Articolo 3 della Legge 29 ottobre 1954, n. 1045
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 novembre 1954
Art. 3.
Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nei riguardi delle Regioni. Province, dei Comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni.
Entrata in vigore il 30 novembre 1954