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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 503/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 503/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la Sentenza n° 4806/2023 del 24/10/2023 emessa dal
Tribunale di Salerno, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 20000098/2010 R.G., pubblicata in data 31.10.2023 e non notificata;
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Landi, ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Battipaglia, alla via Serroni n. 43, ed all'indirizzo PEC Email_1
- appellanti in via principale–
CONTRO in persona del suo amministratore p.t. e legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria De Simone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Piazza Piedigrotta n. 9, nonché in Salerno (SA), Via M.
Conforti n. 1, ed all'indirizzo PEC Email_2
- appellata –
E già ora Controparte_2 Controparte_3 in persona del suo amministratore p.t. e legale rappresentante, CP_4
1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Carmine CO dello Studio Legale RB & CO
Associati, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC Email_3
- appellata – appellante incidentale
********* avente ad oggetto: Appello avverso la Sentenza n° 4806/2023, emanata dal Tribunale di Salerno, in data 24/10/2023, pubblicata il 31/10/2023 (controversie di diritto bancario-risarcimento del danno, risarcimento danno - ripetizione indebito oggettivo).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 29/04/2024 per gli appellati ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno, i coniugi e Parte_1
hanno proposto gravame avverso la sentenza nr. 4806/2023, emanata dal Parte_2
Tribunale di Salerno, in data 24/10/2023, pubblicata il 31/10/2023 - come emendata con decreto nr. 4609/2024 del 14/03/2024 di correzione di errore materiale - con la quale così era deciso: “- accoglie la domanda proposta dagli attori Parte_2 Parte_1
e, per l'effetto, condanna le convenute “ ” nonché Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti, a risarcire il Controparte_5 pregiudizio patrimoniale derivante dal loro comportamento illegittimo in favore degli attori, che il Tribunale ritiene di poter quantificare in complessivi € 30.000,00 oltre interessi nella misura legale dal giorno della domanda all'effettivo pagamento;
condanna le convenute “ ” nonché Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti,, a Controparte_5 restituire, in favore degli attori la somma di € 12.862,11 Parte_1 Parte_2 indebitamente percepita per interessi non dovuti;
condanna le convenute ” Controparte_1 nonché , in persona dei rispettivi legali Controparte_5 rapp.ti, a pagare le spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00, di cui € 400,00 per spese ed il residuo per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali, Iva e CPA”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione del 3 luglio 2010, e l'Avv. anno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Distaccata di Eboli,
[...] nonché in CP_1 Controparte_5
pag. 2/23 persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo di aver stipulato con
[...] tre contratti di mutuo ipotecario per l'acquisto di tre unità immobiliari ubicate Controparte_6 nello stesso stabile, con accesso dal civico n. 77 di via Generale Gonzaga, in Battipaglia.
Hanno dichiarato di aver aperto, presso la filiale di Battipaglia del medesimo istituto, il conto corrente denominato “ n. 12733, successivamente divenuto n. 4326663, a seguito CP_7 della trasformazione del in la quale aveva ricevuto Controparte_6 Controparte_1 mandato per l'addebito automatico delle rate di ammortamento. Hanno affermato che tutte le rate dei mutui sono state regolarmente addebitate dalla sul predetto conto corrente, CP_1 che risultava affidato fino alla concorrenza di lire 20.000.000. In data 27 maggio 2003, la sig.ra ha rilevato l'impossibilità di effettuare versamenti sul suddetto conto per Pt_1 provvedere al pagamento delle rate in scadenza, poiché il conto risultava estinto senza alcuna previa comunicazione da parte della filiale. A seguito di tale circostanza, gli attori hanno provveduto, il 5 giugno 2003, mediante ufficiale giudiziario, a effettuare offerta reale del dovuto, la quale è stata rifiutata dalla banca, con conseguente deposito della somma presso il Banco di Napoli di Battipaglia. Con raccomandata del 5 giugno 2003, pervenuta in data 9 giugno, il Banco di Napoli ha informato gli attori di aver conferito a la Controparte_2 gestione del credito, autorizzandola, tra l'altro, al rilascio delle relative quietanze.
Successivamente, con comunicazione del 30 giugno 2003, ha indicato che i pagamenti dovevano essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario ovvero tramite assegno circolare. In conseguenza di ciò, gli attori hanno conferito mandato irrevocabile alla
[...]
– filiale di Battipaglia – per disporre il pagamento mensile della somma di € CP_8
1.305,08 tramite bonifico con valuta fissa al giorno 30 di ciascun mese.
Hanno quindi riferito di aver integralmente estinto il debito entro il 30 aprile 2006. Ritenendo che gli interessi corrisposti eccedessero il tasso soglia, l'Avv. a comunicato alla Pt_2 [...]
mediante fax del 30 luglio 2003, di riservarsi ogni azione per la ripetizione CP_2 dell'indebito. Inoltre, poiché la banca aveva – a loro dire – illegittimamente e senza preavviso estinto il conto corrente “ , gli attori hanno proposto, con atto di citazione CP_7 notificato il 24 luglio 2003, autonoma azione dinanzi al medesimo Tribunale, chiedendo: la dichiarazione di validità dell'offerta reale del 5 giugno 2003 e del successivo deposito della somma;
la dichiarazione di estinzione delle obbligazioni relative alle rate scadute al 31 maggio
2003; la validità dei pagamenti successivi effettuati tramite bonifico;
l'illegittimità della pag. 3/23 chiusura del conto corrente;
la condanna della banca convenuta alle spese di giudizio, riservandosi altresì separata azione per il risarcimento dei danni.
Tale giudizio si è concluso con sentenza n. 393/2009, in data 11 settembre 2009 e pubblicata il 17 settembre 2009, non impugnata e divenuta definitiva. Il Tribunale ha accolto le domande, dichiarando: la validità dell'offerta reale e del deposito della somma;
l'estinzione delle obbligazioni scadute al 31 maggio 2003; la legittimità dei pagamenti successivi effettuati;
l'illegittimità della chiusura del conto;
la condanna della banca alle spese processuali.
Nonostante ciò, , ritenendo che gli attori fossero decaduti dal Controparte_1 beneficio del termine, ha notificato precetto in data 20 dicembre 2003 per la somma di €
40.646,51, senza considerare né l'offerta reale né i pagamenti effettuati medio tempore. Ha poi notificato in data 6 marzo 2004 atto di pignoramento immobiliare sui tre appartamenti degli attori. Nell'ambito della procedura esecutiva n. 93/04 R.G.E., iscritta presso il Tribunale di Salerno, la banca ha successivamente chiesto la sospensione del processo esecutivo con istanza depositata il 10 novembre 2008.
Nel merito, gli attori hanno lamentato: l'applicazione di tassi usurari ai mutui stipulati;
la prosecuzione della procedura esecutiva da parte della banca, nonostante l'integrale pagamento delle rate, in misura addirittura superiore al dovuto. Hanno quindi concluso chiedendo: l'accertamento del superamento del tasso soglia ex legge n. 108/1996; la declaratoria di nullità degli interessi ex art. 1815 c.c. e la condanna alla restituzione dell'indebito, con accessori e maggior danno;
in subordine, il ricalcolo degli interessi al tasso legale e la condanna alla differenza;
la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
la pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.; la rifusione integrale delle spese processuali.
Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 [...] contestando integralmente le pretese attoree e Controparte_5 chiedendone il rigetto.
Instaurato il contraddittorio, il giudice ha concesso i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., e, ammessa la richiesta CTU contabile, fissando udienza per il conferimento dell'incarico.
Depositata la consulenza, la causa è proseguita regolarmente. All'udienza del 5 giugno 2023, svoltasi nelle forme semplificate previste dall'art. 127-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022
pag. 4/23 (trattazione scritta), il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 4806/2023, deliberata in data 24 ottobre 2023, pubblicata il successivo 31 ottobre e non notificata, il Tribunale di Salerno ha definito il giudizio iscritto al n.
20000098/2010 R.G., accogliendo, nei termini che seguono, le domande formulate dagli attori, sig. e sig.ra Parte_2 Parte_1
In particolare, il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza delle censure sollevate dagli attori in ordine alla condotta illecita tenuta dagli istituti di credito convenuti, ovvero
[...]
e ritenendo CP_1 Controparte_5 sussistente un danno di natura patrimoniale causalmente ricollegabile al comportamento complessivamente tenuto dalle medesime banche nel corso dei rapporti negoziali intercorsi con le parti attrici. Il danno è stato quantificato in via equitativa nella somma complessiva di euro 50.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, poi corretto a 30.000,00 euro.
Il giudice ha altresì accertato la percezione indebita da parte delle convenute di una somma a titolo di interessi non dovuti, condannandole alla restituzione in favore degli attori dell'importo di euro 12.862,11.
Infine, ritenuta la soccombenza delle convenute, il Tribunale ha disposto la condanna delle stesse al pagamento delle spese del giudizio, che ha liquidato in complessivi euro 4.000,00, di cui euro 400,00 per spese vive, e la parte residua a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con la proposizione del gravame, gli appellanti in via principale censurano suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio di “riformare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto: IN
VIA ISTRUTTORIA: a) disporre che il CTU provveda alla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dagli attori sulla scorta dei criteri che l'adita Corte vorrà indicare, ovvero nominare, in subordine, altro CTU che provveda a dare risposta ai quesiti rimasti inevasi;
b) fissare l'udienza per
l'espletamento della prova per testi tempestivamente e ritualmente articolata dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc. NEL MERITO: 1) rilevato che il danno patrimoniale liquidato dal
Tribunale attiene soltanto alla riduzione dei redditi professionali percepiti dall'appellante nel Parte_2 triennio preso in esame dal CTU, condannare gli appellati, con vincolo solidale tra loro al risarcimento del residuo danno patrimoniale nella misura che la Corte vorrà determinare in via equitativa ai sensi degli artt.
pag. 5/23 1226 e 2056 cod. civ;
2) accertare e dichiarare che gli appellanti hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condannare gli appellati, con vincolo solidale tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura che la Corte vorrà determinare in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e
2056 cod. civ;
3) riformare parzialmente il secondo capo del dispositivo della sentenza impugnata e, per
l'effetto, condannare gli appellati, in solido, al pagamento degli interessi sulla somma complessiva di €.
12.862,11 con decorrenza a far tempo dalla data dei singoli indebiti pagamenti accertati dal CTU e fino all'effettivo soddisfo, calcolati allo stesso tasso di interesse convenuto, vale a dire al Tasso Prime Rate ABI maggiorato di 1,5 punti;
4) disporre, ex art. 120 cpc, la pubblicazione della emananda sentenza secondo le modalità che l'adita Corte riterrà di giustizia;
5) considerata la manifesta fondatezza delle domande attoree
e la condotta processuale adottata dalle convenute condannare le appellate, in solido al pagamento della somma che la Corte riterrà di Giustizia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 cpc. Vinte le spese”, sulla base dei motivi che seguono.
Sull'omessa ammissione della prova per testi – Violazione dell'art. 183, comma 6
c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) -
Gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe disatteso le istanze istruttorie tempestivamente formulate con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., omettendo di ammettere le prove per testi articolate in modo dettagliato e congruente. Tale omissione, a loro dire, avrebbe impedito di accertare circostanze decisive, poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe motivato il rigetto della domanda affermando che “non risulta provato in alcun modo il danno non patrimoniale”, ritenendo generiche le allegazioni attoree.
Gli appellanti sostengono che, se il Tribunale avesse valutato le allegazioni in modo più approfondito, avrebbe verosimilmente ammesso la prova per testi, che era stata articolata in modo rituale e pertinente, e avrebbe rimesso la causa sul ruolo per consentire al CTU di rispondere ai quesiti non affrontati, ovvero procedere alla quantificazione equitativa del danno.
Sulla omessa valutazione di atti e documenti rilevanti – Vizio di motivazione -
Secondo gli appellanti, il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente esaminato alcuni documenti decisivi per la ricostruzione del danno patrimoniale. In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, al momento del rifiuto da parte della di concedere un mutuo richiesto dagli attori per l'acquisto di un Controparte_8
pag. 6/23 immobile a favore della figlia, risultava ancora pendente la trascrizione del pignoramento immobiliare, nonostante l'estinzione dell'obbligazione già avvenuta alla data del 30 aprile
2006.
Sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale – Violazione degli artt. 1226
e 2056 c.c. - Gli appellanti contestano che il Tribunale, pur riconoscendo la possibilità di accertare il danno non patrimoniale anche in via presuntiva, non avrebbe poi dato seguito coerentemente a tale premessa, omettendo di quantificare il danno sulla base delle gravi violazioni accertate.
Ritengono che il Tribunale avrebbe potuto – e dovuto – determinare in via equitativa il danno morale subito, valorizzando le presunzioni desumibili dalla condotta gravemente illegittima della banca, culminata nel pignoramento di tre immobili e nella trascrizione pregiudizievole del pignoramento, poi rivelatosi infondato.
Sulla omessa pronuncia su domande ritualmente proposte – Violazione dell'art. 112
c.p.c. -
Gli appellanti segnalano che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di condanna delle convenute alla restituzione della somma di € 12.862,11 indebitamente corrisposta, con interessi al prime rate ABI e maggior danno ex art. 1224 c.c., come specificamente richiesto nelle conclusioni.
5. Ulteriore profilo di omessa pronuncia – Violazione dell'art. 112 c.p.c. -
Gli appellanti censurano, inoltre, l'omessa decisione sulla domanda di pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c., domanda motivata in ragione della gravità della lesione dell'immagine e della reputazione. La pubblicazione, secondo gli appellanti, sarebbe servita anche come misura riparatoria del danno, in linea con l'intento della norma. L'omissione, pertanto, integrerebbe un ulteriore vizio di omessa pronuncia.
6. Sull'ingiustificata esclusione della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. -
Da ultimo, gli appellanti ritengono che il Tribunale avrebbe potuto – e forse dovuto – applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., alla luce della condotta processuale delle convenute, già censurata in altro giudizio, e reiterata anche nel presente. Il comportamento ostruzionistico, l'avvio di una procedura esecutiva infondata, l'insistenza su pretese già escluse da precedenti sentenze passate in giudicato, avrebbero giustificato – secondo i ricorrenti – una condanna equitativa a titolo di responsabilità aggravata,
pag. 7/23 quantomeno in analogia con quanto già disposto nel giudizio definito con la sentenza n.
1911/12.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, notificata a mezzo pec in data 29/04/2024 alle controparti, si è costituita in giudizio chiedendo a CP_4
Questo Collegio di “respingere i motivi di appello formulati dai Signori ed Parte_1 Parte_2 siccome infondati in fatto ed in diritto;
b) in accoglimento dello spiegato appello incidentale, in riforma della sentenza gravata, b.1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e/o CP_4 di titolarità passiva in capo alla dei rapporti giuridici dedotti, con conseguente estromissione CP_4 della stessa dal giudizio;
b.2) accertare e dichiarare, in ogni caso, che la quale mera CP_4 mandataria della già nulla deve restituire agli appellanti in Controparte_1 Controparte_1 relazione alle somme a qualsivoglia titolo versate alla predetta mandante;
b.3) in ogni caso, previo se del caso, espletamento di nuova CTU contabile, accertare e dichiarare la avvenuta prescrizione del diritto restitutorio di versamenti a titolo di interessi effettuati nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione e rideterminare l'importo dovuto in restituzione previa mera riconduzione dei tassi di interessi ultra soglia nei limiti dei tassi soglia via via vigenti;
b.4) rigettare la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti della non potendo imputarsi alla stessa il compimento di qualsivoglia atto o fatto, commissivo od CP_4 omissivo, colposo o doloso foriero di danno risarcibile e in ogni caso non essendo stato provato alcun danno patrimoniale e/o non patrimoniale;
c) in ogni caso, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Di seguito, si riportano le eccezioni e le difese proposte dall'PP .. CP_4
Sull'infondatezza dei primi tre motivi di appello - Secondo l'appellato, i primi tre motivi di gravame parrebbero essere diretti a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe rigettato la domanda risarcitoria formulata dai sigg.ri e In particolare, Pt_1 Pt_2 gli appellanti avrebbero lamentato l'erroneità dell'assunto del Tribunale di Salerno secondo cui non sarebbe stata fornita, dagli attori, adeguata prova del danno non patrimoniale asseritamente patito, né della relativa entità. Si dedurrebbe, infatti, che il Giudice non avrebbe attentamente esaminato e valutato i 32 documenti allegati all'atto di citazione e i 14 successivamente depositati in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c., né avrebbe motivato il rigetto della prova testimoniale richiesta, che avrebbe avuto ad oggetto proprio la dimostrazione del danno subito a seguito delle attività di recupero credito avviate dalla
Inoltre, si assumerebbe che non sarebbe stata valorizzata la prova documentale CP_1 dell'intervenuto diniego di un finanziamento, risalente al 2009, da parte della CP_8
pag. 8/23 asseritamente fondato sull'esistenza di formalità pregiudizievoli in capo a CP_8 entrambi i coniugi. Parimenti, si contesterebbe la liquidazione del danno patrimoniale nella misura di € 30.000,00, ritenuta eccessivamente limitata e non proporzionata al pregiudizio complessivamente allegato, che – a dire degli appellanti – avrebbe giustificato una più elevata quantificazione in via equitativa.
L'appellato ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria per danno non patrimoniale, ritenendo lo stesso non sufficientemente provato, ed evidenzia che gli stessi appellanti hanno dato atto dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui, in materia di danno da erronea segnalazione alla
Centrale dei Rischi, non potrebbe riconoscersi un danno in re ipsa, essendo invece necessaria una puntuale allegazione e quantomeno una prova presuntiva del pregiudizio subito.
Parimenti, risulterebbe infondato il motivo d'appello relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale, atteso che detta prova sarebbe stata funzionale a comprovare circostanze già ritenute dal Giudice di primo grado prive di specificità e consistenza probatorie.
Quanto, poi, al dedotto danno patrimoniale, la dichiarazione della del Controparte_8
2009 non parrebbe idonea a fondare l'invocata responsabilità risarcitoria, in quanto: (i) farebbe riferimento a non meglio specificate formalità pregiudizievoli;
(ii) risulterebbe successiva alla pronuncia n. 393/2009 del Tribunale di Salerno e alla sospensione della procedura esecutiva;
(iii) il danno allegato – riferito alla figlia degli appellanti – sarebbe ascrivibile a un soggetto terzo e, pertanto, non azionabile iure proprio ai sensi dell'art.
81 c.p.c.,
Sul quarto motivo di appello - Con il quarto motivo, gli appellanti segnalano che il
Tribunale si sarebbe pronunciato omettendo di determinare l'esatto tasso di interesse da applicarsi alla somma riconosciuta in restituzione, ritenendo che tale tasso dovesse essere pari al prime rate ABI maggiorato di 1,5 punti percentuali, e che non avrebbe considerato il preteso maggior danno ex art. 1224 c.c..
Il motivo apparirebbe privo di fondamento. Fermo restando quanto si potrebbe eccepire in merito alla stessa fondatezza della condanna alla ripetizione di indebito, che sarebbe basata su valutazioni erronee del CTU, si osserverebbe che gli appellanti
pag. 9/23 non avrebbero fornito alcuna motivazione specifica per cui dovrebbero essere riconosciuti interessi nella misura del prime rate ABI maggiorato. Parimenti, non si potrebbe invocare il primo comma dell'art. 1224 c.c., che si riferirebbe ai soli casi di mora debendi relativi ad obbligazioni con interessi pattuiti superiori a quelli legali.
Sul quinto e sul sesto motivo di appello - Quanto al quinto motivo, con cui si censura
l'omessa pronuncia sulla richiesta di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c., si riterrebbe che la doglianza sarebbe priva di fondamento. Invero, il Tribunale non avrebbe omesso di pronunciarsi, ma avrebbe implicitamente respinto la richiesta, quale effetto consequenziale del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e di quella fondata sull'art. 96 c.p.c.. Pertanto, non si configurerebbe alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., trattandosi di rigetto implicito oppure di assorbimento della domanda.
Quanto al sesto motivo, con cui si contesta l'erroneità della decisione in ordine al mancato accoglimento della richiesta ex art. 96 c.p.c., si osserverebbe che la responsabilità aggravata non potrebbe fondarsi su comportamenti esterni al presente giudizio, come invece sembrerebbero voler fare gli appellanti, richiamando atti e decisioni di altri procedimenti. Le convenute, nel corso del presente giudizio, si sarebbero limitate ad esercitare il proprio diritto di difesa, resistendo a domande che sarebbero risultate in larga parte infondate o comunque eccessive rispetto all'esito finale. L'importo riconosciuto (€ 30.000,00) risulterebbe infatti significativamente inferiore a quello originariamente preteso (€ 400.000,00), sicché non si ravviserebbe alcuna condotta processuale temeraria da parte delle convenute.
Svolte le proprie difese, l'appellata esposto gli elementi su cui fonda il proprio appello incidentale, di seguito riportati.
1. Sulla carenza di legittimazione passiva della mandataria in relazione alle domande di ripetizione d'indebito e risarcimento - La sentenza impugnata risulterebbe viziata laddove avrebbe affermato la responsabilità in capo alla società ora CP_9 CP_4
– mera incaricata della gestione del credito per conto della mandante
[...] Controparte_1
– accogliendo le domande attoree tanto in punto di restituzione quanto di risarcimento del danno. Ciò, nonostante l'eccezione, tempestivamente sollevata, di difetto di legittimazione passiva. In effetti, come documentato e peraltro ammesso dalla stessa controparte, la società
pag. 10/23 appellante incidentale avrebbe sempre agito quale mandataria con rappresentanza, sicché ogni effetto giuridico sarebbe ricaduto esclusivamente sulla mandante. L'atto di conferimento dell'incarico da parte di – ad esempio, la comunicazione del Controparte_1
5 giugno 2003 – confermerebbe che la era autorizzata a operare esclusivamente CP_2
“in nome e per conto” della titolare del credito. Alla luce di ciò, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la carenza di legittimazione passiva della mandataria, atteso che, come noto, tale qualità si valuta sulla base della sola prospettazione attorea e rappresenta una condizione dell'azione, distinta dal merito della titolarità sostanziale del rapporto. Sarebbe dunque evidente come alla mandataria non potesse essere imputata alcuna condotta generatrice di responsabilità, né sotto il profilo obbligatorio né sotto quello risarcitorio. Pertanto, la sentenza impugnata andrebbe riformata nella parte in cui ha affermato, anche solo indirettamente, la sussistenza di legittimazione passiva in capo alla mandataria convenuta.
Sulla erroneità della decisione in ordine alla domanda di ripetizione d'indebito - La condanna congiunta della mandataria alla restituzione della somma di € 12.862,11 – importo riconosciuto come indebitamente percepito a titolo di interessi ultra soglia – si porrebbe in evidente contrasto con la stessa prospettazione attorea e con la documentazione di causa.
Anzitutto, gli attori avrebbero indirizzato la richiesta restitutoria nei confronti della
[...] solo in via subordinata e limitatamente agli interessi pagati con bonifico bancario dopo CP_2
l'offerta reale del 2003 (ossia su 34 rate successive). Il Tribunale, tuttavia, avrebbe condannato anche la mandataria alla restituzione dell'intera somma indicata dal CTU, senza distinguere quanto eventualmente riferibile alla fase successiva all'intervento della società appellante incidentale. Inoltre, l'autorità giudicante non avrebbe tenuto conto dell'eccezione di prescrizione, formulata tempestivamente e fondata sul principio secondo cui il termine decennale decorre dal momento di ciascun pagamento, con la conseguenza che sarebbero irripetibili tutti i versamenti anteriori al 2000, dato che la domanda fu introdotta solo nel
2010. Per tutte queste ragioni, la pronuncia gravata dovrebbe essere riformata, con esclusione della condanna della mandataria e con rideterminazione della somma eventualmente dovuta dalla sola mandante, tenendo conto della prescrizione e dei principi appena esposti.
Sull'erroneità della condanna al risarcimento del danno patrimoniale - Ulteriore vizio si riscontrerebbe nella parte della sentenza in cui il Tribunale avrebbe esteso alla mandataria la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, nonostante l'assenza di qualsiasi pag. 11/23 condotta illecita a questa imputabile. La motivazione adottata per la quantificazione del danno apparirebbe logicamente carente: il Tribunale avrebbe individuato una perdita patrimoniale (pari a € 30.000,00) nella riduzione del reddito professionale dell'avv. Pt_2 ipotizzando che ciò fosse dipeso dal mancato godimento di un tasso variabile più favorevole o dalla segnalazione pregiudizievole. Tuttavia, tale nesso causale non sarebbe mai stato dimostrato, né costituirebbe conseguenza diretta e immediata della condotta della mandataria, che, lo si ribadisce, non avrebbe avuto alcun ruolo nell'esecuzione originaria dei mutui. Anzi, si tratterebbe di una quantificazione meramente congetturale, fondata su presunzioni prive di riscontro istruttorio. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio chiedendo a Questa Corte di “In via Controparte_1 preliminare: - Accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cpc o, comunque, ai sensi dell'art. 348-bis cpc, essendo “manifestamente infondato”; Nel merito: - Rigettare la proposta impugnazione e ogni domanda e richiesta istruttoria con la stessa formulata perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza n. 4806/2023 del Tribunale di
Salerno; - con vittoria di spese, secondo la vigente normativa”.
Di seguito, si riportano le eccezioni e le difese proposte dall'PP
[...]
CP_1
Sull'inammissibilità dell'appello - Si solleva, in via preliminare, eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come modificato dal D.lgs. 149/2022
(c.d. “Riforma Cartabia”), il quale prescrive che l'atto di citazione in appello debba contenere,
a pena di inammissibilità, “in modo chiaro, sintetico e specifico” le deduzioni sul capo della decisione di primo grado impugnato, in luogo della mera indicazione della “parte del provvedimento che si intende appellare”. Analoga conclusione si trae alla luce dell'art. 348- bis c.p.c., ai sensi del quale, qualora l'impugnazione risulti inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dovrebbe disporre la discussione orale della causa ex art. 350-bis c.p.c..
Nel caso di specie, parte appellante si sarebbe limitata a reiterare generiche doglianze nei confronti della sentenza impugnata, riproponendo integralmente le allegazioni già svolte in primo grado, senza offrire alcuna rivisitazione critica delle argomentazioni accolte dal giudice di prime cure e sollecitando, di fatto, un riesame integrale del merito.
pag. 12/23 Sull'infondatezza dell'appello nel merito- Nel merito, si conclude per l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello proposto, reputandosi corretta la motivazione offerta dal primo giudice, per le ragioni che si esporrebbero di seguito.
Gli appellanti avrebbero lamentato il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale
— afferente alla reputazione, all'immagine e alla serenità familiare — sul presupposto che il
Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato i documenti prodotti e avrebbe immotivatamente rigettato l'istanza istruttoria orale. Si sarebbe, inoltre, ritenuta ingiustificata la limitazione del danno patrimoniale alla somma di € 30.000,00, in quanto determinata solo sulla base della flessione reddituale dell'avv. senza considerare anche il diniego di un Pt_2 finanziamento richiesto alla nel 2009. Controparte_8
Orbene, la statuizione impugnata risulterebbe conforme ai principi giurisprudenziali in tema di danno non patrimoniale da segnalazione illegittima: il Giudice avrebbe correttamente rilevato la carenza di allegazioni concrete e la genericità delle affermazioni attoree, in quanto la prova del danno non patrimoniale non può prescindere dalla dimostrazione, almeno presuntiva, delle sue componenti e conseguenze. Non si ravviserebbe, nel caso di specie, alcun elemento probatorio atto a dimostrare che la segnalazione presso la Centrale dei Rischi
o la trascrizione del pignoramento abbia effettivamente inciso sulla reputazione dell'avv.
o generato un concreto deterioramento delle relazioni professionali e personali. Il Pt_2 documento relativo al diniego di finanziamento non apparirebbe idoneo a fondare alcuna pretesa risarcitoria, risultando privo di indicazioni specifiche sulle ragioni ostative al credito, né sarebbe stata offerta alcuna prova del collegamento eziologico tra tale evento e l'asserita condotta illegittima della banca.
Quanto all'istanza testimoniale, la medesima risulterebbe inammissibile, essendo stata volta a suffragare allegazioni generiche e prive di contenuto fattuale rilevante.
Analogamente, dovrebbe ritenersi legittimo il rigetto dell'istanza di integrazione della CTU, atteso che il consulente nominato non aveva rilevato elementi da cui desumere la sussistenza di un nesso eziologico tra l'asserito danno e i comportamenti contestati.
Non potrebbe, pertanto, essere accolta la reiterata richiesta istruttoria formulata in grado di appello, atteso il perdurante difetto di allegazioni e la violazione degli oneri probatori posti a carico di parte attrice.
pag. 13/23 Sui restanti motivi di gravame –
In ordine alla censura relativa alla liquidazione degli interessi sulla somma riconosciuta in ripetizione - Non risulterebbero indicati i presupposti per l'applicazione di un tasso superiore a quello legale. L'appellante si sarebbe limitato a richiedere l'applicazione del Prime Rate ABI maggiorato di 1,5 punti, senza indicare la clausola contrattuale o il titolo legittimante tale pretesa. Peraltro, si osserverebbe come la disciplina di cui all'art. 1224, comma 1, c.c., relativa agli interessi moratori, riguarderebbe le sole ipotesi di inadempimento,
e non sarebbe applicabile ai casi di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., che presuppongono l'obbligo restitutorio a seguito di un pagamento non dovuto. Non si ravviserebbero, infine, elementi probatori da cui desumere il pregiudizio ulteriore di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., mancando ogni allegazione sul punto.
Quanto al motivo inerente la mancata pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
- la doglianza non troverebbe accoglimento. Il Tribunale avrebbe implicitamente rigettato tale richiesta, quale conseguenza logica del rigetto delle domande risarcitorie e della domanda ex art. 96 c.p.c.. Non si tratterebbe, dunque, di una vera e propria omissione di pronuncia, bensì di una reiezione implicita o, al più, di un assorbimento della richiesta.
Infine, con riferimento alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art.
96 c.p.c. - Il motivo non apparirebbe meritevole di accoglimento. Gli appellanti avrebbero fondato la propria istanza su atti e fatti estranei al presente giudizio, già eventualmente oggetto di autonomo accertamento, senza individuare alcun comportamento processuale delle convenute che potesse integrare i presupposti del dolo o della colpa grave richiesti dalla norma. Le convenute avrebbero resistito nel presente giudizio in modo del tutto legittimo, contestando pretese che sarebbero state riconosciute solo in minima parte, con ciò escludendo la configurabilità di una responsabilità aggravata per lite temeraria.
Conseguentemente, anche tale censura dovrebbe ritenersi priva di fondamento, con conferma sul punto della sentenza impugnata. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del 21.08.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 26.09.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del
26/09/2024, il giudice istruttore ha fissato l'udienza del 09.10.2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 cpc pag. 14/23 comma 1 nn. 1), 2) e 3) c.p.c.; indi, con provvedimento dell'11.09.2025, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 09.10.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del giudice istruttore n. cronol. 2294/2025 del 23/10/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, gli appellanti in via principale e Parte_1 Parte_2 censurano la sentenza nr. 4806/2023, emanata dal Tribunale di Salerno, in data 24/10/2023, pubblicata il 31/10/2023 - come emendata con decreto nr. 4609/2024 del 14/03/2024 di correzione di errore materiale – per avere erroneamente: omesso l'ammissione della prova per testi, il che avrebbe impedito di accertare circostanze decisive, poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
omesso la valutazione di atti e documenti rilevanti, decisivi per la ricostruzione del danno patrimoniale;
omesso di disporre in merito alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale;
omesso di pronunciare su domande ritualmente proposte, ovverosia sulla richiesta di condanna delle convenute alla restituzione della somma di € 12.862,11 indebitamente corrisposta, con interessi al prime rate
ABI e maggior danno ex art. 1224 c.c.; omesso di pronunciare in merito alla domanda di pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c., che sarebbe servita anche come misura riparatoria del danno;
omesso di pronunciare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c..
La suddetta sentenza del Tribunale di Salerno nr. 4806/2023, è, per converso, impugnata dall'appellata – appellante incidentale per avere erroneamente: affermato CP_4 la responsabilità in capo alla società nonostante l'eccezione, tempestivamente CP_4 sollevata, di difetto di legittimazione passiva;
deciso in ordine alla domanda di ripetizione
d'indebito, disponendo la condanna congiunta della mandataria alla restituzione della somma di € 12.862,11; esteso alla mandataria la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, nonostante l'assenza di qualsiasi condotta illecita a questa imputabile.
Si rende ora necessario esaminare l'eccezione preliminare sollevata dall'appellata in ordine alla inammissibilità dell'impugnazione - che deve Controparte_1 essere vagliata in via prioritaria, in quanto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale - per poi procedere all'esame del merito della domanda.
pag. 15/23 I. In via preliminare, va respinta l'eccezione sollevata da Controparte_1 irca l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (come novellato dal d.lgs.
[...]
n. 149/2022). L'atto di appello, pur articolato in forma estesa, contiene la chiara indicazione dei capi impugnati, lo sviluppo dei motivi specifici di censura, nonché l'indicazione delle norme violate e la motivazione delle richieste istruttorie;
la sua attenta lettura consente di evincere con chiarezza le parti della sentenza che si impugnano e le ragioni di doglianza, che peraltro anche le parti appellate dimostrano di aver ben compreso e che ha specificamente confutato. Ne consegue che l'appello soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 342
c.p.c. (come riformulato), come anche i criteri di rilevabilità della “manifesta infondatezza” di cui all'art. 348-bis c.p.c., non essendone riscontrabili i presupposti.
II. Nel merito, si rileva quanto segue.
A. Sui motivi di appello principale
1. Sull'omessa ammissione della prova per testi, sull'omessa valutazione di atti e documenti rilevanti e sulla quantificazione del danno non patrimoniale - I motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione logico-tematica, sono infondati.
In merito alle prime due doglianze - omessa ammissione della prova per testi, sull'omessa valutazione di atti e documenti rilevanti – il Collegio ritiene che non sussistano elementi utili ad operare una valutazione che si discosti da quella del Giudice di prime cure, e che conduca a ritenere errato l'operato del Tribunale. Vale la pena ricordare che la richiesta istruttoria già formulata in primo grado è ammissibile se ritualmente riproposta in atto di appello (art. 346
c.p.c.), e valutabile dal giudice di appello che può disporre l'assunzione della prova se la ritiene rilevante e ammissibile ai fini della decisione.
Entrando nel dettaglio, circa l'omessa valutazione di atti e documenti rilevanti, l'assunto secondo cui il giudice di primo grado avrebbe omesso la valutazione di atti o documenti rilevanti non trova alcun concreto riscontro negli atti di causa e si appalesa infondato alla luce della struttura motivazionale della sentenza impugnata. Infatti, la motivazione della decisione di primo grado, letta nel suo complesso e in ossequio al principio della
"motivazione per relationem sufficiente", dimostra che il giudicante ha preso in esame le risultanze documentali e le allegazioni istruttorie ritualmente prodotte dalle parti, selezionando e valorizzando quelle ritenute pertinenti ai fini della decisione.
pag. 16/23 In particolare, l'assenza di menzione specifica di un documento non implica, di per sé, omessa valutazione, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non si configura il vizio di omessa valutazione di un documento se lo stesso, pur non espressamente richiamato, risulti implicitamente esaminato per effetto della motivazione complessiva della sentenza. La censura di omessa valutazione di documenti ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo quando ricorra un “fatto storico decisivo”, non meramente valutativo, che sia stato completamente ignorato dal giudice. La valutazione degli atti processuali e delle prove documentali, invece, rientra nel merito e non è sindacabile in sede di gravame se non per manifesta illogicità o travisamento. Nel caso di specie, l'iter argomentativo del primo giudice evidenzia una valutazione articolata e coerente degli elementi istruttori disponibili, ivi compresi quelli documentali, in relazione ai quali è stato esercitato un potere-dovere di valutazione selettiva, orientato alla rilevanza giuridica dei fatti costitutivi e impeditivi delle pretese azionate. Nessun elemento dimostra che vi sia stata una rimozione totale e inconsapevole di atti o documenti potenzialmente decisivi, come richiesto ai fini della configurabilità del vizio. Va ricordato, inoltre, che il giudice di merito non è tenuto a motivare su ogni singola produzione documentale, essendo sufficiente che la motivazione renda intellegibile il percorso logico-giuridico seguito, in quanto il giudice non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi istruttori acquisiti, ma solo quelli ritenuti rilevanti. Infine, eventuali divergenze sull'apprezzamento del contenuto dei documenti o sull'esito del giudizio di rilevanza non integrano omissione di valutazione, bensì si risolvono in un mero dissenso sull'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, insuscettibile di censura in appello se non nei limiti dei vizi logico-giuridici propri. Il motivo, quindi, deve essere disatteso.
Invero, sia il rifermento alla mancata ammissione della prova testimoniale, sia la contestazione in ordine alla valutazione del documento attinente al mancato riconoscimento del mutuo per l'acquisto della casa della figlia, da collegarsi al supposto danno patrimoniale ulteriore, ed al danno non patrimoniale, non appaiono sufficienti, nella misura in cui non dimostrano il nesso causale coi fatti lamentati. nei contenuti è la prova testimoniale, CP_10 in quanto non riferibile al lamentato danno alla immagine o danno da stress o lesione psicologica, ugualmente, non univoca è la negazione della richiesta di mutuo, non riferita in maniera puntuale al pignoramento ed alla segnalazione alla centrale rischio per cui è causa.
pag. 17/23 Con riferimento al motivo inerente alla quantificazione del danno non patrimoniale, oggetto di vexata quaestio è la segnalazione erronea ed illegittima alla Centrale dei Rischi della
Banca d'Italia, che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, può generare un danno risarcibile, anche non patrimoniale, a carico del soggetto segnalante (tipicamente una banca o altro intermediario). Ai sensi del Testo Unico Bancario (TUB), gli intermediari sono tenuti a inviare segnalazioni corrette e aggiornate alla Centrale dei Rischi: “I soggetti […] partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia secondo quanto stabilito dalla Banca
d'Italia”. La Banca d'Italia, con la Circolare n. 139/1991, impone che le segnalazioni siano veritiere, complete e tempestive, essendo finalizzate a valutazioni sul merito creditizio di imprese e persone fisiche. La giurisprudenza civile è consolidata nel riconoscere il diritto al risarcimento dei danni (anche non patrimoniali) in caso di segnalazione infondata, tardiva o non corretta. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa, deve essere dimostrato, come conseguenza dell'illecito, anche se tale prova può essere facilitata da presunzioni e liquidazione secondo equità. ( Cass. civ. ordinanza n. 207/2019) Nel caso di specie il danno alla persona ed all'immagine o alla reputazione non può considerarsi conseguenza automatica del pignoramento, o della chiusura del conto, essendo necessario risalire a dati oggettivi a sostegno anche di una liquidazione equitativa, tali non potendo essere le percezioni personali del pregiudizio, ma dati oggettivi ed esternamente percepibili come causalmente riconducibili alla segnalazione di danno alla reputazione.
Quanto al maggior danno patrimoniale, la circostanza che alcuni profili peritali non siano stati affrontati in modo analitico o esaustivo dal consulente tecnico non implica un vizio della consulenza né della sentenza, in quanto il giudice non è vincolato al contenuto formale della CTU, potendo trarre autonomamente elementi utili anche da una parte dell'elaborato, oppure disattendere il parere tecnico con motivazione autonoma, e, secondo giurisprudenza costante, l'adesione del giudice alla CTU non richiede una valutazione esaustiva di ogni singolo quesito, ove sia chiaro che egli abbia ritenuto sufficiente il contenuto peritale ai fini decisori. La richiesta di integrazione della consulenza tecnica nel giudizio di appello deve ritenersi inammissibile e infondata per le seguenti ragioni: ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nuove istanze istruttorie sono ammissibili solo in presenza di cause non imputabili alla parte o se ritenute indispensabili dal giudice ai fini della decisione; nel caso di specie, la parte appellante non ha fornito alcuna prova di
pag. 18/23 circostanze sopravvenute o di obiettive impossibilità che abbiano impedito di contestare tempestivamente l'elaborato peritale o di sollecitarne l'integrazione nel corso del primo grado;
non vi è neppure alcuna dimostrazione dell'inidoneità tecnica o metodologica della CTU, che il giudice ha ritenuto utilizzabile, anche laddove alcuni quesiti siano stati implicitamente ritenuti non rilevanti o assorbiti, atteso che, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, l'integrazione della consulenza tecnica in appello può essere disposta solo quando l'elaborato peritale risulti insufficiente, illogico o contraddittorio in modo tale da non consentire una decisione ragionevolmente fondata;
non è sufficiente la mera insoddisfazione soggettiva della parte. In ogni caso, pur a voler ritenere ammissibile l'integrazione della consulenza essa non può sostituirsi all'onere probatorio ricadente sulla parte e non specificatamente adempiuto anche in relazione al maggior danno patrimoniale, peraltro riferito a persona terza, ovvero la figlia. Pertanto, l'istanza di integrazione della
CTU deve essere respinta, perché fondata su presupposti infondati e inammissibili. Il
Tribunale ha correttamente ricondotto il danno patrimoniale risarcibile all'ambito soggettivo e oggettivo legittimamente accertato, escludendo, con argomentazione logico-giuridica non censurabile. Non sussistono, pertanto, i presupposti per una riforma della decisione impugnata sul punto.
Sulla domanda restitutoria: interessi – Il motivo di gravame concernente la determinazione del tasso di interesse da applicare alla somma di euro 12.862,11, riconosciuta in primo grado a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., è infondato Infatti, in assenza di clausole contrattuali pattizie che prevedano l'applicazione di un tasso convenzionale e in mancanza di qualsiasi allegazione o prova della sussistenza di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali, il giudice di primo grado ha correttamente applicato il criterio legale di determinazione degli accessori previsto dall'art. 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, e ha altresì diritto agli interessi legali dal giorno del pagamento…”. In realtà, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che in sede giudiziale, quando la restituzione dell'indebito è chiesta con domanda giudiziale, gli interessi legali decorrono dalla data della domanda giudiziale, e non dal pagamento, salvo che non sia stata formulata una specifica allegazione e prova circa la mala fede del solvens o la tempestiva contestazione del pagamento non dovuto.
pag. 19/23 La pronuncia deve essere confermata integralmente sul punto, con conseguente rigetto del già menzionato motivo di gravame.
Per quanto afferisce il motivo inerente alla liquidazione di danno ulteriore per il ritardo nell'adempimento (c.d. maggior danno da svalutazione monetaria o da perdita di opporttà economiche), si rileva che il motivo di gravame, pur recando una censura alla motivazione della sentenza impugnata, non è accompagnato da una specifica domanda di riforma del relativo capo decisorio. In assenza di una chiara e inequivoca istanza di modifica o annullamento della decisione su quel punto, il motivo deve ritenersi inammissibile.
Sulla domanda di pubblicazione della sentenza - Il motivo è infondato, nei termini che seguono. Il Giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto l'esistenza del danno patrimoniale in capo all'attore, non si è pronunciato espressamente sulla richiesta di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.. Tuttavia, tale omissione non configura un vizio di omessa pronuncia, potendo ritenersi che la domanda sia stata implicitamente rigettata, in quanto non ritenuta né necessaria né proporzionata alla natura e all'entità del pregiudizio accertato. In ogni caso, la mancata statuizione può essere interpretata quale rigetto implicito o assorbimento logico, coerente con la decisione di non riconoscere il danno non patrimoniale e con l'assenza di ulteriori profili di particolare gravità o rilevanza pubblica del fatto lesivo.
5. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. – La domanda di condanna delle appellate per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., deve essere disattesa in quanto priva dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma. L'art. 96, comma 3, c.p.c., introdotto dalla legge n. 69 del 2009, prevede che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Si tratta di una disposizione avente natura sanzionatoria e preventiva, volta a reprimere l'abuso del processo, ma la sua applicazione presuppone la dimostrazione di una condotta processuale caratterizzata da dolo o colpa grave, idonea a concretizzare un uso distorto e consapevolmente scorretto dello strumento processuale, con il fine o l'effetto di arrecare pregiudizio alla controparte o di dilatare ingiustificatamente i tempi del giudizio. Nel caso in esame, non ricorrono elementi sufficienti per ritenere integrato il requisito soggettivo del dolo o della colpa grave. La condotta processuale tenuta dalle appellate, pur connotata da fermezza pag. 20/23 e rigidità difensiva, si è mantenuta nell'ambito della legittima dialettica processuale, senza travalicare in comportamenti ostruzionistici o pretestuosi. Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone la sussistenza di dolo o colpa grave nella proposizione o resistenza in giudizio, non essendo sufficiente la mera soccombenza o l'erroneità della tesi difensiva, e, nel caso di specie, la difesa delle appellate non è apparsa strumentale né infondata in radice, ma basata su interpretazioni giuridiche che, pur non accolte, non possono ritenersi temerarie o prive di plausibilità giuridica. La domanda, pertanto, deve essere rigettata, non emergendo alcun profilo di abuso processuale, né elementi riconducibili a dolo o colpa grave, idonei a giustificare l'applicazione della sanzione prevista dalla norma.
Sui motivi di appello incidentale
L'appello incidentale proposto da già è fondato. Sulla CP_4 Controparte_2 legittimazione passiva della mandataria - L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da deve ritenersi fondata. Dalla documentazione in atti — in CP_4 particolare dalle comunicazioni intercorse tra le parti e dall'assetto contrattuale allegato — risulta che la già menzionata società ha operato esclusivamente quale mandataria con rappresentanza di soggetto mutuante e originario titolare dei Controparte_1 rapporti giuridici oggetto di causa. L'attività svolta da (già si è limitata CP_4 CP_2 alla gestione del credito “in nome e per conto” della mandante, ai sensi dell'art. 1704
c.c., senza che emergano elementi da cui inferire una propria autonoma titolarità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, la mandataria con rappresentanza risponde solo nei limiti della propria attività esecutiva e non assume obbligazioni proprie, salvo ipotesi di comportamenti dolosi
o colposi autonomamente produttivi di danno, che nel caso di specie non sono stati né allegati né provati in modo specifico. Al contrario, anche gli stessi attori hanno riferito di avere ricevuto comunicazioni da in qualità di gestore del credito di CP_2 CP_1
senza mai attribuire alla mandataria comportamenti di iniziativa propriamente
[...] imputabili o condotte idonee a far insorgere responsabilità risarcitorie o obblighi restitutori.
Perfino le somme versate successivamente al 2003 risultano indirizzate direttamente alla mandante, come documentato nei bonifici prodotti. Ne consegue che l'inclusione di
pag. 21/23 doValue tra i soggetti passivamente responsabili — sia sotto il profilo della ripetizione d'indebito, sia sotto quello risarcitorio — risulta giuridicamente erronea, in assenza di un fondamento oggettivo in fatto e in diritto. Va dunque riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito la condanna in solido anche nei confronti di che va conseguentemente estromessa dal giudizio, ai sensi dell'art. CP_4
102, comma 2, c.p.c., per difetto originario di legittimazione passiva. Tale decisione assorbe ogni ulteriore motivo di appello proposto dalla parte. L'appello principale va rigettato,
l'appello incidentale va accolto.
La (già è risultata vittoriosa in sede di appello incidentale, CP_4 CP_2 avendo ottenuto l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza ed il valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4806/2023, ogni altra
[...] Parte_2 istanza eccezione assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto a parziale modifica della sentenza impugnata: confermata la condanna della a corrispondere sulla Controparte_1 somma di euro 12.862,11, a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi al tasso legale ex art. 2033 c.c., dalla data della domanda al saldo, per il resto confermata la sentenza nei riguardi di Controparte_1
Accoglie l'appello incidentale proposto da (già e, per CP_4 Controparte_2
l'effetto a modifica della sentenza n. 4806/2023 del Tribunale di Salerno:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4
b) riforma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna solidale di revocando tale statuizione;
CP_4
Condanna gli appellanti a pagare in favore degli appellati e per ciascuno le spese di lite, che si liquidano in euro 4.996,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.
Ricorrono per gli appellanti i presupposti per il rimborso del doppio del contributo unificato versato per il presente grado di giudizio.
pag. 22/23 8. Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 4 /11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 503/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 503/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la Sentenza n° 4806/2023 del 24/10/2023 emessa dal
Tribunale di Salerno, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 20000098/2010 R.G., pubblicata in data 31.10.2023 e non notificata;
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Landi, ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Battipaglia, alla via Serroni n. 43, ed all'indirizzo PEC Email_1
- appellanti in via principale–
CONTRO in persona del suo amministratore p.t. e legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria De Simone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Piazza Piedigrotta n. 9, nonché in Salerno (SA), Via M.
Conforti n. 1, ed all'indirizzo PEC Email_2
- appellata –
E già ora Controparte_2 Controparte_3 in persona del suo amministratore p.t. e legale rappresentante, CP_4
1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Carmine CO dello Studio Legale RB & CO
Associati, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC Email_3
- appellata – appellante incidentale
********* avente ad oggetto: Appello avverso la Sentenza n° 4806/2023, emanata dal Tribunale di Salerno, in data 24/10/2023, pubblicata il 31/10/2023 (controversie di diritto bancario-risarcimento del danno, risarcimento danno - ripetizione indebito oggettivo).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 29/04/2024 per gli appellati ed iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno, i coniugi e Parte_1
hanno proposto gravame avverso la sentenza nr. 4806/2023, emanata dal Parte_2
Tribunale di Salerno, in data 24/10/2023, pubblicata il 31/10/2023 - come emendata con decreto nr. 4609/2024 del 14/03/2024 di correzione di errore materiale - con la quale così era deciso: “- accoglie la domanda proposta dagli attori Parte_2 Parte_1
e, per l'effetto, condanna le convenute “ ” nonché Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti, a risarcire il Controparte_5 pregiudizio patrimoniale derivante dal loro comportamento illegittimo in favore degli attori, che il Tribunale ritiene di poter quantificare in complessivi € 30.000,00 oltre interessi nella misura legale dal giorno della domanda all'effettivo pagamento;
condanna le convenute “ ” nonché Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti,, a Controparte_5 restituire, in favore degli attori la somma di € 12.862,11 Parte_1 Parte_2 indebitamente percepita per interessi non dovuti;
condanna le convenute ” Controparte_1 nonché , in persona dei rispettivi legali Controparte_5 rapp.ti, a pagare le spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00, di cui € 400,00 per spese ed il residuo per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali, Iva e CPA”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione del 3 luglio 2010, e l'Avv. anno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Distaccata di Eboli,
[...] nonché in CP_1 Controparte_5
pag. 2/23 persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo di aver stipulato con
[...] tre contratti di mutuo ipotecario per l'acquisto di tre unità immobiliari ubicate Controparte_6 nello stesso stabile, con accesso dal civico n. 77 di via Generale Gonzaga, in Battipaglia.
Hanno dichiarato di aver aperto, presso la filiale di Battipaglia del medesimo istituto, il conto corrente denominato “ n. 12733, successivamente divenuto n. 4326663, a seguito CP_7 della trasformazione del in la quale aveva ricevuto Controparte_6 Controparte_1 mandato per l'addebito automatico delle rate di ammortamento. Hanno affermato che tutte le rate dei mutui sono state regolarmente addebitate dalla sul predetto conto corrente, CP_1 che risultava affidato fino alla concorrenza di lire 20.000.000. In data 27 maggio 2003, la sig.ra ha rilevato l'impossibilità di effettuare versamenti sul suddetto conto per Pt_1 provvedere al pagamento delle rate in scadenza, poiché il conto risultava estinto senza alcuna previa comunicazione da parte della filiale. A seguito di tale circostanza, gli attori hanno provveduto, il 5 giugno 2003, mediante ufficiale giudiziario, a effettuare offerta reale del dovuto, la quale è stata rifiutata dalla banca, con conseguente deposito della somma presso il Banco di Napoli di Battipaglia. Con raccomandata del 5 giugno 2003, pervenuta in data 9 giugno, il Banco di Napoli ha informato gli attori di aver conferito a la Controparte_2 gestione del credito, autorizzandola, tra l'altro, al rilascio delle relative quietanze.
Successivamente, con comunicazione del 30 giugno 2003, ha indicato che i pagamenti dovevano essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario ovvero tramite assegno circolare. In conseguenza di ciò, gli attori hanno conferito mandato irrevocabile alla
[...]
– filiale di Battipaglia – per disporre il pagamento mensile della somma di € CP_8
1.305,08 tramite bonifico con valuta fissa al giorno 30 di ciascun mese.
Hanno quindi riferito di aver integralmente estinto il debito entro il 30 aprile 2006. Ritenendo che gli interessi corrisposti eccedessero il tasso soglia, l'Avv. a comunicato alla Pt_2 [...]
mediante fax del 30 luglio 2003, di riservarsi ogni azione per la ripetizione CP_2 dell'indebito. Inoltre, poiché la banca aveva – a loro dire – illegittimamente e senza preavviso estinto il conto corrente “ , gli attori hanno proposto, con atto di citazione CP_7 notificato il 24 luglio 2003, autonoma azione dinanzi al medesimo Tribunale, chiedendo: la dichiarazione di validità dell'offerta reale del 5 giugno 2003 e del successivo deposito della somma;
la dichiarazione di estinzione delle obbligazioni relative alle rate scadute al 31 maggio
2003; la validità dei pagamenti successivi effettuati tramite bonifico;
l'illegittimità della pag. 3/23 chiusura del conto corrente;
la condanna della banca convenuta alle spese di giudizio, riservandosi altresì separata azione per il risarcimento dei danni.
Tale giudizio si è concluso con sentenza n. 393/2009, in data 11 settembre 2009 e pubblicata il 17 settembre 2009, non impugnata e divenuta definitiva. Il Tribunale ha accolto le domande, dichiarando: la validità dell'offerta reale e del deposito della somma;
l'estinzione delle obbligazioni scadute al 31 maggio 2003; la legittimità dei pagamenti successivi effettuati;
l'illegittimità della chiusura del conto;
la condanna della banca alle spese processuali.
Nonostante ciò, , ritenendo che gli attori fossero decaduti dal Controparte_1 beneficio del termine, ha notificato precetto in data 20 dicembre 2003 per la somma di €
40.646,51, senza considerare né l'offerta reale né i pagamenti effettuati medio tempore. Ha poi notificato in data 6 marzo 2004 atto di pignoramento immobiliare sui tre appartamenti degli attori. Nell'ambito della procedura esecutiva n. 93/04 R.G.E., iscritta presso il Tribunale di Salerno, la banca ha successivamente chiesto la sospensione del processo esecutivo con istanza depositata il 10 novembre 2008.
Nel merito, gli attori hanno lamentato: l'applicazione di tassi usurari ai mutui stipulati;
la prosecuzione della procedura esecutiva da parte della banca, nonostante l'integrale pagamento delle rate, in misura addirittura superiore al dovuto. Hanno quindi concluso chiedendo: l'accertamento del superamento del tasso soglia ex legge n. 108/1996; la declaratoria di nullità degli interessi ex art. 1815 c.c. e la condanna alla restituzione dell'indebito, con accessori e maggior danno;
in subordine, il ricalcolo degli interessi al tasso legale e la condanna alla differenza;
la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
la pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.; la rifusione integrale delle spese processuali.
Si sono costituite in giudizio e Controparte_1 [...] contestando integralmente le pretese attoree e Controparte_5 chiedendone il rigetto.
Instaurato il contraddittorio, il giudice ha concesso i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., e, ammessa la richiesta CTU contabile, fissando udienza per il conferimento dell'incarico.
Depositata la consulenza, la causa è proseguita regolarmente. All'udienza del 5 giugno 2023, svoltasi nelle forme semplificate previste dall'art. 127-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022
pag. 4/23 (trattazione scritta), il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 4806/2023, deliberata in data 24 ottobre 2023, pubblicata il successivo 31 ottobre e non notificata, il Tribunale di Salerno ha definito il giudizio iscritto al n.
20000098/2010 R.G., accogliendo, nei termini che seguono, le domande formulate dagli attori, sig. e sig.ra Parte_2 Parte_1
In particolare, il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza delle censure sollevate dagli attori in ordine alla condotta illecita tenuta dagli istituti di credito convenuti, ovvero
[...]
e ritenendo CP_1 Controparte_5 sussistente un danno di natura patrimoniale causalmente ricollegabile al comportamento complessivamente tenuto dalle medesime banche nel corso dei rapporti negoziali intercorsi con le parti attrici. Il danno è stato quantificato in via equitativa nella somma complessiva di euro 50.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, poi corretto a 30.000,00 euro.
Il giudice ha altresì accertato la percezione indebita da parte delle convenute di una somma a titolo di interessi non dovuti, condannandole alla restituzione in favore degli attori dell'importo di euro 12.862,11.
Infine, ritenuta la soccombenza delle convenute, il Tribunale ha disposto la condanna delle stesse al pagamento delle spese del giudizio, che ha liquidato in complessivi euro 4.000,00, di cui euro 400,00 per spese vive, e la parte residua a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con la proposizione del gravame, gli appellanti in via principale censurano suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio di “riformare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto: IN
VIA ISTRUTTORIA: a) disporre che il CTU provveda alla quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dagli attori sulla scorta dei criteri che l'adita Corte vorrà indicare, ovvero nominare, in subordine, altro CTU che provveda a dare risposta ai quesiti rimasti inevasi;
b) fissare l'udienza per
l'espletamento della prova per testi tempestivamente e ritualmente articolata dall'attrice con la seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc. NEL MERITO: 1) rilevato che il danno patrimoniale liquidato dal
Tribunale attiene soltanto alla riduzione dei redditi professionali percepiti dall'appellante nel Parte_2 triennio preso in esame dal CTU, condannare gli appellati, con vincolo solidale tra loro al risarcimento del residuo danno patrimoniale nella misura che la Corte vorrà determinare in via equitativa ai sensi degli artt.
pag. 5/23 1226 e 2056 cod. civ;
2) accertare e dichiarare che gli appellanti hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condannare gli appellati, con vincolo solidale tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura che la Corte vorrà determinare in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e
2056 cod. civ;
3) riformare parzialmente il secondo capo del dispositivo della sentenza impugnata e, per
l'effetto, condannare gli appellati, in solido, al pagamento degli interessi sulla somma complessiva di €.
12.862,11 con decorrenza a far tempo dalla data dei singoli indebiti pagamenti accertati dal CTU e fino all'effettivo soddisfo, calcolati allo stesso tasso di interesse convenuto, vale a dire al Tasso Prime Rate ABI maggiorato di 1,5 punti;
4) disporre, ex art. 120 cpc, la pubblicazione della emananda sentenza secondo le modalità che l'adita Corte riterrà di giustizia;
5) considerata la manifesta fondatezza delle domande attoree
e la condotta processuale adottata dalle convenute condannare le appellate, in solido al pagamento della somma che la Corte riterrà di Giustizia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 cpc. Vinte le spese”, sulla base dei motivi che seguono.
Sull'omessa ammissione della prova per testi – Violazione dell'art. 183, comma 6
c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) -
Gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe disatteso le istanze istruttorie tempestivamente formulate con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., omettendo di ammettere le prove per testi articolate in modo dettagliato e congruente. Tale omissione, a loro dire, avrebbe impedito di accertare circostanze decisive, poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe motivato il rigetto della domanda affermando che “non risulta provato in alcun modo il danno non patrimoniale”, ritenendo generiche le allegazioni attoree.
Gli appellanti sostengono che, se il Tribunale avesse valutato le allegazioni in modo più approfondito, avrebbe verosimilmente ammesso la prova per testi, che era stata articolata in modo rituale e pertinente, e avrebbe rimesso la causa sul ruolo per consentire al CTU di rispondere ai quesiti non affrontati, ovvero procedere alla quantificazione equitativa del danno.
Sulla omessa valutazione di atti e documenti rilevanti – Vizio di motivazione -
Secondo gli appellanti, il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente esaminato alcuni documenti decisivi per la ricostruzione del danno patrimoniale. In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, al momento del rifiuto da parte della di concedere un mutuo richiesto dagli attori per l'acquisto di un Controparte_8
pag. 6/23 immobile a favore della figlia, risultava ancora pendente la trascrizione del pignoramento immobiliare, nonostante l'estinzione dell'obbligazione già avvenuta alla data del 30 aprile
2006.
Sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale – Violazione degli artt. 1226
e 2056 c.c. - Gli appellanti contestano che il Tribunale, pur riconoscendo la possibilità di accertare il danno non patrimoniale anche in via presuntiva, non avrebbe poi dato seguito coerentemente a tale premessa, omettendo di quantificare il danno sulla base delle gravi violazioni accertate.
Ritengono che il Tribunale avrebbe potuto – e dovuto – determinare in via equitativa il danno morale subito, valorizzando le presunzioni desumibili dalla condotta gravemente illegittima della banca, culminata nel pignoramento di tre immobili e nella trascrizione pregiudizievole del pignoramento, poi rivelatosi infondato.
Sulla omessa pronuncia su domande ritualmente proposte – Violazione dell'art. 112
c.p.c. -
Gli appellanti segnalano che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di condanna delle convenute alla restituzione della somma di € 12.862,11 indebitamente corrisposta, con interessi al prime rate ABI e maggior danno ex art. 1224 c.c., come specificamente richiesto nelle conclusioni.
5. Ulteriore profilo di omessa pronuncia – Violazione dell'art. 112 c.p.c. -
Gli appellanti censurano, inoltre, l'omessa decisione sulla domanda di pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c., domanda motivata in ragione della gravità della lesione dell'immagine e della reputazione. La pubblicazione, secondo gli appellanti, sarebbe servita anche come misura riparatoria del danno, in linea con l'intento della norma. L'omissione, pertanto, integrerebbe un ulteriore vizio di omessa pronuncia.
6. Sull'ingiustificata esclusione della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. -
Da ultimo, gli appellanti ritengono che il Tribunale avrebbe potuto – e forse dovuto – applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c., alla luce della condotta processuale delle convenute, già censurata in altro giudizio, e reiterata anche nel presente. Il comportamento ostruzionistico, l'avvio di una procedura esecutiva infondata, l'insistenza su pretese già escluse da precedenti sentenze passate in giudicato, avrebbero giustificato – secondo i ricorrenti – una condanna equitativa a titolo di responsabilità aggravata,
pag. 7/23 quantomeno in analogia con quanto già disposto nel giudizio definito con la sentenza n.
1911/12.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, notificata a mezzo pec in data 29/04/2024 alle controparti, si è costituita in giudizio chiedendo a CP_4
Questo Collegio di “respingere i motivi di appello formulati dai Signori ed Parte_1 Parte_2 siccome infondati in fatto ed in diritto;
b) in accoglimento dello spiegato appello incidentale, in riforma della sentenza gravata, b.1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e/o CP_4 di titolarità passiva in capo alla dei rapporti giuridici dedotti, con conseguente estromissione CP_4 della stessa dal giudizio;
b.2) accertare e dichiarare, in ogni caso, che la quale mera CP_4 mandataria della già nulla deve restituire agli appellanti in Controparte_1 Controparte_1 relazione alle somme a qualsivoglia titolo versate alla predetta mandante;
b.3) in ogni caso, previo se del caso, espletamento di nuova CTU contabile, accertare e dichiarare la avvenuta prescrizione del diritto restitutorio di versamenti a titolo di interessi effettuati nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione e rideterminare l'importo dovuto in restituzione previa mera riconduzione dei tassi di interessi ultra soglia nei limiti dei tassi soglia via via vigenti;
b.4) rigettare la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti della non potendo imputarsi alla stessa il compimento di qualsivoglia atto o fatto, commissivo od CP_4 omissivo, colposo o doloso foriero di danno risarcibile e in ogni caso non essendo stato provato alcun danno patrimoniale e/o non patrimoniale;
c) in ogni caso, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
Di seguito, si riportano le eccezioni e le difese proposte dall'PP .. CP_4
Sull'infondatezza dei primi tre motivi di appello - Secondo l'appellato, i primi tre motivi di gravame parrebbero essere diretti a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe rigettato la domanda risarcitoria formulata dai sigg.ri e In particolare, Pt_1 Pt_2 gli appellanti avrebbero lamentato l'erroneità dell'assunto del Tribunale di Salerno secondo cui non sarebbe stata fornita, dagli attori, adeguata prova del danno non patrimoniale asseritamente patito, né della relativa entità. Si dedurrebbe, infatti, che il Giudice non avrebbe attentamente esaminato e valutato i 32 documenti allegati all'atto di citazione e i 14 successivamente depositati in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c., né avrebbe motivato il rigetto della prova testimoniale richiesta, che avrebbe avuto ad oggetto proprio la dimostrazione del danno subito a seguito delle attività di recupero credito avviate dalla
Inoltre, si assumerebbe che non sarebbe stata valorizzata la prova documentale CP_1 dell'intervenuto diniego di un finanziamento, risalente al 2009, da parte della CP_8
pag. 8/23 asseritamente fondato sull'esistenza di formalità pregiudizievoli in capo a CP_8 entrambi i coniugi. Parimenti, si contesterebbe la liquidazione del danno patrimoniale nella misura di € 30.000,00, ritenuta eccessivamente limitata e non proporzionata al pregiudizio complessivamente allegato, che – a dire degli appellanti – avrebbe giustificato una più elevata quantificazione in via equitativa.
L'appellato ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente rigettato la domanda risarcitoria per danno non patrimoniale, ritenendo lo stesso non sufficientemente provato, ed evidenzia che gli stessi appellanti hanno dato atto dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui, in materia di danno da erronea segnalazione alla
Centrale dei Rischi, non potrebbe riconoscersi un danno in re ipsa, essendo invece necessaria una puntuale allegazione e quantomeno una prova presuntiva del pregiudizio subito.
Parimenti, risulterebbe infondato il motivo d'appello relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale, atteso che detta prova sarebbe stata funzionale a comprovare circostanze già ritenute dal Giudice di primo grado prive di specificità e consistenza probatorie.
Quanto, poi, al dedotto danno patrimoniale, la dichiarazione della del Controparte_8
2009 non parrebbe idonea a fondare l'invocata responsabilità risarcitoria, in quanto: (i) farebbe riferimento a non meglio specificate formalità pregiudizievoli;
(ii) risulterebbe successiva alla pronuncia n. 393/2009 del Tribunale di Salerno e alla sospensione della procedura esecutiva;
(iii) il danno allegato – riferito alla figlia degli appellanti – sarebbe ascrivibile a un soggetto terzo e, pertanto, non azionabile iure proprio ai sensi dell'art.
81 c.p.c.,
Sul quarto motivo di appello - Con il quarto motivo, gli appellanti segnalano che il
Tribunale si sarebbe pronunciato omettendo di determinare l'esatto tasso di interesse da applicarsi alla somma riconosciuta in restituzione, ritenendo che tale tasso dovesse essere pari al prime rate ABI maggiorato di 1,5 punti percentuali, e che non avrebbe considerato il preteso maggior danno ex art. 1224 c.c..
Il motivo apparirebbe privo di fondamento. Fermo restando quanto si potrebbe eccepire in merito alla stessa fondatezza della condanna alla ripetizione di indebito, che sarebbe basata su valutazioni erronee del CTU, si osserverebbe che gli appellanti
pag. 9/23 non avrebbero fornito alcuna motivazione specifica per cui dovrebbero essere riconosciuti interessi nella misura del prime rate ABI maggiorato. Parimenti, non si potrebbe invocare il primo comma dell'art. 1224 c.c., che si riferirebbe ai soli casi di mora debendi relativi ad obbligazioni con interessi pattuiti superiori a quelli legali.
Sul quinto e sul sesto motivo di appello - Quanto al quinto motivo, con cui si censura
l'omessa pronuncia sulla richiesta di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c., si riterrebbe che la doglianza sarebbe priva di fondamento. Invero, il Tribunale non avrebbe omesso di pronunciarsi, ma avrebbe implicitamente respinto la richiesta, quale effetto consequenziale del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e di quella fondata sull'art. 96 c.p.c.. Pertanto, non si configurerebbe alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., trattandosi di rigetto implicito oppure di assorbimento della domanda.
Quanto al sesto motivo, con cui si contesta l'erroneità della decisione in ordine al mancato accoglimento della richiesta ex art. 96 c.p.c., si osserverebbe che la responsabilità aggravata non potrebbe fondarsi su comportamenti esterni al presente giudizio, come invece sembrerebbero voler fare gli appellanti, richiamando atti e decisioni di altri procedimenti. Le convenute, nel corso del presente giudizio, si sarebbero limitate ad esercitare il proprio diritto di difesa, resistendo a domande che sarebbero risultate in larga parte infondate o comunque eccessive rispetto all'esito finale. L'importo riconosciuto (€ 30.000,00) risulterebbe infatti significativamente inferiore a quello originariamente preteso (€ 400.000,00), sicché non si ravviserebbe alcuna condotta processuale temeraria da parte delle convenute.
Svolte le proprie difese, l'appellata esposto gli elementi su cui fonda il proprio appello incidentale, di seguito riportati.
1. Sulla carenza di legittimazione passiva della mandataria in relazione alle domande di ripetizione d'indebito e risarcimento - La sentenza impugnata risulterebbe viziata laddove avrebbe affermato la responsabilità in capo alla società ora CP_9 CP_4
– mera incaricata della gestione del credito per conto della mandante
[...] Controparte_1
– accogliendo le domande attoree tanto in punto di restituzione quanto di risarcimento del danno. Ciò, nonostante l'eccezione, tempestivamente sollevata, di difetto di legittimazione passiva. In effetti, come documentato e peraltro ammesso dalla stessa controparte, la società
pag. 10/23 appellante incidentale avrebbe sempre agito quale mandataria con rappresentanza, sicché ogni effetto giuridico sarebbe ricaduto esclusivamente sulla mandante. L'atto di conferimento dell'incarico da parte di – ad esempio, la comunicazione del Controparte_1
5 giugno 2003 – confermerebbe che la era autorizzata a operare esclusivamente CP_2
“in nome e per conto” della titolare del credito. Alla luce di ciò, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la carenza di legittimazione passiva della mandataria, atteso che, come noto, tale qualità si valuta sulla base della sola prospettazione attorea e rappresenta una condizione dell'azione, distinta dal merito della titolarità sostanziale del rapporto. Sarebbe dunque evidente come alla mandataria non potesse essere imputata alcuna condotta generatrice di responsabilità, né sotto il profilo obbligatorio né sotto quello risarcitorio. Pertanto, la sentenza impugnata andrebbe riformata nella parte in cui ha affermato, anche solo indirettamente, la sussistenza di legittimazione passiva in capo alla mandataria convenuta.
Sulla erroneità della decisione in ordine alla domanda di ripetizione d'indebito - La condanna congiunta della mandataria alla restituzione della somma di € 12.862,11 – importo riconosciuto come indebitamente percepito a titolo di interessi ultra soglia – si porrebbe in evidente contrasto con la stessa prospettazione attorea e con la documentazione di causa.
Anzitutto, gli attori avrebbero indirizzato la richiesta restitutoria nei confronti della
[...] solo in via subordinata e limitatamente agli interessi pagati con bonifico bancario dopo CP_2
l'offerta reale del 2003 (ossia su 34 rate successive). Il Tribunale, tuttavia, avrebbe condannato anche la mandataria alla restituzione dell'intera somma indicata dal CTU, senza distinguere quanto eventualmente riferibile alla fase successiva all'intervento della società appellante incidentale. Inoltre, l'autorità giudicante non avrebbe tenuto conto dell'eccezione di prescrizione, formulata tempestivamente e fondata sul principio secondo cui il termine decennale decorre dal momento di ciascun pagamento, con la conseguenza che sarebbero irripetibili tutti i versamenti anteriori al 2000, dato che la domanda fu introdotta solo nel
2010. Per tutte queste ragioni, la pronuncia gravata dovrebbe essere riformata, con esclusione della condanna della mandataria e con rideterminazione della somma eventualmente dovuta dalla sola mandante, tenendo conto della prescrizione e dei principi appena esposti.
Sull'erroneità della condanna al risarcimento del danno patrimoniale - Ulteriore vizio si riscontrerebbe nella parte della sentenza in cui il Tribunale avrebbe esteso alla mandataria la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, nonostante l'assenza di qualsiasi pag. 11/23 condotta illecita a questa imputabile. La motivazione adottata per la quantificazione del danno apparirebbe logicamente carente: il Tribunale avrebbe individuato una perdita patrimoniale (pari a € 30.000,00) nella riduzione del reddito professionale dell'avv. Pt_2 ipotizzando che ciò fosse dipeso dal mancato godimento di un tasso variabile più favorevole o dalla segnalazione pregiudizievole. Tuttavia, tale nesso causale non sarebbe mai stato dimostrato, né costituirebbe conseguenza diretta e immediata della condotta della mandataria, che, lo si ribadisce, non avrebbe avuto alcun ruolo nell'esecuzione originaria dei mutui. Anzi, si tratterebbe di una quantificazione meramente congetturale, fondata su presunzioni prive di riscontro istruttorio. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio chiedendo a Questa Corte di “In via Controparte_1 preliminare: - Accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cpc o, comunque, ai sensi dell'art. 348-bis cpc, essendo “manifestamente infondato”; Nel merito: - Rigettare la proposta impugnazione e ogni domanda e richiesta istruttoria con la stessa formulata perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza n. 4806/2023 del Tribunale di
Salerno; - con vittoria di spese, secondo la vigente normativa”.
Di seguito, si riportano le eccezioni e le difese proposte dall'PP
[...]
CP_1
Sull'inammissibilità dell'appello - Si solleva, in via preliminare, eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., come modificato dal D.lgs. 149/2022
(c.d. “Riforma Cartabia”), il quale prescrive che l'atto di citazione in appello debba contenere,
a pena di inammissibilità, “in modo chiaro, sintetico e specifico” le deduzioni sul capo della decisione di primo grado impugnato, in luogo della mera indicazione della “parte del provvedimento che si intende appellare”. Analoga conclusione si trae alla luce dell'art. 348- bis c.p.c., ai sensi del quale, qualora l'impugnazione risulti inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dovrebbe disporre la discussione orale della causa ex art. 350-bis c.p.c..
Nel caso di specie, parte appellante si sarebbe limitata a reiterare generiche doglianze nei confronti della sentenza impugnata, riproponendo integralmente le allegazioni già svolte in primo grado, senza offrire alcuna rivisitazione critica delle argomentazioni accolte dal giudice di prime cure e sollecitando, di fatto, un riesame integrale del merito.
pag. 12/23 Sull'infondatezza dell'appello nel merito- Nel merito, si conclude per l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello proposto, reputandosi corretta la motivazione offerta dal primo giudice, per le ragioni che si esporrebbero di seguito.
Gli appellanti avrebbero lamentato il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale
— afferente alla reputazione, all'immagine e alla serenità familiare — sul presupposto che il
Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato i documenti prodotti e avrebbe immotivatamente rigettato l'istanza istruttoria orale. Si sarebbe, inoltre, ritenuta ingiustificata la limitazione del danno patrimoniale alla somma di € 30.000,00, in quanto determinata solo sulla base della flessione reddituale dell'avv. senza considerare anche il diniego di un Pt_2 finanziamento richiesto alla nel 2009. Controparte_8
Orbene, la statuizione impugnata risulterebbe conforme ai principi giurisprudenziali in tema di danno non patrimoniale da segnalazione illegittima: il Giudice avrebbe correttamente rilevato la carenza di allegazioni concrete e la genericità delle affermazioni attoree, in quanto la prova del danno non patrimoniale non può prescindere dalla dimostrazione, almeno presuntiva, delle sue componenti e conseguenze. Non si ravviserebbe, nel caso di specie, alcun elemento probatorio atto a dimostrare che la segnalazione presso la Centrale dei Rischi
o la trascrizione del pignoramento abbia effettivamente inciso sulla reputazione dell'avv.
o generato un concreto deterioramento delle relazioni professionali e personali. Il Pt_2 documento relativo al diniego di finanziamento non apparirebbe idoneo a fondare alcuna pretesa risarcitoria, risultando privo di indicazioni specifiche sulle ragioni ostative al credito, né sarebbe stata offerta alcuna prova del collegamento eziologico tra tale evento e l'asserita condotta illegittima della banca.
Quanto all'istanza testimoniale, la medesima risulterebbe inammissibile, essendo stata volta a suffragare allegazioni generiche e prive di contenuto fattuale rilevante.
Analogamente, dovrebbe ritenersi legittimo il rigetto dell'istanza di integrazione della CTU, atteso che il consulente nominato non aveva rilevato elementi da cui desumere la sussistenza di un nesso eziologico tra l'asserito danno e i comportamenti contestati.
Non potrebbe, pertanto, essere accolta la reiterata richiesta istruttoria formulata in grado di appello, atteso il perdurante difetto di allegazioni e la violazione degli oneri probatori posti a carico di parte attrice.
pag. 13/23 Sui restanti motivi di gravame –
In ordine alla censura relativa alla liquidazione degli interessi sulla somma riconosciuta in ripetizione - Non risulterebbero indicati i presupposti per l'applicazione di un tasso superiore a quello legale. L'appellante si sarebbe limitato a richiedere l'applicazione del Prime Rate ABI maggiorato di 1,5 punti, senza indicare la clausola contrattuale o il titolo legittimante tale pretesa. Peraltro, si osserverebbe come la disciplina di cui all'art. 1224, comma 1, c.c., relativa agli interessi moratori, riguarderebbe le sole ipotesi di inadempimento,
e non sarebbe applicabile ai casi di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., che presuppongono l'obbligo restitutorio a seguito di un pagamento non dovuto. Non si ravviserebbero, infine, elementi probatori da cui desumere il pregiudizio ulteriore di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., mancando ogni allegazione sul punto.
Quanto al motivo inerente la mancata pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
- la doglianza non troverebbe accoglimento. Il Tribunale avrebbe implicitamente rigettato tale richiesta, quale conseguenza logica del rigetto delle domande risarcitorie e della domanda ex art. 96 c.p.c.. Non si tratterebbe, dunque, di una vera e propria omissione di pronuncia, bensì di una reiezione implicita o, al più, di un assorbimento della richiesta.
Infine, con riferimento alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art.
96 c.p.c. - Il motivo non apparirebbe meritevole di accoglimento. Gli appellanti avrebbero fondato la propria istanza su atti e fatti estranei al presente giudizio, già eventualmente oggetto di autonomo accertamento, senza individuare alcun comportamento processuale delle convenute che potesse integrare i presupposti del dolo o della colpa grave richiesti dalla norma. Le convenute avrebbero resistito nel presente giudizio in modo del tutto legittimo, contestando pretese che sarebbero state riconosciute solo in minima parte, con ciò escludendo la configurabilità di una responsabilità aggravata per lite temeraria.
Conseguentemente, anche tale censura dovrebbe ritenersi priva di fondamento, con conferma sul punto della sentenza impugnata. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del 21.08.2024, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 26.09.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del
26/09/2024, il giudice istruttore ha fissato l'udienza del 09.10.2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 cpc pag. 14/23 comma 1 nn. 1), 2) e 3) c.p.c.; indi, con provvedimento dell'11.09.2025, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 127-ter c.p.c., la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 09.10.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del giudice istruttore n. cronol. 2294/2025 del 23/10/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, gli appellanti in via principale e Parte_1 Parte_2 censurano la sentenza nr. 4806/2023, emanata dal Tribunale di Salerno, in data 24/10/2023, pubblicata il 31/10/2023 - come emendata con decreto nr. 4609/2024 del 14/03/2024 di correzione di errore materiale – per avere erroneamente: omesso l'ammissione della prova per testi, il che avrebbe impedito di accertare circostanze decisive, poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
omesso la valutazione di atti e documenti rilevanti, decisivi per la ricostruzione del danno patrimoniale;
omesso di disporre in merito alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale;
omesso di pronunciare su domande ritualmente proposte, ovverosia sulla richiesta di condanna delle convenute alla restituzione della somma di € 12.862,11 indebitamente corrisposta, con interessi al prime rate
ABI e maggior danno ex art. 1224 c.c.; omesso di pronunciare in merito alla domanda di pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c., che sarebbe servita anche come misura riparatoria del danno;
omesso di pronunciare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c..
La suddetta sentenza del Tribunale di Salerno nr. 4806/2023, è, per converso, impugnata dall'appellata – appellante incidentale per avere erroneamente: affermato CP_4 la responsabilità in capo alla società nonostante l'eccezione, tempestivamente CP_4 sollevata, di difetto di legittimazione passiva;
deciso in ordine alla domanda di ripetizione
d'indebito, disponendo la condanna congiunta della mandataria alla restituzione della somma di € 12.862,11; esteso alla mandataria la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, nonostante l'assenza di qualsiasi condotta illecita a questa imputabile.
Si rende ora necessario esaminare l'eccezione preliminare sollevata dall'appellata in ordine alla inammissibilità dell'impugnazione - che deve Controparte_1 essere vagliata in via prioritaria, in quanto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale - per poi procedere all'esame del merito della domanda.
pag. 15/23 I. In via preliminare, va respinta l'eccezione sollevata da Controparte_1 irca l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (come novellato dal d.lgs.
[...]
n. 149/2022). L'atto di appello, pur articolato in forma estesa, contiene la chiara indicazione dei capi impugnati, lo sviluppo dei motivi specifici di censura, nonché l'indicazione delle norme violate e la motivazione delle richieste istruttorie;
la sua attenta lettura consente di evincere con chiarezza le parti della sentenza che si impugnano e le ragioni di doglianza, che peraltro anche le parti appellate dimostrano di aver ben compreso e che ha specificamente confutato. Ne consegue che l'appello soddisfa i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 342
c.p.c. (come riformulato), come anche i criteri di rilevabilità della “manifesta infondatezza” di cui all'art. 348-bis c.p.c., non essendone riscontrabili i presupposti.
II. Nel merito, si rileva quanto segue.
A. Sui motivi di appello principale
1. Sull'omessa ammissione della prova per testi, sull'omessa valutazione di atti e documenti rilevanti e sulla quantificazione del danno non patrimoniale - I motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione logico-tematica, sono infondati.
In merito alle prime due doglianze - omessa ammissione della prova per testi, sull'omessa valutazione di atti e documenti rilevanti – il Collegio ritiene che non sussistano elementi utili ad operare una valutazione che si discosti da quella del Giudice di prime cure, e che conduca a ritenere errato l'operato del Tribunale. Vale la pena ricordare che la richiesta istruttoria già formulata in primo grado è ammissibile se ritualmente riproposta in atto di appello (art. 346
c.p.c.), e valutabile dal giudice di appello che può disporre l'assunzione della prova se la ritiene rilevante e ammissibile ai fini della decisione.
Entrando nel dettaglio, circa l'omessa valutazione di atti e documenti rilevanti, l'assunto secondo cui il giudice di primo grado avrebbe omesso la valutazione di atti o documenti rilevanti non trova alcun concreto riscontro negli atti di causa e si appalesa infondato alla luce della struttura motivazionale della sentenza impugnata. Infatti, la motivazione della decisione di primo grado, letta nel suo complesso e in ossequio al principio della
"motivazione per relationem sufficiente", dimostra che il giudicante ha preso in esame le risultanze documentali e le allegazioni istruttorie ritualmente prodotte dalle parti, selezionando e valorizzando quelle ritenute pertinenti ai fini della decisione.
pag. 16/23 In particolare, l'assenza di menzione specifica di un documento non implica, di per sé, omessa valutazione, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non si configura il vizio di omessa valutazione di un documento se lo stesso, pur non espressamente richiamato, risulti implicitamente esaminato per effetto della motivazione complessiva della sentenza. La censura di omessa valutazione di documenti ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo quando ricorra un “fatto storico decisivo”, non meramente valutativo, che sia stato completamente ignorato dal giudice. La valutazione degli atti processuali e delle prove documentali, invece, rientra nel merito e non è sindacabile in sede di gravame se non per manifesta illogicità o travisamento. Nel caso di specie, l'iter argomentativo del primo giudice evidenzia una valutazione articolata e coerente degli elementi istruttori disponibili, ivi compresi quelli documentali, in relazione ai quali è stato esercitato un potere-dovere di valutazione selettiva, orientato alla rilevanza giuridica dei fatti costitutivi e impeditivi delle pretese azionate. Nessun elemento dimostra che vi sia stata una rimozione totale e inconsapevole di atti o documenti potenzialmente decisivi, come richiesto ai fini della configurabilità del vizio. Va ricordato, inoltre, che il giudice di merito non è tenuto a motivare su ogni singola produzione documentale, essendo sufficiente che la motivazione renda intellegibile il percorso logico-giuridico seguito, in quanto il giudice non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi istruttori acquisiti, ma solo quelli ritenuti rilevanti. Infine, eventuali divergenze sull'apprezzamento del contenuto dei documenti o sull'esito del giudizio di rilevanza non integrano omissione di valutazione, bensì si risolvono in un mero dissenso sull'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, insuscettibile di censura in appello se non nei limiti dei vizi logico-giuridici propri. Il motivo, quindi, deve essere disatteso.
Invero, sia il rifermento alla mancata ammissione della prova testimoniale, sia la contestazione in ordine alla valutazione del documento attinente al mancato riconoscimento del mutuo per l'acquisto della casa della figlia, da collegarsi al supposto danno patrimoniale ulteriore, ed al danno non patrimoniale, non appaiono sufficienti, nella misura in cui non dimostrano il nesso causale coi fatti lamentati. nei contenuti è la prova testimoniale, CP_10 in quanto non riferibile al lamentato danno alla immagine o danno da stress o lesione psicologica, ugualmente, non univoca è la negazione della richiesta di mutuo, non riferita in maniera puntuale al pignoramento ed alla segnalazione alla centrale rischio per cui è causa.
pag. 17/23 Con riferimento al motivo inerente alla quantificazione del danno non patrimoniale, oggetto di vexata quaestio è la segnalazione erronea ed illegittima alla Centrale dei Rischi della
Banca d'Italia, che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, può generare un danno risarcibile, anche non patrimoniale, a carico del soggetto segnalante (tipicamente una banca o altro intermediario). Ai sensi del Testo Unico Bancario (TUB), gli intermediari sono tenuti a inviare segnalazioni corrette e aggiornate alla Centrale dei Rischi: “I soggetti […] partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia secondo quanto stabilito dalla Banca
d'Italia”. La Banca d'Italia, con la Circolare n. 139/1991, impone che le segnalazioni siano veritiere, complete e tempestive, essendo finalizzate a valutazioni sul merito creditizio di imprese e persone fisiche. La giurisprudenza civile è consolidata nel riconoscere il diritto al risarcimento dei danni (anche non patrimoniali) in caso di segnalazione infondata, tardiva o non corretta. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa, deve essere dimostrato, come conseguenza dell'illecito, anche se tale prova può essere facilitata da presunzioni e liquidazione secondo equità. ( Cass. civ. ordinanza n. 207/2019) Nel caso di specie il danno alla persona ed all'immagine o alla reputazione non può considerarsi conseguenza automatica del pignoramento, o della chiusura del conto, essendo necessario risalire a dati oggettivi a sostegno anche di una liquidazione equitativa, tali non potendo essere le percezioni personali del pregiudizio, ma dati oggettivi ed esternamente percepibili come causalmente riconducibili alla segnalazione di danno alla reputazione.
Quanto al maggior danno patrimoniale, la circostanza che alcuni profili peritali non siano stati affrontati in modo analitico o esaustivo dal consulente tecnico non implica un vizio della consulenza né della sentenza, in quanto il giudice non è vincolato al contenuto formale della CTU, potendo trarre autonomamente elementi utili anche da una parte dell'elaborato, oppure disattendere il parere tecnico con motivazione autonoma, e, secondo giurisprudenza costante, l'adesione del giudice alla CTU non richiede una valutazione esaustiva di ogni singolo quesito, ove sia chiaro che egli abbia ritenuto sufficiente il contenuto peritale ai fini decisori. La richiesta di integrazione della consulenza tecnica nel giudizio di appello deve ritenersi inammissibile e infondata per le seguenti ragioni: ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nuove istanze istruttorie sono ammissibili solo in presenza di cause non imputabili alla parte o se ritenute indispensabili dal giudice ai fini della decisione; nel caso di specie, la parte appellante non ha fornito alcuna prova di
pag. 18/23 circostanze sopravvenute o di obiettive impossibilità che abbiano impedito di contestare tempestivamente l'elaborato peritale o di sollecitarne l'integrazione nel corso del primo grado;
non vi è neppure alcuna dimostrazione dell'inidoneità tecnica o metodologica della CTU, che il giudice ha ritenuto utilizzabile, anche laddove alcuni quesiti siano stati implicitamente ritenuti non rilevanti o assorbiti, atteso che, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, l'integrazione della consulenza tecnica in appello può essere disposta solo quando l'elaborato peritale risulti insufficiente, illogico o contraddittorio in modo tale da non consentire una decisione ragionevolmente fondata;
non è sufficiente la mera insoddisfazione soggettiva della parte. In ogni caso, pur a voler ritenere ammissibile l'integrazione della consulenza essa non può sostituirsi all'onere probatorio ricadente sulla parte e non specificatamente adempiuto anche in relazione al maggior danno patrimoniale, peraltro riferito a persona terza, ovvero la figlia. Pertanto, l'istanza di integrazione della
CTU deve essere respinta, perché fondata su presupposti infondati e inammissibili. Il
Tribunale ha correttamente ricondotto il danno patrimoniale risarcibile all'ambito soggettivo e oggettivo legittimamente accertato, escludendo, con argomentazione logico-giuridica non censurabile. Non sussistono, pertanto, i presupposti per una riforma della decisione impugnata sul punto.
Sulla domanda restitutoria: interessi – Il motivo di gravame concernente la determinazione del tasso di interesse da applicare alla somma di euro 12.862,11, riconosciuta in primo grado a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., è infondato Infatti, in assenza di clausole contrattuali pattizie che prevedano l'applicazione di un tasso convenzionale e in mancanza di qualsiasi allegazione o prova della sussistenza di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali, il giudice di primo grado ha correttamente applicato il criterio legale di determinazione degli accessori previsto dall'art. 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, e ha altresì diritto agli interessi legali dal giorno del pagamento…”. In realtà, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che in sede giudiziale, quando la restituzione dell'indebito è chiesta con domanda giudiziale, gli interessi legali decorrono dalla data della domanda giudiziale, e non dal pagamento, salvo che non sia stata formulata una specifica allegazione e prova circa la mala fede del solvens o la tempestiva contestazione del pagamento non dovuto.
pag. 19/23 La pronuncia deve essere confermata integralmente sul punto, con conseguente rigetto del già menzionato motivo di gravame.
Per quanto afferisce il motivo inerente alla liquidazione di danno ulteriore per il ritardo nell'adempimento (c.d. maggior danno da svalutazione monetaria o da perdita di opporttà economiche), si rileva che il motivo di gravame, pur recando una censura alla motivazione della sentenza impugnata, non è accompagnato da una specifica domanda di riforma del relativo capo decisorio. In assenza di una chiara e inequivoca istanza di modifica o annullamento della decisione su quel punto, il motivo deve ritenersi inammissibile.
Sulla domanda di pubblicazione della sentenza - Il motivo è infondato, nei termini che seguono. Il Giudice di primo grado, pur avendo riconosciuto l'esistenza del danno patrimoniale in capo all'attore, non si è pronunciato espressamente sulla richiesta di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.. Tuttavia, tale omissione non configura un vizio di omessa pronuncia, potendo ritenersi che la domanda sia stata implicitamente rigettata, in quanto non ritenuta né necessaria né proporzionata alla natura e all'entità del pregiudizio accertato. In ogni caso, la mancata statuizione può essere interpretata quale rigetto implicito o assorbimento logico, coerente con la decisione di non riconoscere il danno non patrimoniale e con l'assenza di ulteriori profili di particolare gravità o rilevanza pubblica del fatto lesivo.
5. Sulla responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. – La domanda di condanna delle appellate per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., deve essere disattesa in quanto priva dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma. L'art. 96, comma 3, c.p.c., introdotto dalla legge n. 69 del 2009, prevede che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Si tratta di una disposizione avente natura sanzionatoria e preventiva, volta a reprimere l'abuso del processo, ma la sua applicazione presuppone la dimostrazione di una condotta processuale caratterizzata da dolo o colpa grave, idonea a concretizzare un uso distorto e consapevolmente scorretto dello strumento processuale, con il fine o l'effetto di arrecare pregiudizio alla controparte o di dilatare ingiustificatamente i tempi del giudizio. Nel caso in esame, non ricorrono elementi sufficienti per ritenere integrato il requisito soggettivo del dolo o della colpa grave. La condotta processuale tenuta dalle appellate, pur connotata da fermezza pag. 20/23 e rigidità difensiva, si è mantenuta nell'ambito della legittima dialettica processuale, senza travalicare in comportamenti ostruzionistici o pretestuosi. Come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone la sussistenza di dolo o colpa grave nella proposizione o resistenza in giudizio, non essendo sufficiente la mera soccombenza o l'erroneità della tesi difensiva, e, nel caso di specie, la difesa delle appellate non è apparsa strumentale né infondata in radice, ma basata su interpretazioni giuridiche che, pur non accolte, non possono ritenersi temerarie o prive di plausibilità giuridica. La domanda, pertanto, deve essere rigettata, non emergendo alcun profilo di abuso processuale, né elementi riconducibili a dolo o colpa grave, idonei a giustificare l'applicazione della sanzione prevista dalla norma.
Sui motivi di appello incidentale
L'appello incidentale proposto da già è fondato. Sulla CP_4 Controparte_2 legittimazione passiva della mandataria - L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da deve ritenersi fondata. Dalla documentazione in atti — in CP_4 particolare dalle comunicazioni intercorse tra le parti e dall'assetto contrattuale allegato — risulta che la già menzionata società ha operato esclusivamente quale mandataria con rappresentanza di soggetto mutuante e originario titolare dei Controparte_1 rapporti giuridici oggetto di causa. L'attività svolta da (già si è limitata CP_4 CP_2 alla gestione del credito “in nome e per conto” della mandante, ai sensi dell'art. 1704
c.c., senza che emergano elementi da cui inferire una propria autonoma titolarità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, la mandataria con rappresentanza risponde solo nei limiti della propria attività esecutiva e non assume obbligazioni proprie, salvo ipotesi di comportamenti dolosi
o colposi autonomamente produttivi di danno, che nel caso di specie non sono stati né allegati né provati in modo specifico. Al contrario, anche gli stessi attori hanno riferito di avere ricevuto comunicazioni da in qualità di gestore del credito di CP_2 CP_1
senza mai attribuire alla mandataria comportamenti di iniziativa propriamente
[...] imputabili o condotte idonee a far insorgere responsabilità risarcitorie o obblighi restitutori.
Perfino le somme versate successivamente al 2003 risultano indirizzate direttamente alla mandante, come documentato nei bonifici prodotti. Ne consegue che l'inclusione di
pag. 21/23 doValue tra i soggetti passivamente responsabili — sia sotto il profilo della ripetizione d'indebito, sia sotto quello risarcitorio — risulta giuridicamente erronea, in assenza di un fondamento oggettivo in fatto e in diritto. Va dunque riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito la condanna in solido anche nei confronti di che va conseguentemente estromessa dal giudizio, ai sensi dell'art. CP_4
102, comma 2, c.p.c., per difetto originario di legittimazione passiva. Tale decisione assorbe ogni ulteriore motivo di appello proposto dalla parte. L'appello principale va rigettato,
l'appello incidentale va accolto.
La (già è risultata vittoriosa in sede di appello incidentale, CP_4 CP_2 avendo ottenuto l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza ed il valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4806/2023, ogni altra
[...] Parte_2 istanza eccezione assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello principale e per l'effetto a parziale modifica della sentenza impugnata: confermata la condanna della a corrispondere sulla Controparte_1 somma di euro 12.862,11, a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi al tasso legale ex art. 2033 c.c., dalla data della domanda al saldo, per il resto confermata la sentenza nei riguardi di Controparte_1
Accoglie l'appello incidentale proposto da (già e, per CP_4 Controparte_2
l'effetto a modifica della sentenza n. 4806/2023 del Tribunale di Salerno:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4
b) riforma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna solidale di revocando tale statuizione;
CP_4
Condanna gli appellanti a pagare in favore degli appellati e per ciascuno le spese di lite, che si liquidano in euro 4.996,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.
Ricorrono per gli appellanti i presupposti per il rimborso del doppio del contributo unificato versato per il presente grado di giudizio.
pag. 22/23 8. Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 4 /11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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