Articolo 20 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 19Articolo 21
Versione
13 gennaio 1974
Art. 20. (Fondo garanzia cessioni delle ferrovie dello Stato)

Col primo gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge sono soppressi il Fondo garanzia cessioni istituito a norma delle leggi 25 giugno 1909, n. 372, e 13 luglio 1910, n. 444 , e la gestione mutui al personale delle ferrovie dello Stato di cui all' articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641 , e successive modificazioni.
Dalla stessa decorrenza le loro attribuzioni sono trasferite all'Opera di previdenza, la quale provvede:
a) a garantire gli istituti e gli enti di cui all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , contro i rischi di perdite per i prestiti accordati verso la cessione di quote di stipendio, per i quali l'Opera abbia prestato garanzia;
b) a concedere agli iscritti all'Opera prestiti diretti verso cessione di quote di stipendio nei limiti delle disponibilita' esistenti all'atto del trasferimento delle attivita' e passivita' di cui al primo comma del successivo articolo 23 e degli altri fondi che, in ciascun anno, il consiglio di amministrazione dell'Opera stessa riterra' di destinare a tale scopo;
c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestiti diretti.
Le operazioni di cui sopra sono regolate, per quanto non in contrasto con le norme della presente legge, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , e successive modificazioni, e dalle leggi speciali riguardanti il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974