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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Giudice Dott. Pasquale Ucci Giudice relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3627/2024 del R.G.A.C. riservata in decisione il 12/03/2025 pendente TRA CI SU nata il [...] a [...] (c.f.: [...]) e CI NT nato il [...] a [...] (c.f.: [...]), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Tirone TA (c.f. [...]), come da procura su foglio separato;
APPELLANTI E AN PA nato a [...] il [...] (c.f.: [...]), AN LA nato Teano (CE) il 10.04.1961 (c.f.: [...]), AN NA nata in [...] il [...] (c.f. MNGGTN65P58Z0133F) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Barra Benedetto (c.f. [...]) e dell'Avv. Barra Carlo Cosma (c.f. [...]) come da procura su foglio separato;
APPELLATI
AN IO nato a [...] il [...] (c.f.: [...]), APPELLATO CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE AN ON e TA ON, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.7.2024, hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, PA AN, IO AN, AU AN e NA AN per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 2728/2024, pubblicata in data 8.7.2024, con la quale erano rigettate le domande, proposte da AN ON e TA ON, di dichiarazione della risoluzione giudiziale del preliminare di vendita immobiliare, datato settembre 2020, per inadempimento del promittente venditore, ai sensi dell'articolo 1453
1 del codice civile e di accertamento del diritto degli attori alla restituzione della caparra pari a 5.000 euro, e di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. L'appellante ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, di dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa degli appellanti. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio PA AN, AU AN e NA AN., contestando la fondatezza dell'appello, di cui hanno chiesto il rigetto. E' rimasto, invece, contumace IO AN. Alla prima udienza di trattazione dell'8.1.2025, svolta. davanti al Consigliere istruttore, secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, la causa è stata rinviata, in presenza, all'udienza del 12.2.2025 nella quale nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 12.3.2025; alla predetta udienza del 12.3.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione ex art. 350 bis c.p.c. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 12.2.2025 ed alla successiva udienza del 12.3.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2023), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 12/03/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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