Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 18/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00244/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 DE 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società IGEA - Interventi Geo Ambientali S.p.A., in persona DE legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Iglesias, in persona DE Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Efisio Busio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
DEl’NA S.p.A., in persona DE legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Raniero Allori e Cecilia Ticca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- DEl’ordinanza DE Sindaco DE Comune di Iglesias n. 1 DE 7.1.2020, avente ad oggetto la “ messa in sicurezza DE ponte stradale identificato al n. 20 che attraversa la SS 130 al km 53+460 ”;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso all'ordinanza impugnata;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15.7.2020,
degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
III) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.9.2021:
- degli atti già impugnati con il ricorso principale;
- DEl’ordinanza DE Sindaco DE Comune di Iglesias n. 67 DE 31.5.2021, avente ad oggetto la “ messa in sicurezza DE ponte stradale identificato al n. 20 che attraversa la SS 130 al km 53+460 ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio DE Comune di Iglesias e DEl’NA S.p.A.;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Relatore nell'udienza pubblica DE giorno 6 novembre 2024 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo la società IGEA - Interventi Geo Ambientali S.p.A. ha impugnato l’ordinanza DE Sindaco DE Comune di Iglesias n. 1 DE 7.1.2020, adottata ai sensi DEl’art. 54 DE d.lgs. n. 267/2000 e avente ad oggetto la “ messa in sicurezza DE ponte stradale identificato al n. 20 che attraversa la SS 130 al Km 53+460 ”.
L’ordinanza richiama la nota DE 13 dicembre 2019 con cui il Comando Provinciale dei IG DE OC di Cagliari ha comunicato di essere intervenuto presso il ponte stradale in questione, “ constatando il distacco di alcune parti di conglomerato cementizio, a causa DEla vetustà DE calcestruzzo armato DEle travi DEl’impalcato con conseguente ossidazione e rigonfiamento dei ferri di armatura, e segnalando la necessità di eseguire verifiche di sicurezza finalizzate alla individuazione dei necessari lavori di manutenzione DEl’impalcato, e DEl’attuazione di misure atte a consentire la fruibilità in sicurezza DE tratto stradale sottostante il ponte, a tutela DEla pubblica incolumità ”.
Nell’ordinanza gravata, inoltre:
- si evidenzia che “ il Comune di Iglesias, in qualità di Stazione Appaltante, è titolare di un finanziamento per la realizzazione di opere che comporteranno la demolizione e rifacimento DE ponte stradale, con convenzione adottata dalla Regione Autonoma DEla Sardegna con determinazione n. 1626_27165 DE 02.09.2019, in attuazione DEla DEiberazione di Giunta regionale n. 4/31 DE 22.01.2019, e per il cui utilizzo è in corso l’approvazione DE progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all’esproprio, ma nel frattempo occorre effettuare con urgenza le lavorazioni atte a mettere in sicurezza l’opera d’arte e tutelare la pubblica incolumità, consentendo altresì il normale utilizzo DEla S.S. 130 ”;
- si ritiene che “ il degrado DE ponte stradale, che attraversa la S.S. 130 al km 53+460, richieda l’esecuzione di urgentissime opere di messa in sicurezza a carico dei soggetti proprietari ”;
- si richiamano gli obblighi derivanti: i) “ dall’art. 56 DE vigente Regolamento Edilizio che testualmente recita « Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le parti di cui esso è composto in condizioni perfettamente rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, avendo cura di mantenerlo in stato di perfetta conservazione e di assoluta pulizia, ove fosse richiesto dovrà altresì aversi riguardo per gli interessi DEl’arte, DEl’archeologia e DEl’ambiente storico » ”; ii) “ dall’art. 677 DE Codice Penale, che testualmente recita « Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza DEl’edificio o DEla costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è DEl’arresto fino a sei mesi o DEl’ammenda non inferiore a trecentonove euro » ”.
2. Espone la ricorrente di avere ricevuto in data 12.8.2018 dall’ing. Carmine Ferrara, dipendente DEl’NA S.p.A., una informale richiesta di limitazione DE transito DE ponte stradale in questione, in ragione DEle condizioni di degrado strutturale DE ponte e, in particolare, di una DEle travi longitudinali DEla struttura.
2.1. In seguito alla interdizione DE transito la ricorrente, con lettera DE 29.8.2018, segnalava all’NA, alla Prefettura di Cagliari, al Comando VV.FF. di Cagliari e al Comune di Iglesias di avere provveduto a quanto richiesto unicamente in un’ottica di cautela, non avendo a suo dire, “ al di là DEla proprietà DE terreno sottostante l’opera ”, “ altra evidenza in atti utile ad individuarla in qualità di gestore e proprietario DEla stessa ”. Chiedeva, quindi, che venisse correttamente individuato il soggetto al quale rivolgere le richieste di intervento di messa in sicurezza, evidenziando inoltre che era già in corso l’iter per la realizzazione DEle opere di ristrutturazione DE manufatto in questione.
2.2. L’Amministrazione, nonostante le ulteriori riserve formulate dall’interessata nel corso DEla corrispondenza successiva, ha da ultimo indirizzato alla ricorrente l’impugnata ordinanza sindacale n. 1/2020, ordinando alla medesima, “ in qualità di proprietario DE ponte stradale identificato al n. 20, che attraversa la S.S. 130 al km 53+460, [di] eseguire entro 10 giorni dal ricevimento DEla presente le verifiche di sicurezza finalizzate alla individuazione dei necessari lavori di manutenzione DEl’impalcato, e ” di provvedere [a] ll’attuazione di misure atte a consentire la fruibilità in sicurezza DE tratto stradale sottostante il ponte, a tutela DEla pubblica incolumità ”, “ fatta salva ogni ulteriore azione amministrativa e penale per l’eventuale inadempienza ”.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) “ Violazione e falsa applicazione DEl’art. 54 DE d.lgs. n. 267/2000; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; difetto di legittimazione passiva DEla ricorrente; violazione e falsa applicazione DEl’art. 56 DE regolamento edilizio comunale e DEl’art. 677 c.p. ”, in quanto:
- l’ordinanza impugnata sarebbe stata indirizzata alla ricorrente nella asserita qualità di proprietaria DE cavalcavia che versa in stato di degrado, nonostante ciò non corrisponda al vero, come dalla medesima ribadito più volte; il Sindaco avrebbe dunque indirizzato l’ordinanza nei confronti di un soggetto privo di poteri di intervento sul cavalcavia e sprovvisto di titolo per attuare qualunque misura idonea a consentire la fruibilità in sicurezza DEla strada statale sottostante;
- pur non essendo la ricorrente in grado di individuare il soggetto proprietario DE ponte, sarebbe verosimile, trattandosi di cavalcavia destinato a viabilità pubblica, che la proprietà faccia capo al Comune, e ciò troverebbe conferma nella richiesta (e nel successivo ottenimento), da parte DEl’Ente medesimo, di un finanziamento regionale per la demolizione e ricostruzione DEl’opera;
- sarebbe dunque inconferente il richiamo, nella gravata ordinanza, all’art. 56 DE Regolamento edilizio comunale e all’art. 677 c.p., trattandosi di disposizioni applicabili al solo proprietario DEla costruzione;
II) “ Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta ed irrazionalità; violazione DEl’art. 97 Cost. per contrasto con il principio di buon andamento ”, in quanto:
- il Comune di Iglesias, con nota prot. n. 37924/2018 DE 16.10.2018, aveva comunicato di essere “ in possesso DE progetto definitivo di un primo lotto funzionale dei lavori per la realizzazione DE Collegamento tra lo svincolo di Campo Pisano sulla S.S. 130 e la città di Iglesias, DEegato dalla Regione Autonoma DEla Sardegna e regolato dalla convenzione stipulata in data 26.05.2006 tra Assessorato dei Lavori Pubblici DEla Regione Autonoma DEla Sardegna, NA Spa e Comune di Iglesias ”, progetto richiamato anche nel provvedimento impugnato, che prevede la “ totale demolizione e ricostruzione DE cavalcavia ”;
- ciò confermerebbe la proprietà DE cavalcavia in capo al Comune, il quale altrimenti non avrebbe potuto accedere ad alcun finanziamento per la demolizione DEla struttura, né avrebbe potuto avocare a sé il ruolo di stazione appaltante dei lavori;
- il Comune avrebbe quindi gravato un soggetto terzo (la ricorrente) degli oneri DEla messa in sicurezza urgente DE cavalcavia, pur ricadenti sull’Ente comunale in qualità di legittimo proprietario;
III) “ Violazione e/o falsa applicazione DEl’art. 54 DE d.lgs. n. 267/2000 ”, in quanto il Comune avrebbe adottato l’ordinanza impugnata in carenza DE presupposto DEla imprevedibilità DEla situazione di pericolo, essendo l’Ente a conoscenza DEle condizioni di degrado strutturale DEl’opera da circa due anni, così come confermato dalla stessa Amministrazione nella nota prot. n. 37924/2018;
IV) “ Violazione di legge ed erronea interpretazione con riferimento agli artt. 2, 3 e 14, d.lgs. n. 285/1992; eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria; violazione DEl’art. 54, d.lgs. 267/2000; violazione DEl’art. 3 DE d.l. luogotenenziale n. 1446/1918 ”: anche nell’eventuale ipotesi in cui il cavalcavia fosse di proprietà DEla ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo poiché si tratterebbe comunque di una strada ad uso pubblico, la cui parziale manutenzione graverebbe dunque sul Comune.
3.1. La ricorrente ha formulato inoltre istanza istruttoria, al fine di acquisire ogni atto o documento inerente alla realizzazione DEl’opera, incluso il provvedimento di autorizzazione edilizia DEla medesima.
4. Si è costituito il Comune di Iglesias per resistere al gravame.
5. Con ricorso per motivi aggiunti l’interessata ha proposto ulteriori censure avverso il provvedimento già impugnato con il ricorso introduttivo, esponendo in fatto:
- di avere affidato - per ragioni di sicurezza e nonostante la mancanza di un titolo di proprietà o altro titolo che le affidasse la gestione DE cavalcavia - l’appalto dei lavori di verifica DEla sicurezza DE ponte e di attuazione DEle misure atte a consentire la fruibilità in sicurezza DE tratto stradale sottostante ad apposita impresa, in procinto di svolgere, dopo avere già eseguito la messa in sicurezza DE ponte, le attività necessarie per la manutenzione DE medesimo;
- di avere ottenuto dalla Regione in data 17.4.2020, a seguito di istanza di accesso agli atti, copia DEla documentazione relativa al finanziamento DE progetto di demolizione e ricostruzione DE ponte per cui è causa, da cui ha appreso che: i) sin dal 2006 il Comune era stato individuato come soggetto DEegato, da parte DEl’NA S.p.A. (società responsabile DEla gestione DE cavalcavia), alla esecuzione DEl’intervento di demolizione e ricostruzione DE cavalcavia in questione; ii) nel 2019 il medesimo Comune avrebbe altresì ottenuto un contributo per la messa in sicurezza DE ponte da parte DEla Regione.
5.1. Queste le censure dedotte (che riprendono la numerazione di cui al ricorso introduttivo):
V) “ Violazione e falsa applicazione DEl’art. 54, d.lgs. 267/2000; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; difetto di legittimazione passiva DEla ricorrente rispetto al provvedimento impugnato; violazione e falsa applicazione DEl'art. 56 DE regolamento edilizio comunale e DEl'art. 677 c.p. ”: in seguito all’esame dei documenti trasmessi dalla Regione, la ricorrente avrebbe appreso che il ponte rientra tra le proprietà DElo Stato, con obbligo di gestione a carico DEl’NA e con obbligo specifico a carico DE Comune di Iglesias di demolizione e ricostruzione, ma soprattutto di urgente messa in sicurezza DE medesimo;
VI) “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta ed irrazionalità; violazione DEl’art. 97 Cost. per contrasto con il principio di buon andamento ”, in quanto:
- la Regione, con determinazione n. 1626 prot. n. 27165 DE 2.9.2020, ha impegnato a favore DE Comune di Iglesias, quale soggetto attuatore DEl’intervento di messa in sicurezza DE cavalcavia, l’importo totale di € 1.260.000,00;
- tale determinazione è stata preceduta dalla DEibera n. 37 DE 13.2.2019, con cui la Giunta comunale ha approvato tale intervento, e dalla sottoscrizione DE disciplinare per l’attuazione DEl’intervento dietro la corresponsione DE predetto contributo regionale;
- l’ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto con il nuovo impegno assunto dall’Amministrazione comunale per la messa in sicurezza DE ponte sulla base DE contributo economico regionale;
- l’ordinanza sarebbe quindi affetta da sviamento, poiché il Comune pretenderebbe di far eseguire alla ricorrente, a sue spese, lavori che avrebbe dovuto eseguire l’Ente stesso;
- sarebbe evidente anche il difetto di istruttoria, giacché se il Comune avesse svolto una pur minima istruttoria si sarebbe reso conto che i lavori necessari a mettere in sicurezza il ponte erano gli stessi per i quali la Regione aveva erogato il finanziamento e non ne avrebbe imputato la responsabilità in capo alla ricorrente;
- troverebbe inoltre conferma il lamentato profilo di contraddittorietà rispetto ad altre manifestazioni di volontà DElo stesso Ente, ponendosi l’ordinanza gravata in contrasto con la citata DEiberazione con cui la Giunta aveva deciso di eseguire il medesimo intervento ordinato alla ricorrente (oltretutto sulla base DE riconosciuto contributo regionale).
5.2. La ricorrente ha inoltre formulato domanda di risarcimento DE danno asseritamente subito per avere dato esecuzione - a fini cautelativi - all’ordinanza impugnata, sostenendone i relativi costi, che ammonterebbero ad € 29.537,78.
6. Si è costituita la controinteressata NA S.p.A., chiedendo il rigetto DE ricorso.
7. La ricorrente, con memoria depositata il 2.9.2020, ha rinunciato alla domanda cautelare.
Indi, alla camera di consiglio DE 3.9.2020, il Collegio, su richiesta concorde DEle parti, ha rinviato al merito la trattazione DEla causa.
8. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato l’ordinanza n. 67 DE 31.5.2021, con cui il Sindaco di Iglesias ha ordinato all’interessata di “ eseguire entro 10 giorni […] la sostituzione dei teli anticaduta posizionati al di sotto DE cavalcavia a tutela DE piano viario sottostante, e l’attuazione di tutte le necessarie misure atte a consentire la fruibilità in sicurezza DE tratto stradale sottostante il ponte, a tutela DEla pubblica incolumità ”.
8.1. La ricorrente precisa anzitutto di avere sostituito i teli anticaduta come richiesto, ma al solo fine di evitare gravi conseguenze per la pubblica incolumità.
L’interessata, inoltre, afferma di essere venuta a conoscenza di un accordo intercorso, tra il 1967 e il 1969, tra l’NA S.p.A. e la ON e CH S.p.A. (società mineraria distinta dalla società ricorrente) circa la esecuzione dei lavori di realizzazione DE cavalcavia, in base al quale, in particolare, la società mineraria aveva autorizzato l’occupazione immediata DE terreno di sua proprietà da parte DEl’NA, in attesa DEl’emissione DE decreto di occupazione d’urgenza e DE decreto di esproprio, dopo che l’NA aveva accettato di modificare il tracciato su richiesta DEla medesima società mineraria a fronte DEla promessa, da parte di quest’ultima, DEla cessione gratuita a favore DEla stessa NA di una porzione di area.
Ciò confermerebbe che la ricorrente non è proprietaria DE cavalcavia e che, pertanto, non è responsabile DEla sua manutenzione.
8.2. Questi i motivi dedotti:
I) “ Violazione e falsa applicazione DEl’art. 54, d.lgs. 267/2000; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; difetto di legittimazione passiva DEla ricorrente rispetto al provvedimento impugnato; violazione e falsa applicazione DEl’art. 56 DE regolamento edilizio comunale e DEl’art. 677 c.p. ”, in quanto la società ricorrente non sarebbe proprietaria DE cavalcavia, essendo lo stesso di proprietà pubblica poiché realizzato dall’NA S.p.A.;
II) “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta ed irrazionalità; violazione DEl’art. 97 Cost. per contrasto con il principio di buon andamento ”, in quanto l’Amministrazione comunale avrebbe ordinato lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza alla ricorrente essendosi già prima impegnata, nel 2006 e nel 2019, a demolire e ricostruire il ponte, oltre che all’adozione di ogni misura utile alla sua messa in sicurezza, peraltro con contributo pubblico regionale;
III) “ Violazione e/o falsa applicazione DEl’art. 54 DE d.lgs. n. 267/2000 ”, in quanto nel caso di specie sarebbero assenti i presupposti DEle ordinanze extra ordinem , rappresentati dalla imprevedibilità - insussistente nelle ipotesi in cui la situazione di pericolo derivi dalla inerzia DEla p.a. - e dall’urgenza - posto che la responsabilità DE degrado progressivo DE cavalcavia sarebbe causalmente riconducibile alla inerzia DE Comune;
IV) “ Violazione di legge ed erronea interpretazione con riferimento agli artt. 2, 3 e 14, d.lgs. n. 285/1992; eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria; violazione DEl'art. 54, d.lgs. 267/2000; violazione DEl'art. 3 DE d.l. luogotenenziale n. 1446/1918 ”, in quanto, anche se si addivenisse alla conclusione per cui il cavalcavia in oggetto rientra nella proprietà DEla ricorrente, il Comune non avrebbe considerato che il ponte costituisce una strada ad uso pubblico.
8.3. La ricorrente, inoltre, insiste nella domanda risarcitoria già formulata con il primo ricorso per motivi aggiunti, estendendola agli ulteriori danni conseguenti alla nuova ordinanza impugnata.
9. L’NA S.p.A., con memoria, contesta la prospettazione di parte ricorrente, evidenziando che dal verbale DEla riunione/Tavolo tecnico DE 13.4.2024, tenutasi tra NA, Comune di Iglesias e IGEA per affrontare le problematiche connesse alla realizzazione dei lavori relativi al “ Progetto: Svincolo di Campo Pisano sulla S.S. 130 - Messa in sicurezza DE sovrappasso DE Comune di Iglesias - impatti sul progetto IGEA di Messa in sicurezza DE Ponte Stradale identificato al n° 20 che attraversa la S.S. n° 130 al Km 53+ 460 ”, risulta che il rappresentante di IGEA, in tale sede, abbia riconosciuto la proprietà DE “Ponte 20”, e ciò al fine di rivendicare un aumento DEl’indennità ad essa dovuta dal Comune per l’esproprio dei soprassuoli presenti nella particella n. 611.
10. Il Comune, con memoria, deduce che il “Ponte 20” insiste sulla particella n. 611 DE Foglio n. 708 appartenente alla ricorrente, così come dalla medesima dichiarato nella nota inviata all’NA S.p.A. in data 29.8.2018 e nella nota prot. n. 45597 DEl’1.10.2019, inviata al Comune. Anche la proprietà DE ponte de quo , dunque, ricadrebbe sulla ricorrente in forza DE principio DEl’accessione di cui all’art. 934 c.c., come DE resto confermato anche dal fatto che la ricorrente si sarebbe sempre comportata uti dominus , tanto da poter chiudere il ponte al traffico all’occorrenza.
Il Comune, poi, rappresenta:
- di essere stato DEegato dalla RAS, in attuazione DEla DGR n. 1/10 DE 10.1.2006, ai fini DEla realizzazione DEl’intervento denominato “ Progettazione ed esecuzione dei lavori relativi al collegamento tra lo svincolo di Campo Pisano, sulla S.S. 126 sud occidentale-sarda ” per un importo complessivo di € 3.600.000,00;
- che nell’ambito DEl’ammodernamento DElo svincolo, in accordo con l’NA, quale ente gestore DEla viabilità statale, si è deciso di demolire e spostare il Ponte 20 al fine di sviluppare la corretta geometria DElo svincolo e di adattarne l’altezza;
- che ai fini di un proficuo svolgimento dei lavori, è stata individuata come soluzione più adeguata quella implicante l’attraversamento DEla proprietà di IGEA lungo la viabilità esistente, sicché l’Amministrazione comunale ha chiesto a IGEA il benestare alla progettazione DEla strada secondo il tracciato di sua proprietà e l’impegno alla cessione DEle aree di sedime DEl’infrastruttura prima DEl’appalto dei lavori;
- che IGEA, tuttavia, non ha mai dato ufficiale riscontro alle richieste DEl’Amministrazione, così ostacolando la progettazione ed il successivo svolgimento dei lavori, ragion per cui il Comune, in accordo con l’NA e la Regione, ha deciso di procedere alla progettazione di un primo lotto funzionale consistente nel rifacimento DElo svincolo stradale con l’abbattimento e la successiva ricostruzione DE cavalcavia;
- che in sede di conferenza di servizi asincrona, avente ad oggetto il progetto definitivo DE lotto funzionale de quo , la ricorrente ha espresso il proprio assenso condizionato ad una corretta commisurazione degli oneri finanziario-amministrativi derivanti dal riassetto logistico, mentre con determinazione DE Servizio Tutela DE Paesaggio DEla RAS n. 20416 DE 3.6.2019 è stata concessa l’autorizzazione paesaggistica.
Espone, ancora, il Comune che:
- a causa DE lungo periodo di tempo intercorso il finanziamento denominato “ Progettazione ed esecuzione dei lavori relativi al collegamento tra lo svincolo di Campo Pisano, sulla S.S. 126 sud-occidentale sarda e la città di Iglesias ” è stato definanziato con determinazione prot. 20252 rep. 1140 DE 24.6.2019 DE direttore DE Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza Stradale;
- il Comune, pertanto, ha deciso di procedere alla realizzazione di un lotto esecutivo DE progetto definitivo già in suo possesso, in cui è prevista la demolizione e ricostruzione DE ponte utilizzando un finanziamento di € 1.260.000,00, destinato con D.G.R. n. 4/31 DE 22.1.2019 alla realizzazione di un intervento di messa in sicurezza definitivo DEla struttura, in previsione DE futuro completamento, attraverso lo stanziamento di eventuali ulteriori fondi, DEla restante parte DElo svincolo e DEla bretella di collegamento con la città;
- con DEiberazione DE Consiglio comunale n. 75 DE 18.12.2019, poiché lo svincolo con le nuove geometrie non era previsto nel PRG e le aree su cui ricadono le opere (compreso il cavalcavia da demolire e ricostruire in altra posizione) risultano catastalmente intestate a IGEA S.p.A. e altri privati, è stato approvato il progetto definitivo e, ai sensi DEle disposizioni DE d.P.R. n. 327/2001, è stata adottata la variante urbanistica, è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio ed è stata dichiarata la pubblica utilità DEl’opera;
- il Comune, in quest’ottica, risulta soggetto “DEegato” dalla Regione alla realizzazione DEla messa in sicurezza DE cavalcavia proprio in quanto soggetto non proprietario, e per tale ragione l’Ente comunale, al fine di acquisire la proprietà DE bene, ha avviato il procedimento espropriativo;
- a tale riguardo, peraltro, la ricorrente, a seguito DEl’avviso di avvio DE procedimento espropriativo, non solo non ha negato di essere proprietaria DE terreno su cui ricade l’opera, ma ha anche chiesto l’esproprio di aree più ampie;
- IGEA, inoltre, ha reclamato la proprietà DE cavalcavia, richiedendo espressamente l’indennizzo DE medesimo come soprassuolo DE mappale da espropriare.
Secondo la difesa comunale il solo fatto che il Comune abbia ricevuto un finanziamento regionale non esonererebbe il proprietario DEl’opera dall’obbligo di mantenere la stessa in condizioni di sicurezza fino a che l’intervento programmato non venga effettivamente realizzato.
Le ordinanze impugnate, in quest’ottica, costituirebbero atti dovuti in via d’urgenza, alla luce di quanto emerso dall’intervento eseguito dai IG DE OC (a seguito DE distacco di alcune parti di conglomerato cementizio dall’impalcato DE cavalcavia), per come rappresentato al Comune con nota prot. n. 58780 DE 13.12.2019.
Nel caso di specie, peraltro, non potrebbe sussistere alcun diritto di uso pubblico sul cavalcavia in questione, mancando un qualsiasi titolo idoneo a dimostrarne la pubblica utilità e rappresentando esso, per contro, un bene funzionale alla sola proprietà DEla società ricorrente.
11. In vista DEl’udienza di discussione le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno DEle rispettive posizioni.
IGEA S.p.A. ha formulato apposita ed ulteriore istanza istruttoria, per acquisire la documentazione relativa alla esecuzione dei lavori di costruzione DE cavalcavia.
12. All’udienza pubblica DE 6 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti sono infondati.
Le censure possono essere trattate congiuntamente, in quanto strettamente connesse.
13.1. In primo luogo occorre rilevare che alla luce di quanto rappresentato dai IG DE OC di Cagliari nella nota DE 13 dicembre 2019 con riguardo alle condizioni DE ponte stradale in questione (“ distacco di alcune parti di conglomerato cementizio, a causa DEla vetustà DE calcestruzzo armato DEle travi DEl’impalcato con conseguente ossidazione e rigonfiamento dei ferri di armatura ”), e tenuto conto di quanto suggerito nell’occasione dagli stessi IG DE OC (“ necessità di eseguire verifiche di sicurezza finalizzate alla individuazione dei necessari lavori di manutenzione DEl’impalcato, e DEl’attuazione di misure atte a consentire la fruibilità in sicurezza DE tratto stradale sottostante il ponte, a tutela DEla pubblica incolumità ”), è evidente che nella fattispecie ricorrevano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente da parte DE Sindaco ai sensi DEl’art. 54 TUEL, e in quest’ottica trova giustificazione l’ordinanza sindacale n. 1 DE 7.1.2020.
Analogo discorso deve essere fatto per l’ordinanza sindacale n. 67 DE 31.5.2021, impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto tale provvedimento è stato adottato a seguito DEla nota DE 31.5.2021, con cui l’NA, a seguito di sopralluogo, ha rappresentato “ lo stato di degrado dei teli anticaduta posizionati a protezione DE sottostante piano viario, nei quali è evidente la presenza di materiale di media dimensione ” e, pertanto, ha richiesto “ la sostituzione degli stessi teli unitamente ad un aggiornamento circa le condizioni DE cavalcavia, al fine di assicurare la fruibilità in sicurezza DE tratto stradale sottostante il ponte, a tutela DEla pubblica incolumità ”.
Ed invero, ai sensi DEl’art. 54, comma 4, DE d.lgs. n. 267/2000, “ Il sindaco, quale ufficiale DE Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali DEl’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ”.
Per giurisprudenza consolidata, in materia di ordinanze contingibili e urgenti il Sindaco può ricorrere a tale strumento al fine di fronteggiare con immediatezza sia una situazione di natura eccezionale e imprevedibile (in attesa DEl’adozione DEle misure ordinare), sia una condizione di pericolo imminente al momento DEl’adozione DEl’ordinanza, indipendentemente dalla circostanza che la situazione di emergenza fosse sorta in epoca antecedente. Indispensabile, comunque, è sempre la sussistenza, l’attualità e la gravità DE pericolo, vale a dire il rischio di un danno grave e imminente (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 16.10.2024, n. 17899).
13.2. In secondo luogo, con riguardo al profilo DEla legittimazione passiva, il Comune di Iglesias ha correttamente indirizzato l’ordinanza alla ricorrente, e ciò per tre ordini di ragioni.
13.2.1. Sotto un primo profilo, IGEA è il soggetto che ha la disponibilità DE bene in questione (tanto è vero che ha potuto agevolmente e in tempi rapidi intervenire, sia per interdire il traffico sul ponte, sia per metterlo in sicurezza, come richiesto dall’Amministrazione).
Come chiarito dalla giurisprudenza, le ordinanze sindacali emesse ai sensi DEl’art. 54 DE T.U.E.L. devono essere indirizzate a chi ha la disponibilità DE bene oggetto DEl’ordine di messa in sicurezza. Questa disponibilità, necessaria per l’adempimento DEl’ordinanza, può prevalere sulla proprietà effettiva DE bene, rendendo legittimo destinatario DEl’ordine chi abbia concretamente la possibilità di intervento (T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II, 21.1.2025, n. 142).
13.2.2. Sotto un secondo profilo il Comune, nell’individuazione DE destinatario DEl’ordinanza, data l’urgenza DE provvedere non poteva che fare riferimento alle risultanze catastali, da cui emerge che le unità immobiliari sulle quali ricade il ponte de quo (catastalmente individuate al foglio 708, mappale 611) sono intestate ad IGEA.
Del resto – rileva il Collegio in via incidentale ai sensi DEl’art. 8, comma 1, c.p.a., a tenore DE quale “ Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale ” – la ricorrente non contesta di essere proprietaria DEle aree sulle quali ricade il cavalcavia, dimodoché anche quest’ultimo risulta in proprietà ad IGEA in base al principio DEl’accessione di cui all’art. 934 c.c. (secondo cui “ Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge ”), non avendo la ricorrente offerto al riguardo alcuna prova di segno contrario.
13.2.3. Sotto un terzo profilo, non colgono nel segno gli assunti di parte ricorrente secondo cui il ponte in questione costituirebbe una strada ad uso pubblico e come tale comporterebbe l’obbligo in capo al Comune di mantenerlo in condizioni di sicurezza.
La ricorrente, infatti, al di là di mere allegazioni, non dimostra che il cavalcavia per cui è causa - funzionale alla proprietà di IGEA e destinato a servire la miniera di Campo Pisano - è idoneo a soddisfare interessi di carattere generale (requisito quest’ultimo necessario affinché si possa far gravare sul bene una servitù di uso pubblico: cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, 4.7.2019, n. 1530; C.d.S., Sez. V, 14 febbraio 2012, n. 728).
13.3. Per quanto sopra esposto, nessuna DEle censure dedotte è meritevole di accoglimento.
Né può essere accolta l’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente, essendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Conseguentemente, per le medesime ragioni sopra esposte, risulta priva di fondamento anche la domanda risarcitoria.
14. In definitiva, il ricorso introduttivo, nonché il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti, vanno respinti.
15. Le spese DE giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto DEla peculiarità DEla vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio DE giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO