CASS
Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2024, n. 12464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12464 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FT ER nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore presente, avvocato VANDO SCHEGGIA del foro di MACERATA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12464 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 dicembre 2023, il Tribunale di Ancona ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di IS FT avverso l'ordinanza del 14 novembre 2023 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di sostituire la misura cautelare della custodia in carcere, applicata al FT per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2. Contro l'ordinanza del Tribunale i difensori di FT hanno proposto tempestivo ricorso col quale lamentano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari e alla esclusiva adeguatezza della misura detentiva. I difensori sostengono che il Tribunale avrebbe ingiustamente sottovalutato l'elemento di novità, sopravvenuto alla pronuncia dell'ordinanza applicativa della misura custodiale, rappresentato dal fatto che FT si è costituito, rientrando dall'Albania e comunicando, per loro tramite, alla Procura della Repubblica di Ancona modi e tempi del suo arrivo in Italia. Secondo la difesa, la rilevanza di tale comportamento, indicativo della volontà di sottoporsi alla giustizia italiana, non può essere sminuita - come è stato fatto dai giudici di merito - sol perché nei confronti di FT era stato emesso un mandato di arresto europeo. L'esistenza di un tal mandato, infatti, non faceva sì che egli fosse «sostanzialmente costretto a costituirsi» (come affermato dal G.u.p.) e la circostanza che FT abbia compiuto questa scelta ha obiettiva incidenza sul pericolo di fuga, che il Tribunale ha illogicamente valutato persistente. Sotto diverso profilo, la difesa rileva che, dopo essersi costituito, FT ha reso confessione con riferimento alle violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 oggetto di imputazione, ma anche questo elemento di novità è stato illogicamente sottovalutato dall'ordinanza impugnata secondo la quale, poiché limitate ai reati fine, le dichiarazioni confessorie non consentirebbero di ritenere le esigenze cautelari attenuate a tal punto da superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Secondo i difensori del ricorrente sarebbe illogico attribuire modesto valore a fini cautelari ad una confessione della quale sia stata riconosciuta la rilevanza. Per sostenere l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché, pur essendosi costituito ed avendo confessato, FT dovrebbe violare gli obblighi connessi all'esecuzione di una misura non detentiva. CONSIDERATO IN DIRMO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. IS FT è sottoposto a misura cautelare custodiate per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90 a far data dal 20 luglio 2023. La misura fu disposta con ordinanza del 24 marzo 2022 (irrevocabile il 15 luglio 2022) ed è stata eseguita dopo un anno, nel corso del quale l'indagato è rimasto latitante. Dall'ordinanza impugnata emerge che FT è gravemente indiziato di aver organizzato e diretto una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e di aver materialmente contribuito alla realizzazione di numerose e gravi violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 realizzate dal dicembre 2020 all'aprile 2021. Per questi fatti egli è stato condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione. La difesa non contesta il grave quadro indiziario né l'esistenza di esigenze cautelari, sostiene tuttavia che tali esigenze potrebbero essere concretamente salvaguardate applicando gli arresti domíciliari con braccialetto elettronico e valorizza in tal senso il dato obiettivo rappresentato dal fatto che, dopo un lungo periodo di latitanza, FT si è costituito e ha reso confessione con riferimento ai reati-fine della ipotizzata associazione. 3. Gli elementi di novità che l'ordinanza impugnata è stata chiamata a valutare sono rappresentati: da un lato, dalla decisione di costituirsi;
dall'altro dalla confessione. I giudici di merito hanno ritenuto che tali elementi non consentissero di superare la presunzione di esclusiva adeguatezza della misura custodiate prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata richiama in tal senso la prolungata latitanza - risultata possibile per FT, ma non per altri componenti dell'associazione - e, soprattutto, «la pluralità, gravità e sistematicità delle condotte illecite, la posizione di organizzatore e capo dell'associazione, la non comune capacità di gestire ogni aspetto delle operazioni illecite, dall'individuazione dei fornitori alla distribuzione dello stupefacente, oltre ai rapporti con i sodali». Tali elementi delineano un quadro cautelare di assoluto rilievo e non è illogico aver ritenuto che la confessione, poiché limitata ai soli reati-fine, non lo abbia mutato. Pur in presenza di una contestazione per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90, il provvedimento impugnato non si è limitato a richiamare la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, ma ha argomentato in ordine all'inidoneità di una misura gradata, anche 3 elettronicamente presidiata, a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede. Ha sottolineato, infatti, che FT «ha garantito la continuità del sodalizio e la sua operatività» e che «la professionalità dimostrata e la propensione alla attività illecita, i plurimi e ragionevolmente mai rescissi contatti con fornitori ed acquirenti, fondano l'elevatissima probabilità che l'indagato, ove non sottoposto a vincolo custodiale, abbia a reiterare violazioni in materia di stupefacenti». Si tratta di motivazioni adeguate, non manifestamente illogiche e non contraddittorie che non contrastano con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma postula una valutazione complessiva che ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243). Secondo la giurisprudenza, peraltro, «quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di •ncertezza» (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep.2018, Musumeci, Rv. 273434). Non è illogico aver ritenuto che una confessione resa solo con riferimento ai reati fine, non consenta il superamento di un ragionevole dubbio in ordine all'adeguatezza di misure non detentive e che la scelta di costituirsi non fornisca elementi inequivoci in tal senso. A questo proposito si deve ricordare che la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e sulla esclusiva adeguatezza della misura prescelta è suscettibile di ricorso in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato sicché non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (fra le tante: Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Nel caso in esame, il Tribunale ha proceduto alla verifica della pericolosità dell'indagato ancorandola a circostanze concrete e mettendo in risalto che egli non ha risolto i vincoli che lo legano al contesto criminale nel quale è maturata l'attività illecita per la quale è già stato condannato in primo grado. Ha fornito 4 dunque adeguata giustificazione in ordine alla ritenuta inidoneità degli arresti domíciliari (pur elettronicamente presidiati) a prevenire il pericolo di reiterazione criminosa. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore presente, avvocato VANDO SCHEGGIA del foro di MACERATA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12464 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 dicembre 2023, il Tribunale di Ancona ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di IS FT avverso l'ordinanza del 14 novembre 2023 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di sostituire la misura cautelare della custodia in carcere, applicata al FT per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2. Contro l'ordinanza del Tribunale i difensori di FT hanno proposto tempestivo ricorso col quale lamentano la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari e alla esclusiva adeguatezza della misura detentiva. I difensori sostengono che il Tribunale avrebbe ingiustamente sottovalutato l'elemento di novità, sopravvenuto alla pronuncia dell'ordinanza applicativa della misura custodiale, rappresentato dal fatto che FT si è costituito, rientrando dall'Albania e comunicando, per loro tramite, alla Procura della Repubblica di Ancona modi e tempi del suo arrivo in Italia. Secondo la difesa, la rilevanza di tale comportamento, indicativo della volontà di sottoporsi alla giustizia italiana, non può essere sminuita - come è stato fatto dai giudici di merito - sol perché nei confronti di FT era stato emesso un mandato di arresto europeo. L'esistenza di un tal mandato, infatti, non faceva sì che egli fosse «sostanzialmente costretto a costituirsi» (come affermato dal G.u.p.) e la circostanza che FT abbia compiuto questa scelta ha obiettiva incidenza sul pericolo di fuga, che il Tribunale ha illogicamente valutato persistente. Sotto diverso profilo, la difesa rileva che, dopo essersi costituito, FT ha reso confessione con riferimento alle violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 oggetto di imputazione, ma anche questo elemento di novità è stato illogicamente sottovalutato dall'ordinanza impugnata secondo la quale, poiché limitate ai reati fine, le dichiarazioni confessorie non consentirebbero di ritenere le esigenze cautelari attenuate a tal punto da superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Secondo i difensori del ricorrente sarebbe illogico attribuire modesto valore a fini cautelari ad una confessione della quale sia stata riconosciuta la rilevanza. Per sostenere l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché, pur essendosi costituito ed avendo confessato, FT dovrebbe violare gli obblighi connessi all'esecuzione di una misura non detentiva. CONSIDERATO IN DIRMO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. IS FT è sottoposto a misura cautelare custodiate per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90 a far data dal 20 luglio 2023. La misura fu disposta con ordinanza del 24 marzo 2022 (irrevocabile il 15 luglio 2022) ed è stata eseguita dopo un anno, nel corso del quale l'indagato è rimasto latitante. Dall'ordinanza impugnata emerge che FT è gravemente indiziato di aver organizzato e diretto una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e di aver materialmente contribuito alla realizzazione di numerose e gravi violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 realizzate dal dicembre 2020 all'aprile 2021. Per questi fatti egli è stato condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione. La difesa non contesta il grave quadro indiziario né l'esistenza di esigenze cautelari, sostiene tuttavia che tali esigenze potrebbero essere concretamente salvaguardate applicando gli arresti domíciliari con braccialetto elettronico e valorizza in tal senso il dato obiettivo rappresentato dal fatto che, dopo un lungo periodo di latitanza, FT si è costituito e ha reso confessione con riferimento ai reati-fine della ipotizzata associazione. 3. Gli elementi di novità che l'ordinanza impugnata è stata chiamata a valutare sono rappresentati: da un lato, dalla decisione di costituirsi;
dall'altro dalla confessione. I giudici di merito hanno ritenuto che tali elementi non consentissero di superare la presunzione di esclusiva adeguatezza della misura custodiate prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata richiama in tal senso la prolungata latitanza - risultata possibile per FT, ma non per altri componenti dell'associazione - e, soprattutto, «la pluralità, gravità e sistematicità delle condotte illecite, la posizione di organizzatore e capo dell'associazione, la non comune capacità di gestire ogni aspetto delle operazioni illecite, dall'individuazione dei fornitori alla distribuzione dello stupefacente, oltre ai rapporti con i sodali». Tali elementi delineano un quadro cautelare di assoluto rilievo e non è illogico aver ritenuto che la confessione, poiché limitata ai soli reati-fine, non lo abbia mutato. Pur in presenza di una contestazione per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90, il provvedimento impugnato non si è limitato a richiamare la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, ma ha argomentato in ordine all'inidoneità di una misura gradata, anche 3 elettronicamente presidiata, a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede. Ha sottolineato, infatti, che FT «ha garantito la continuità del sodalizio e la sua operatività» e che «la professionalità dimostrata e la propensione alla attività illecita, i plurimi e ragionevolmente mai rescissi contatti con fornitori ed acquirenti, fondano l'elevatissima probabilità che l'indagato, ove non sottoposto a vincolo custodiale, abbia a reiterare violazioni in materia di stupefacenti». Si tratta di motivazioni adeguate, non manifestamente illogiche e non contraddittorie che non contrastano con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma postula una valutazione complessiva che ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243). Secondo la giurisprudenza, peraltro, «quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di •ncertezza» (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep.2018, Musumeci, Rv. 273434). Non è illogico aver ritenuto che una confessione resa solo con riferimento ai reati fine, non consenta il superamento di un ragionevole dubbio in ordine all'adeguatezza di misure non detentive e che la scelta di costituirsi non fornisca elementi inequivoci in tal senso. A questo proposito si deve ricordare che la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e sulla esclusiva adeguatezza della misura prescelta è suscettibile di ricorso in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato sicché non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (fra le tante: Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Nel caso in esame, il Tribunale ha proceduto alla verifica della pericolosità dell'indagato ancorandola a circostanze concrete e mettendo in risalto che egli non ha risolto i vincoli che lo legano al contesto criminale nel quale è maturata l'attività illecita per la quale è già stato condannato in primo grado. Ha fornito 4 dunque adeguata giustificazione in ordine alla ritenuta inidoneità degli arresti domíciliari (pur elettronicamente presidiati) a prevenire il pericolo di reiterazione criminosa. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Consigliere estensore