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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/06/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10.06.2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1409/2020 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] c. f: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. CARMELA BONINA, giusta procura in C.F._1
atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. MICHELA FOTI e MARIA CAMMAROTO, elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indebito in materia di assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 29.04.2020, il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo che con comunicazione del 6.11.2018 l' richiedeva il pagamento della somma di € CP_2
37.240,75, quale maggiore importo erogato sulla pensione cat. IO n. per il periodo dal Numer_1
01.09.2014 al 31.12.2018, causato dal venir meno del requisito contributivo a seguito della cancellazione delle giornate agricole dal 2012 al 2017.
Sosteneva di aver lavorato come bracciante agricolo e di essere regolarmente iscritto da innumerevoli anni nei relativi elenchi anagrafici.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio spiegando che il provvedimento di indebito impugnato era stato CP_2
annullato in via amministrativa (con provvedimento del 15.03.2019) a seguito di reiscrizione per gli anni in questione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dell'odierno ricorrente.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria di spese e compensi. All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e a seguito del deposito di note ex art.127 ter, veniva decisa con la presente sentenza.
ha adito questo Tribunale per ottenere Controparte_1
l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato in materia di AOI.
Appare utile ricordare che ai sensi dell'art. 4 l. n. 222/1984 ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità è necessario che il beneficiario sia in possesso, oltreché del requisito sanitario, anche del requisito contributivo consistente in 5 anni, pari a 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni, pari a 156 contributi settimanali, nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa.
Orbene, nel caso di specie tale requisito, inizialmente venuto meno a causa della cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, risulta essere stato ripristinato come si deduce dall'esame dell'estratto ARLA prodotto dall' dal quale si evince che per gli anni dal CP_2
2012 al 2017 il ricorrente è stato reinserito negli elenchi a seguito di accertamento d'ufficio.
Ancora dalla documentazione agli atti (cfr verbale storno/abbandono del 15.03.2019) risulta pacifico anche l'annullamento dell'indebito effettuato in autotutela dall' e il ripristino della CP_2
prestazione precedentemente revocata, Assegno n. 15052269 Cat. IO (cfr comunicazione di liquidazione del 15.03.2019).
Va a questo punto dichiarata, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere.
Ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, il provvedimento di annullamento dell'indebito, con ripristino della prestazione di assegno ordinario di invalidità, reca data anteriore a quella del deposito del ricorso introduttivo, tuttavia, va detto che non vi è prova certa della data in cui il ricorrente ne sia venuto a conoscenza.
Per tale ragione appare doveroso compensare le spese in ragione di metà, mentre per la restante metà seguono la soccombenza virtuale e vanno poste in capo all'istituto resistente.
Le stesse si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso Controparte_1 CP_2
depositato il 29.04.2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa in ragione di metà le spese del giudizio;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà delle spese CP_2
del giudizio che liquida in euro 1.150,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 10.06.2025. Il Giudice Pietro Paolo Arena