, e , in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, CP_2 CP_3 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4) La prole avrà residenza abituale insieme alla mamma presso la casa di proprietà del padre sita in Via Pertini n. 4 – Parete (Ce). Il marito proprietario esclusivo Parte_1 dell'immobile adibito a casa familiare, consente che la moglie e i figli minorenni vi continuino a vivere stabilmente fino a quando i figli non avranno raggiunto la maggiore età e un'adeguata autonomia economica e personale.
5) Il marito si impegna altresì a contribuire alle spese ordinarie relative all'immobile — comprese le utenze domestiche, le spese condominiali e gli interventi di manutenzione ordinaria — nella misura del 50%, restando a carico della moglie la restante parte.
2 V.G. n. 4541/2025
6) Le parti si danno atto che tale permanenza ha lo scopo di garantire ai figli stabilità e continuità abitativa e si impegnano a collaborare in buona fede per valutare eventuali modifiche alle presenti condizioni al mutare delle circostanze.
7) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
8) Il padre tornerà a vivere nella casa materna in via Fratelli Kennedy n. Parte_1
70 - LI di LI (Na)
9) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia come a seguire: salvo diverso accordo tra i genitori, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_1 minori nei seguenti giorni: Martedì e Giovedì dalle 17,00 alle 19,00 e la Domenica in maniera alternata dalle 11,00 alle 19,00 compatibilmente con gli impegni della mamma . I minori trascorreranno le festività con il papà sig. con le seguenti modalità: - per Parte_1 le festività pasquali, la Domenica delle Palme ed alternativamente la Domenica di Pasqua insieme al Lunedì dell'Angelo, partendo dalla Pasqua 2026 con la Domenica delle Palme e così ad anni alterni;
- per le festività natalizie, i minori staranno con il padre, a partire dall'anno 2025, e poi ad anni alterni, il 24, 25 e 26 dicembre, mentre l'anno successivo il 31 dicembre e 1° gennaio;
- per le vacanze estive, per 10 giorni consecutivi, con cadenza da concordarsi per entrambi i genitori entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno, onde consentire a ciascuno l'organizzazione delle proprie ferie. Con riguardo al mese di agosto, la scelta di entrambi i genitori dovrà ricadere in una settimana, da comunicarsi sempre entro e non oltre il 15 aprile di ciascun anno. In caso di disaccordo o di concomitanza dello stesso periodo di ferie, negli anni pari deciderà il sig. ed in quelli dispari la sig.ra Parte_1 CP_1
. Nel periodo in cui i minori trascorreranno le vacanze estive con la madre, il
[...] diritto/dovere di frequentazione e visita quindicinale del padre al figlio deve ritenersi sospeso,
e viceversa, deve ritenersi sospeso quello della madre nel periodo in cui i minori trascorreranno le vacanze estive con il padre.
10) I figli minori frequenteranno sia i nonni materni che paterni ed a tal uopo i coniugi si impegnano a non ostacolare e a promuovere i rapporti tra gli stessi compatibilmente con gli impegni scolastici.
11) Attesa la condizione di attuale disoccupazione del padre, lo stesso non è in grado di corrispondere un assegno di mantenimento periodico in favore dei figli. Tuttavia, egli si impegna formalmente a cedere integralmente alla madre l'Assegno Unico e Universale, attualmente pari a circa euro 800,00 mensili per i tre figli, quale forma di contributo
3 V.G. n. 4541/2025
continuativo alle necessità dei minori. La madre accetta tale modalità, ritenendola, allo stato, congrua e sostenibile in funzione delle risorse disponibili.
12) Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni variazione rilevante della propria situazione lavorativa ed economica, al fine di rivalutare in buona fede le condizioni del presente accordo, tenendo conto del primario interesse dei figli. In particolare, il padre si impegna a rivedere il proprio contributo economico non appena sarà in grado di sostenere responsabilmente eventuali oneri aggiuntivi.
13) Disporre che provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non Parte_1 coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate
Va pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse dei minori il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...]_1 il 9.5.1981) e (nata ad [...] il [...]); Controparte_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI di LI (atto n. 70, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa NA Scognamiglio
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