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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/08/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°7698 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora, n. 4, presso lo studio dell'avv. Patrizia Reina, giusta procura allegata alla costituzione di nuovo difensore attrice e
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Foltran, all'indirizzo PEC:
che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Email_1
Federica Bardini, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché
pagina 1 di 27 (C.F. ), elettivamente CP_2 C.F._1
domiciliato in Verona, via Evangelista Torricelli n. 12/c, presso lo studio degli avv.ti Eva Tavellin e Christian Costantini, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto a cui riunita la causa civile di primo grado iscritta al n. 7699 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso l'avv. Francesco Foltran, all'indirizzo PEC: Email_1
che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Federica Bardini, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ricorrente e
(C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora, n. 4, presso lo studio dell'avv. Patrizia Reina, giusta procura allegata alla costituzione di nuovo difensore convenuta
Motivi della decisione
1. Fatti controversi. Il giudizio cautelare.
1.1. La vicenda giudiziaria originava da un ricorso per sequestro conservativo ai sensi dell'art. 671 c.p.c. avanzato in data 09/08/2023 davanti al Tribunale di Monza da (di seguito anche solo Controparte_1
o nei confronti di Controparte_3 Parte_1
(di seguito anche solo o , inteso ad ottenere Parte_1 Parte_1 pagina 2 di 27 dal tribunale un provvedimento del seguente contenuto: “voglia autorizzare con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c., fissando contestualmente l'udienza di comparizione personale delle parti ed il termine per la notifica del ricorso e del decreto, il sequestro conservativo dei beni mobili, anche presso terzi, nonché dei beni immobili e delle somme e cose di proprietà o dovute alla (c.f. e P. Iva Parte_1
) con sede in Via Bergamo n. 1 a Varedo (MB), sino alla P.IVA_1
concorrenza di almeno € 301.225,00
(trecentounomiladuecuentoventicinque/00) ovvero della somma che il Giudice riterrà congrua”, ciò al fine di preservare gli effetti dell'eventuale accoglimento della proponenda azione di merito, così delineata nel petitum dalla ricorrente: “… si dichiara che il presente procedimento è strumentale alla conservazione delle ragioni della ricorrente nelle more della proposizione di un giudizio di merito avente ad oggetto la domanda di annullamento e/o risoluzione del contratto di cessione dei crediti fiscali all'edilizia concluso con per fatto e colpa del cedente, con Parte_1
consequenziale domanda di pagamento dell'obbligazione pecuniaria dedotta nella fattura n. 21/2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e di risarcimento del danno subito dal ricorrente”. La causa veniva iscritta al n. RG
6033/2023.
La cautela veniva concessa inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c. con decreto pronunciato in data 10/08/2023, stante la ravvisata sussistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione del sequestro e rilevato, altresì, che la preventiva instaurazione del contraddittorio avrebbe potuto pregiudicare l'attuazione del provvedimento, attesa “l'assenza di un bilancio aggiornato, la cessione di crediti inesistenti per estinguere il debito nei confronti della ricorrente e la verosimile sottoposizione della resistente ad indagini giudiziarie sono aspetti che fanno temere l'inadempimento della resistente stessa all'obbligazione oggetto di giudizio”. Il vincolo conservativo pagina 3 di 27 veniva, dunque, disposto fino alla concorrenza di €301.225,00 sui beni mobili e immobili e delle somme di proprietà di Parte_1
All' udienza di convalida del vincolo cautelare conservativo concesso inaudita altera parte del 24/08/2023, il Tribunale di Monza, sezione feriale, riservava la decisione e con ordinanza pronunciata il 29/08/2023 confermava il sequestro conservativo nel contraddittorio delle parti, sui beni mobili, immobili e crediti di cui fino alla Parte_1
concorrenza dell'importo di €301.255,00.
1.2. L'ordinanza di autorizzazione del sequestro ex art. 671 c.p.c. pronunciata in favore di in data 29/08/2023 Controparte_1
veniva poi reclamata da con ricorso ex art. Parte_1
669 terdecies c.p.c. proposto in data 13/09/2023. La causa veniva iscritta al n.
RG 6326/2023.
Con ordinanza pronunciata in data 19/10/2023 il ricorso veniva così e la ordinanza reclamata veniva confermata, avuto specifico riguardo alla sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, quest'ultimo soprattutto sotto il profilo oggettivo dato dalla consistenza solo monetaria del patrimonio del debitore, rispetto al quale il provvedimento veniva ritenuto congruamente motivato.
2. Il giudizio di merito n. 7698/2023 r.g.
2.1. Alla luce di tutto quanto precede, con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva il presente giudizio di Parte_1
merito ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c. al fine di sentir dichiarare “1) … privo di efficacia nei confronti della l'atto di cessione di Controparte_4
credito sottoscritto in data 4.03.2023 tra l'ing. e la CP_2 CP_3
per fatti sopravvenuti e non imputabili a parte attrice;
2) … che la
[...]
a fronte delle clausole 9) e 10) dell'atto del 8.3.2023 Parte_1
non è tenuta al pagamento di € 301.225,00 ceduto alla Controparte_3
dall'ing. in data 4.3.23 a fronte della fattura 21/23 ( 22/23); 3) … CP_2 pagina 4 di 27 inesistente il presunto credito di € 301.225,00 portato dalla fattura n. 21 del
4.03.2023 ( 22/23) emessa dall'ing nulla e contestata, e comunque CP_2
che la non debba restituire la somma di € 150.667,50 Controparte_4
bonificata dalla all'ing. 4) … revocare il Decreto di Sequestro CP_2
Conservativo disposto con provvedimento del 29.08.2023, comunicato in data
30.08.2023, nel giudizio n. 6033/2023 RG del Tribunale di Monza, con il quale la è stata autorizzata ad eseguire il Controparte_1
sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di cui la
[...]
risulti titolare sino alla concorrenza dell'importo di € Parte_1
301.225,00; 5) Condannare l e l'ing a risarcire in CP_3 CP_2
solido tra loro alla la somma di € 100.000,00 quale Controparte_4 indennizzo e risarcimento dei danni per quanto subito;
…”.
In fatto, l'attrice esponeva innanzitutto che: a) “… in data 4.03.2023 la acquistava dall'ing. ai sensi dell'art. 1264 c.c., Controparte_3 CP_2
dietro il pagamento di un corrispettivo pari ad € 150.677,50, un credito di importo pari ad € 301.255,00 presuntivamente vantato dallo stesso nei confronti della Società Maiullari Impianti Elettrici S.r.l. per il lavoro del 110% ed in particolare per il primo SAL del 30%, che come noto scompare o si perde se i lavori non si ultimano nel totale del 110%”; b) “L in data Parte_1
8 marzo 2023 subiva l'atto di cessione del credito, rappresentando in un documento che scambiava con la che in caso di problemi sul credito d'imposta ceduto la stessa doveva essere manlevata da oneri e responsabilità”:
c) “Qualche giorno dopo l subiva un sequestro preventivo da parte Parte_1
del Tribunale di Monza per circa € 4.038.000,00 del proprio cassetto fiscale sulla scorta di una denuncia presentata da una cliente per una presunta omissione e relativa a false dichiarazioni rese per il 30% del SAL.
Sostanzialmente si verificava il congelamento del cassetto fiscale che era frutto delle dichiarazioni rilasciate dal D.L. nell'ambito delle verifiche eseguite e delle asseverazioni rilasciate al G.C. Tale circostanza ha fatto sì che pagina 5 di 27 la accedendo al proprio cassetto fiscale da li a qualche Controparte_3
giorno non abbia rinvenuto più i crediti d'imposta ceduti dalla
[...]
e frutto dell'acquisto all'esito della cessione del credito Parte_1
con l'ing. ; d) “La chiedeva e diffidava la Società CP_2 [...]
e l'Ing a comunicare le cause di inesistenza e/o Parte_1 CP_2
non spettanza dei crediti. La Società diffidava, altresì, la Controparte_3
società e l'Ing. alla restituzione entro Parte_1 CP_2
15 giorni dal ricevimento della missiva, di una somma pari ad euro
150.677,50, oltre interessi legali (da computare a decorrere dal 20.03.2023), corrispondente al valore di acquisto del credito ceduto dall'Ing. e CP_2
per il pagamento del quale aveva accettato dalla Parte_1 la cessione dei crediti fiscali, con l'avvertenza che, decorso inutilmente
[...]
detto termine, avrebbe provveduto ad adire le competenti sedi per chiedere la condanna in solido degli stessi alla restituzione della somma di euro
150.677,50 versata a titolo di corrispettivo dei crediti dedotti nella fattura n.
21 del 02.03.2023, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, con ulteriore aggravio di spese a loro carico”; e) “… l Parte_1
respingeva le contestazioni mosse nei suoi confronti invitando a
[...]
formularne unicamente nei confronti dell'Ing soggetto unico con cui la CP_2
aveva avuto rapporti. Infatti, la Controparte_1 CP_3
ha intrattenuto rapporti solo con l'Ing e non anche con l
[...] CP_2 [...]
che non conosce la detta società e che subisce un atto Parte_1
di cessione quale terzo soggetto presunto debitore dell'ing . CP_2
In diritto, la deduceva che “il contratto Parte_1
di cessione del credito tra l e la societ Parte_1 [...]
dovrà essere dichiarato nullo e/o comunque risolto per cause non CP_3
imputabili alla con la conseguenza che la Parte_1
stessa nulla deve alla ... Infatti, il presunto credito di € Controparte_3
301.225,00 portato dalla fattura n. 21/23 scaturisce dalla certificazione SAL pagina 6 di 27 30% effettuata dall'ing. e oggetto di verifica da parte dell'Autorità CP_2
Giudiziaria. Appare chiaro che, stando così le cose, la Parte_1
non era tenuta ad adempiere l'obbligazione pecuniaria di cui alla
[...]
fattura n. 21/2023 essendo venuto meno il credito d'imposta oggetto delle prestazioni di cui a quella fattura e che di fatto ha contestato in sede di opposizione al sequestro conservativo”. L'attrice deduceva, inoltre: “La chiede che il Giudice adito voglia accogliere la presente Controparte_4
domanda di efficacia della condizioni 9) e 10) dell'atto dell'8.3.2023, perinente all'atto di cessione del 4.3.2023. Sulla scorta delle condizioni di cui al capo 9) del detto accordo in forza della quale “In caso di accettazione della presente proposta da parte di il relativo contratto potrà CP_5 essere risolto qualora il Cessionario non dovesse riscontrare come ceduto a proprio favore il Credito di Imposta sulla Piattaforma ADE oppure qualora il credito di imposta indicato dal Cedente sulla Piattaforma ADE come ceduto al
Cessionario e da quest'ultimo accettato risulti diverso, sotto qualunque aspetto
(ad es. importo ceduto, codice tributo, anno di riferimento, natura del credito
Prima cessione=SI/NO ecc.), rispetto al Credito di Imposta come sopra individuato” e n. 10) “ ..Con l'accettazione sulla Piattaforma ADE della cessione a proprio favore del credito d'imposta ceduto sopra indicato l
[...]
dichiara di nulla avere più a pretendere da ” la CP_3 Parte_2
va tenuta estranea da ogni pretesa della Parte_1 CP_3
lamentava, infine, di aver patito danni Parte_1
derivanti dalla cessione del credito operata tra l'Ing. e la CP_2
“che si possono quantificare in almeno € 100.000,00. Tale importo CP_3
si desume dalla circostanza che l nell'arco di 6 mesi ha subito una Parte_1
cessione ed un sequestro, legato a responsabilità dell'ing. e della CP_2
che anziché dirimere tra loro la vicenda hanno coinvolto la srl attrice”.
2.2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/01/2024, chiedendo il Controparte_1 pagina 7 di 27 rigetto di tutte le domande spiegate da e Parte_1
chiedendo la riunione ex art. 273, co. 2 c.p.c. del presente giudizio con il procedimento n. 7699/2023 R.G. già pendente dinanzi all'intestato Tribunale,
e introdotto da nei confronti di Controparte_3 Parte_1
[...]
In fatto, esponeva che “Alla luce dei Controparte_1
rapporti che intercorrevano co l'Ing rappresentava Controparte_3 CP_2
alla Società di vantare nei confronti dell … Parte_1
un credito per prestazioni professionali di consulenza ingegneristica pari ad euro 301.255,00 dedotto nella fattura n. 21 del 02.03.2023 (doc. 2) e proponeva alla di acquistarlo … Con comunicazione via Controparte_3 pec del 2 marzo 2023 trasmessa dall'Ing alla Societ CP_2 Controparte_3
e, per conoscenza, alla l'Ing. riportava il Parte_1 CP_2
contenuto dell'accordo raggiunto fra tutte e tre le Parti (doc. 3). In particolare,
l'Ing dava atto che ha espresso la volontà di accettare CP_2 CP_3
la cessione di tale credito dal sottoscritto ed essere pagato da
[...]
tramite cessione del credito fiscale derivante da pratiche Parte_1
super bonus 110% per il totale dell'importo del credito”. Nella medesima comunicazione l'Ing. individuava puntualmente i crediti fiscali che CP_2
risultavano presenti nel cassetto fiscale dell Parte_1
e che quest'ultima era disponibile a trasferire a quale Controparte_3
modalità di estinzione del credito professionale cedendo dedotto nella fattura n. 21/2023 emessa dal professionista ed allegata in copia alla pec. L'Ing. proponeva di procedere come segue: può rispondere alla CP_2 CP_3
presente mail accettando il credito in oggetto e mettendo in copia anche
Una volta accettato il credito da parte d Parte_1 [...]
inoltrerà il contratto firmato, CP_3 Parte_1
già in suo possesso, per la cessione del credito dal cassetto fiscale e procederà
a inoltrare le suddette pratiche dal proprio cassetto fiscale a quello di pagina 8 di 27 Una volta accettati i crediti sul cassetto fiscale da parte di la stessa provvederà a saldare il debito nei miei confronti come da accordi privati presi in separata sede””.
Inoltre, esponeva che, in data 04/03/2023 “l'Ing. ed CP_2 [...]
sottoscrivevano la scrittura privata “Cessione di credito CP_3
commerciale” con la quale il professionista proponeva ai Controparte_3
sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione del credito risultante dalla fattura n. 21 del
02.03.2023 di euro 301.255,00 emessa nei confronti della Parte_1
per le prestazioni professionali dal medesimo rese (doc. 4). …
[...]
In pari data, acquistava dunque dall'Ing. il Controparte_3 CP_2
credito di Euro 301.255,00 dietro il pagamento di un corrispettivo di euro
150.677,50, pari al 50% del valore nominale dello stesso. … Sempre in data
04.03.2023, l'Ing. comunicava a mezzo pec alla CP_2 Parte_1
di aver ceduto il credito di euro 301.255,00
[...] Controparte_3
di cui alla fattura n. 21 del 02.03.2023 che allegava in copia, specificando che
“Tale fattura, vede come metodo di pagamento concordato con la
[...]
la “Cessione del Credito Fiscale” già maturato e Parte_1
derivante dalle pratiche Superbonus 110% da me asseverate di cui sono in possesso ed ho controllato tutta la relativa documentazione” (doc. 5). …
Successivamente, in data 06.03.2023, in qualità di Controparte_3
cessionaria comunicava a mezzo pec all'Ing. e, per conoscenza, alla CP_2
l'intervenuta accettazione della cessione del Parte_1
credito, sostenendo che avrebbe provveduto al pagamento in favore del cedente del corrispettivo pattuito solo dopo il perfezionamento del trasferimento dei crediti fiscali della nel Parte_1
proprio cassetto fiscale (doc. 6, cfr.: “Attendiamo copia del contratto firmato da ed una volta accettati i crediti sul nostro Parte_1
cassetto fiscale provvederemo a saldare immediatamente il debito nei confronti dell'Ing. come da accordi presi”). … CP_2 Parte_1 pagina 9 di 27 in data 08.03.2023, trasmetteva a mezzo pec alla Parte_1 CP_3
una proposta di cessione pro soluto di crediti d'imposta all'edilizia di cui
[...]
era titolare per effetto dell'applicazione di sconto in fattura effettuato nei confronti di nove committenti (i.e. beneficiari dei bonus edilizi), puntualmente individuati, ad integrale pagamento del credito di euro 301.255,00 portato dalla fattura n. 22 del 04.03.2023 (il riferimento è da intendersi alla fattura n.
21 del 02.03.2023, docc. 7-8). … Tale scrittura privata prevedeva al punto 3) che “Entro 3 (tre giorni) dall'accettazione da parte d della CP_5
presente proposta, provvederà al Parte_1
caricamento della cessione del Credito nella Piattaforma ADE, dandone comunicazione a ”. Inoltre, al punto 4), stabiliva che CP_5
“Entro i successivi 3 (tre) giorni dalla visualizzazione della cessione del credito e comunque dalla comunicazione di Parte_1
di cui al precedente punto, il Cessionario provvederà ad accettare sulla
Piattaforma ADE la cessione a proprio favore del Credito di Imposta indicato”
e, al punto, 5), precisava che “I Crediti di Imposta oggetto di proposta di cessione si intenderanno trasferiti dal Cedente al Cessionario alla data di accettazione, sulla Piattaforma ADE da parte del Cessionario”. Al punto 6) garantiva a di essere il legittimo e Parte_1 Controparte_3
incontestato beneficiario dei crediti di imposta e di averli legittimamente maturati ai sensi della normativa applicabile. Al punto 10) le Parti pattuivano che “Con l'accettazione sulla Piattaforma ADE della cessione a proprio favore del Credito di Imposta sopra indicato, dichiara di nulla CP_5
avere più a pretendere d per quanto dedotto Parte_1
in premessa e comunque per qualsivoglia titolo”. Al contempo, con la clausola n. 9) le Parti prevedevano la seguente causa di risoluzione del contratto: “In caso di accettazione della presente proposta da parte d il CP_5
relativo contratto potrà essere risolto qualora il Cessionario non dovesse riscontrare come ceduto a proprio favore il Credito di Imposta sulla pagina 10 di 27 Piattaforma ADE oppure qualora il credito di imposta indicato dal Cedente sulla Piattaforma ADE come ceduto al Cessionario e da quest'ultimo accettato risulti diverso, sotto qualunque aspetto (ad es. importo ceduto, codice tributo, anno di riferimento, natura del credito Prima cessione=SI/NO ecc.), rispetto al
Credito di Imposta come sopra individuato””. esponeva, poi, che “Dopo aver accettato i crediti fiscali trasferiti in suo favore dalla Parte_1
– anche all'esito dell'attività di due diligence condotta dal
[...]
proprio commercialista di fiducia, rag. – Controparte_6 CP_3
in data 27.03.2023, provvedeva ad utilizzare in compensazione la prima
[...]
quota annuale dei crediti fiscali suddetti, i.e. … tuttavia la delega F24 veniva scartata dall'Agenzia delle Entrate in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter dell'art. 37 D.L. n. 223/2006 e dunque la compensazione non si perfezionava (doc. 10). … In seguito allo scarto, il commercialista incaricato
… visionava nuovamente il cassetto fiscale della e Controparte_3
constatava che tutti i crediti d'imposta ceduti alla ricorrente dalla
[...]
pari complessivamente ad euro 301.255,00 e ripartiti Parte_1
in quattro quote annuali di euro 75.313,75 ciascuna per gli anni d'imposta
2023, 2024, 2025, 2026, inizialmente visibili, non erano più disponibili, come da estratto del 29.03.2023 che si dimette (docc. 11-12). … Con missiva datata
21.06.2023 trasmessa via pec in pari data, l'avv. Attilio Scarcella, per conto della societ confermava che i crediti fiscali Parte_1
ceduti non erano più nella disponibilità della cessionaria. Controparte_3
Nella stessa, infatti, il legale attestava che “Causa una verifica della A.G. ha subito il congelamento del cassetto fiscale e che è in corso l'indagine per appurare la verità (allo stato vi è un sequestro preventivo)” (doc. 23)”.
In diritto, la convenuta deduceva: “… la cessione del credito portato dalla fattura n. 21/2023 conclusa fra l'Ing. e in CP_2 Controparte_3
data 4.03.2023 deve essere dichiarata valida ed efficace nei confronti del debitore ceduto la cessione dei crediti fiscali Parte_1 pagina 11 di 27 all'edilizia stipulata fra e Parte_1 Controparte_3
in data 08.03.2023 non si è perfezionata, dunque, parte attrice non si è liberata dall'obbligazione di pagamento della somma di euro 301.255,00 nei confronti dell'odierna resistente;
il contratto di cessione di crediti fiscali all'edilizia concluso fra e in data Parte_1 Controparte_3
08.03.2023 deve essere dichiarato risolto per il verificarsi della condizione di cui all'art. 9 del medesimo contratto, con la conseguenza che
[...]
è tenuta al pagamento del debito pecuniario di euro Parte_1
301.255,00 (oltre interessi moratori al saggio previsto dall'art. 5 D.Lgs. n.
231/2002 dal dì del dovuto, i.e. 02.03.2023, al saldo)”. spiegava domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di cessione di crediti d'imposta concluso con in Parte_1
data 08/03/2023 con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma di €301.255,00 oltre interessi moratori al saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dall'art. 5, d.lgs. 2 ottobre 2002,
n. 231 in combinato disposto con l'art. 1284 co. 4 c.c. Ad ogni modo, la convenuta precisava che il contratto di cessione di crediti concluso con doveva comunque intendersi risolto di diritto Parte_1
ex art. 1457 c.c., ovvero ex art. 1453 c.c. In via di subordine, la convenuta chiedeva l'annullamento del contratto di cessione di crediti d'imposta all'edilizia concluso con per dolo perpetrato Parte_1
da quest'ultima, ex art. 1439 c.c., con conseguente condanna di al Parte_1
pagamento della somma di €301.255,00 oltre interessi moratori al saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Infine, in via ulteriormente subordinata, l'annullamento ex art. 1429 c.c. del contratto di cessione di crediti d'imposta all'edilizia concluso con con Parte_1
conseguente condanna della attrice al pagamento della somma di €301.255,00 oltre interessi moratori al saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. pagina 12 di 27 Avuto riguardo alla domanda di risarcimento del danno, lamentava di aver patito danni dalla condotta di Parte_1
contraria a buona fede, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
[...]
2.3. Si costituiva in giudizio anche il quale chiedeva CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: per tutte le ragioni di cui in premessa, accertare la violazione del principio processuale
“ne bis in idem” attuata dalla Società Maiullari e per effetto di Parte_1
ciò dichiarare inammissibile la domanda proposta con il presente procedimento dalla Società In via principale nel Parte_1 Parte_1
merito: per tutte le ragioni di cui in premessa, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni già esposte nella parte in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale: per tutte le ragioni di cui in premessa, Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare che la
Società è debitrice nei confronti dell'Ing. c.f. Parte_1 CP_2
delle seguenti somme per i seguenti titoli: 1) € C.F._1
40.521,34 a titolo di mancato pagamento delle note pro-forma n.151/2022, n.
4/2023 e n. 13/2023; 2) € 520.000,00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di danno di immagine;
3) € 1.262.650,06 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di danno patrimoniale nella voce del lucro cessante;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di condanna dell'Ing. al CP_2
pagamento in favore della in persona dell'amministratore Parte_1
unico pro-tempore, P.Iv con sede legale a Varedo (MB) in Via P.IVA_1
Bergamo n. 1 , della somma di € 100.000,00 in solido con la società
[...]
si chiede di compensare (anche solo parzialmente) la richiesta CP_3
attorea con le somme dovute d all'Ing inserite Parte_1 CP_2
nella domanda riconvenzionale;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite interamente rifusi”.
2.4. All'esito dell'udienza del 18/04/2024, il Giudice, ritenuta pagina 13 di 27 meritevole di accoglimento l'istanza di riunione del giudizio con numero di
R.G. 7698/2023 con quello recante numero di R.G. 7699/2023, disponeva la riunione dei procedimenti e si riservava sulle istanze istruttorie.
3. Il giudizio riunito n. 7699/2023 r.g.
3.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 30/10/2023
e ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione udienza, introduceva anch'essa il giudizio di merito ai Controparte_1
sensi dell'art. 669 octies c.p.c. al fine di sentir dichiarare: “… il verificarsi della condizione di cui all'art. 9 del contratto di cessione dei crediti fiscali all'edilizia concluso tra e Controparte_3 Parte_1
il 08.03.2023, dichiarare risolto il predetto contratto e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di euro 301.255,00 oltre interessi moratori al saggio previsto CP_3
dall'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 da computarsi a decorrere dal 02.03.2023; … risolto, ai sensi dell'art. 1457 c.c., il contratto di cessione dei crediti fiscali all'edilizia concluso tra e Controparte_3 Parte_1
il 08.03.2023, e, per l'effetto, condannare al Parte_1
pagamento in favore di di euro 301.255,00 oltre interessi Controparte_3
moratori al saggio previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 da computarsi a decorrere dal 02.03.2023; … risolto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il contratto di cessione dei crediti fiscali all'edilizia concluso tra e Controparte_3
il 08.03.2023, e, per l'effetto, condannare Parte_1
al pagamento in favore d Parte_1 Controparte_3
di euro 301.255,00 oltre interessi moratori al saggio previsto dall'art. 5 D.Lgs.
n. 231/2002 da computarsi a decorrere dal 02.03.2023; In via subordinata: accertato e dichiarato il dolo omissivo perpetrato da Parte_1
annullarsi, ai sensi dell'art. 1439 c.c., il contratto di cessione
[...]
dei crediti fiscali all'edilizia concluso tra e Controparte_3 [...]
il 08.03.2023, e, per l'effetto, condannare Parte_1 Parte_1 pagina 14 di 27 al pagamento in favore di di euro Parte_1 Controparte_3
301.255,00 oltre interessi moratori al saggio previsto dall'art. 5 D.Lgs. n.
231/2002, da computarsi a decorrere dal 02.03.2023; In via ulteriormente subordinata: accertato e dichiarato l'errore essenziale e riconoscibile in cui è incors annullarsi, ai sensi dell'art. 1429 c.c., il contratto di Controparte_3
cessione dei crediti fiscali all'edilizia concluso tra e Controparte_3
il 08.03.2023, e, per l'effetto, condannare Parte_1
al pagamento in favore d Parte_1 Controparte_3
di euro 301.255,00 oltre interessi moratori al saggio previsto dall'art. 5 D.Lgs.
n. 231/2002, da computarsi a decorrere dal 02.03.2023; In ogni caso: condannar al risarcimento dei danni patiti e Parte_1 patiendi d da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; Controparte_3
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
3.2. Costituendosi in giudizio, Parte_1
chiamava in causa nella sua qualità di Direttore dei Lavori e CP_2
cedente il credito per prestazioni professionali di consulenza ingegneristica pari ad €301.255,00 dedotto nella fattura n. 21 del 02/03/2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, per le ragioni dedotte in narrativa, riunire il presente giudizio n. 7699/23 RG con quello portante il n. 7698/2023
R.G. del Tribunale di Monza che verrà chiamato all'udienza del 21.03.2024 dott.ssa Ciccone, previa gli adempimenti di rito;
2) Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa dell'Ing. (cod. fisc. CP_7 [...]
) con studio in Verona Largo San Nazaro n. 1 e residente in C.F._2
Verona Vicolo Vento n. 4, PEC e, conseguentemente, Email_2
spostare l'udienza nel rispetto dei termini liberi a comparire;
3) Nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla per le ragioni Controparte_3
esposte, dando atto che la non ha commesso alcuno degli Controparte_4
illeciti contestati e/o richiesti a parte ricorrente e che la stessa ha subito ingiustamente i giudizi in essere;
4) Per l'effetto ritenere che l CP_4 pagina 15 di 27 srl è estranea ai fatti ed agli accordi tra la e l'ing. anche CP_3 CP_2
all'esito della n.c. 6/23; 5) Revocare il sequestro conservativo emesso per sopravvenuta carenza di legittimazione a seguito anche della n.c. n. 6/23 di
150 mila euro;
6) Condannare parte ricorrente per lite temeraria e stabilire il giusto indennizzo per la oltre le domande di cui al giudizio Controparte_4
7698/23 RG;
7) Con vittoria di spese e compensi di lite”.
3.3. Disposta la riunione tra i giudizi, il Giudice rigettava tutte le istanze istruttorie e le istanze ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussine orale della lite. Nelle more, ha proposto due istanze di revoca e riduzione Parte_1
del sequestro conservativo, entrambe rigettate, anche in sede di reclamo;
all'esito della decisione sulle predette istanze, veniva ricalendarizzata l'udienza di discussione della lite;
la causa è pervenuta all'udienza del 4 giugno 2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., ove le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di udienza depositate telematicamente;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
4. Questioni pregiudiziali e preliminari.
In via preliminare, occorre rilevare – per circoscrivere l'oggetto della pronuncia di merito – che la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto nel giudizio n. 7698/2023 r.g. va dichiarata inammissibile per CP_2
carenza dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c.
Infatti, la domanda riconvenzionale per essere ammissibile deve dipendere da fatti che siano genericamente collegati con i fatti costitutivi della domanda principale o con i fatti estintivi o impeditivi o modificativi già introdotti nella causa sotto forma di eccezione. In altri termini, la domanda riconvenzionale, ampia il rapporto processuale instaurato dall'attore con la proposizione di un'autonoma domanda che deve dipendere dal titolo già dedotto in giudizio dall'attore ovvero da quello che già appartiene alla causa quale mezzo di eccezione. La dipendenza dal titolo si intende riferita a pagina 16 di 27 qualsiasi rapporto o situazione giuridica nella quale sia ravvisabile un
“collegamento obiettivo” tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile il simultaneus processus in ordine alle due domande (cfr. Cass. 05/07/2018 n. 17612).
Nella specie, la domanda riconvenzionale non dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attrice o da quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione. Difatti, oggetto della domanda riconvenzionale è il pagamento per delle seguenti somme per i seguenti titoli (diversi da quello oggetto del contendere): “1) € 40.521,34 a titolo di mancato pagamento delle note pro- forma n.151/2022, n. 4/2023 e n. 13/2023; 2) € 520.000,00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di danno di immagine;
3) €
1.262.650,06 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di danno patrimoniale nella voce del lucro cessante” (v. conclusioni della comparsa di . CP_2
In coerenza con tale conclusione, è stata ritenuta infondata la richiesta di emissione di ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. Invero, la inammissibilità della domanda avanzata dal convenuto in ordine a tali rapporti preclude anche la possibilità di introdurre istanze anticipatorie di condanna, ponendosi in contrasto con i limiti che l'art
36 c.p.c. pone per tutte le domande riconvenzionali, e cioè che siano in qualche modo connesse alle domande ed eccezioni già ritualmente introdotte nella causa principale (cfr. Cass. 17612/18 cit.).
5. Merito della lite.
5.1. Emerge ex actiis che, in data 4 marzo 2023, Controparte_3
acquistava dall'ing. ai sensi dell'art. 1264 c.c., dietro il pagamento CP_2
di un corrispettivo pari ad €150.677,50, un credito di importo pari ad
€301.255,00 vantato dal cedente nei confronti della Parte_1
per le prestazioni professionali dal medesimo rese, dedotte nella
[...]
fattura n. 21 del 02/03/2023 (cfr. doc. 4 fasc. . pagina 17 di 27 In data 04/03/2023, l'Ing. comunicava a mezzo pec alla CP_2 [...]
di aver ceduto a il credito di Parte_1 Controparte_3
€301.255,00 di cui alla fattura n. 21 del 02/03/2023 che allegava in copia, specificando che “Tale fattura, vede come metodo di pagamento concordato con la la “Cessione del Credito Fiscale” già Parte_1
maturato e derivante dalle pratiche Superbonus 110% da me asseverate di cui sono in possesso ed ho controllato tutta la relativa documentazione” e ordinando alla stessa di provvedere al pagamento del debito di cui alla suddetta fattura unicamente nei confronti di (cfr. doc. 5 Controparte_3
fasc. .
Successivamente, in data 08/03/2023, accettava quale Controparte_3
modalità di estinzione dell'obbligazione – nella quale era subentrata – la cessione in suo favore di un pacchetto di crediti d'imposta della tipologia
“Superbonus” ex art. 119 D.L. n. 34/2020, acquisiti dalla Parte_1
per effetto dello sconto in fattura applicato dalla stessa ad una
[...]
serie di committenti ai sensi dell'art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. n. 34/2020. Il contratto sottoscritto tra e Controparte_3 Parte_1
dettagliava l'elenco dei crediti fiscali di cui era titolare (cfr. doc. 7 Parte_1
fasc. .
Il giorno seguente (09/03/2023), la Parte_1
comunicava a mezzo pec a di aver provveduto alla cessione Controparte_3
dei crediti fiscali (cfr. doc. 8 fasc. .
Sempre nell'ambito degli accordi presi tra e Controparte_3 Parte_1
quest'ultima, al punto 6), garantiva di essere il “legittimo e incontestato
[...]
beneficiario dei crediti di imposta e di averli legittimamente maturati ai sensi della normativa applicabile”. Inoltre, al punto 9), le parti prevedevano che: “In caso di accettazione della presente proposta da parte d il CP_5
relativo contratto potrà essere risolto qualora il Cessionario non dovesse riscontrare come ceduto a proprio favore il Credito di Imposta sulla pagina 18 di 27 Piattaforma ADE oppure qualora il credito di imposta indicato dal Cedente sulla Piattaforma ADE come ceduto al Cessionario e da quest'ultimo accettato risulti diverso, sotto qualunque aspetto (ad es. importo ceduto, codice tributo, anno di riferimento, natura del credito Prima cessione=SI/NO ecc.), rispetto al
Credito di Imposta come sopra individuato” (cfr. all. sub doc. 3 al fasc. ricorrente).
È pacifico – in quanto ammesso da entrambe le parti – che i crediti fiscali ceduti dalla sono stati eliminati dal cassetto Parte_1
fiscale della come attestato anche dallo scarto della delega Controparte_3
F24 presentata il 27/03/2023 (all. sub doc. 4 al fasc. ricorrente). Al riguardo, la ha dedotto e documentato, nel presente giudizio di merito, di Parte_1
aver subito un provvedimento di sequestro preventivo e di “congelamento” del cassetto fiscale (cfr. doc. 11 fasc. . Parte_1
Non è, all'evidenza, possibile indagare in questa sede la legittimità del sequestro preventivo, peraltro non contestata dall'attrice: resta il fatto della
“scomparsa” dei crediti ceduti dalla dal cassetto fiscale di Parte_1
e la conseguente caducazione dell'accordo concluso inter Controparte_3
partes l'08/032023, risolutivamente condizionato al fatto che “… il
Cessionario non dovesse riscontrare come ceduto a proprio favore il Credito di
Imposta sulla Piattaforma ADE oppure qualora il credito di imposta indicato dal Cedente sulla Piattaforma ADE come ceduto al Cessionario e da quest'ultimo accettato risulti diverso, sotto qualunque aspetto (ad es. importo ceduto, codice tributo, anno di riferimento, natura del credito Prima cessione=SI/NO ecc.), rispetto al Credito di Imposta come sopra individuato”.
Nemmeno è possibile indagare in questa sede la legittimità delle attestazioni di conformità rilasciate dall'ing. per le pratiche che CP_2
hanno generato il credito fiscale poi ceduto da a Resta il fatto Parte_1
che il credito maturato nei confronti della di Parte_1
€301.225,00, come da fattura del 04/03/2023, è stato riconosciuto dalla stessa pagina 19 di 27 cessionaria laddove ha adempiuto all'obbligazione di pagamento mediante cessione di altri crediti (art. 1198 c.c.).
La stessa ricostruzione offerta dall'attrice si pone in contraddizione con la dedotta eccezione di inesistenza del credito ceduto dall'ing. Non è CP_2
verosimile, infatti, che la pur nella consapevolezza Parte_1
dell'inesistenza o comunque dell'inconsistenza del credito vantato nei suoi confronti, si sia impegnata a saldare il debito mediante prestazione diversa dall'adempimento – e cioè mediante cessione di altri crediti – piuttosto che opporre al cessionario le eccezioni contro la validità dell'originario rapporto o quelle dirette a far valere l'estinzione del credito (art. 1264 c.c.).
Ciò è ancora più vero se si considera che, nelle premesse del contratto dell'08/03/2023, le parti danno conto della precedente cessione del credito da parte dell'ing. e la espressamente dichiara di CP_2 Parte_1
accettare la cessione, con ciò riconoscendo il proprio debito e rinunciando implicitamente a far valere nei confronti del cessionario le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente.
Da ultimo, la circostanza, invocata dalla Parte_1
dell'emissione di una nota di credito da parte dell'Ing. , non
[...] CP_2
integra certamente una prova dell'inesistenza (peraltro parziale) del credito ceduto. Tale circostanza – da cui l'attrice vorrebbe ricavare elementi nel senso dell'incertezza dell'ammontare del credito oggetto di cessione o, addirittura, del venire meno del contratto stesso – è in realtà priva di sostanziale rilievo ove si consideri che detto credito è stato determinato (e riconosciuto) dalla nel suo preciso ammontare e che il motivo dell'emissione di tale Parte_1
documento contabile era di tipo fiscale, al fine di evitare il pagamento di tasse e tributi su importi non incassati, essendo il prezzo della cessione inferiore al credito stesso.
5.2. Posto, quindi, che il mancato avveramento dell'evento sub condicione è fatto non contestato, anzi espressamente ammesso, dall'attrice, la pagina 20 di 27 suddetta pacifica ammissione in ordine all'avveramento dell'evento condizionale determina l'avverarsi della condizione risolutiva, rispondendo ciò alla volontà delle parti;
donde va dichiarata la perdita di efficacia del contratto di cessione dei crediti dell'08/03/2023 tra Parte_1
(in qualità di cedente) e (in qualità di cessionaria).
[...] Controparte_3
Dovendo, di conseguenza, rilevarsi che non emergono dati obiettivi da cui ragionevolmente desumere che la società attrice non debba considerarsi ancora tenuta al pagamento della somma di €301.255,00, originariamente vantata dall'ing. e successivamente ceduta alla stante CP_2 Controparte_3
il disposto dell'art. 1198 c.c., ai sensi del quale “Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti”.
Nel caso di specie, come visto, non risulta una diversa volontà delle parti, le quali condizionavano risolutivamente il contratto di cessione dei crediti fiscali al fatto che “il Cessionario non dovesse riscontrare come ceduto a proprio favore il Credito di Imposta sulla Piattaforma ADE oppure qualora il credito di imposta indicato dal Cedente sulla Piattaforma ADE come ceduto al
Cessionario e da quest'ultimo accettato risulti diverso, sotto qualunque aspetto
…”.
La difesa di parte convenuta ha sostenuto l'applicabilità del D.lgs.
231/2002.
Tale opinione non è condivisa dal Tribunale.
Invero, quanto all'applicabilità del 1284 comma 4 c.c. (certamente operante, ratione temporis, ex art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, per essere il procedimento iniziato dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione), è stato puntualizzato che ciò che rileva,
a tal fine, è che il pagamento venga effettuato nel contesto di una “transazione commerciale”, caratterizzata quest'ultima dalla presenza di prestazioni pagina 21 di 27 consistenti – anche non esclusivamente, purché prevalentemente – nella consegna di merci o nella prestazione di servizi. Il sintagma “transazione commerciale” riassume, dunque, il genus dei contratti ai quali la disciplina degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. trova applicazione e deve essere riferito, perciò, non soltanto a contratti tipici come la compravendita e l'appalto, ma anche a tutti quei contratti tipici quali la somministrazione, il contratto d'opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l'agenzia, oltre che a quei contratti atipici che prevedono una prestazione di dare o di facere contro il pagamento di un prezzo.
All'interno del codice civile, infatti, l'espressione “prestazione di servizi”, si rinviene ad esempio nella disciplina del lavoro domestico (art. 2240 c.c.) ed è altresì richiamata nella definizione del contratto d'opera
(compimento di un servizio, art. 2222 c.c.), in alternativa al compimento di un'opera; ugualmente, nella definizione dell'appalto (art. 1655 c.c.), l'oggetto del contratto è descritto come compimento di un'opera o di un servizio, ma deve ritenersi, in adesione alla prevalente dottrina, che l'espressione prestazione di servizi nella norma in esame sia stata usata dal legislatore in senso non tecnico e stia ad indicare tutte le prestazioni di fare (e, quindi, anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento, così che nella stessa espressione va compresa la generalità dei contratti (tra “imprese”) caratterizzati da un pagamento in denaro quale corrispettivo di prestazioni della più varia natura (di dare, di consegnare, di fare, di non fare, etc.).
L'espressione consegna di merci o prestazione di servizi indica in generale tutto ciò che viene fornito contro il pagamento di un prezzo. In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo (così Cass. n. 10528 del
31/03/2022). pagina 22 di 27 Per queste considerazioni, la misura degli interessi cosiddetti ultralegali
è pure applicabile ai contratti d'opera professionale (Cass. n. 8611 del
16/03/2022).
Ai sensi del citato art. 4, D.lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Periodo di pagamento che, nel caso di specie, non può superare il termine di “a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”.
La Suprema Corte ha già stabilito che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass. n. 24973 del 19/08/2022). Nel caso di specie, ha formalmente diffidato e messo in mora Controparte_3 [...]
con la missiva trasmessa a mezzo pec in data 20/06/2023 Parte_1
(cfr. doc. 21 fasc. .
5.3. Quanto alla domanda risarcitoria fondata sulla violazione del dovere di buona fede ex artt. 137 e 1338 c.c., essa va disattesa. Invero, è stata fornita la prova dei danni e dei disagi connessi alla violazione del dovere di buona fede nelle trattative precontrattuali, laddove la prospettazione di parte convenuta, è del tutto generica e carente, sia in punto di Controparte_3
allegazione che di prova, in ordine al pregiudizio subito e all'efficacia causale delle condotte di controparte rispetto al danno lamentato.
In proposito, infatti, la giurisprudenza della suprema corte ha pagina 23 di 27 costantemente affermato il principio secondo il quale, essendo il rapporto di causalità fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, incombe su colui che agisce per conseguire tale ristoro l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di fornire la prova della sua esistenza (cfr. Cass. 11/04/2006, n. 8386; Cass.
24/02/2006, n. 4184; Cass. 23/05/2001, n. 7026).
Ed infatti, al di là della generica allegazione in ordine alla “condotta poco trasparente della e al fatto che Parte_1
il non ha ancora provveduto al pagamento Parte_1
della somma €301.255,00, non è stato specificato quale sarebbe il danno ulteriore derivante dall'inadempimento.
A tale proposito va ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni ha l'onere di fornire la prova di aver subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale per effetto dell'inadempimento o del fatto illecito della controparte, non essendo la prova del danno in re ipsa, anche laddove accertato in giudizio l'inesatto o tardivo adempimento del contratto ovvero l'avvenuta commissione di un fatto illecito extracontrattuale, costituente titolo del contendere (cfr. sul punto Cass.
20889/2016).
Se è vero infatti che, chi chiede il risarcimento del danno in questione, per assolvere l'onere della prova su di lui incombente ex art. 2697 c.c., può certamente avvalersi di presunzioni (che siano gravi, precise e concordanti), non è però meno vero che egli deve, a tal fine, pur sempre prima allegare e poi dimostrare la sussistenza di elementi indiziari e circostanze fattuali (che costituiscono il fatto lesivo) idonei a fondare la presunzione che egli abbia tratto un pregiudizio economico (cfr. Cass. 31233/2018).
Non è questo però il caso, non essendo state minimamente dimostrate, né adeguatamente allegate, le conseguenze dannose derivanti dalla condotta
(in tesi) contraria a buona fede ex artt. 1337 e 1338 c.c. pagina 24 di 27
6. Le spese di lite.
6.1. Assorbita ogni altra questione, residua la pronuncia in ordine alle spese della lite.
In particolare, tra l'attrice la convenuta si registra la Controparte_3
prevalente soccombenza dell'attrice, che pertanto va condannata alla rifusione delle spese della lite principale.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo in relazione alla somma riconosciuta in concreto, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
6.2. Inoltre, vanno interamente poste a carico dell'attrice in favore della convenuta le spese di lite relative al procedimento per sequestro conservativo ante causam (RG n. 6033/2023) ed al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (RG
n. 6326/2023), in applicazione del principio della soccombenza rispetto alla domanda di inefficacia del contratto di cessione di pagamento del credito ceduto, con quantificazione in relazione al valore della causa, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
Al riguardo, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza della
Cassazione (Cass. civ., 07/02/2006, n. 2529), “la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”)” e, ancora, “la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore rileva in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva” (Cass. civ. pagina 25 di 27 22/03/2007, n. 6974), “con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA” (Cass. civ. 22/05/2007, n. 11877, confermato anche dalla successiva pronuncia n.7806/2010). In sintesi, secondo l'orientamento della
Cassazione, laddove il beneficiario della prestazione professionale sia un soggetto titolare di partita IVA – per il quale, perciò, la prestazione professionale non è un “costo”, ma una mera “partita di giro” – la propria qualità personale gli consentirà di portare in detrazione la somma relativa all'IVA e la stessa non potrà essere addebitabile al debitore.
6.3. Nel rapporto processuale tra l'attrice e il convenuto CP_2
l'esito della lite, conclusasi con il rigetto della domanda attrice e la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, costituisce giustificato motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice, Parte_1
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di Controparte_1
e, per l'effetto:
[...]
1) dichiara inefficace la di cessione dei crediti fiscali come operata nel contratto dell'8 marzo 2023 stipulato tra e Parte_1
di cui in motivazione;
Controparte_1
2) dichiara tenuta e condanna al Parte_1
pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 pagina 26 di 27 €301.255,00 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 decorrenti dal
20/06/2023;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte convenuta, CP_2
- condanna alla rifusione delle spese di Parte_1
lite di questo giudizio in favore di in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, che liquida in €3.426,00 per esborsi e in €15.028,30 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e
C.P.A. come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del procedimento per sequestro conservativo ante causam iscritto al n. RG
6033/2023 del Tribunale di Monza in favore di Controparte_1
quantificate in €607,00 per esborsi e in €3.899,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e C.P.A. come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del procedimento per reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. RG 6326/2023 del Tribunale di Monza in favore di Controparte_1
quantificate in €3.899,00, oltre spese generali al 15%, IVA (se
[...]
dovuta) e C.P.A. come per legge;
- compensa integralmente le spese della lite tra Parte_1
e
[...] CP_2
Monza, 01/08/2025
Il giudice
Maddalena Ciccone
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
- SEZIONE 2^ CIVILE -
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°7698 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora, n. 4, presso lo studio dell'avv. Patrizia Reina, giusta procura allegata alla costituzione di nuovo difensore attrice e
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Foltran, all'indirizzo PEC:
che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Email_1
Federica Bardini, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché
pagina 1 di 27 (C.F. ), elettivamente CP_2 C.F._1
domiciliato in Verona, via Evangelista Torricelli n. 12/c, presso lo studio degli avv.ti Eva Tavellin e Christian Costantini, che lo rappresentano e difendono, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto a cui riunita la causa civile di primo grado iscritta al n. 7699 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso l'avv. Francesco Foltran, all'indirizzo PEC: Email_1
che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Federica Bardini, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ricorrente e
(C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora, n. 4, presso lo studio dell'avv. Patrizia Reina, giusta procura allegata alla costituzione di nuovo difensore convenuta
Motivi della decisione
1. Fatti controversi. Il giudizio cautelare.
1.1. La vicenda giudiziaria originava da un ricorso per sequestro conservativo ai sensi dell'art. 671 c.p.c. avanzato in data 09/08/2023 davanti al Tribunale di Monza da (di seguito anche solo Controparte_1
o nei confronti di Controparte_3 Parte_1
(di seguito anche solo o , inteso ad ottenere Parte_1 Parte_1 pagina 2 di 27 dal tribunale un provvedimento del seguente contenuto: “voglia autorizzare con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c., fissando contestualmente l'udienza di comparizione personale delle parti ed il termine per la notifica del ricorso e del decreto, il sequestro conservativo dei beni mobili, anche presso terzi, nonché dei beni immobili e delle somme e cose di proprietà o dovute alla (c.f. e P. Iva Parte_1
) con sede in Via Bergamo n. 1 a Varedo (MB), sino alla P.IVA_1
concorrenza di almeno € 301.225,00
(trecentounomiladuecuentoventicinque/00) ovvero della somma che il Giudice riterrà congrua”, ciò al fine di preservare gli effetti dell'eventuale accoglimento della proponenda azione di merito, così delineata nel petitum dalla ricorrente: “… si dichiara che il presente procedimento è strumentale alla conservazione delle ragioni della ricorrente nelle more della proposizione di un giudizio di merito avente ad oggetto la domanda di annullamento e/o risoluzione del contratto di cessione dei crediti fiscali all'edilizia concluso con per fatto e colpa del cedente, con Parte_1
consequenziale domanda di pagamento dell'obbligazione pecuniaria dedotta nella fattura n. 21/2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e di risarcimento del danno subito dal ricorrente”. La causa veniva iscritta al n. RG
6033/2023.
La cautela veniva concessa inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c. con decreto pronunciato in data 10/08/2023, stante la ravvisata sussistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione del sequestro e rilevato, altresì, che la preventiva instaurazione del contraddittorio avrebbe potuto pregiudicare l'attuazione del provvedimento, attesa “l'assenza di un bilancio aggiornato, la cessione di crediti inesistenti per estinguere il debito nei confronti della ricorrente e la verosimile sottoposizione della resistente ad indagini giudiziarie sono aspetti che fanno temere l'inadempimento della resistente stessa all'obbligazione oggetto di giudizio”. Il vincolo conservativo pagina 3 di 27 veniva, dunque, disposto fino alla concorrenza di €301.225,00 sui beni mobili e immobili e delle somme di proprietà di Parte_1
All' udienza di convalida del vincolo cautelare conservativo concesso inaudita altera parte del 24/08/2023, il Tribunale di Monza, sezione feriale, riservava la decisione e con ordinanza pronunciata il 29/08/2023 confermava il sequestro conservativo nel contraddittorio delle parti, sui beni mobili, immobili e crediti di cui fino alla Parte_1
concorrenza dell'importo di €301.255,00.
1.2. L'ordinanza di autorizzazione del sequestro ex art. 671 c.p.c. pronunciata in favore di in data 29/08/2023 Controparte_1
veniva poi reclamata da con ricorso ex art. Parte_1
669 terdecies c.p.c. proposto in data 13/09/2023. La causa veniva iscritta al n.
RG 6326/2023.
Con ordinanza pronunciata in data 19/10/2023 il ricorso veniva così e la ordinanza reclamata veniva confermata, avuto specifico riguardo alla sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, quest'ultimo soprattutto sotto il profilo oggettivo dato dalla consistenza solo monetaria del patrimonio del debitore, rispetto al quale il provvedimento veniva ritenuto congruamente motivato.
2. Il giudizio di merito n. 7698/2023 r.g.
2.1. Alla luce di tutto quanto precede, con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva il presente giudizio di Parte_1
merito ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c. al fine di sentir dichiarare “1) … privo di efficacia nei confronti della l'atto di cessione di Controparte_4
credito sottoscritto in data 4.03.2023 tra l'ing. e la CP_2 CP_3
per fatti sopravvenuti e non imputabili a parte attrice;
2) … che la
[...]
a fronte delle clausole 9) e 10) dell'atto del 8.3.2023 Parte_1
non è tenuta al pagamento di € 301.225,00 ceduto alla Controparte_3
dall'ing. in data 4.3.23 a fronte della fattura 21/23 ( 22/23); 3) … CP_2 pagina 4 di 27 inesistente il presunto credito di € 301.225,00 portato dalla fattura n. 21 del
4.03.2023 ( 22/23) emessa dall'ing nulla e contestata, e comunque CP_2
che la non debba restituire la somma di € 150.667,50 Controparte_4
bonificata dalla all'ing. 4) … revocare il Decreto di Sequestro CP_2
Conservativo disposto con provvedimento del 29.08.2023, comunicato in data
30.08.2023, nel giudizio n. 6033/2023 RG del Tribunale di Monza, con il quale la è stata autorizzata ad eseguire il Controparte_1
sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di cui la
[...]
risulti titolare sino alla concorrenza dell'importo di € Parte_1
301.225,00; 5) Condannare l e l'ing a risarcire in CP_3 CP_2
solido tra loro alla la somma di € 100.000,00 quale Controparte_4 indennizzo e risarcimento dei danni per quanto subito;
…”.
In fatto, l'attrice esponeva innanzitutto che: a) “… in data 4.03.2023 la acquistava dall'ing. ai sensi dell'art. 1264 c.c., Controparte_3 CP_2
dietro il pagamento di un corrispettivo pari ad € 150.677,50, un credito di importo pari ad € 301.255,00 presuntivamente vantato dallo stesso nei confronti della Società Maiullari Impianti Elettrici S.r.l. per il lavoro del 110% ed in particolare per il primo SAL del 30%, che come noto scompare o si perde se i lavori non si ultimano nel totale del 110%”; b) “L in data Parte_1
8 marzo 2023 subiva l'atto di cessione del credito, rappresentando in un documento che scambiava con la che in caso di problemi sul credito d'imposta ceduto la stessa doveva essere manlevata da oneri e responsabilità”:
c) “Qualche giorno dopo l subiva un sequestro preventivo da parte Parte_1
del Tribunale di Monza per circa € 4.038.000,00 del proprio cassetto fiscale sulla scorta di una denuncia presentata da una cliente per una presunta omissione e relativa a false dichiarazioni rese per il 30% del SAL.
Sostanzialmente si verificava il congelamento del cassetto fiscale che era frutto delle dichiarazioni rilasciate dal D.L. nell'ambito delle verifiche eseguite e delle asseverazioni rilasciate al G.C. Tale circostanza ha fatto sì che pagina 5 di 27 la accedendo al proprio cassetto fiscale da li a qualche Controparte_3
giorno non abbia rinvenuto più i crediti d'imposta ceduti dalla
[...]
e frutto dell'acquisto all'esito della cessione del credito Parte_1
con l'ing. ; d) “La chiedeva e diffidava la Società CP_2 [...]
e l'Ing a comunicare le cause di inesistenza e/o Parte_1 CP_2
non spettanza dei crediti. La Società diffidava, altresì, la Controparte_3
società e l'Ing. alla restituzione entro Parte_1 CP_2
15 giorni dal ricevimento della missiva, di una somma pari ad euro
150.677,50, oltre interessi legali (da computare a decorrere dal 20.03.2023), corrispondente al valore di acquisto del credito ceduto dall'Ing. e CP_2
per il pagamento del quale aveva accettato dalla Parte_1 la cessione dei crediti fiscali, con l'avvertenza che, decorso inutilmente
[...]
detto termine, avrebbe provveduto ad adire le competenti sedi per chiedere la condanna in solido degli stessi alla restituzione della somma di euro
150.677,50 versata a titolo di corrispettivo dei crediti dedotti nella fattura n.
21 del 02.03.2023, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, con ulteriore aggravio di spese a loro carico”; e) “… l Parte_1
respingeva le contestazioni mosse nei suoi confronti invitando a
[...]
formularne unicamente nei confronti dell'Ing soggetto unico con cui la CP_2
aveva avuto rapporti. Infatti, la Controparte_1 CP_3
ha intrattenuto rapporti solo con l'Ing e non anche con l
[...] CP_2 [...]
che non conosce la detta società e che subisce un atto Parte_1
di cessione quale terzo soggetto presunto debitore dell'ing . CP_2
In diritto, la deduceva che “il contratto Parte_1
di cessione del credito tra l e la societ Parte_1 [...]
dovrà essere dichiarato nullo e/o comunque risolto per cause non CP_3
imputabili alla con la conseguenza che la Parte_1
stessa nulla deve alla ... Infatti, il presunto credito di € Controparte_3
301.225,00 portato dalla fattura n. 21/23 scaturisce dalla certificazione SAL pagina 6 di 27 30% effettuata dall'ing. e oggetto di verifica da parte dell'Autorità CP_2
Giudiziaria. Appare chiaro che, stando così le cose, la Parte_1
non era tenuta ad adempiere l'obbligazione pecuniaria di cui alla
[...]
fattura n. 21/2023 essendo venuto meno il credito d'imposta oggetto delle prestazioni di cui a quella fattura e che di fatto ha contestato in sede di opposizione al sequestro conservativo”. L'attrice deduceva, inoltre: “La chiede che il Giudice adito voglia accogliere la presente Controparte_4
domanda di efficacia della condizioni 9) e 10) dell'atto dell'8.3.2023, perinente all'atto di cessione del 4.3.2023. Sulla scorta delle condizioni di cui al capo 9) del detto accordo in forza della quale “In caso di accettazione della presente proposta da parte di il relativo contratto potrà CP_5 essere risolto qualora il Cessionario non dovesse riscontrare come ceduto a proprio favore il Credito di Imposta sulla Piattaforma ADE oppure qualora il credito di imposta indicato dal Cedente sulla Piattaforma ADE come ceduto al
Cessionario e da quest'ultimo accettato risulti diverso, sotto qualunque aspetto
(ad es. importo ceduto, codice tributo, anno di riferimento, natura del credito
Prima cessione=SI/NO ecc.), rispetto al Credito di Imposta come sopra individuato” e n. 10) “ ..Con l'accettazione sulla Piattaforma ADE della cessione a proprio favore del credito d'imposta ceduto sopra indicato l
[...]
dichiara di nulla avere più a pretendere da ” la CP_3 Parte_2
va tenuta estranea da ogni pretesa della Parte_1 CP_3
lamentava, infine, di aver patito danni Parte_1
derivanti dalla cessione del credito operata tra l'Ing. e la CP_2
“che si possono quantificare in almeno € 100.000,00. Tale importo CP_3
si desume dalla circostanza che l nell'arco di 6 mesi ha subito una Parte_1
cessione ed un sequestro, legato a responsabilità dell'ing. e della CP_2
che anziché dirimere tra loro la vicenda hanno coinvolto la srl attrice”.
2.2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/01/2024, chiedendo il Controparte_1 pagina 7 di 27 rigetto di tutte le domande spiegate da e Parte_1
chiedendo la riunione ex art. 273, co. 2 c.p.c. del presente giudizio con il procedimento n. 7699/2023 R.G. già pendente dinanzi all'intestato Tribunale,
e introdotto da nei confronti di Controparte_3 Parte_1
[...]
In fatto, esponeva che “Alla luce dei Controparte_1
rapporti che intercorrevano co l'Ing rappresentava Controparte_3 CP_2
alla Società di vantare nei confronti dell … Parte_1
un credito per prestazioni professionali di consulenza ingegneristica pari ad euro 301.255,00 dedotto nella fattura n. 21 del 02.03.2023 (doc. 2) e proponeva alla di acquistarlo … Con comunicazione via Controparte_3 pec del 2 marzo 2023 trasmessa dall'Ing alla Societ CP_2 Controparte_3
e, per conoscenza, alla l'Ing. riportava il Parte_1 CP_2
contenuto dell'accordo raggiunto fra tutte e tre le Parti (doc. 3). In particolare,
l'Ing dava atto che ha espresso la volontà di accettare CP_2 CP_3
la cessione di tale credito dal sottoscritto ed essere pagato da
[...]
tramite cessione del credito fiscale derivante da pratiche Parte_1
super bonus 110% per il totale dell'importo del credito”. Nella medesima comunicazione l'Ing. individuava puntualmente i crediti fiscali che CP_2
risultavano presenti nel cassetto fiscale dell Parte_1
e che quest'ultima era disponibile a trasferire a quale Controparte_3
modalità di estinzione del credito professionale cedendo dedotto nella fattura n. 21/2023 emessa dal professionista ed allegata in copia alla pec. L'Ing. proponeva di procedere come segue: può rispondere alla CP_2 CP_3
presente mail accettando il credito in oggetto e mettendo in copia anche
Una volta accettato il credito da parte d Parte_1 [...]
inoltrerà il contratto firmato, CP_3 Parte_1
già in suo possesso, per la cessione del credito dal cassetto fiscale e procederà
a inoltrare le suddette pratiche dal proprio cassetto fiscale a quello di pagina 8 di 27 Una volta accettati i crediti sul cassetto fiscale da parte di la stessa provvederà a saldare il debito nei miei confronti come da accordi privati presi in separata sede””.
Inoltre, esponeva che, in data 04/03/2023 “l'Ing. ed CP_2 [...]
sottoscrivevano la scrittura privata “Cessione di credito CP_3
commerciale” con la quale il professionista proponeva ai Controparte_3
sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione del credito risultante dalla fattura n. 21 del
02.03.2023 di euro 301.255,00 emessa nei confronti della Parte_1
per le prestazioni professionali dal medesimo rese (doc. 4). …
[...]
In pari data, acquistava dunque dall'Ing. il Controparte_3 CP_2
credito di Euro 301.255,00 dietro il pagamento di un corrispettivo di euro
150.677,50, pari al 50% del valore nominale dello stesso. … Sempre in data
04.03.2023, l'Ing. comunicava a mezzo pec alla CP_2 Parte_1
di aver ceduto il credito di euro 301.255,00
[...] Controparte_3
di cui alla fattura n. 21 del 02.03.2023 che allegava in copia, specificando che
“Tale fattura, vede come metodo di pagamento concordato con la
[...]
la “Cessione del Credito Fiscale” già maturato e Parte_1
derivante dalle pratiche Superbonus 110% da me asseverate di cui sono in possesso ed ho controllato tutta la relativa documentazione” (doc. 5). …
Successivamente, in data 06.03.2023, in qualità di Controparte_3
cessionaria comunicava a mezzo pec all'Ing. e, per conoscenza, alla CP_2
l'intervenuta accettazione della cessione del Parte_1
credito, sostenendo che avrebbe provveduto al pagamento in favore del cedente del corrispettivo pattuito solo dopo il perfezionamento del trasferimento dei crediti fiscali della nel Parte_1
proprio cassetto fiscale (doc. 6, cfr.: “Attendiamo copia del contratto firmato da ed una volta accettati i crediti sul nostro Parte_1
cassetto fiscale provvederemo a saldare immediatamente il debito nei confronti dell'Ing. come da accordi presi”). … CP_2 Parte_1 pagina 9 di 27 in data 08.03.2023, trasmetteva a mezzo pec alla Parte_1 CP_3
una proposta di cessione pro soluto di crediti d'imposta all'edilizia di cui
[...]
era titolare per effetto dell'applicazione di sconto in fattura effettuato nei confronti di nove committenti (i.e. beneficiari dei bonus edilizi), puntualmente individuati, ad integrale pagamento del credito di euro 301.255,00 portato dalla fattura n. 22 del 04.03.2023 (il riferimento è da intendersi alla fattura n.
21 del 02.03.2023, docc. 7-8). … Tale scrittura privata prevedeva al punto 3) che “Entro 3 (tre giorni) dall'accettazione da parte d della CP_5
presente proposta, provvederà al Parte_1
caricamento della cessione del Credito nella Piattaforma ADE, dandone comunicazione a ”. Inoltre, al punto 4), stabiliva che CP_5
“Entro i successivi 3 (tre) giorni dalla visualizzazione della cessione del credito e comunque dalla comunicazione di Parte_1
di cui al precedente punto, il Cessionario provvederà ad accettare sulla
Piattaforma ADE la cessione a proprio favore del Credito di Imposta indicato”
e, al punto, 5), precisava che “I Crediti di Imposta oggetto di proposta di cessione si intenderanno trasferiti dal Cedente al Cessionario alla data di accettazione, sulla Piattaforma ADE da parte del Cessionario”. Al punto 6) garantiva a di essere il legittimo e Parte_1 Controparte_3
incontestato beneficiario dei crediti di imposta e di averli legittimamente maturati ai sensi della normativa applicabile. Al punto 10) le Parti pattuivano che “Con l'accettazione sulla Piattaforma ADE della cessione a proprio favore del Credito di Imposta sopra indicato, dichiara di nulla CP_5
avere più a pretendere d per quanto dedotto Parte_1
in premessa e comunque per qualsivoglia titolo”. Al contempo, con la clausola n. 9) le Parti prevedevano la seguente causa di risoluzione del contratto: “In caso di accettazione della presente proposta da parte d il CP_5
relativo contratto potrà essere risolto qualora il Cessionario non dovesse riscontrare come ceduto a proprio favore il Credito di Imposta sulla pagina 10 di 27 Piattaforma ADE oppure qualora il credito di imposta indicato dal Cedente sulla Piattaforma ADE come ceduto al Cessionario e da quest'ultimo accettato risulti diverso, sotto qualunque aspetto (ad es. importo ceduto, codice tributo, anno di riferimento, natura del credito Prima cessione=SI/NO ecc.), rispetto al
Credito di Imposta come sopra individuato””. esponeva, poi, che “Dopo aver accettato i crediti fiscali trasferiti in suo favore dalla Parte_1
– anche all'esito dell'attività di due diligence condotta dal
[...]
proprio commercialista di fiducia, rag. – Controparte_6 CP_3
in data 27.03.2023, provvedeva ad utilizzare in compensazione la prima
[...]
quota annuale dei crediti fiscali suddetti, i.e. … tuttavia la delega F24 veniva scartata dall'Agenzia delle Entrate in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter dell'art. 37 D.L. n. 223/2006 e dunque la compensazione non si perfezionava (doc. 10). … In seguito allo scarto, il commercialista incaricato
… visionava nuovamente il cassetto fiscale della e Controparte_3
constatava che tutti i crediti d'imposta ceduti alla ricorrente dalla
[...]
pari complessivamente ad euro 301.255,00 e ripartiti Parte_1
in quattro quote annuali di euro 75.313,75 ciascuna per gli anni d'imposta
2023, 2024, 2025, 2026, inizialmente visibili, non erano più disponibili, come da estratto del 29.03.2023 che si dimette (docc. 11-12). … Con missiva datata
21.06.2023 trasmessa via pec in pari data, l'avv. Attilio Scarcella, per conto della societ confermava che i crediti fiscali Parte_1
ceduti non erano più nella disponibilità della cessionaria. Controparte_3
Nella stessa, infatti, il legale attestava che “Causa una verifica della A.G. ha subito il congelamento del cassetto fiscale e che è in corso l'indagine per appurare la verità (allo stato vi è un sequestro preventivo)” (doc. 23)”.
In diritto, la convenuta deduceva: “… la cessione del credito portato dalla fattura n. 21/2023 conclusa fra l'Ing. e in CP_2 Controparte_3
data 4.03.2023 deve essere dichiarata valida ed efficace nei confronti del debitore ceduto la cessione dei crediti fiscali Parte_1 pagina 11 di 27 all'edilizia stipulata fra e Parte_1 Controparte_3
in data 08.03.2023 non si è perfezionata, dunque, parte attrice non si è liberata dall'obbligazione di pagamento della somma di euro 301.255,00 nei confronti dell'odierna resistente;
il contratto di cessione di crediti fiscali all'edilizia concluso fra e in data Parte_1 Controparte_3
08.03.2023 deve essere dichiarato risolto per il verificarsi della condizione di cui all'art. 9 del medesimo contratto, con la conseguenza che
[...]
è tenuta al pagamento del debito pecuniario di euro Parte_1
301.255,00 (oltre interessi moratori al saggio previsto dall'art. 5 D.Lgs. n.
231/2002 dal dì del dovuto, i.e. 02.03.2023, al saldo)”. spiegava domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di cessione di crediti d'imposta concluso con in Parte_1
data 08/03/2023 con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma di €301.255,00 oltre interessi moratori al saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dall'art. 5, d.lgs. 2 ottobre 2002,
n. 231 in combinato disposto con l'art. 1284 co. 4 c.c. Ad ogni modo, la convenuta precisava che il contratto di cessione di crediti concluso con doveva comunque intendersi risolto di diritto Parte_1
ex art. 1457 c.c., ovvero ex art. 1453 c.c. In via di subordine, la convenuta chiedeva l'annullamento del contratto di cessione di crediti d'imposta all'edilizia concluso con per dolo perpetrato Parte_1
da quest'ultima, ex art. 1439 c.c., con conseguente condanna di al Parte_1
pagamento della somma di €301.255,00 oltre interessi moratori al saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Infine, in via ulteriormente subordinata, l'annullamento ex art. 1429 c.c. del contratto di cessione di crediti d'imposta all'edilizia concluso con con Parte_1
conseguente condanna della attrice al pagamento della somma di €301.255,00 oltre interessi moratori al saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. pagina 12 di 27 Avuto riguardo alla domanda di risarcimento del danno, lamentava di aver patito danni dalla condotta di Parte_1
contraria a buona fede, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
[...]
2.3. Si costituiva in giudizio anche il quale chiedeva CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: per tutte le ragioni di cui in premessa, accertare la violazione del principio processuale
“ne bis in idem” attuata dalla Società Maiullari e per effetto di Parte_1
ciò dichiarare inammissibile la domanda proposta con il presente procedimento dalla Società In via principale nel Parte_1 Parte_1
merito: per tutte le ragioni di cui in premessa, rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni già esposte nella parte in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale: per tutte le ragioni di cui in premessa, Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare che la
Società è debitrice nei confronti dell'Ing. c.f. Parte_1 CP_2
delle seguenti somme per i seguenti titoli: 1) € C.F._1
40.521,34 a titolo di mancato pagamento delle note pro-forma n.151/2022, n.
4/2023 e n. 13/2023; 2) € 520.000,00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di danno di immagine;
3) € 1.262.650,06 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di danno patrimoniale nella voce del lucro cessante;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di condanna dell'Ing. al CP_2
pagamento in favore della in persona dell'amministratore Parte_1
unico pro-tempore, P.Iv con sede legale a Varedo (MB) in Via P.IVA_1
Bergamo n. 1 , della somma di € 100.000,00 in solido con la società
[...]
si chiede di compensare (anche solo parzialmente) la richiesta CP_3
attorea con le somme dovute d all'Ing inserite Parte_1 CP_2
nella domanda riconvenzionale;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite interamente rifusi”.
2.4. All'esito dell'udienza del 18/04/2024, il Giudice, ritenuta pagina 13 di 27 meritevole di accoglimento l'istanza di riunione del giudizio con numero di
R.G. 7698/2023 con quello recante numero di R.G. 7699/2023, disponeva la riunione dei procedimenti e si riservava sulle istanze istruttorie.
3. Il giudizio riunito n. 7699/2023 r.g.
3.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 30/10/2023
e ritualmente notificato insieme al decreto di fissazione udienza, introduceva anch'essa il giudizio di merito ai Controparte_1
sensi dell'art. 669 octies c.p.c. al fine di sentir dichiarare: “… il verificarsi della condizione di cui all'art. 9 del contratto di cessione dei crediti fiscali all'edilizia concluso tra e Controparte_3 Parte_1
il 08.03.2023, dichiarare risolto il predetto contratto e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di euro 301.255,00 oltre interessi moratori al saggio previsto CP_3
dall'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 da computarsi a decorrere dal 02.03.2023; … risolto, ai sensi dell'art. 1457 c.c., il contratto di cessione dei crediti fiscali all'edilizia concluso tra e Controparte_3 Parte_1
il 08.03.2023, e, per l'effetto, condannare al Parte_1
pagamento in favore di di euro 301.255,00 oltre interessi Controparte_3
moratori al saggio previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 da computarsi a decorrere dal 02.03.2023; … risolto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., il contratto di cessione dei crediti fiscali all'edilizia concluso tra e Controparte_3
il 08.03.2023, e, per l'effetto, condannare Parte_1
al pagamento in favore d Parte_1 Controparte_3
di euro 301.255,00 oltre interessi moratori al saggio previsto dall'art. 5 D.Lgs.
n. 231/2002 da computarsi a decorrere dal 02.03.2023; In via subordinata: accertato e dichiarato il dolo omissivo perpetrato da Parte_1
annullarsi, ai sensi dell'art. 1439 c.c., il contratto di cessione
[...]
dei crediti fiscali all'edilizia concluso tra e Controparte_3 [...]
il 08.03.2023, e, per l'effetto, condannare Parte_1 Parte_1 pagina 14 di 27 al pagamento in favore di di euro Parte_1 Controparte_3
301.255,00 oltre interessi moratori al saggio previsto dall'art. 5 D.Lgs. n.
231/2002, da computarsi a decorrere dal 02.03.2023; In via ulteriormente subordinata: accertato e dichiarato l'errore essenziale e riconoscibile in cui è incors annullarsi, ai sensi dell'art. 1429 c.c., il contratto di Controparte_3
cessione dei crediti fiscali all'edilizia concluso tra e Controparte_3
il 08.03.2023, e, per l'effetto, condannare Parte_1
al pagamento in favore d Parte_1 Controparte_3
di euro 301.255,00 oltre interessi moratori al saggio previsto dall'art. 5 D.Lgs.
n. 231/2002, da computarsi a decorrere dal 02.03.2023; In ogni caso: condannar al risarcimento dei danni patiti e Parte_1 patiendi d da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; Controparte_3
con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
3.2. Costituendosi in giudizio, Parte_1
chiamava in causa nella sua qualità di Direttore dei Lavori e CP_2
cedente il credito per prestazioni professionali di consulenza ingegneristica pari ad €301.255,00 dedotto nella fattura n. 21 del 02/03/2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, per le ragioni dedotte in narrativa, riunire il presente giudizio n. 7699/23 RG con quello portante il n. 7698/2023
R.G. del Tribunale di Monza che verrà chiamato all'udienza del 21.03.2024 dott.ssa Ciccone, previa gli adempimenti di rito;
2) Sempre in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa dell'Ing. (cod. fisc. CP_7 [...]
) con studio in Verona Largo San Nazaro n. 1 e residente in C.F._2
Verona Vicolo Vento n. 4, PEC e, conseguentemente, Email_2
spostare l'udienza nel rispetto dei termini liberi a comparire;
3) Nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla per le ragioni Controparte_3
esposte, dando atto che la non ha commesso alcuno degli Controparte_4
illeciti contestati e/o richiesti a parte ricorrente e che la stessa ha subito ingiustamente i giudizi in essere;
4) Per l'effetto ritenere che l CP_4 pagina 15 di 27 srl è estranea ai fatti ed agli accordi tra la e l'ing. anche CP_3 CP_2
all'esito della n.c. 6/23; 5) Revocare il sequestro conservativo emesso per sopravvenuta carenza di legittimazione a seguito anche della n.c. n. 6/23 di
150 mila euro;
6) Condannare parte ricorrente per lite temeraria e stabilire il giusto indennizzo per la oltre le domande di cui al giudizio Controparte_4
7698/23 RG;
7) Con vittoria di spese e compensi di lite”.
3.3. Disposta la riunione tra i giudizi, il Giudice rigettava tutte le istanze istruttorie e le istanze ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussine orale della lite. Nelle more, ha proposto due istanze di revoca e riduzione Parte_1
del sequestro conservativo, entrambe rigettate, anche in sede di reclamo;
all'esito della decisione sulle predette istanze, veniva ricalendarizzata l'udienza di discussione della lite;
la causa è pervenuta all'udienza del 4 giugno 2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., ove le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di udienza depositate telematicamente;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
4. Questioni pregiudiziali e preliminari.
In via preliminare, occorre rilevare – per circoscrivere l'oggetto della pronuncia di merito – che la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto nel giudizio n. 7698/2023 r.g. va dichiarata inammissibile per CP_2
carenza dei presupposti di cui all'art. 36 c.p.c.
Infatti, la domanda riconvenzionale per essere ammissibile deve dipendere da fatti che siano genericamente collegati con i fatti costitutivi della domanda principale o con i fatti estintivi o impeditivi o modificativi già introdotti nella causa sotto forma di eccezione. In altri termini, la domanda riconvenzionale, ampia il rapporto processuale instaurato dall'attore con la proposizione di un'autonoma domanda che deve dipendere dal titolo già dedotto in giudizio dall'attore ovvero da quello che già appartiene alla causa quale mezzo di eccezione. La dipendenza dal titolo si intende riferita a pagina 16 di 27 qualsiasi rapporto o situazione giuridica nella quale sia ravvisabile un
“collegamento obiettivo” tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile il simultaneus processus in ordine alle due domande (cfr. Cass. 05/07/2018 n. 17612).
Nella specie, la domanda riconvenzionale non dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attrice o da quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione. Difatti, oggetto della domanda riconvenzionale è il pagamento per delle seguenti somme per i seguenti titoli (diversi da quello oggetto del contendere): “1) € 40.521,34 a titolo di mancato pagamento delle note pro- forma n.151/2022, n. 4/2023 e n. 13/2023; 2) € 520.000,00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di danno di immagine;
3) €
1.262.650,06 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di danno patrimoniale nella voce del lucro cessante” (v. conclusioni della comparsa di . CP_2
In coerenza con tale conclusione, è stata ritenuta infondata la richiesta di emissione di ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. Invero, la inammissibilità della domanda avanzata dal convenuto in ordine a tali rapporti preclude anche la possibilità di introdurre istanze anticipatorie di condanna, ponendosi in contrasto con i limiti che l'art
36 c.p.c. pone per tutte le domande riconvenzionali, e cioè che siano in qualche modo connesse alle domande ed eccezioni già ritualmente introdotte nella causa principale (cfr. Cass. 17612/18 cit.).
5. Merito della lite.
5.1. Emerge ex actiis che, in data 4 marzo 2023, Controparte_3
acquistava dall'ing. ai sensi dell'art. 1264 c.c., dietro il pagamento CP_2
di un corrispettivo pari ad €150.677,50, un credito di importo pari ad
€301.255,00 vantato dal cedente nei confronti della Parte_1
per le prestazioni professionali dal medesimo rese, dedotte nella
[...]
fattura n. 21 del 02/03/2023 (cfr. doc. 4 fasc. . pagina 17 di 27 In data 04/03/2023, l'Ing. comunicava a mezzo pec alla CP_2 [...]
di aver ceduto a il credito di Parte_1 Controparte_3
€301.255,00 di cui alla fattura n. 21 del 02/03/2023 che allegava in copia, specificando che “Tale fattura, vede come metodo di pagamento concordato con la la “Cessione del Credito Fiscale” già Parte_1
maturato e derivante dalle pratiche Superbonus 110% da me asseverate di cui sono in possesso ed ho controllato tutta la relativa documentazione” e ordinando alla stessa di provvedere al pagamento del debito di cui alla suddetta fattura unicamente nei confronti di (cfr. doc. 5 Controparte_3
fasc. .
Successivamente, in data 08/03/2023, accettava quale Controparte_3
modalità di estinzione dell'obbligazione – nella quale era subentrata – la cessione in suo favore di un pacchetto di crediti d'imposta della tipologia
“Superbonus” ex art. 119 D.L. n. 34/2020, acquisiti dalla Parte_1
per effetto dello sconto in fattura applicato dalla stessa ad una
[...]
serie di committenti ai sensi dell'art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. n. 34/2020. Il contratto sottoscritto tra e Controparte_3 Parte_1
dettagliava l'elenco dei crediti fiscali di cui era titolare (cfr. doc. 7 Parte_1
fasc. .
Il giorno seguente (09/03/2023), la Parte_1
comunicava a mezzo pec a di aver provveduto alla cessione Controparte_3
dei crediti fiscali (cfr. doc. 8 fasc. .
Sempre nell'ambito degli accordi presi tra e Controparte_3 Parte_1
quest'ultima, al punto 6), garantiva di essere il “legittimo e incontestato
[...]
beneficiario dei crediti di imposta e di averli legittimamente maturati ai sensi della normativa applicabile”. Inoltre, al punto 9), le parti prevedevano che: “In caso di accettazione della presente proposta da parte d il CP_5
relativo contratto potrà essere risolto qualora il Cessionario non dovesse riscontrare come ceduto a proprio favore il Credito di Imposta sulla pagina 18 di 27 Piattaforma ADE oppure qualora il credito di imposta indicato dal Cedente sulla Piattaforma ADE come ceduto al Cessionario e da quest'ultimo accettato risulti diverso, sotto qualunque aspetto (ad es. importo ceduto, codice tributo, anno di riferimento, natura del credito Prima cessione=SI/NO ecc.), rispetto al
Credito di Imposta come sopra individuato” (cfr. all. sub doc. 3 al fasc. ricorrente).
È pacifico – in quanto ammesso da entrambe le parti – che i crediti fiscali ceduti dalla sono stati eliminati dal cassetto Parte_1
fiscale della come attestato anche dallo scarto della delega Controparte_3
F24 presentata il 27/03/2023 (all. sub doc. 4 al fasc. ricorrente). Al riguardo, la ha dedotto e documentato, nel presente giudizio di merito, di Parte_1
aver subito un provvedimento di sequestro preventivo e di “congelamento” del cassetto fiscale (cfr. doc. 11 fasc. . Parte_1
Non è, all'evidenza, possibile indagare in questa sede la legittimità del sequestro preventivo, peraltro non contestata dall'attrice: resta il fatto della
“scomparsa” dei crediti ceduti dalla dal cassetto fiscale di Parte_1
e la conseguente caducazione dell'accordo concluso inter Controparte_3
partes l'08/032023, risolutivamente condizionato al fatto che “… il
Cessionario non dovesse riscontrare come ceduto a proprio favore il Credito di
Imposta sulla Piattaforma ADE oppure qualora il credito di imposta indicato dal Cedente sulla Piattaforma ADE come ceduto al Cessionario e da quest'ultimo accettato risulti diverso, sotto qualunque aspetto (ad es. importo ceduto, codice tributo, anno di riferimento, natura del credito Prima cessione=SI/NO ecc.), rispetto al Credito di Imposta come sopra individuato”.
Nemmeno è possibile indagare in questa sede la legittimità delle attestazioni di conformità rilasciate dall'ing. per le pratiche che CP_2
hanno generato il credito fiscale poi ceduto da a Resta il fatto Parte_1
che il credito maturato nei confronti della di Parte_1
€301.225,00, come da fattura del 04/03/2023, è stato riconosciuto dalla stessa pagina 19 di 27 cessionaria laddove ha adempiuto all'obbligazione di pagamento mediante cessione di altri crediti (art. 1198 c.c.).
La stessa ricostruzione offerta dall'attrice si pone in contraddizione con la dedotta eccezione di inesistenza del credito ceduto dall'ing. Non è CP_2
verosimile, infatti, che la pur nella consapevolezza Parte_1
dell'inesistenza o comunque dell'inconsistenza del credito vantato nei suoi confronti, si sia impegnata a saldare il debito mediante prestazione diversa dall'adempimento – e cioè mediante cessione di altri crediti – piuttosto che opporre al cessionario le eccezioni contro la validità dell'originario rapporto o quelle dirette a far valere l'estinzione del credito (art. 1264 c.c.).
Ciò è ancora più vero se si considera che, nelle premesse del contratto dell'08/03/2023, le parti danno conto della precedente cessione del credito da parte dell'ing. e la espressamente dichiara di CP_2 Parte_1
accettare la cessione, con ciò riconoscendo il proprio debito e rinunciando implicitamente a far valere nei confronti del cessionario le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente.
Da ultimo, la circostanza, invocata dalla Parte_1
dell'emissione di una nota di credito da parte dell'Ing. , non
[...] CP_2
integra certamente una prova dell'inesistenza (peraltro parziale) del credito ceduto. Tale circostanza – da cui l'attrice vorrebbe ricavare elementi nel senso dell'incertezza dell'ammontare del credito oggetto di cessione o, addirittura, del venire meno del contratto stesso – è in realtà priva di sostanziale rilievo ove si consideri che detto credito è stato determinato (e riconosciuto) dalla nel suo preciso ammontare e che il motivo dell'emissione di tale Parte_1
documento contabile era di tipo fiscale, al fine di evitare il pagamento di tasse e tributi su importi non incassati, essendo il prezzo della cessione inferiore al credito stesso.
5.2. Posto, quindi, che il mancato avveramento dell'evento sub condicione è fatto non contestato, anzi espressamente ammesso, dall'attrice, la pagina 20 di 27 suddetta pacifica ammissione in ordine all'avveramento dell'evento condizionale determina l'avverarsi della condizione risolutiva, rispondendo ciò alla volontà delle parti;
donde va dichiarata la perdita di efficacia del contratto di cessione dei crediti dell'08/03/2023 tra Parte_1
(in qualità di cedente) e (in qualità di cessionaria).
[...] Controparte_3
Dovendo, di conseguenza, rilevarsi che non emergono dati obiettivi da cui ragionevolmente desumere che la società attrice non debba considerarsi ancora tenuta al pagamento della somma di €301.255,00, originariamente vantata dall'ing. e successivamente ceduta alla stante CP_2 Controparte_3
il disposto dell'art. 1198 c.c., ai sensi del quale “Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti”.
Nel caso di specie, come visto, non risulta una diversa volontà delle parti, le quali condizionavano risolutivamente il contratto di cessione dei crediti fiscali al fatto che “il Cessionario non dovesse riscontrare come ceduto a proprio favore il Credito di Imposta sulla Piattaforma ADE oppure qualora il credito di imposta indicato dal Cedente sulla Piattaforma ADE come ceduto al
Cessionario e da quest'ultimo accettato risulti diverso, sotto qualunque aspetto
…”.
La difesa di parte convenuta ha sostenuto l'applicabilità del D.lgs.
231/2002.
Tale opinione non è condivisa dal Tribunale.
Invero, quanto all'applicabilità del 1284 comma 4 c.c. (certamente operante, ratione temporis, ex art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, per essere il procedimento iniziato dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione), è stato puntualizzato che ciò che rileva,
a tal fine, è che il pagamento venga effettuato nel contesto di una “transazione commerciale”, caratterizzata quest'ultima dalla presenza di prestazioni pagina 21 di 27 consistenti – anche non esclusivamente, purché prevalentemente – nella consegna di merci o nella prestazione di servizi. Il sintagma “transazione commerciale” riassume, dunque, il genus dei contratti ai quali la disciplina degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. trova applicazione e deve essere riferito, perciò, non soltanto a contratti tipici come la compravendita e l'appalto, ma anche a tutti quei contratti tipici quali la somministrazione, il contratto d'opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l'agenzia, oltre che a quei contratti atipici che prevedono una prestazione di dare o di facere contro il pagamento di un prezzo.
All'interno del codice civile, infatti, l'espressione “prestazione di servizi”, si rinviene ad esempio nella disciplina del lavoro domestico (art. 2240 c.c.) ed è altresì richiamata nella definizione del contratto d'opera
(compimento di un servizio, art. 2222 c.c.), in alternativa al compimento di un'opera; ugualmente, nella definizione dell'appalto (art. 1655 c.c.), l'oggetto del contratto è descritto come compimento di un'opera o di un servizio, ma deve ritenersi, in adesione alla prevalente dottrina, che l'espressione prestazione di servizi nella norma in esame sia stata usata dal legislatore in senso non tecnico e stia ad indicare tutte le prestazioni di fare (e, quindi, anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento, così che nella stessa espressione va compresa la generalità dei contratti (tra “imprese”) caratterizzati da un pagamento in denaro quale corrispettivo di prestazioni della più varia natura (di dare, di consegnare, di fare, di non fare, etc.).
L'espressione consegna di merci o prestazione di servizi indica in generale tutto ciò che viene fornito contro il pagamento di un prezzo. In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo (così Cass. n. 10528 del
31/03/2022). pagina 22 di 27 Per queste considerazioni, la misura degli interessi cosiddetti ultralegali
è pure applicabile ai contratti d'opera professionale (Cass. n. 8611 del
16/03/2022).
Ai sensi del citato art. 4, D.lgs. 231/2002, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Periodo di pagamento che, nel caso di specie, non può superare il termine di “a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”.
La Suprema Corte ha già stabilito che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass. n. 24973 del 19/08/2022). Nel caso di specie, ha formalmente diffidato e messo in mora Controparte_3 [...]
con la missiva trasmessa a mezzo pec in data 20/06/2023 Parte_1
(cfr. doc. 21 fasc. .
5.3. Quanto alla domanda risarcitoria fondata sulla violazione del dovere di buona fede ex artt. 137 e 1338 c.c., essa va disattesa. Invero, è stata fornita la prova dei danni e dei disagi connessi alla violazione del dovere di buona fede nelle trattative precontrattuali, laddove la prospettazione di parte convenuta, è del tutto generica e carente, sia in punto di Controparte_3
allegazione che di prova, in ordine al pregiudizio subito e all'efficacia causale delle condotte di controparte rispetto al danno lamentato.
In proposito, infatti, la giurisprudenza della suprema corte ha pagina 23 di 27 costantemente affermato il principio secondo il quale, essendo il rapporto di causalità fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, incombe su colui che agisce per conseguire tale ristoro l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di fornire la prova della sua esistenza (cfr. Cass. 11/04/2006, n. 8386; Cass.
24/02/2006, n. 4184; Cass. 23/05/2001, n. 7026).
Ed infatti, al di là della generica allegazione in ordine alla “condotta poco trasparente della e al fatto che Parte_1
il non ha ancora provveduto al pagamento Parte_1
della somma €301.255,00, non è stato specificato quale sarebbe il danno ulteriore derivante dall'inadempimento.
A tale proposito va ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui chi propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni ha l'onere di fornire la prova di aver subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale per effetto dell'inadempimento o del fatto illecito della controparte, non essendo la prova del danno in re ipsa, anche laddove accertato in giudizio l'inesatto o tardivo adempimento del contratto ovvero l'avvenuta commissione di un fatto illecito extracontrattuale, costituente titolo del contendere (cfr. sul punto Cass.
20889/2016).
Se è vero infatti che, chi chiede il risarcimento del danno in questione, per assolvere l'onere della prova su di lui incombente ex art. 2697 c.c., può certamente avvalersi di presunzioni (che siano gravi, precise e concordanti), non è però meno vero che egli deve, a tal fine, pur sempre prima allegare e poi dimostrare la sussistenza di elementi indiziari e circostanze fattuali (che costituiscono il fatto lesivo) idonei a fondare la presunzione che egli abbia tratto un pregiudizio economico (cfr. Cass. 31233/2018).
Non è questo però il caso, non essendo state minimamente dimostrate, né adeguatamente allegate, le conseguenze dannose derivanti dalla condotta
(in tesi) contraria a buona fede ex artt. 1337 e 1338 c.c. pagina 24 di 27
6. Le spese di lite.
6.1. Assorbita ogni altra questione, residua la pronuncia in ordine alle spese della lite.
In particolare, tra l'attrice la convenuta si registra la Controparte_3
prevalente soccombenza dell'attrice, che pertanto va condannata alla rifusione delle spese della lite principale.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo in relazione alla somma riconosciuta in concreto, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
6.2. Inoltre, vanno interamente poste a carico dell'attrice in favore della convenuta le spese di lite relative al procedimento per sequestro conservativo ante causam (RG n. 6033/2023) ed al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. (RG
n. 6326/2023), in applicazione del principio della soccombenza rispetto alla domanda di inefficacia del contratto di cessione di pagamento del credito ceduto, con quantificazione in relazione al valore della causa, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
Al riguardo, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza della
Cassazione (Cass. civ., 07/02/2006, n. 2529), “la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”)” e, ancora, “la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore rileva in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva” (Cass. civ. pagina 25 di 27 22/03/2007, n. 6974), “con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA” (Cass. civ. 22/05/2007, n. 11877, confermato anche dalla successiva pronuncia n.7806/2010). In sintesi, secondo l'orientamento della
Cassazione, laddove il beneficiario della prestazione professionale sia un soggetto titolare di partita IVA – per il quale, perciò, la prestazione professionale non è un “costo”, ma una mera “partita di giro” – la propria qualità personale gli consentirà di portare in detrazione la somma relativa all'IVA e la stessa non potrà essere addebitabile al debitore.
6.3. Nel rapporto processuale tra l'attrice e il convenuto CP_2
l'esito della lite, conclusasi con il rigetto della domanda attrice e la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, costituisce giustificato motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice, Parte_1
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di Controparte_1
e, per l'effetto:
[...]
1) dichiara inefficace la di cessione dei crediti fiscali come operata nel contratto dell'8 marzo 2023 stipulato tra e Parte_1
di cui in motivazione;
Controparte_1
2) dichiara tenuta e condanna al Parte_1
pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 pagina 26 di 27 €301.255,00 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 decorrenti dal
20/06/2023;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte convenuta, CP_2
- condanna alla rifusione delle spese di Parte_1
lite di questo giudizio in favore di in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, che liquida in €3.426,00 per esborsi e in €15.028,30 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e
C.P.A. come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del procedimento per sequestro conservativo ante causam iscritto al n. RG
6033/2023 del Tribunale di Monza in favore di Controparte_1
quantificate in €607,00 per esborsi e in €3.899,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e C.P.A. come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di Parte_1
lite del procedimento per reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. RG 6326/2023 del Tribunale di Monza in favore di Controparte_1
quantificate in €3.899,00, oltre spese generali al 15%, IVA (se
[...]
dovuta) e C.P.A. come per legge;
- compensa integralmente le spese della lite tra Parte_1
e
[...] CP_2
Monza, 01/08/2025
Il giudice
Maddalena Ciccone
pagina 27 di 27