Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1009/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(in persona del legale rappresentante p.t. ), Parte_1 Parte_2
Pa sedente in SA MA di IC (P.IVA 111 480 876), rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Matteo e Nino Sciuto (del Foro di Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. , Parte_3 Parte_4
Pa sedente in SO (P.IVA 157 900 878), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Letizia Moschetto (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
e nei confronti di:
(in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Pa
, sedente in RN (c.f. , contumace, Controparte_2 C.F._1
Pa p.t. ), sedente in RN (c.f. ), contumace, Controparte_4 C.F._2
Appellati
OGGETTO: actio pauliana.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 18.11.2024 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 24.4.2019 la di SO conveniva innanzi al Parte_3
Tribunale di Catania la di RN nonché la Controparte_1 Parte_1
di SA MA di IC e la di RN onde,
[...] Controparte_5
nella ritenuta ricorrenza dei presupposti di legge ex art. 2901 c.c., fossero dichiarati inefficaci ed a lei inopponibili:
- gli atti di compravendita con cui la alienava alla Controparte_1
cinque suoi autoveicoli (l'autocarro ASTRA targato Parte_1
CN506HV, l'autocarro ASTRA targato CP045VL, l'autocarro Iveco Magirus
A410 targato DF433NH e fornito di rimorchio targato DF500NH,
l'autoveicolo fuoristrada Mitsubishi Pajero targato DR307ZN e l'autocarro targato FY779GE), compravendite trascritte al P.R.A. tra l'8 ed il 30.10.2018,
- l'atto di compravendita con cui la alienava alla Controparte_1
l'autocarro ASTRA targato CN231HS, Controparte_5
compravendita trascritta al P.R.A. l'8.11.2018.
A sostegno della propria domanda deduceva:
- di essere creditrice della a titolo di corrispettivi da Controparte_1
questa dovuti per il noleggio a freddo di automezzi e per la vendita di materiale lavico, della complessiva somma di € 141.123,28, credito a tutela del quale aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Catania decreto ingiuntivo infine divenuto esecutivo (dopo che il giudizio di opposizione avverso lo stesso decreto era stato definito con sentenza di rigetto n. 2614/18) e che era stato posto a fondamento del precetto del 18.2.2019 con cui veniva intimato il pagamento del complessivo importo di € 151.547,63,
- che, rimasta vana detta intimazione, aveva sottoposto a pignoramento il patrimonio immobiliare della debitrice,
- che detto patrimonio si era rivelato incapiente, ma prima che potesse a tal punto procedere anche a pignoramento mobiliare la Controparte_1
aveva fraudolentemente proceduto ad alienare - a prezzo vile - i predetti cinque autocarri,
- che la consapevolezza dei terzi acquirenti che dette compravendite fossero rivolte a far venir meno la garanzia patrimoniale, ex art. 2740 c.c., della fosse desumibile dai rapporti di parentela intercorrenti Controparte_1
tra i soci e gli amministratori di quest'ultima ed i soci ed amministratori della e della . Parte_1 Controparte_5
§§§
Si costituivano in contraddittorio sia la sia la Controparte_1 Parte_1
e la : che, tutte, contestavano l'accusa di
[...] Controparte_5
condotte fraudolente loro mossa dalla società attrice. Sia perché detto patrimonio immobiliare dalla società debitrice - secondo quanto in particolare deduceva questa medesima - doveva dirsi ampiamente capiente, sia pure perché - secondo quanto in particolare deducevano le società terze acquirenti - nessuna complicità degli amministratori di esse e poteva Parte_1 Controparte_5
validamente ipotizzarsi a petto della accesa conflittualità che, in realtà, caratterizzava i loro rapporti di parentela, pur sussistenti, con soci ed amministratore della
. D'altro canto – si aggiungeva - il prezzo pagato per ciascuno Controparte_1
degli autocarri de quibus non poteva dirsi, affatto, vile stante la condizione di usura dagli stessi accusata.
§§§ Venuti in udienza, a fini istruttori veniva esclusivamente disposta, in seguito al rigetto delle ulteriori istanze di prova delle parti, c.t.u. rivolta alla stima del valore di mercato degli autocarri anzidetti.
All'esito dell'attività peritale il primo giudice – raccolte le conclusioni delle parti e posta la causa in decisione – con sentenza n. 2452/2023 del 6.6.2023 accoglieva la domanda revocatoria di parte attrice dopo aver segnatamente ritenuto:
- la sussistenza dell'eventus damni e della scientia fraudis del debitore, poiché
“non par dubbio che un contratto di vendita di beni mobili registrati rappresenta un atto dispositivo idoneo ad alterare, in senso peggiorativo, la garanzia patrimoniale offerta ai creditori. Ed infatti, a prescindere dal prezzo di vendita, che riveste una rilevanza marginale ai fini della verifica dell'elemento in oggetto, è incontestabile che l'alienazione dei beni mobili registrati costituisce un evidente rischio per i creditori tenuto conto della volatilità del denaro e della maggiore facilità di dispersione dello stesso. ……
Nella specie, peraltro, la CTU disposta in corso di causa ha confermato
l'esistenza della sproporzione tra il valore dei beni venduti ed il prezzo di vendita, seppure in misura più contenuta rispetto a quanto dedotto dall'attrice
(v. conclusioni esposte dal CTU, dalle quali si evince che per alcuni beni il valore di mercato era superiore di oltre quattro volte rispetto a quello di vendita e per altri di una percentuale superiore al 25%). Inoltre, per come segnalato dall'attrice e non contestato dalla la Controparte_1
procedura esecutiva immobiliare avviata dalla si è conclusa con Parte_3
il trasferimento dei beni pignorati, il cui valore ha solo parzialmente soddisfatto il credito vantato dall'attrice. Infine, la scelta della Parte_3
di non aggredire in via esecutiva i beni mobili registrati di proprietà della non è dipesa dalla consapevolezza del loro scarso Controparte_1
valore, bensì dalla circostanza che nel momento in cui l'attrice ha deciso di agire esecutivamente gli stessi erano già stati trasferiti a terzi con gli atti oggetto del presente giudizio”, - la sussistenza del consilium fraudis dei terzi acquirenti, che “può dirsi presuntivamente provata in forza dei rapporti di parentela esistenti tra le parti in causa. In particolare, per come dedotto dall'attrice e non contestato, uno dei soci della società debitrice, tale , è sorella Persona_1
dell'amministratore della società acquirente l'amministratore Parte_1
della società venditrice è il fratello di Controparte_1 CP_4
amministratore della società agricola acquirente “Fratelli
[...]
O” nonché cugino dell'amministratore della Parte_2
società acquirente . Parte_1
§§§
Avverso detta sentenza la interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 13.7.2023.
Negando – con l'unico motivo di impugnazione articolato in via principale – di aver avuto alcuna consapevolezza, nel momento in cui acquistava gli autocarri della
, della condizione di indebitamento da questa patita: e che privo Controparte_1
di reale conducenza fosse quanto il primo giudice aveva al riguardo argomentato, giacchè “la mera circostanza che tutte le parti del presente giudizio siano legate da vincoli di parentela nulla prova, neppure in via presuntiva, in ordine alla asserita conoscenza in capo alla società appellante del pregiudizio arrecato dagli atti di vendita alle ragioni creditorie di La appellante, al pari della Parte_3 [...]
, risulta del tutto estranea al credito vantato da Controparte_5 Parte_3
nei confronti di Si tratta, invero, di tre diverse e
[...] Controparte_1
distinte società, appartenenti a soggetti diversi che, sebbene legati da vincoli di parentela, non appaiono legate da alcun rapporto di vicinanza, stante la sussistenza, ormai da molti anni, di una accesa conflittualità tra le parti, provata dalla sussistenza di numerose azioni giudiziarie, civili e penali, ancora pendenti tra le stesse società. Tale circostanza dimostra come tra le società in oggetto non sussista più alcun rapporto sereno e disteso che possa suffragare la presunzione di conoscenza delle reciproche vicende societarie. Sul punto si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità ammetta la possibilità di ricavare la prova della participatio fraudis del terzo anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di vincolo parentale tra debitore e terzo, ma solo quando “tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. n. 5359/09). Ebbene, nel caso di specie, i pessimi rapporti tra le parti in causa escludono in radice qualsivoglia presunzione di consapevolezza, in capo all'appellante, del pregiudizio alle ragioni creditorie”.
Sotto diverso e concorrente profilo deduceva, inoltre, essa società appellante che la consapevolezza anzidetta - a torto ritenuta dal primo giudice - fosse pure esclusa dalla
“circostanza che tutti gli automezzi acquistati dall'appellante siano stati acquistati a un prezzo coerente al reale valore di mercato degli stessi. Sul punto, si intende impugnare la sentenza di primo grado, in quanto errata, laddove il Giudice afferma che dalle conclusioni del Ctu si evince “che per alcuni beni il valore di mercato era superiore di oltre quattro volte rispetto a quello di vendita e per altri di una percentuale superiore al 25%”. Ed invero, come documentato dagli atti di vendita, la acquistava l'autocarro targato CP045VL al prezzo di € 4.000,00; Parte_1
l'autocarro targato DF500NH, al prezzo di € 4.000,00; l'autocarro targato FY779GE al prezzo di € 4.000,00; l'autocarro targato DF433NH al prezzo di € 5.000,00 e, infine, l'autocarro targato DR307ZN al prezzo di € 2.500,00. Orbene, in relazione ai sopra individuati mezzi, la CTU agli atti attribuiva al mezzo targato CP045VL un valore stimato di € 4.550,00, assolutamente sovrapponibile al prezzo di acquisto pari ad € 4.000,00 pagato dalla deducente. Quanto all'autocarro targato DF500NH, il
CTU ne stimava il valore in € 6.350,00, prezzo di poco superiore a quello corrisposto dall'appellante e pari ad € 4.000,00. Quanto al mezzo targato FY779GE, il Ctu ne stabiliva il valore in € 4.550,00, assolutamente sovrapponibile al prezzo pagato pari
a € 4.000,00. Quanto all'autocarro targato DF433NH, il CTU ne stimava il valore in
€ 6.350,00, valore, anche in questo caso, di poco superiore a quello corrisposto dall'appellante e pari ad € 5.000,00. Quanto infine al veicolo targato DR307ZN, il
Ctu attribuiva allo stesso il valore di € 2.600,00, assolutamente sovrapponibile al prezzo pagato dalla deducente pari ad € 2.500,00. Appare dunque evidente come il
Giudice di prime cure abbia, con ogni probabilità, erroneamente preso in considerazione i valori attributi agli autocarri in seno alla relazione di CTU non definitiva, datata 22/11/2021, e non quelli corretti e riveduti, stabiliti dallo stesso
CTU e riportati in seno alla versione definitiva dell'elaborato datato 04/04/2022 e depositato a seguito delle osservazioni del CTP di parte deducente”.
In definitiva, riteneva detta appellante di poter affermare che l'esperimento di azione revocatoria fosse stato nella specie animato soltanto da intento emulativo, “atteso che
dopo essersi impossessata fraudolentemente dei beni oggetto di Parte_3
causa, che utilizzava per diverso tempo in totale violazione del diritto di proprietà della società appellante, proponeva l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio soltanto quanto i detti beni erano stati sequestrati dal giudice penale in seguito a provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., confermato dal
Tribunale per il riesame e non impugnato con ricorso per cassazione, quindi divenuto irrevocabile. In seno a tale provvedimento il Tribunale del Riesame di
Catania espressamente afferma:“Neppure provato risulta il carattere fraudolento della vendita degli automezzi che la difesa di parte istante vorrebbe far discendere dal prezzo irrisorio rispetto al reale valore dei medesimi, e ciò in base alla puntuali argomentazioni fornite dalla difesa di , che ha spiegato perché le Parte_2
stesse macchine operatrici avevano avuto un minor costo, in base allo loro vetustà e
a una valutazione desunta dalla loro destinazione al recupero di pezzi di ricambio””.
E per quanto così riassunto chiedeva, infine, essa che, in riforma di Parte_1
quanto già statuito dal Tribunale, la domanda revocatoria già formulata in atti dalla fosse – nei suoi confronti – infine rigettata. Parte_3
In subordine, con altro motivo di impugnazione lamentava che il primo giudice, dopo aver accolto detta domanda revocatoria, avesse omesso di rendere alcuna pronuncia sulla domanda riconvenzionale “trasversale” che aveva rivolto alla Controparte_1
onde, in eventum litis, sentir questa condannare alla restituzione di quanto
[...] pagato – nella complessiva misura di € 30.000,00 – per l'acquisto dei suddetti automezzi.
§§§
Si costituiva in contraddittorio la sola che contestava Parte_3
l'impugnazione della che chiedeva, infine, che fosse rigettata. Parte_1
Non si costituivano, per converso, la e la Controparte_1 Controparte_5
: di cui deve essere, pertanto, dichiarata la contumacia.
[...]
Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, in esito alla trattazione della causa, con ordinanza del 18.1.2024 dichiarava inammissibile (stante la natura dichiarativa della sentenza impugnata) l'istanza di sospensione avanzata dalla società appellante ex art. 283 c.p.c. Indi rinviando le parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 350bis e 281sexies c.p.c., a successiva udienza di discussione finale della causa.
Udienza esaurita la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello interposto dalla deve dirsi infondato sia nel suo motivo Parte_1
principale sia in quello articolato in via subordinata.
In ordine al primo motivo di impugnazione, deve bensì consentirsi con la società appellante che solo un vincolo di parentela tra debitore e terzo acquirente caratterizzato da concreti e specifici dati circostanziali si presti a rendere validamente predicabile la ricorrenza, in capo a quest'ultimo, di un consilium fraudis: dati circostanziali che, tuttavia, nel caso a mani non fanno in realtà difetto. Specie se si ponga mente al fatto che la e la risultano Controparte_1 Parte_1
operare nello stesso circoscritto ambito territoriale e nel medesimo settore dell'industria edilizia: a tal segno, finisce per essere “estremamente inverosimile” che soggetto - quale l'amministratore unico della appellante – anzitutto legato da intimo rapporto di parentela con membro della ristretta compagine societaria della nessun sentore avesse mai avuto della condizione di Controparte_1
dissesto finanziario da quest'ultima accusata.
Tanto appare alla Corte già decisivo. Per debito di ragione non si ritiene, tuttavia, di omettere di aggiungere che, in uno con detto rapporto di parentela, ulteriori elementi presuntivi – dal primo giudice evidentemente trascurati - vengono a corroborare la validità della conclusione che le compravendite oggi riesaminate siano state connotate anche dal consilium fraudis del terzo acquirente.
Ulteriori elementi integrati, in primo luogo, dalla circostanza che la Controparte_1
abbia in unica soluzione venduto alla odierna appellante non uno ma ben
[...]
cinque automezzi: cioè a dire, pressocchè l'intera sua dotazione di mezzi di trasporto.
Ed invero, secondo indirizzo interpretativo integrante jus receptum, “In tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi in re ipsa
l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana” (ex ceteris Cass. III 18034/2013).
Ed a tal punto, benvero, viene ad assumere rilievo significativo anche la circostanza che la società appellante – se discettava bensì dell'assenza tra i rispettivi amministratori e soci della della e della Controparte_1 Parte_1
, ancorchè tra loro parenti, di “alcun rapporto di Controparte_5
vicinanza, stante la sussistenza, ormai da molti anni, di una accesa conflittualità tra le parti, provata dalla sussistenza di numerose azioni giudiziarie, civili e penali, ancora pendenti tra le stesse società” – in nessun modo abbia, tuttavia, saputo documentare la reale sussistenza di detti giudizi civili e penali che avrebbero visto fronteggiarsi – in odio l'una all'altra – le società medesime: ciò che finisce dunque per assumere ulteriore valenza presuntiva ex art. 2729 c.c. negli stessi termini in cui, in buona sostanza, può assumere in ambito penalistico valenza di elemento di prova anche il c.d. alibi fallito (cfr. Cass.SS.UU. Penali 04/02/1992, secondo cui “L'alibi fallito va considerato elemento agnostico sul piano probatorio, non costituendo dunque neppure un indizio, ma nel caso in cui sia stata acquisita aliunde la prova della responsabilità esso può costituire un elemento integrativo, di chiusura del costrutto probatorio”).
Et de hoc satis.
§§§
Privo di giuridico pregio deve poi dirsi quanto posto dalla società appellante a fondamento del suo secondo e subordinato motivo di impugnazione.
Per la decisiva ragione che, ancorchè anche della c.d. revocatoria ordinaria oggi si predichi che, al pari della revocatoria fallimentare, abbia natura di azione di accertamento con effetti costitutivi (v. Cass.SS.UU. 30416/2018), continua ciò nondimeno ad escludersi che il positivo esperimento di azione ex art. 2901 c.c. sortisca l'effetto “recuperatorio” che è invece destinato a discendere dal positivo esperimento di revocatoria fallimentare (conf. ex pluribus Cass. III 16793/2015, secondo cui “L'azione revocatoria ordinaria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, poiché determina solo
l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso”). E tanto vale in concreto quanto dire che - pur a seguito dell'accoglimento, che oggi merita di essere ribadito per quanto si
è avuto modo di osservare, della domanda revocatoria già formulata dalla Parte_3
- la (ed anche, rispettivamente, la
[...] Parte_1 Controparte_5
) mantengono e manterranno la proprietà dei suddetti automezzi sino al
[...]
momento in cui non si arriverà alla loro vendita forzata da parte del competente
Giudice dell'Esecuzione. Donde discende, quale pedissequo corollario, che solo a partire dallo stesso momento la odierna appellante potrà far valere nei confronti della la garanzia per evizione ex art. 1483 c.c. Controparte_1
§§§
Per tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto l'appello spiegato in atti dalla deve essere dunque rigettato. Parte_1 Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (al cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 occorre, stante il valore della causa ex art. 5, primo comma, D.M.
55/2014, fare riferimento), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche dell'attività prestata – nell'importo complessivo di cui in dispositivo (dato dalla sommatoria di € 1.488,50 x fase studio +
€ 955,50 x fase introduttiva + € 2.163,00 x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisione).
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della appellante soccombente dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 2452/2023 del 6.6.2023 proposto, con citazione del
13.7.2023, dalla nei confronti della nonché (quali Parte_1 Parte_3
litisconsorti) della e della Controparte_1 Controparte_5
– così provvede:
[...]
- dichiara la contumacia della e della Controparte_1 Controparte_5
,
[...]
- rigetta l'appello,
- condanna la al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano Parte_1
in complessivi € 7.158,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico della dell'obbligo di versamento Parte_1
di cui all'art. 13, comma 1quater, del T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 9.I.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)