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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 932/2019 R.G., introitata in decisione all‟udienza collegiale del 9 settembre 2024 e vertente
T R A
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.06.1939, elettivamente domiciliato in Villa San Giovanni (RC), Via Nazionale n.
779, presso lo studio dell‟Avv. Marco Aragona, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall‟Avv. Vincenzo Luccisano (p.e.c.: ; Email_1
APPELLANTE
E
(GIÀ Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro - Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Villa San Giovanni (RC), Viale Italia n. 52, presso lo studio dell‟Avv. (p.e.c.: , che la CP_3 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHÉ‟
(C.F.: ), nata a nata a [...] Controparte_4 C.F._2
(RC) il 14.08.1988, e (C.F.: , nato a Controparte_5 C.F._3
IN (RC) il 14.08.1988, chiamati all'eredità di Persona_1
(deceduto nelle more tra l'emissione della sentenza di primo grado e la notifica dell'at to di citazione in appello), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Napoli
(p.e.c.: e AT IL (p.e.c.: Email_3 ed elettivamente domiciliati presso lo Email_4 studio del primo, in Melicucco (RC) alla Via Luigi Pirandello n. 14;
-APPELLATI
NONCHE‟
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
(per rappresentazione di Controparte_9 Controparte_10 Per_2
, (per rappresentazione di
[...] Controparte_11 Per_2
, (per rappresentazione di
[...] Controparte_6 CP_10
), (per rappresentazione di
[...] Controparte_12 CP_10
), tutti nella qualità di eredi di;
[...] Persona_1
APPELLATI/CONTUMACI
******************
OGGETTO: Risarcimento danni - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi
n. 858/2019 del 24.09.2019.
CONCLUSIONI
In riferimento all‟udienza del 09.09.2024, svoltasi in modalità telematica, tutti le parti costituite - ad eccezione di e - hanno Controparte_4 Controparte_5 precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, il 0.09.2015 ed il 05.09.2024, ovvero, per l‟appellante, come di seguito: “Questa difesa, riportandosi integralmente a quanto dedotto nel proprio atto di citazione in appello, le cui conclusioni chiede fin d'ora vengano accolte integralmente, nonché ancora a quanto dedotto e richiesto nei successivi atti e verbali del presente giudizio (sempre sostituiti da note di trattazione scritta), ed impugnando e contestando espressamente tutto quanto ex adverso dedotto dai convenuti, tutti, costituiti nel presente giudizio, precisa le proprie conclusioni così come rassegnate nel proprio atto di citazione in appello, che di seguito, si trascrivono, chiedendo contestualmente che codesta Ecc.ma Corte di Appello Voglia trattenere la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc:
“Piaccia all‟Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in acc oglimento del presente appello:
- annullare e/o riformare la sentenza n. 858/19 del Tribunale Civile di Palmi, pubblicata il 24.9.2019 e notificata il 15.10.2019, nei capi e nei limiti di cui agli esposti motivi, in quanto errata ed illegittima e, per l‟effetto, dichiarare proponibile nei confronti della la domanda Controparte_13 giudiziale di risarcimento introdotta dal IG;
Parte_1 – NEL MERITO: accertata e dichiarata l‟esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo del conducente dell‟autovettura Fiat UN, targata CZ 464 LY, IG.
, condannare, per l‟effetto, gli eredi del medesimo (atteso il decesso Persona_1 del IG. in data 07.11.2019, ovvero nelle more tra l'emi ssione della Persona_1 sentenza di primo grado e la notifica dell'atto di citazione in appello del presente giudizio) in solido con l Controparte_14
(oggi , in persona del legale rappr esentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni psicofisici patiti e patiendi dal IG. Parte_1
a causa del sinistro de quo, nonché, a tutte le spese mediche e di
[...] mediazione sostenute, per una somma complessiva pari ad € 51.971,30, oltre il danno morale dal medesimo danneggiato subito e subendo così come quantificato dal Giudicante, oltre ancora alla rivalutazione e agli interessi sulle somme rivalutate dalla domanda all‟effettivo soddisfo, e/o al risarcimento delle somme corrispondenti al le percentuali di invalidità permanente, temporanea assoluta e temporanea parziale risultate dall‟espletata C.T.U., e/o ancora a quelle di giustizia che riterrà codesta
Ecc.ma Corte di Appello.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”; per la “Il sottoscritto Avv. Ugo LO Controparte_1
CICERO, quale difensore della società con la Controparte_1 presente nota di trattazione scritta, precisa le conclusioni per la societ
[...] riportandosi a tutte le eccezioni, difese e conclusioni spiegate con Controparte_1 la comparsa di costituzione e di risposta del 13.01.2020, depositata in Cancelleria in forma cartacea in pari data, e ai successivi atti e verbali di causa, che devono intendersi integralmente riportati e trascritti nella presente nota di trattazione e chiede che codesta
Ecc.ma Corte d‟Appello voglia trattenere la causa per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<
1. Con atto di citazione del giorno 8 Luglio 2014, notificato in data 16/22 Luglio 2014, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Palmi Parte_1 Per_1
e la in persona del suo legale
[...] Controparte_15 rappresentante pro tempore, deducendo testualmente quanto segue:
“1. In data 19.12.2011, alle ore 16,50 circa, il IG. , mentre Parte_1 transitava a piedi fuori della carreggiata in Via Francesco Sofia LE, all‟altezza del passaggio a livello, in direzione via Zaccaria, in VA (R.C.), veniva violentemente investito dall‟autovettura Fiat UN, targata CZ464LY, condotta dal proprietario, IG. , che ivi sopraggiungeva da Via Francesco Sofia Persona_3
LE con direzione Via Zaccaria, e sbandando andava pesantemente ad impattare con il medesimo pedone.
2. L'esclusiva responsabilità del sinistro de quo deve essere ascritta al conducente e proprietario dell'autovettura Fiat punto, targata CZ 464 LY, IG , il Persona_1 quale, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto sub 1, per propria imprudenza, negligenza ed imperizia, perdeva momentaneamente il controllo della propria autovettura investendo violentemente il pedone, IG . Parte_1
3. A seguito della collisione sopra descritta, il IG riportava gravi Parte_1 lesioni e veniva immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale "S.
Maria Degli Ungheresi" di Polistena, dove veniva riscontrato affetto da 'Trauma contusivo spalla dx, gamba dx e mano dx e cervicalgia P.T.‟ con prognosi di giorni 7 (Doc. 1);
- soltanto dopo 7 (sette) giorni, però, il IG. , accusando un Parte_1 aumento della sintomatologia ed un graduale peggioramento dei movimenti anche solo liberi dell'arto superiore dx, si recava presso il P.S. dell'Ospedale di Castrovillari
(trovandosi domiciliato temporaneamente presso la figlia) dove dall'indagine clinica emergeva un „Distacco del Capo lungo del bicipite a destra‟ con prognosi di giorni 30 e prescrizione di successivo intervento chirurgico (Doc. 2);
Iniziava, pertanto, per il medesimo danneggiato il seguente periodo di cure, visite ed esami:
Contr
- in data 26.01.2012, il IG. effettuava visita ortopedica presso di Parte_1
OS (RC) dove, stante la persistenza della dolenzia alla spalla dx, gli veniva prescritto un piano terapeutico di fisiochinesi-terapia con applicazione di laser terapia e consiglio di intervento chirurgico (Doc. 3);
Contr
- ancora in data 10.02.2012, presso di VA (RC), all'odierno attore veniva certificata la fisiochinesiterapia effettuata dal 31.01.2012 al 10.02.2012 a causa di
„deficit funzionale della spalla dx in esito a trauma contusivo con rottura completa del CLB brachiale a livello del 3° prossimale‟ (Doc. 4);
-in data 24.01.2012, il IG presso l'ASP di VA (RC) si sottoponeva Parte_1 ad esame ecografico che evidenziava: „Cuffia dei rotatori dx, di spessore ridotto con contenuto disomogeneo per la presenza di versamento liquido e ispessimento muscolo-aponeurotico. Tendine del capolungo rotto al superiore. Tendine del sovra- spinato di spessore aumentato come da tendinosi. Tendine del sottospinato anch'esso aumentato di spessore ed integro‟ (Doc. 5);
- inoltre, in data 25.02.2012, il IG , presso la struttura sanitaria Parte_1 accreditata „Vill di IN (RC), eseguiva RM spalla dx con il seguente CP_17 referto: „Si rileva lacerazione completa dei tendini della cuffia dei rotatori con retrazione dei corrispondenti ventri muscolari e sublussazione antero -craniale della testa omerale. Abbondante versamento nel cavo articolare gleno-omerale esteso nella borsa sub-acromiondeltoidea. Focolaio di alterata intensità di segnale, edema equivalente della spongiosi midollare del trochite omerale quale verosimile espressione di focolaio di contusione osteo-midollare. Quale variante anatomica si segnala presenza di os acromiale con in atto ampia diastasi tra questo e l'estremo distale clavicolare ed acromiale per lussazione post traumatica. Non identificabile il tratto intra-articolare del tendine del capo lungo del bicipite quale verosimile espressione di lacerazione completa‟ (Doc. 6);
- in più, in data 12.03.2012, ad ulteriore visita specialistica ortopedica, effettuata presso il "Policlinico Universitario del Campus Bio-Medico" di Roma, al IG veniva Parte_1 confermata la seguente lesione: „Trauma da incidente stradale alla spalla dx, lesion e della cuffia dei rotatori visibile anche alla Risonanza magnetica, con rottura del capo lungo del bicipite. Pseudoparalisi di spalla con lesione completa dei muscoli rotatori
(test di Jobe, Palm up, Lift off, O Brien positivi)‟, con prescrizione di inter vento chirurgico (Doc. 7);
- infine, in data 12.07.2012, presso l'Ambulatorio di Ortopedia del di CP_18
Delianuova (RC), il Dott. , dopo aver sottoposto a visita Persona_4 specialistica il IG. , tanto certificava: „Incidente stradale del Parte_1
19.12.2011 e trauma contusivo alla spalla dx, gomito dx e omero dx. L‟esame non poteva mettere in evidenza una lesione del capo lungo nel bicipite braccio dx evidenziato per altro già il 27.12.2011 presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale di Castrovillari. E' pertanto evidente il nesso di causalità tra il trauma patito e le lesioni rilevate‟ (Doc. 8).
4. L'autovettura Fiat UN, targata CZ 464 LY, all'epoca del sinistro era assicurata per la responsabilità civile verso terzi con la Controparte_14
con polizza N. 013043236.
[...]
5. In data 16.02.2012, successivamente alla presentazione del modulo CAI (Doc. 9) da parte del responsabile del sinistro, IG. , il IG. riceveva Persona_1 Parte_1 dallo „Studio medico legale associato Piscopo-Andò‟ di Reggio Calabria, perito incaricato dall convocazione a visita medico legale per Controparte_1 il 22.02.2012 (Doc. 10) alla quale il medesimo danneggiato, essendo ancora impegnato nel percorso di cure, non poteva sottoporsi, di talché, con comunicazione via fax inviata da codesto Studio legale il 17.02.2012 (Doc. 11), se ne chiedeva il differimento e, pertanto, in data 03.03.2012, la inviava al IG. Controparte_19 Parte_1
„AVVISO DI NEGAZIONE D'OFFERTA‟ per non essersi sottoposto a
[...] visita medico legale (Doc. 12); in seguito, in data 05.05.2012 veniva inviata
[...]
Servizio Sinistri, sede di San Pietro in Cariano (VR), la CP_20 documentazione medica completa relativa ai danni subiti dal IG Parte_1 con la relativa Consulenza Medico Legale redatta dal Dott (Doc. 13) e Persona_5 la quantificazione del risarcimento danni pari ad 67.318,15, oltre spese mediche documentate e onorari legali (Doc. 14), sicché, veniva fissata per il successivo 23.05.2012 visita medico legale presso lo Studio Piscopo- Andò di Reggio Calabria alla quale il IG puntualmente si sottoponeva. Parte_1
6. Con lettera del 26.06.2012, ricevuta in data 29.06.2012, la
[...]
relativamente al sinistro in parola, ed anche a Controparte_14 seguito della richiesta di risarcimento, comunicava all'odierno attore nuovamente la
„NEGAZION stavolta con la seguente lapidaria motivazione: „Le lesioni CP_21 articolari subite dal suo cliente (rottura del CLB e rottura massiva della cuffia dei rotatori) non sono state obiettivate in sede di pronto soccorso. Pertanto le stesse non rispondendo ai requisiti previsti dai commi 3 quater e 3 ter dell'articolo 32, legge 27 del 2012, non potranno essere ammesse a risarcimento‟ (Doc. 15).
CONSIDERATO CHE
7. Con lettera del 31.07.2012, ricevuta in data 06.08.2012, inviata da codesto studio legale, per espresso incarico del IG. , alla Parte_1 [...]
, veniva fermamente contestata la "NEGAZIONE Controparte_14
", di cui al punto sub 6 e, per l'effetto, nuovamente avanzata richiesta di Pt_2 risarcimento con rituale diffida. ad adempiere (Doc. 16).
8. Con fax del 21.08.2012, la succitata compagnia assicuratrice confermava la "NEGAZIONE OFFERTA" del 26.06.2012 (Doc. 17).
9. Successivamente, attesa in quel momento l'obbligatorietà di Legge, il IG. Parte_1 in data 02.10.2012 depositava press apposita domanda di Controparte_22 mediazione finalizzata all'esperimento del tentativo di conciliazione con il IG.
e la senza peraltro esito alcuno Persona_1 Controparte_1 stante la mancata adesione delle due parti invitate (Doc. 18).
10. I danni fisici patiti dal IG nel sinistro qua sono i seguenti: - Parte_1 danno biologico da I.P. nella misura del 18% 46.676,00; - danno biologico da I.T.T. giorni 30 € 2.880,00; - danno biologico da I.T.P. giorni 45 2.160,00; - spese mediche documentate € 131,81 (Doc. 19); - spese relative al tentativo di mediazione € 123,50
(Doc. 20); per un totale di C 51.971,30, oltre il danno morale subito e subendo, o nella somma maggiore o minore che sarà dal Giudice ritenuta in corso di causa”.
1.1 Su queste premesse l‟attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico, contrariis reiectis:
- accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo del conducente dell'autovettura Fiat UN, targata CZ 464 LY, IG . , Persona_1 condannare, per l'effetto, il medesimo in solido con la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_14 al risarcimento di tutti i danni psicofisici patiti e patiendi dal IG a Parte_1 causa del sinistro de quo, nonché, a tutte le spese mediche e di mediazione sostenute, per una somma complessiva pari ad € 51.971,30, oltre il danno morale dal medesimo danneggiato subito e subendo così come quantificato dal Giudicante, o ltre ancora alla rivalutazione e agli interessi sulle somme rivalutate dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
2. Il 19 Dicembre 2014 si è costituita l in Controparte_15 persona del suo legale rappresentante pro tempore, eccependo:
• l‟”improcedibilità e inammissibilità della domanda attrice non preceduta da valida messa in mora per violazione dell‟art. 3 legge 26.02.1977 n. 39 e successive modifiche degli artt. 142 e 148 Codice Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005)”;
• la “nullità dell‟atto di citazione ex art. 163 c.p.c. – contestazione della dinamica del sinistro per cui è causa così come descritto dall‟attore – estrema genericità della domanda attrice – mancanza assoluta di prova sull‟an debeatur”;
• l‟”assoluta mancanza di nesso eziologico tra il presunto sinistro dichiarato dall‟attore nell‟atto introduttivo del giudizio e il danno da lesione – incompatibilità delle lesioni dichiarate dall‟attore con le modalità di accadimento denunciate – non risarcibilità del danno biologico per assoluta mancanza di esami strumentali (TAC, RX, Risonanza, etc.) così come previsto dall‟art. 32 ter e 32 quater della lege n. 27 del 24 Marzo 2012 – Eccessività della pretesa risarcitoria;
”;
• il “rigetto della richiesta del danno morale richiesto dall‟attore – duplicazione del danno biologico”;
• la “mancanza di effetto probatorio delle dichiarazioni contenute nel modello di constatazione amichevole di incidente (modello C.A.I.)”;
• il “rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte attrice”.
2.1 La convenuta assicurazione ha quindi concluso chiedendo al Tribunale adìto di:
”1)- In via preliminare, dichiarare improcedibile e improponibile la domanda ex adverso formulata in quanto non preceduta da una valida lettera di messa in mora ai sensi dell‟art. 3 Legge 26.02.1977 N.39 e successive modifiche e per gli effetti indicati degli artt. 142 e 148 Codice delle Assicurazioni per i fatti e motivi superiormente esposti;
2)- Senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, rigettare pertanto la domanda attrice perché assolutamente nulla per la estrema genericità dell‟atto introduttivo del giudizio e per la lesione del diritto di difesa dell Controparte_15
3)- Senza recesso dalle superiori eccezioni preliminari, rigettare la domanda attrice per assoluta mancanza di nesso eziologico tra il presunto sinistro stradale così come descritto dall‟attore nell‟atto introduttivo del giudizio e le presunte lesioni dichiarate dall‟attore e rigettare la domanda attrice perché assolutamente infondata in fatto e in diritto e per la mancanza assoluta di prova per i fatti e i motivi superiormente esposti;
4)- Senza recesso dalle superiori eccezioni preliminari, ritenere e dichiarare la assoluta mancanza di nesso di casualità tra le presunte gravi lesioni dichiarate dall‟attore e la dinamica del sinistro dichiarata dall‟attore nell‟atto introduttivo del giud izio;
5)- In via del tutto subordinata, nel caso in cui venisse „rigorosamente‟ provato il „nesso eziologico‟ tra le presunte lesioni dichiarate dall‟attore e la dinamica del presunto sinistro dichiarato dall‟attore, limitare e ridurre l‟importo da corrispondere a titolo di risarcimento a quanto ritenuto giusto ed equo tenendo conto della preponderante responsabilità del pedon il quale, se avesse usato la dovuta Parte_1 diligenza, avrebbe certamente notato un veicolo che sopraggiungeva a velocit à moderatissima, spostandosi per evitare di essere investito;
6)- Rigettare la ulteriore richiesta di risarcimento per il danno morale per i fatti e motivi superiormente esposti;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
3. Esperita l‟attività istruttoria - incentrata sulla rituale produzione documentale delle parti nonché sull‟espletamento delle prove orali e della C.T.U.medico legale - all‟udienza odierna, previa precisazione delle conclusioni e concisa discussione orale, viene emessa e letta la presente sentenza ai sensi dell‟art. 281 sexies c.p.c..>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così decideva:
“Il Tribunale di Palmi - Sezione Civile (…), nella contumacia di , Persona_1 definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara improponibile la domanda proposta dall‟attore ; Parte_1
2. condanna pertanto l‟attore a pagare alla convenuta Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_15 tempore, le spese di lite che liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. nulla dispone per le spese di lite in favore del convenuto contumace CP_23
[...]
4. nulla dispone anche per le spese della C.T.U.”.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato l‟11.11.2019, nel quale venivano esposti tre motivi di gravame.
Con il primo punto l‟appellante contestava sotto più aspetti il provvedimento impugnato con il quale era stata dichiarata l‟improponibilità della domanda, adducendo le proprie motivazioni in ordine all‟asserita erroneità della decisione e puntualizzando, di contro, le ragioni per le quali la domanda avrebbe dovuto essere considerata ritualmente proposta.
Con gli altri due motivi di appello si esponevano le ragioni della fondatezza nel merito delle istanze risarcitorie avanzate dall‟appellante.
Chiedeva, pertanto, l‟accoglimento del gravame con la condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti da oltre alla Parte_1 rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in cancelleria il 13.01.2020, la resistendo all‟appello, di cui chiedeva la Controparte_1 reiezione con condanna dell‟appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.
Si costituivano, altresì, con comparsa depositata telematicamente il 03.06.2021,
e i quali resistevano Controparte_4 Controparte_5 all‟impugnazione, di cui chiedevano il rigetto nei loro confronti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva essendo in procinto di rinunciare all‟eredità del loro comune dante causa . Persona_1
Nonostante siano stati ritualmente citati anche gli altri eredi di , ossia Persona_1
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
(per rappresentazione di Controparte_9 Controparte_10 Per_2
, (per rappresentazione di
[...] Controparte_11 Per_2
, (per rappresentazione di
[...] Controparte_6 CP_10
), (per rappresentazione di
[...] Controparte_12 CP_10
), questi ultimi non si costituivano in giudizio.
[...]
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta alcuna attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all‟udienza collegiale del 09.09.2024
- svoltasi con le modalità di cui all‟art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
(per rappresentazione di ,
[...] Persona_2 Controparte_11
(per rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_6 rappresentazione di , (per Controparte_10 Controparte_12 rappresentazione di , i quali, benché ritualmente evocati in Controparte_10 giudizio, non si sono costituiti né sono comparsi.
Nel merito l‟appello è fondato per le motivazioni di seguito riportate.
Come è noto, l‟obbligo - previsto dall‟art. 145 cod. ass. - del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria dal contenuto positivamente definito, configura una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la cui ratio va individuata nella necessità di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle pretese risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, consentendo all‟impresa assicuratrice di valutare l‟opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale ed il mancato adempimento del relativo onere della previa richiesta di risarcimento determina l‟improponibilità della domanda, rivelabile d‟ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in
Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e salva la preclusione del giudicato, anche implicito. (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza del
3.11.2021, n. 31376; Cass. 26.10.2009 n. 22597; Cass. 25.08.2006 n. 18493; Cass.
21.12.2004 n. 23696; Cass. 21.05.2004 n. 9700 e Cass. 21.02.2003, n. 2655).
L‟art. 148 cod. ass. prescrive, inoltre, al comma 2, che “la richiesta deve contenere l‟indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell‟accertamento e della valutazione del danno da parte dell‟impresa, dai dati relativi all‟età, all‟attività del danneggiato, al suo reddito, all‟entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l‟avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”, stabilendo altresì, al comma 5, che “in caso di richiesta incompleta l‟impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezio ne dei dati o dei documenti integrativi.”.
Ad ogni modo, a seguito di una recente rielaborazione giurisprudenziale effettuata dalla
Corte di Legittimità, benché il contenuto della disposizione in argomento non sia affatto posto in discussione, è stato tuttavia stabilito che l‟onere di preventiva richiesta scritta può considerarsi assolto dal danneggiato anche in caso di richiesta stragiudiziale incompleta, purché gli elementi mancanti siano superflui oppure anche quando l‟assicuratore, su cui grava l‟onere di segnalare al danneggiato l‟incompletezza della richiesta e di domandarne l‟integrazione, non vi ottempera (così Cass. Civ., sentenza
9.11.2022, n. 32919).
In una di poco precedente ordinanza era stato anche stabilito che l‟onere di preventiva richiesta scritta gravante sulla parte può essere soddisfatto con atti equipollenti alla raccomandata purché idonei a realizzare lo scopo perseguito dalla legge (cfr. Cass. Ord. 1699/2021, in cui la Suprema Corte ha sancito che l‟atto di citazione a giudizio, quale responsabile civile, indirizzata all‟assicurazione, in sede penale, costituisce un equipollente della raccomandata che, pertanto, non è necessaria nel giudizio di liquidazione del danno).
Nella sopra richiamata pronuncia n. 32919/22, la Suprema Corte, partendo dal principio in base al quale l‟onere di cui all‟art. 145 Cod. Ass. debba essere assolto fornendo all‟assicuratore della R.C.A. tutti gli elementi necessari per poter formulare un‟offerta risarcitoria, ovvero, nello specifico:
a) la descrizione chiara della dinamica del sinistro;
b) la prospettazione chiara delle responsabilità;
c) l'indicazione chiara e completa dei danneggiati e dei danni di cui si chiede il risarcimento;
d) l'allegazione dei documenti idonei a suffragare le richieste di cui sopra;
ricava due importanti corollari:
- una richiesta stragiudiziale generica o solo formalmente completa non soddisfa l‟onere di cui all‟art. 145 Cod. Ass. (si pensi, ad esempio, alla richiesta che contenga tutti i documenti prescritti, ma si limiti ad affermare l‟esistenza di danni significativi senza precisarli);
- una richiesta stragiudiziale incompleta, in quanto mancante di qualcuno degli allegati prescritti dall‟art. 148 Cod. Ass., non rende improponibile l‟azione giudiziaria qualora gli elementi assenti siano superflui al fine di accertare le responsabilità e l‟entità del danno (in senso analogo anche Cass. Ord. 15445/2021; Cass. Ord. 19354/2016).
L‟impostazione de qua è stata inoltre confermata di recente dalla Cassazione Civile con la sentenza del 12.12.2024 n. 32152, secondo cui “l‟azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell‟assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell‟articolo 148 c.ass., se l‟assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l‟integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32919 del 09.11.2022), oppure se si è avvalso di tale facoltà “dopo la scadenza del termine previsto dal quinto comma” citato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20802 del
25.07.2024), fermo restando che la richiesta del danneggiato “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l‟assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l‟offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall‟art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell‟offerta risarcitoria da parte dell‟assicuratore” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15445 del 03.06.2021). Ebbene, applicando i superiori principi al caso di specie occorre rilevare come la richiesta di risarcimento danni inviata dall‟odierno appellante in via stragiudiziale abbia rispettato i dettami previsti dall‟art. 148 Cod. Ass., essendo i requisiti, prescritti a pena di improponibilità della domanda giudiziale e ritenuti mancanti da parte del primo
Giudice, comunque presenti o facilmente rinvenibili in atti, e ben potendo, la convenuta Compagnia di assicurazioni, procedere alla formulazione dell‟offerta risarcitoria in sede stragiudiziale sulla base degli stessi.
La motivazione addotta dal Tribunale - che, tra l‟altro, aveva fatto cenno della presenza in atti di documenti sostanzialmente equipollenti rispetto a quelli prescritti dalla legge - si appalesa, pertanto, contraddittoria e insufficiente a giustificare l‟improponibilità della domanda attorea.
Ed invero, quanto alla ritenuta mancanza dell‟attestazione medica comprovante l‟avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, valga quanto sostenuto dall‟appellante laddove afferma che tutta la documentazione sanitaria afferente le condizioni cliniche successive al sinistro per cui è causa è stata regolarmente trasmessa alla convenuta nella fase stragiudiziale, mediante Controparte_15 invio alla medesima, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, delle comunicazioni del 06.02.2012, 03.05.2012 e 30.07.2012.
Inoltre anche la C.T.P. acclusa in atti (e preventivamente trasmessa alla
[...]
con la sopra citata lettera del 03.05.2012) riportava in calce in CP_15 allegato tutte le certificazioni mediche e i referti degli esami strumentali (ecografia del
24.01.2012 e risonanza magnetica del 25.02.2012) eseguiti dal Parte_1
e va sottolineato che questi ultimi sono stati anche tr asmessi alla predetta
[...]
Compagnia di assicurazioni il 30.07.2012.
Va infine soggiunto che dall‟esame della succitata documentazione medica comunicata alla in fase stragiudiziale (certificato del P.S. di Controparte_15
Castrovillari del 27.12.2012; certificato medico del Poliambulatorio di VA del
24/01/2012; referto di risonanza magnetica 25.02.2012; certificato dell‟ASP di
VA del 10.02.2012; ecografia effettuata presso l‟ASP di VA in data
24.01.2012; certificato di visita ortopedica presso l‟ASP n. 5 di Delianuova del
12.07.2012), sarebbe stato facile ricavare la permanenza di postumi invalidanti residuati a carico dell‟attore in dipendenza del sinistro verificatosi il 19.12.2011.
Per ultimo va menzionato il certificato medico specialistico a firma del Dott.
[...]
del 12.03.2012, trasmesso il 03.05.2012, che così conclude: “Trauma da Per_6 incidente stradale alla spalla destra …lesione della cuffia dei rotatori visibile anche alla Risonanza magnetica, con rottura del capo lungo del bicipite. Data la sintomatologia clinica l‟impotenza funzionale e la diminuzione della qualità di vita il paziente è candidato ad intervento chirurgico, fermo restando l‟impotenza funzionale residua che ne condizionerà le attività quotidiane nel cronico.
Si invia a parere medico legale per la quantificazione del danno.”
Ancor più il fatto che il sia stato comunque sottoposto a visita Parte_1 medico legale da parte del medico fiduciario dell‟assicurazione è tale da colmare l‟eventuale (ma, come sopra accennato, del tutto inesistente) mancanza del certificato di guarigione.
In riferimento, poi, alla ritenuta omissione della comunicazione dei dati relativi al reddito del danneggiato, valga quanto appresso.
Risulta per tabulas come l‟atto di diffida e costituzione in mora della convenuta Compagnia di assicurazioni (datato 03.05.2012, spedito il 05.05.2012 e ricevuto dall‟appellata il 09.05.2012) annoverasse, tra la documentazione allegata, anche la dichiarazione dei cui all‟art. 142 comma 2 del D.Lgs. n. 209/2005 sottoscritto dal il 12.04.2012, prodotta anche successivamente in copia Parte_1 dall‟attore alla prima udienza del 07.01.2015.
Peraltro, per come correttamente sostenuto dall‟appellante citando autorevole giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Civ., Sent. n. 22687/2017 – Cass. n.
6024/1991 – Cass. n. 4893/1987), la non ha mai Controparte_15 contestato, nella fase stragiudiziale, il mancato invio della predetta dichiarazione, essendo un suo preciso onere, tra l‟altro, confutare, ai sensi dell‟art. 1335 c.c., la mancata corrispondenza del contenuto della raccomandata rispetto a quanto in essa affermato ovvero fornire la prova che la stessa non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso.
Da ultimo si osserva e rileva che, in riferimento all‟asserita assenza di comunicazione dei dati reddituali e di quelli relativi all‟attività lavorativa dell‟attore e fermi restando i principi di diritto sopra accennati, anche tale adempimento risulta altrimenti soddisfatto dalla documentazione versata in atti (cfr. lettera raccomandata inviata il
13.02.2012 e ricevuta dalla il successivo Controparte_15
21.02.2012), deducendosi gli stessi dall‟allegato certificato medico del Pronto Soccorso del 19.12.2011 (nel quale veniva altresì riportato lo status di “pensionato” dell‟odierno appellante) nonché dal contenuto della richiesta di risarcimento dei danni, nonché, infine, da quanto dichiarato dal in sede di visita medico legale Parte_1 al consulente fiduciario della ovvero che avesse Controparte_15 svolto attività lavorativa di impiegato presso il Comune di VA fino al compimento dei 67 anni di età (5 anni prima del sinistro per cui è causa ) e di essere ormai in pensione. Alla luce di quanto sopra ritenuto e argomentato, quindi, la domanda di risarcimento giudiziale dei danni era da considerarsi perfettamente proponibile.
Ciò posto e affrontando nel merito la domanda attorea, in ordine alla responsabilità nel determinismo causale del sinistro per cui è causa si osserva e rileva quanto segue.
La dinamica dei fatti, così come descritta nella lettera di richiesta di risarcimento danni spedita del 30.07.2012 e nella premessa dell‟atto di citazione in prime cure - oltreché nelle memorie ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c. - è stata pienamente confermata in sede di escussione testimoniale da e . Testimone_1 Testimone_2
Il primo, sentito all'udienza del 25.11.2016, così ha dichiarato: “(…) ho assistito personalmente all‟incidente occorso in VA nel periodo (…) prima di Natale di circa cinque anni fa intorno alle 17/18 (…) infatti, ero a bordo della mia auto e mi trovavo in VA nei pressi di un passaggio a livello vicino all‟Istituto Tecnico
Commerciale Careri (…) ricordo che nei pressi del passaggio a livello nella direzione di marcia opposta alla mia ho visto due pedoni che camminavano sul bordo della strada (…) ricordo che la mia macchina era in parallelo rispetto all‟auto che in senso opposto ha investito il pedone (…) l‟auto che ha causato l‟incidente era di piccola cilindrata (…) era di colore rosso (…) ad un tratto un‟auto di colore rosso che percorreva la stessa via nella medesima direzione dei pedoni nel mentre transitava investe uno dei pedoni (…) anzi preciso che subito dopo il transito mi sono accorto che uno dei due pedoni era a terra, non ricordo con quale parte dell‟auto sia stato investito (…) ma l‟auto l‟ha investito”.
Inoltre, al termine della sua escussione, il predetto teste ha effettuato una rappresentazione grafica del luogo dell‟incidente, allegata in atti al verbale d‟udienza del 25.11.2016, dando atto della posizione della propria autovettura, di quella dell‟investitore nonché dei due pedoni ed indicando anche il punto in cui si è verificato l‟impatto.
Il teste , infine, escusso alla medesima udienza, ha rilasciato Testimone_2 dichiarazioni del seguente tenore: “Sono a conoscenza dei fatti di questa causa….ho assistito personalmente ad un incidente avvenuto (…) circa cinque anni fa, era comunque inverno….dopo le 16.00/16.30 circa (…) io mi trovavo fuori dal mio ufficio che si trova in VA alla via S. LE e nel mentre entravo ho visto l‟attore che scendeva a piedi dalla detta via con un‟altra persona, nel mentre passava lungo la fascia che è impegnata dalle rotaie e quindi non vi è marciapiede in quanto si interrompe per poi riprendere subito dopo i è stato investito da una macchina rossa una Parte_1
IA UN (…) la macchina rossa proveniva da dietro l‟attore e lo ha investito da dietro e questo è caduto in avanti (…) la macchina lo ha urtato con la parte del faro e quindi con l‟angolo anteriore dx (…) come ho detto io mi trovavo subito fuori della porta del mio ufficio che si trova in via S. LE subito dopo il punto dell‟incidente che è avvenuto di fronte a me a circa 15 metri (…) l‟auto investitrice si è fermata se non ricordo male e non ho visto il conducente, anzi preciso che poi si è formata tanta confusione non so chi fosse” ”(…) su domanda avv viene esibito al teste lo CP_3 schema già effettuato durante la precedente deposizione: (…) il teste conferma la posizione dell‟auto e del pedone (…) la strada è a doppio senso di marcia ed è molto trafficata in quel momento c‟erano anche altre macchine nell‟altro senso di marcia ma tra me ed il pedone non ce ne erano avevo la visibilità libera (…) subito sono andato a soccorrerlo l‟attore tremava e si lamentava di dolori in tutto il corpo(…) dopo poco è arrivato il figlio e lo ha portato al PPSS”.
Da quanto sopra emerge una sostanziale convergenza tra le due dichiarazioni testimoniali - rese peraltro da testi del tutto estranei alle parti - che hanno confermato in maniera chiara ed univoca le circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro per cui è causa di talché non vi è motivo di dubitare della loro autenticità e genuinità.
Trattandosi, peraltro, di incidente avvenuto tra auto e pedone - tanto più ove si consideri che l‟autovettura ha investito da tergo il e che, Controparte_24 quest‟ultimo, non avrebbe potuto ragionevolmente evitare l‟impatto – la responsabilità dell‟occorso va addebitata esclusivamente al ai sensi dell‟art. 2054, Persona_1 comma 1, c.c..
Chiarito quanto sopra in ordine all‟an debeatur, occorre ora procedere alla quantificazione del danno alla persona subito dal così come Parte_1 valutato dalla C.T.U. medico-legale espletata in prime cure - che, sulla scorta della documentazione medica allegata e della visita effettuata sul paziente, risulta comunque redatta con oggettiva scrupolosità e dovizia di particolari e con le necessarie cognizioni medico-legali, anche per quanto concerne la quantificazione del danno biologico e dell‟invalidità temporanea totale e parziale - le cui conclusioni si condividono pienamente.
La stessa, dopo aver premesso che: “1. Esiste il rapporto causale, secondo i noti criteri cronologico qualitativo, quantitativo, modale topografico, tra il fatto lesivo com e descritto dalla parte e le conseguenze fisiopischiche patite dal periziando…”, conclude come segue: “2. I fatti lesivi hanno cagionato un peggioramento delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti;
non sussistono precedenti morbosi.
3. la percentuale di invalidità permanente è valutabile al 12% (guida orientativa per la valutazione del danno biologico. Bergagna)
4. I postumi sono suscettibili intervento chirurgico, fermo restando l'impotenza funzionale che né condizionerà le attività quotidiane nel cronico
5. La durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, è così suddivisa: • giorni 07 (sette) al 75% (cento per cento) - recte: settantacinque per cento n.d.r. -
• giorni 30 (trenta) al 50% (cinquanta per cento)
• giorni 47 (quarantasette) al 25% (venticinque per cento);
7. Le spese sanitarie in atti da ritenere necessarie, pertinenti, congrue e di opportuna durata in relazione all'infortunio del traffico descritto ammontano ad €. 255,31.”.
Il danno così valutato, andrà pertanto liquidato secondo le tabelle del Tribunale di
Milano, non tenendo conto dell‟incremento per sofferenza soggettiva, non altrimenti dimostrata, nel seguente modo:
ITP 75% (115,00 *7 : 3/4) €. 603,75
ITP 50% (115,00 *30 : ½) €. 1.725,00
ITP 25% (115,00 *47 : ¼) €. 1.351,25
I.P. 12% €. 22.073,00
TOTALE €. 25.753,00
Oltre spese mediche documentate per complessivi €. 255,31.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell‟adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione dei danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di €. 25.753,00 al momento dell'incidente (19.12.2011).
Vanno quindi calcolati, sulla somma rivalutata anno per anno, la rivalutazione e gli interessi dal 19.12.2011 all'attualità. La somma così risultante andrà ovviamente corrisposta in solido da tutte le parti convenute, ovvero dagli eredi di : Persona_1 Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
(per rappresentazione di ,
[...] Persona_2 Controparte_11
(per rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_6 rappresentazione di , (per Controparte_10 Controparte_12 rappresentazione di e dalla Controparte_10 [...] tranne che da e Controparte_1 Controparte_4 CP_5
[...]
Questi ultimi, infatti, hanno dato prova di avere rinunciato all‟eredità del predetto
, di talché va dichiarata la loro estromissione dal giudizio per carenza Persona_1 di legittimazione passiva.
Per i suesposti motivi l‟appello va accolto per quanto di ragione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di tutti i convenuti, in solido tra di essi, fatta eccezione per e Controparte_25 Controparte_26 nei confronti dei quali si dispone l‟integrale compensazione delle stesse per entrambi i gradi di giudizio, stante la loro rinuncia all‟eredità di . Persona_1
Pertanto, con riferimento al primo grado di giudizio, queste vanno liquidate come da dispositivo, in base al disposto dell‟art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione minimo per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo del giudizio (€. 25.753,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute, in complessivi €. 3.140,65, di cui €. 460,66 per la fase di studio, €.
389,00 per la fase introduttiva, €. 840,00 per la fase istruttoria ed €. 851,00, per la fase decisionale ed €. 600,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
Con riferimento al presente grado, le stesse, tenendo conto dei medesimi parametri sopra esposti, vanno liquidate in complessivi €. 3.810,00, di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase istruttoria, €. 956,00, per la fase decisionale ed €. 904,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull‟appello proposto da nei Parte_1 confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, Controparte_6 Controparte_7
(per Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_11 rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_6 rappresentazione di , (per Controparte_10 Controparte_12 rappresentazione di , e Controparte_10 Controparte_4 CP_5
tutti in qualità di eredi di , con atto di citazione notificato in
[...] Persona_1 data 11.11.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_6 Controparte_7
(per Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_11
rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_6
rappresentazione di , (per Controparte_10 Controparte_12
rappresentazione di;
Controparte_10
2) Dichiara l‟estromissione dal presente giudizio di e Controparte_4
Controparte_5
3) Accoglie l‟appello per quanto di ragione e, per l‟effetto,
4) Dichiara unico responsabile del sinistro per cui è causa;
Persona_1
5) Condanna in solido Controparte_6 Controparte_7
(per Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_11
rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_6
rappresentazione di , (per Controparte_10 Controparte_12
rappresentazione di tutti in qualità di eredi di Controparte_10 Per_1
e la in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di ed a Parte_1 titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di €. 25,753,00, oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell‟incidente (07.01.2015), e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal
07.01.2015 all‟attualità, ed oltre spese mediche sostenute per complessivi €. 255,31;
6) Condanna in solido Controparte_6 Controparte_7
(per Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_11
rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_6
rappresentazione di , (per Controparte_10 Controparte_12
rappresentazione di tutti in qualità di eredi di Controparte_10 Per_1
e la in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese e competenze del primo grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Parte_1
3.140,65, oltre IVA ed accessori;
7) Condanna in solido Controparte_6 Controparte_7
(per Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_11 rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_6 rappresentazione di , (per Controparte_10 Controparte_12 rappresentazione di tutti in qualità di eredi di Controparte_10 Per_1
e la in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Parte_1
3.810,00, oltre IVA ed accessori;
8) Compensa integralmente le spese di lite relativi ad entrambi i gradi tra e Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
9) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di tutti gli appellati, in solido tra di essi, tranne che per e Controparte_4 Controparte_5
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 12.09.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 932/2019 R.G., introitata in decisione all‟udienza collegiale del 9 settembre 2024 e vertente
T R A
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.06.1939, elettivamente domiciliato in Villa San Giovanni (RC), Via Nazionale n.
779, presso lo studio dell‟Avv. Marco Aragona, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall‟Avv. Vincenzo Luccisano (p.e.c.: ; Email_1
APPELLANTE
E
(GIÀ Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro - Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in Villa San Giovanni (RC), Viale Italia n. 52, presso lo studio dell‟Avv. (p.e.c.: , che la CP_3 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHÉ‟
(C.F.: ), nata a nata a [...] Controparte_4 C.F._2
(RC) il 14.08.1988, e (C.F.: , nato a Controparte_5 C.F._3
IN (RC) il 14.08.1988, chiamati all'eredità di Persona_1
(deceduto nelle more tra l'emissione della sentenza di primo grado e la notifica dell'at to di citazione in appello), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Napoli
(p.e.c.: e AT IL (p.e.c.: Email_3 ed elettivamente domiciliati presso lo Email_4 studio del primo, in Melicucco (RC) alla Via Luigi Pirandello n. 14;
-APPELLATI
NONCHE‟
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
(per rappresentazione di Controparte_9 Controparte_10 Per_2
, (per rappresentazione di
[...] Controparte_11 Per_2
, (per rappresentazione di
[...] Controparte_6 CP_10
), (per rappresentazione di
[...] Controparte_12 CP_10
), tutti nella qualità di eredi di;
[...] Persona_1
APPELLATI/CONTUMACI
******************
OGGETTO: Risarcimento danni - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi
n. 858/2019 del 24.09.2019.
CONCLUSIONI
In riferimento all‟udienza del 09.09.2024, svoltasi in modalità telematica, tutti le parti costituite - ad eccezione di e - hanno Controparte_4 Controparte_5 precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, il 0.09.2015 ed il 05.09.2024, ovvero, per l‟appellante, come di seguito: “Questa difesa, riportandosi integralmente a quanto dedotto nel proprio atto di citazione in appello, le cui conclusioni chiede fin d'ora vengano accolte integralmente, nonché ancora a quanto dedotto e richiesto nei successivi atti e verbali del presente giudizio (sempre sostituiti da note di trattazione scritta), ed impugnando e contestando espressamente tutto quanto ex adverso dedotto dai convenuti, tutti, costituiti nel presente giudizio, precisa le proprie conclusioni così come rassegnate nel proprio atto di citazione in appello, che di seguito, si trascrivono, chiedendo contestualmente che codesta Ecc.ma Corte di Appello Voglia trattenere la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc:
“Piaccia all‟Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in acc oglimento del presente appello:
- annullare e/o riformare la sentenza n. 858/19 del Tribunale Civile di Palmi, pubblicata il 24.9.2019 e notificata il 15.10.2019, nei capi e nei limiti di cui agli esposti motivi, in quanto errata ed illegittima e, per l‟effetto, dichiarare proponibile nei confronti della la domanda Controparte_13 giudiziale di risarcimento introdotta dal IG;
Parte_1 – NEL MERITO: accertata e dichiarata l‟esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo del conducente dell‟autovettura Fiat UN, targata CZ 464 LY, IG.
, condannare, per l‟effetto, gli eredi del medesimo (atteso il decesso Persona_1 del IG. in data 07.11.2019, ovvero nelle more tra l'emi ssione della Persona_1 sentenza di primo grado e la notifica dell'atto di citazione in appello del presente giudizio) in solido con l Controparte_14
(oggi , in persona del legale rappr esentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento di tutti i danni psicofisici patiti e patiendi dal IG. Parte_1
a causa del sinistro de quo, nonché, a tutte le spese mediche e di
[...] mediazione sostenute, per una somma complessiva pari ad € 51.971,30, oltre il danno morale dal medesimo danneggiato subito e subendo così come quantificato dal Giudicante, oltre ancora alla rivalutazione e agli interessi sulle somme rivalutate dalla domanda all‟effettivo soddisfo, e/o al risarcimento delle somme corrispondenti al le percentuali di invalidità permanente, temporanea assoluta e temporanea parziale risultate dall‟espletata C.T.U., e/o ancora a quelle di giustizia che riterrà codesta
Ecc.ma Corte di Appello.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”; per la “Il sottoscritto Avv. Ugo LO Controparte_1
CICERO, quale difensore della società con la Controparte_1 presente nota di trattazione scritta, precisa le conclusioni per la societ
[...] riportandosi a tutte le eccezioni, difese e conclusioni spiegate con Controparte_1 la comparsa di costituzione e di risposta del 13.01.2020, depositata in Cancelleria in forma cartacea in pari data, e ai successivi atti e verbali di causa, che devono intendersi integralmente riportati e trascritti nella presente nota di trattazione e chiede che codesta
Ecc.ma Corte d‟Appello voglia trattenere la causa per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<
1. Con atto di citazione del giorno 8 Luglio 2014, notificato in data 16/22 Luglio 2014, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Palmi Parte_1 Per_1
e la in persona del suo legale
[...] Controparte_15 rappresentante pro tempore, deducendo testualmente quanto segue:
“1. In data 19.12.2011, alle ore 16,50 circa, il IG. , mentre Parte_1 transitava a piedi fuori della carreggiata in Via Francesco Sofia LE, all‟altezza del passaggio a livello, in direzione via Zaccaria, in VA (R.C.), veniva violentemente investito dall‟autovettura Fiat UN, targata CZ464LY, condotta dal proprietario, IG. , che ivi sopraggiungeva da Via Francesco Sofia Persona_3
LE con direzione Via Zaccaria, e sbandando andava pesantemente ad impattare con il medesimo pedone.
2. L'esclusiva responsabilità del sinistro de quo deve essere ascritta al conducente e proprietario dell'autovettura Fiat punto, targata CZ 464 LY, IG , il Persona_1 quale, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto sub 1, per propria imprudenza, negligenza ed imperizia, perdeva momentaneamente il controllo della propria autovettura investendo violentemente il pedone, IG . Parte_1
3. A seguito della collisione sopra descritta, il IG riportava gravi Parte_1 lesioni e veniva immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale "S.
Maria Degli Ungheresi" di Polistena, dove veniva riscontrato affetto da 'Trauma contusivo spalla dx, gamba dx e mano dx e cervicalgia P.T.‟ con prognosi di giorni 7 (Doc. 1);
- soltanto dopo 7 (sette) giorni, però, il IG. , accusando un Parte_1 aumento della sintomatologia ed un graduale peggioramento dei movimenti anche solo liberi dell'arto superiore dx, si recava presso il P.S. dell'Ospedale di Castrovillari
(trovandosi domiciliato temporaneamente presso la figlia) dove dall'indagine clinica emergeva un „Distacco del Capo lungo del bicipite a destra‟ con prognosi di giorni 30 e prescrizione di successivo intervento chirurgico (Doc. 2);
Iniziava, pertanto, per il medesimo danneggiato il seguente periodo di cure, visite ed esami:
Contr
- in data 26.01.2012, il IG. effettuava visita ortopedica presso di Parte_1
OS (RC) dove, stante la persistenza della dolenzia alla spalla dx, gli veniva prescritto un piano terapeutico di fisiochinesi-terapia con applicazione di laser terapia e consiglio di intervento chirurgico (Doc. 3);
Contr
- ancora in data 10.02.2012, presso di VA (RC), all'odierno attore veniva certificata la fisiochinesiterapia effettuata dal 31.01.2012 al 10.02.2012 a causa di
„deficit funzionale della spalla dx in esito a trauma contusivo con rottura completa del CLB brachiale a livello del 3° prossimale‟ (Doc. 4);
-in data 24.01.2012, il IG presso l'ASP di VA (RC) si sottoponeva Parte_1 ad esame ecografico che evidenziava: „Cuffia dei rotatori dx, di spessore ridotto con contenuto disomogeneo per la presenza di versamento liquido e ispessimento muscolo-aponeurotico. Tendine del capolungo rotto al superiore. Tendine del sovra- spinato di spessore aumentato come da tendinosi. Tendine del sottospinato anch'esso aumentato di spessore ed integro‟ (Doc. 5);
- inoltre, in data 25.02.2012, il IG , presso la struttura sanitaria Parte_1 accreditata „Vill di IN (RC), eseguiva RM spalla dx con il seguente CP_17 referto: „Si rileva lacerazione completa dei tendini della cuffia dei rotatori con retrazione dei corrispondenti ventri muscolari e sublussazione antero -craniale della testa omerale. Abbondante versamento nel cavo articolare gleno-omerale esteso nella borsa sub-acromiondeltoidea. Focolaio di alterata intensità di segnale, edema equivalente della spongiosi midollare del trochite omerale quale verosimile espressione di focolaio di contusione osteo-midollare. Quale variante anatomica si segnala presenza di os acromiale con in atto ampia diastasi tra questo e l'estremo distale clavicolare ed acromiale per lussazione post traumatica. Non identificabile il tratto intra-articolare del tendine del capo lungo del bicipite quale verosimile espressione di lacerazione completa‟ (Doc. 6);
- in più, in data 12.03.2012, ad ulteriore visita specialistica ortopedica, effettuata presso il "Policlinico Universitario del Campus Bio-Medico" di Roma, al IG veniva Parte_1 confermata la seguente lesione: „Trauma da incidente stradale alla spalla dx, lesion e della cuffia dei rotatori visibile anche alla Risonanza magnetica, con rottura del capo lungo del bicipite. Pseudoparalisi di spalla con lesione completa dei muscoli rotatori
(test di Jobe, Palm up, Lift off, O Brien positivi)‟, con prescrizione di inter vento chirurgico (Doc. 7);
- infine, in data 12.07.2012, presso l'Ambulatorio di Ortopedia del di CP_18
Delianuova (RC), il Dott. , dopo aver sottoposto a visita Persona_4 specialistica il IG. , tanto certificava: „Incidente stradale del Parte_1
19.12.2011 e trauma contusivo alla spalla dx, gomito dx e omero dx. L‟esame non poteva mettere in evidenza una lesione del capo lungo nel bicipite braccio dx evidenziato per altro già il 27.12.2011 presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale di Castrovillari. E' pertanto evidente il nesso di causalità tra il trauma patito e le lesioni rilevate‟ (Doc. 8).
4. L'autovettura Fiat UN, targata CZ 464 LY, all'epoca del sinistro era assicurata per la responsabilità civile verso terzi con la Controparte_14
con polizza N. 013043236.
[...]
5. In data 16.02.2012, successivamente alla presentazione del modulo CAI (Doc. 9) da parte del responsabile del sinistro, IG. , il IG. riceveva Persona_1 Parte_1 dallo „Studio medico legale associato Piscopo-Andò‟ di Reggio Calabria, perito incaricato dall convocazione a visita medico legale per Controparte_1 il 22.02.2012 (Doc. 10) alla quale il medesimo danneggiato, essendo ancora impegnato nel percorso di cure, non poteva sottoporsi, di talché, con comunicazione via fax inviata da codesto Studio legale il 17.02.2012 (Doc. 11), se ne chiedeva il differimento e, pertanto, in data 03.03.2012, la inviava al IG. Controparte_19 Parte_1
„AVVISO DI NEGAZIONE D'OFFERTA‟ per non essersi sottoposto a
[...] visita medico legale (Doc. 12); in seguito, in data 05.05.2012 veniva inviata
[...]
Servizio Sinistri, sede di San Pietro in Cariano (VR), la CP_20 documentazione medica completa relativa ai danni subiti dal IG Parte_1 con la relativa Consulenza Medico Legale redatta dal Dott (Doc. 13) e Persona_5 la quantificazione del risarcimento danni pari ad 67.318,15, oltre spese mediche documentate e onorari legali (Doc. 14), sicché, veniva fissata per il successivo 23.05.2012 visita medico legale presso lo Studio Piscopo- Andò di Reggio Calabria alla quale il IG puntualmente si sottoponeva. Parte_1
6. Con lettera del 26.06.2012, ricevuta in data 29.06.2012, la
[...]
relativamente al sinistro in parola, ed anche a Controparte_14 seguito della richiesta di risarcimento, comunicava all'odierno attore nuovamente la
„NEGAZION stavolta con la seguente lapidaria motivazione: „Le lesioni CP_21 articolari subite dal suo cliente (rottura del CLB e rottura massiva della cuffia dei rotatori) non sono state obiettivate in sede di pronto soccorso. Pertanto le stesse non rispondendo ai requisiti previsti dai commi 3 quater e 3 ter dell'articolo 32, legge 27 del 2012, non potranno essere ammesse a risarcimento‟ (Doc. 15).
CONSIDERATO CHE
7. Con lettera del 31.07.2012, ricevuta in data 06.08.2012, inviata da codesto studio legale, per espresso incarico del IG. , alla Parte_1 [...]
, veniva fermamente contestata la "NEGAZIONE Controparte_14
", di cui al punto sub 6 e, per l'effetto, nuovamente avanzata richiesta di Pt_2 risarcimento con rituale diffida. ad adempiere (Doc. 16).
8. Con fax del 21.08.2012, la succitata compagnia assicuratrice confermava la "NEGAZIONE OFFERTA" del 26.06.2012 (Doc. 17).
9. Successivamente, attesa in quel momento l'obbligatorietà di Legge, il IG. Parte_1 in data 02.10.2012 depositava press apposita domanda di Controparte_22 mediazione finalizzata all'esperimento del tentativo di conciliazione con il IG.
e la senza peraltro esito alcuno Persona_1 Controparte_1 stante la mancata adesione delle due parti invitate (Doc. 18).
10. I danni fisici patiti dal IG nel sinistro qua sono i seguenti: - Parte_1 danno biologico da I.P. nella misura del 18% 46.676,00; - danno biologico da I.T.T. giorni 30 € 2.880,00; - danno biologico da I.T.P. giorni 45 2.160,00; - spese mediche documentate € 131,81 (Doc. 19); - spese relative al tentativo di mediazione € 123,50
(Doc. 20); per un totale di C 51.971,30, oltre il danno morale subito e subendo, o nella somma maggiore o minore che sarà dal Giudice ritenuta in corso di causa”.
1.1 Su queste premesse l‟attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico, contrariis reiectis:
- accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo del conducente dell'autovettura Fiat UN, targata CZ 464 LY, IG . , Persona_1 condannare, per l'effetto, il medesimo in solido con la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_14 al risarcimento di tutti i danni psicofisici patiti e patiendi dal IG a Parte_1 causa del sinistro de quo, nonché, a tutte le spese mediche e di mediazione sostenute, per una somma complessiva pari ad € 51.971,30, oltre il danno morale dal medesimo danneggiato subito e subendo così come quantificato dal Giudicante, o ltre ancora alla rivalutazione e agli interessi sulle somme rivalutate dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
2. Il 19 Dicembre 2014 si è costituita l in Controparte_15 persona del suo legale rappresentante pro tempore, eccependo:
• l‟”improcedibilità e inammissibilità della domanda attrice non preceduta da valida messa in mora per violazione dell‟art. 3 legge 26.02.1977 n. 39 e successive modifiche degli artt. 142 e 148 Codice Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005)”;
• la “nullità dell‟atto di citazione ex art. 163 c.p.c. – contestazione della dinamica del sinistro per cui è causa così come descritto dall‟attore – estrema genericità della domanda attrice – mancanza assoluta di prova sull‟an debeatur”;
• l‟”assoluta mancanza di nesso eziologico tra il presunto sinistro dichiarato dall‟attore nell‟atto introduttivo del giudizio e il danno da lesione – incompatibilità delle lesioni dichiarate dall‟attore con le modalità di accadimento denunciate – non risarcibilità del danno biologico per assoluta mancanza di esami strumentali (TAC, RX, Risonanza, etc.) così come previsto dall‟art. 32 ter e 32 quater della lege n. 27 del 24 Marzo 2012 – Eccessività della pretesa risarcitoria;
”;
• il “rigetto della richiesta del danno morale richiesto dall‟attore – duplicazione del danno biologico”;
• la “mancanza di effetto probatorio delle dichiarazioni contenute nel modello di constatazione amichevole di incidente (modello C.A.I.)”;
• il “rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte attrice”.
2.1 La convenuta assicurazione ha quindi concluso chiedendo al Tribunale adìto di:
”1)- In via preliminare, dichiarare improcedibile e improponibile la domanda ex adverso formulata in quanto non preceduta da una valida lettera di messa in mora ai sensi dell‟art. 3 Legge 26.02.1977 N.39 e successive modifiche e per gli effetti indicati degli artt. 142 e 148 Codice delle Assicurazioni per i fatti e motivi superiormente esposti;
2)- Senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, rigettare pertanto la domanda attrice perché assolutamente nulla per la estrema genericità dell‟atto introduttivo del giudizio e per la lesione del diritto di difesa dell Controparte_15
3)- Senza recesso dalle superiori eccezioni preliminari, rigettare la domanda attrice per assoluta mancanza di nesso eziologico tra il presunto sinistro stradale così come descritto dall‟attore nell‟atto introduttivo del giudizio e le presunte lesioni dichiarate dall‟attore e rigettare la domanda attrice perché assolutamente infondata in fatto e in diritto e per la mancanza assoluta di prova per i fatti e i motivi superiormente esposti;
4)- Senza recesso dalle superiori eccezioni preliminari, ritenere e dichiarare la assoluta mancanza di nesso di casualità tra le presunte gravi lesioni dichiarate dall‟attore e la dinamica del sinistro dichiarata dall‟attore nell‟atto introduttivo del giud izio;
5)- In via del tutto subordinata, nel caso in cui venisse „rigorosamente‟ provato il „nesso eziologico‟ tra le presunte lesioni dichiarate dall‟attore e la dinamica del presunto sinistro dichiarato dall‟attore, limitare e ridurre l‟importo da corrispondere a titolo di risarcimento a quanto ritenuto giusto ed equo tenendo conto della preponderante responsabilità del pedon il quale, se avesse usato la dovuta Parte_1 diligenza, avrebbe certamente notato un veicolo che sopraggiungeva a velocit à moderatissima, spostandosi per evitare di essere investito;
6)- Rigettare la ulteriore richiesta di risarcimento per il danno morale per i fatti e motivi superiormente esposti;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
3. Esperita l‟attività istruttoria - incentrata sulla rituale produzione documentale delle parti nonché sull‟espletamento delle prove orali e della C.T.U.medico legale - all‟udienza odierna, previa precisazione delle conclusioni e concisa discussione orale, viene emessa e letta la presente sentenza ai sensi dell‟art. 281 sexies c.p.c..>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palmi così decideva:
“Il Tribunale di Palmi - Sezione Civile (…), nella contumacia di , Persona_1 definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara improponibile la domanda proposta dall‟attore ; Parte_1
2. condanna pertanto l‟attore a pagare alla convenuta Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_15 tempore, le spese di lite che liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. nulla dispone per le spese di lite in favore del convenuto contumace CP_23
[...]
4. nulla dispone anche per le spese della C.T.U.”.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato l‟11.11.2019, nel quale venivano esposti tre motivi di gravame.
Con il primo punto l‟appellante contestava sotto più aspetti il provvedimento impugnato con il quale era stata dichiarata l‟improponibilità della domanda, adducendo le proprie motivazioni in ordine all‟asserita erroneità della decisione e puntualizzando, di contro, le ragioni per le quali la domanda avrebbe dovuto essere considerata ritualmente proposta.
Con gli altri due motivi di appello si esponevano le ragioni della fondatezza nel merito delle istanze risarcitorie avanzate dall‟appellante.
Chiedeva, pertanto, l‟accoglimento del gravame con la condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti da oltre alla Parte_1 rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in cancelleria il 13.01.2020, la resistendo all‟appello, di cui chiedeva la Controparte_1 reiezione con condanna dell‟appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.
Si costituivano, altresì, con comparsa depositata telematicamente il 03.06.2021,
e i quali resistevano Controparte_4 Controparte_5 all‟impugnazione, di cui chiedevano il rigetto nei loro confronti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva essendo in procinto di rinunciare all‟eredità del loro comune dante causa . Persona_1
Nonostante siano stati ritualmente citati anche gli altri eredi di , ossia Persona_1
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
(per rappresentazione di Controparte_9 Controparte_10 Per_2
, (per rappresentazione di
[...] Controparte_11 Per_2
, (per rappresentazione di
[...] Controparte_6 CP_10
), (per rappresentazione di
[...] Controparte_12 CP_10
), questi ultimi non si costituivano in giudizio.
[...]
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta alcuna attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all‟udienza collegiale del 09.09.2024
- svoltasi con le modalità di cui all‟art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
(per rappresentazione di ,
[...] Persona_2 Controparte_11
(per rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_6 rappresentazione di , (per Controparte_10 Controparte_12 rappresentazione di , i quali, benché ritualmente evocati in Controparte_10 giudizio, non si sono costituiti né sono comparsi.
Nel merito l‟appello è fondato per le motivazioni di seguito riportate.
Come è noto, l‟obbligo - previsto dall‟art. 145 cod. ass. - del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria dal contenuto positivamente definito, configura una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la cui ratio va individuata nella necessità di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle pretese risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, consentendo all‟impresa assicuratrice di valutare l‟opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale ed il mancato adempimento del relativo onere della previa richiesta di risarcimento determina l‟improponibilità della domanda, rivelabile d‟ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in
Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e salva la preclusione del giudicato, anche implicito. (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza del
3.11.2021, n. 31376; Cass. 26.10.2009 n. 22597; Cass. 25.08.2006 n. 18493; Cass.
21.12.2004 n. 23696; Cass. 21.05.2004 n. 9700 e Cass. 21.02.2003, n. 2655).
L‟art. 148 cod. ass. prescrive, inoltre, al comma 2, che “la richiesta deve contenere l‟indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell‟accertamento e della valutazione del danno da parte dell‟impresa, dai dati relativi all‟età, all‟attività del danneggiato, al suo reddito, all‟entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l‟avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”, stabilendo altresì, al comma 5, che “in caso di richiesta incompleta l‟impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezio ne dei dati o dei documenti integrativi.”.
Ad ogni modo, a seguito di una recente rielaborazione giurisprudenziale effettuata dalla
Corte di Legittimità, benché il contenuto della disposizione in argomento non sia affatto posto in discussione, è stato tuttavia stabilito che l‟onere di preventiva richiesta scritta può considerarsi assolto dal danneggiato anche in caso di richiesta stragiudiziale incompleta, purché gli elementi mancanti siano superflui oppure anche quando l‟assicuratore, su cui grava l‟onere di segnalare al danneggiato l‟incompletezza della richiesta e di domandarne l‟integrazione, non vi ottempera (così Cass. Civ., sentenza
9.11.2022, n. 32919).
In una di poco precedente ordinanza era stato anche stabilito che l‟onere di preventiva richiesta scritta gravante sulla parte può essere soddisfatto con atti equipollenti alla raccomandata purché idonei a realizzare lo scopo perseguito dalla legge (cfr. Cass. Ord. 1699/2021, in cui la Suprema Corte ha sancito che l‟atto di citazione a giudizio, quale responsabile civile, indirizzata all‟assicurazione, in sede penale, costituisce un equipollente della raccomandata che, pertanto, non è necessaria nel giudizio di liquidazione del danno).
Nella sopra richiamata pronuncia n. 32919/22, la Suprema Corte, partendo dal principio in base al quale l‟onere di cui all‟art. 145 Cod. Ass. debba essere assolto fornendo all‟assicuratore della R.C.A. tutti gli elementi necessari per poter formulare un‟offerta risarcitoria, ovvero, nello specifico:
a) la descrizione chiara della dinamica del sinistro;
b) la prospettazione chiara delle responsabilità;
c) l'indicazione chiara e completa dei danneggiati e dei danni di cui si chiede il risarcimento;
d) l'allegazione dei documenti idonei a suffragare le richieste di cui sopra;
ricava due importanti corollari:
- una richiesta stragiudiziale generica o solo formalmente completa non soddisfa l‟onere di cui all‟art. 145 Cod. Ass. (si pensi, ad esempio, alla richiesta che contenga tutti i documenti prescritti, ma si limiti ad affermare l‟esistenza di danni significativi senza precisarli);
- una richiesta stragiudiziale incompleta, in quanto mancante di qualcuno degli allegati prescritti dall‟art. 148 Cod. Ass., non rende improponibile l‟azione giudiziaria qualora gli elementi assenti siano superflui al fine di accertare le responsabilità e l‟entità del danno (in senso analogo anche Cass. Ord. 15445/2021; Cass. Ord. 19354/2016).
L‟impostazione de qua è stata inoltre confermata di recente dalla Cassazione Civile con la sentenza del 12.12.2024 n. 32152, secondo cui “l‟azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell‟assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell‟articolo 148 c.ass., se l‟assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l‟integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 32919 del 09.11.2022), oppure se si è avvalso di tale facoltà “dopo la scadenza del termine previsto dal quinto comma” citato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20802 del
25.07.2024), fermo restando che la richiesta del danneggiato “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l‟assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l‟offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall‟art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell‟offerta risarcitoria da parte dell‟assicuratore” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 15445 del 03.06.2021). Ebbene, applicando i superiori principi al caso di specie occorre rilevare come la richiesta di risarcimento danni inviata dall‟odierno appellante in via stragiudiziale abbia rispettato i dettami previsti dall‟art. 148 Cod. Ass., essendo i requisiti, prescritti a pena di improponibilità della domanda giudiziale e ritenuti mancanti da parte del primo
Giudice, comunque presenti o facilmente rinvenibili in atti, e ben potendo, la convenuta Compagnia di assicurazioni, procedere alla formulazione dell‟offerta risarcitoria in sede stragiudiziale sulla base degli stessi.
La motivazione addotta dal Tribunale - che, tra l‟altro, aveva fatto cenno della presenza in atti di documenti sostanzialmente equipollenti rispetto a quelli prescritti dalla legge - si appalesa, pertanto, contraddittoria e insufficiente a giustificare l‟improponibilità della domanda attorea.
Ed invero, quanto alla ritenuta mancanza dell‟attestazione medica comprovante l‟avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, valga quanto sostenuto dall‟appellante laddove afferma che tutta la documentazione sanitaria afferente le condizioni cliniche successive al sinistro per cui è causa è stata regolarmente trasmessa alla convenuta nella fase stragiudiziale, mediante Controparte_15 invio alla medesima, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, delle comunicazioni del 06.02.2012, 03.05.2012 e 30.07.2012.
Inoltre anche la C.T.P. acclusa in atti (e preventivamente trasmessa alla
[...]
con la sopra citata lettera del 03.05.2012) riportava in calce in CP_15 allegato tutte le certificazioni mediche e i referti degli esami strumentali (ecografia del
24.01.2012 e risonanza magnetica del 25.02.2012) eseguiti dal Parte_1
e va sottolineato che questi ultimi sono stati anche tr asmessi alla predetta
[...]
Compagnia di assicurazioni il 30.07.2012.
Va infine soggiunto che dall‟esame della succitata documentazione medica comunicata alla in fase stragiudiziale (certificato del P.S. di Controparte_15
Castrovillari del 27.12.2012; certificato medico del Poliambulatorio di VA del
24/01/2012; referto di risonanza magnetica 25.02.2012; certificato dell‟ASP di
VA del 10.02.2012; ecografia effettuata presso l‟ASP di VA in data
24.01.2012; certificato di visita ortopedica presso l‟ASP n. 5 di Delianuova del
12.07.2012), sarebbe stato facile ricavare la permanenza di postumi invalidanti residuati a carico dell‟attore in dipendenza del sinistro verificatosi il 19.12.2011.
Per ultimo va menzionato il certificato medico specialistico a firma del Dott.
[...]
del 12.03.2012, trasmesso il 03.05.2012, che così conclude: “Trauma da Per_6 incidente stradale alla spalla destra …lesione della cuffia dei rotatori visibile anche alla Risonanza magnetica, con rottura del capo lungo del bicipite. Data la sintomatologia clinica l‟impotenza funzionale e la diminuzione della qualità di vita il paziente è candidato ad intervento chirurgico, fermo restando l‟impotenza funzionale residua che ne condizionerà le attività quotidiane nel cronico.
Si invia a parere medico legale per la quantificazione del danno.”
Ancor più il fatto che il sia stato comunque sottoposto a visita Parte_1 medico legale da parte del medico fiduciario dell‟assicurazione è tale da colmare l‟eventuale (ma, come sopra accennato, del tutto inesistente) mancanza del certificato di guarigione.
In riferimento, poi, alla ritenuta omissione della comunicazione dei dati relativi al reddito del danneggiato, valga quanto appresso.
Risulta per tabulas come l‟atto di diffida e costituzione in mora della convenuta Compagnia di assicurazioni (datato 03.05.2012, spedito il 05.05.2012 e ricevuto dall‟appellata il 09.05.2012) annoverasse, tra la documentazione allegata, anche la dichiarazione dei cui all‟art. 142 comma 2 del D.Lgs. n. 209/2005 sottoscritto dal il 12.04.2012, prodotta anche successivamente in copia Parte_1 dall‟attore alla prima udienza del 07.01.2015.
Peraltro, per come correttamente sostenuto dall‟appellante citando autorevole giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Civ., Sent. n. 22687/2017 – Cass. n.
6024/1991 – Cass. n. 4893/1987), la non ha mai Controparte_15 contestato, nella fase stragiudiziale, il mancato invio della predetta dichiarazione, essendo un suo preciso onere, tra l‟altro, confutare, ai sensi dell‟art. 1335 c.c., la mancata corrispondenza del contenuto della raccomandata rispetto a quanto in essa affermato ovvero fornire la prova che la stessa non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso.
Da ultimo si osserva e rileva che, in riferimento all‟asserita assenza di comunicazione dei dati reddituali e di quelli relativi all‟attività lavorativa dell‟attore e fermi restando i principi di diritto sopra accennati, anche tale adempimento risulta altrimenti soddisfatto dalla documentazione versata in atti (cfr. lettera raccomandata inviata il
13.02.2012 e ricevuta dalla il successivo Controparte_15
21.02.2012), deducendosi gli stessi dall‟allegato certificato medico del Pronto Soccorso del 19.12.2011 (nel quale veniva altresì riportato lo status di “pensionato” dell‟odierno appellante) nonché dal contenuto della richiesta di risarcimento dei danni, nonché, infine, da quanto dichiarato dal in sede di visita medico legale Parte_1 al consulente fiduciario della ovvero che avesse Controparte_15 svolto attività lavorativa di impiegato presso il Comune di VA fino al compimento dei 67 anni di età (5 anni prima del sinistro per cui è causa ) e di essere ormai in pensione. Alla luce di quanto sopra ritenuto e argomentato, quindi, la domanda di risarcimento giudiziale dei danni era da considerarsi perfettamente proponibile.
Ciò posto e affrontando nel merito la domanda attorea, in ordine alla responsabilità nel determinismo causale del sinistro per cui è causa si osserva e rileva quanto segue.
La dinamica dei fatti, così come descritta nella lettera di richiesta di risarcimento danni spedita del 30.07.2012 e nella premessa dell‟atto di citazione in prime cure - oltreché nelle memorie ex art. 183, comma VI, n.1 c.p.c. - è stata pienamente confermata in sede di escussione testimoniale da e . Testimone_1 Testimone_2
Il primo, sentito all'udienza del 25.11.2016, così ha dichiarato: “(…) ho assistito personalmente all‟incidente occorso in VA nel periodo (…) prima di Natale di circa cinque anni fa intorno alle 17/18 (…) infatti, ero a bordo della mia auto e mi trovavo in VA nei pressi di un passaggio a livello vicino all‟Istituto Tecnico
Commerciale Careri (…) ricordo che nei pressi del passaggio a livello nella direzione di marcia opposta alla mia ho visto due pedoni che camminavano sul bordo della strada (…) ricordo che la mia macchina era in parallelo rispetto all‟auto che in senso opposto ha investito il pedone (…) l‟auto che ha causato l‟incidente era di piccola cilindrata (…) era di colore rosso (…) ad un tratto un‟auto di colore rosso che percorreva la stessa via nella medesima direzione dei pedoni nel mentre transitava investe uno dei pedoni (…) anzi preciso che subito dopo il transito mi sono accorto che uno dei due pedoni era a terra, non ricordo con quale parte dell‟auto sia stato investito (…) ma l‟auto l‟ha investito”.
Inoltre, al termine della sua escussione, il predetto teste ha effettuato una rappresentazione grafica del luogo dell‟incidente, allegata in atti al verbale d‟udienza del 25.11.2016, dando atto della posizione della propria autovettura, di quella dell‟investitore nonché dei due pedoni ed indicando anche il punto in cui si è verificato l‟impatto.
Il teste , infine, escusso alla medesima udienza, ha rilasciato Testimone_2 dichiarazioni del seguente tenore: “Sono a conoscenza dei fatti di questa causa….ho assistito personalmente ad un incidente avvenuto (…) circa cinque anni fa, era comunque inverno….dopo le 16.00/16.30 circa (…) io mi trovavo fuori dal mio ufficio che si trova in VA alla via S. LE e nel mentre entravo ho visto l‟attore che scendeva a piedi dalla detta via con un‟altra persona, nel mentre passava lungo la fascia che è impegnata dalle rotaie e quindi non vi è marciapiede in quanto si interrompe per poi riprendere subito dopo i è stato investito da una macchina rossa una Parte_1
IA UN (…) la macchina rossa proveniva da dietro l‟attore e lo ha investito da dietro e questo è caduto in avanti (…) la macchina lo ha urtato con la parte del faro e quindi con l‟angolo anteriore dx (…) come ho detto io mi trovavo subito fuori della porta del mio ufficio che si trova in via S. LE subito dopo il punto dell‟incidente che è avvenuto di fronte a me a circa 15 metri (…) l‟auto investitrice si è fermata se non ricordo male e non ho visto il conducente, anzi preciso che poi si è formata tanta confusione non so chi fosse” ”(…) su domanda avv viene esibito al teste lo CP_3 schema già effettuato durante la precedente deposizione: (…) il teste conferma la posizione dell‟auto e del pedone (…) la strada è a doppio senso di marcia ed è molto trafficata in quel momento c‟erano anche altre macchine nell‟altro senso di marcia ma tra me ed il pedone non ce ne erano avevo la visibilità libera (…) subito sono andato a soccorrerlo l‟attore tremava e si lamentava di dolori in tutto il corpo(…) dopo poco è arrivato il figlio e lo ha portato al PPSS”.
Da quanto sopra emerge una sostanziale convergenza tra le due dichiarazioni testimoniali - rese peraltro da testi del tutto estranei alle parti - che hanno confermato in maniera chiara ed univoca le circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro per cui è causa di talché non vi è motivo di dubitare della loro autenticità e genuinità.
Trattandosi, peraltro, di incidente avvenuto tra auto e pedone - tanto più ove si consideri che l‟autovettura ha investito da tergo il e che, Controparte_24 quest‟ultimo, non avrebbe potuto ragionevolmente evitare l‟impatto – la responsabilità dell‟occorso va addebitata esclusivamente al ai sensi dell‟art. 2054, Persona_1 comma 1, c.c..
Chiarito quanto sopra in ordine all‟an debeatur, occorre ora procedere alla quantificazione del danno alla persona subito dal così come Parte_1 valutato dalla C.T.U. medico-legale espletata in prime cure - che, sulla scorta della documentazione medica allegata e della visita effettuata sul paziente, risulta comunque redatta con oggettiva scrupolosità e dovizia di particolari e con le necessarie cognizioni medico-legali, anche per quanto concerne la quantificazione del danno biologico e dell‟invalidità temporanea totale e parziale - le cui conclusioni si condividono pienamente.
La stessa, dopo aver premesso che: “1. Esiste il rapporto causale, secondo i noti criteri cronologico qualitativo, quantitativo, modale topografico, tra il fatto lesivo com e descritto dalla parte e le conseguenze fisiopischiche patite dal periziando…”, conclude come segue: “2. I fatti lesivi hanno cagionato un peggioramento delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti;
non sussistono precedenti morbosi.
3. la percentuale di invalidità permanente è valutabile al 12% (guida orientativa per la valutazione del danno biologico. Bergagna)
4. I postumi sono suscettibili intervento chirurgico, fermo restando l'impotenza funzionale che né condizionerà le attività quotidiane nel cronico
5. La durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, è così suddivisa: • giorni 07 (sette) al 75% (cento per cento) - recte: settantacinque per cento n.d.r. -
• giorni 30 (trenta) al 50% (cinquanta per cento)
• giorni 47 (quarantasette) al 25% (venticinque per cento);
7. Le spese sanitarie in atti da ritenere necessarie, pertinenti, congrue e di opportuna durata in relazione all'infortunio del traffico descritto ammontano ad €. 255,31.”.
Il danno così valutato, andrà pertanto liquidato secondo le tabelle del Tribunale di
Milano, non tenendo conto dell‟incremento per sofferenza soggettiva, non altrimenti dimostrata, nel seguente modo:
ITP 75% (115,00 *7 : 3/4) €. 603,75
ITP 50% (115,00 *30 : ½) €. 1.725,00
ITP 25% (115,00 *47 : ¼) €. 1.351,25
I.P. 12% €. 22.073,00
TOTALE €. 25.753,00
Oltre spese mediche documentate per complessivi €. 255,31.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell‟adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione dei danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di €. 25.753,00 al momento dell'incidente (19.12.2011).
Vanno quindi calcolati, sulla somma rivalutata anno per anno, la rivalutazione e gli interessi dal 19.12.2011 all'attualità. La somma così risultante andrà ovviamente corrisposta in solido da tutte le parti convenute, ovvero dagli eredi di : Persona_1 Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
(per rappresentazione di ,
[...] Persona_2 Controparte_11
(per rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_6 rappresentazione di , (per Controparte_10 Controparte_12 rappresentazione di e dalla Controparte_10 [...] tranne che da e Controparte_1 Controparte_4 CP_5
[...]
Questi ultimi, infatti, hanno dato prova di avere rinunciato all‟eredità del predetto
, di talché va dichiarata la loro estromissione dal giudizio per carenza Persona_1 di legittimazione passiva.
Per i suesposti motivi l‟appello va accolto per quanto di ragione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di tutti i convenuti, in solido tra di essi, fatta eccezione per e Controparte_25 Controparte_26 nei confronti dei quali si dispone l‟integrale compensazione delle stesse per entrambi i gradi di giudizio, stante la loro rinuncia all‟eredità di . Persona_1
Pertanto, con riferimento al primo grado di giudizio, queste vanno liquidate come da dispositivo, in base al disposto dell‟art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione minimo per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo del giudizio (€. 25.753,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute, in complessivi €. 3.140,65, di cui €. 460,66 per la fase di studio, €.
389,00 per la fase introduttiva, €. 840,00 per la fase istruttoria ed €. 851,00, per la fase decisionale ed €. 600,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
Con riferimento al presente grado, le stesse, tenendo conto dei medesimi parametri sopra esposti, vanno liquidate in complessivi €. 3.810,00, di cui €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase istruttoria, €. 956,00, per la fase decisionale ed €. 904,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull‟appello proposto da nei Parte_1 confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, Controparte_6 Controparte_7
(per Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_11 rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_6 rappresentazione di , (per Controparte_10 Controparte_12 rappresentazione di , e Controparte_10 Controparte_4 CP_5
tutti in qualità di eredi di , con atto di citazione notificato in
[...] Persona_1 data 11.11.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_6 Controparte_7
(per Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_11
rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_6
rappresentazione di , (per Controparte_10 Controparte_12
rappresentazione di;
Controparte_10
2) Dichiara l‟estromissione dal presente giudizio di e Controparte_4
Controparte_5
3) Accoglie l‟appello per quanto di ragione e, per l‟effetto,
4) Dichiara unico responsabile del sinistro per cui è causa;
Persona_1
5) Condanna in solido Controparte_6 Controparte_7
(per Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_11
rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_6
rappresentazione di , (per Controparte_10 Controparte_12
rappresentazione di tutti in qualità di eredi di Controparte_10 Per_1
e la in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di ed a Parte_1 titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di €. 25,753,00, oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell‟incidente (07.01.2015), e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal
07.01.2015 all‟attualità, ed oltre spese mediche sostenute per complessivi €. 255,31;
6) Condanna in solido Controparte_6 Controparte_7
(per Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_11
rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_6
rappresentazione di , (per Controparte_10 Controparte_12
rappresentazione di tutti in qualità di eredi di Controparte_10 Per_1
e la in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese e competenze del primo grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Parte_1
3.140,65, oltre IVA ed accessori;
7) Condanna in solido Controparte_6 Controparte_7
(per Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_11 rappresentazione di , (per Persona_2 Controparte_6 rappresentazione di , (per Controparte_10 Controparte_12 rappresentazione di tutti in qualità di eredi di Controparte_10 Per_1
e la in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Parte_1
3.810,00, oltre IVA ed accessori;
8) Compensa integralmente le spese di lite relativi ad entrambi i gradi tra e Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
9) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di tutti gli appellati, in solido tra di essi, tranne che per e Controparte_4 Controparte_5
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 12.09.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)