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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/11/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. EP PU, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1328/2019 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ROSALIA SBERNA, la quale si riporta alla propria posizione processuale ivi inclusa la richiesta di interruzione per CP_1
.
[...]
In subordine chiede nomina di nuovo CTU.
In subordine chiede l'assegnazione delle quote in forza della perizia del precedente
CTU
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con condanna delle controparti alle spese e risarcimento ex art. 96 c.p.c.
È comparso, per e Parte_1 Parte_2
, l'avv. CIRINO GALLO sia in sostituzione dell'avv. ENRICO
[...]
MA TO DI, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si associa alla richiesta di termini ex art. 190
c.p.c.
È comparso per , l'avv. SALVATORE SAJA in Controparte_1 sostituzione dell'avv. EMIDIO RIOLO quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Chiede le spese e i compensi con distrazione.
1 Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. EP PU, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1328/2019 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rosalia Sberna presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il 29 gennaio Parte_2
1962 (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Cirino Gallo, CodiceFiscale_2 presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Emidio C.F._3
Riolo, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
E
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maria Antonio CodiceFiscale_4
Giardinieri, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
CONVENUTI avente per OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria
3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– moglie del defunto – ha convenuto in giudizio Parte_3 Parte_4 davanti a questo Tribunale i cognati Alfredo, e Parte_2 Parte_1 chiedendo di sciogliere la comunione ereditaria sull'immobile sito in
[...]
Acquedolci, via Milano n. 23 (in Catasto al fg 5, sub 679 part. 2, 3, 4, 5 e 6), sul terreno sito in Acquedolci c.da NO (in Catasto al fg. 4 part. 84 e 85) e sui beni mobili presenti nell'appartamento lasciati dai genitori del defunto marito e dei convenuti.
Con comparsa del 18 novembre 2019 si costituiva Parte_2
resistendo e spiegando altresì domande riconvenzionali.
[...]
Costituitisi l'11 dicembre 2019 anche e venivano CP_1 Parte_1 concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa veniva istruita a mezzo di C.T.U.
Pervenuta la causa per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 16 marzo 2023, venivano chiesti chiarimenti al consulente pure comparso e il giudizio, dopo plurime sollecitazioni volte alla composizione bonaria, viene oggi deciso sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda di divisione è improcedibile.
In primo luogo, va rilevato che, malgrado i numerosi solleciti da parte del consulente tecnico nominato d'ufficio, non sono state integrate tutte le dichiarazioni di successione poiché le parti non hanno inteso sopportare i relativi costi.
In secondo luogo, nella relazione in atti il CTU ha dichiarato che: “[l]'epoca iniziale di sua realizzazione, per come riportato in atti ufficiali reperiti, previa richiesta di accesso, all'Ufficio
Tecnico Comunale, risale alla fine degli anni 60 (Licenza Edilia n°195/67) e successivamente ampliato e sopraelevato di un piano giusta Licenza Edilizia n°304/75. A seguire è stata rilasciata
Autorizzazione Edilizia n°54/1992 per la posa in opera di copertura a due falde con struttura lignea a copertura dell'esistente terrazza con quota di imposta di altezza pari ad un cordolo (25-30 cm) e quota di colmo di 2,50 mt. Riguardo quest'ultimo intervento, si segnala che a seguito di
4 sopralluogo si è potuto accertare che sul piano terrazzo anziché la prevista ed autorizzata copertura, era presente una struttura metallica in scatolari con sovrastante pannellatura in coibentato con altezze di imposta e colmo difformi rispetto a quelle sopra riportate. Il piano terrazzo si presentava quindi coperto con la struttura sopra descritta, ma privo di tamponature laterali, con parapetto e completamente allo stato rustico riguardo il calpestio”.
Sentito a chiarimenti in udienza, il CTU ha precisato che: “all'atto del sopralluogo ha rilevato – come riportato in consulenza – una sostanziale difformità tra quanto autorizzato dal
Comune con titolo edilizio del 1992 e quanto effettivamente realizzato. Nella specie, rispetto alla struttura di copertura inizialmente prevista con quota di imposta pari a circa 25/30 cm e quota di colmo di 2,5 m ha riscontrato la presenza di una struttura metallica con sovrastante pannello coibentato avente quote di imposta e di colmo ben maggiori rispetto a quelle autorizzate. A domanda del giudice precisa che la funzione economica venutasi a creare è assolutamente diversa rispetto a quella previamente autorizzata, perché la struttura autorizzata avrebbe potuto avere funzione di protezione della sottostante unità abitativa da acque meteoriche, generando un locale di sgombero non destinato
a civile abitazione;
mentre il manufatto attuale avendo altezze di imposte e di colmo considerevoli ha di fatto generato una superficie utile calpestabile che è sicuramente fruibile per la civile abitazione
(malgrado all'atto del sopralluogo si trovasse allo stato rustico, priva di chiusure e tamponature laterali) [...] A domanda del giudice chiarisce che l'unico locale non catastalmente conforme dal punto di vista oggettivo è il sub 4 giacché è presente un tramezzo non portante che rende il locale diverso da quello depositato in Catasto, ma non ne altera la destinazione d'uso ai fini della regolarità urbanistica”.
Ora, l'art. 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato il testo dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiungendo, dopo il comma 1, il comma 1 bis, del seguente testuale tenore: «Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta
5 dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari». Deve pertanto ritenersi che anche la “conformità catastale oggettiva” rappresenti, al pari della “conformità edilizia e urbanistica”, una condizione dell'azione (Cass. civ. 29.09.2020 n. 20526), che deve sussistere al momento della decisione (cfr. SS.UU. n. 23825/09; da ultimo, Cass. civ., n. 16068/19). Allo stesso modo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 12654/20, ha chiarito che il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo
19, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza.
Emersa la questione in udienza, parte attrice ha continuato a sostenere la regolarità dell'immobile mentre le altre non hanno preso puntuale posizione. Nessuna di esse ha tuttavia dimostrato nelle more dei rinvii per bonario componimento richiesti di aver provveduto alla modifica dello stato dei luoghi e alla attestazione di conformità.
Poiché ha a più riprese dichiarato in giudizio l'interesse allo scioglimento Parte_3 integrale della comunione ereditaria ed essendo rimasta indimostrata – in difetto della produzione del testamento da parte di – la Parte_2 titolarità del terreno sito in Acquedolci c.da NO, l'intera domanda va dichiarata improcedibile e, per l'effetto, le riconvenzionali vanno dichiarate inammissibili in quanto dipendenti dalla prima.
Osserva il Tribunale che, regolarizzata la residua dichiarazione di successione (relativa alla de cuius nonché la situazione catastale degli immobili, la domanda Persona_1 potrà essere nuovamente presentata in giudizio come pure potranno essere evocati in lite i chiamati all'eredità di la cui morte non poteva essere Controparte_1 dichiarata ai fini dell'interruzione dal procuratore di parte attrice.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, pronunciando nella causa n. 1328/2019 R.G. promossa da Pt_3 nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_2
e dichiara improcedibile la
[...] Parte_1 domanda di divisione avanzata da parte attrice, inammissibili le domande riconvenzionali di compensando integralmente Parte_2 la spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 novembre 2025
Il Giudice
EP PU
7
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. EP PU, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1328/2019 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ROSALIA SBERNA, la quale si riporta alla propria posizione processuale ivi inclusa la richiesta di interruzione per CP_1
.
[...]
In subordine chiede nomina di nuovo CTU.
In subordine chiede l'assegnazione delle quote in forza della perizia del precedente
CTU
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con condanna delle controparti alle spese e risarcimento ex art. 96 c.p.c.
È comparso, per e Parte_1 Parte_2
, l'avv. CIRINO GALLO sia in sostituzione dell'avv. ENRICO
[...]
MA TO DI, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si associa alla richiesta di termini ex art. 190
c.p.c.
È comparso per , l'avv. SALVATORE SAJA in Controparte_1 sostituzione dell'avv. EMIDIO RIOLO quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Chiede le spese e i compensi con distrazione.
1 Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. EP PU, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1328/2019 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rosalia Sberna presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il 29 gennaio Parte_2
1962 (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Cirino Gallo, CodiceFiscale_2 presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Emidio C.F._3
Riolo, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
E
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maria Antonio CodiceFiscale_4
Giardinieri, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
CONVENUTI avente per OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria
3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– moglie del defunto – ha convenuto in giudizio Parte_3 Parte_4 davanti a questo Tribunale i cognati Alfredo, e Parte_2 Parte_1 chiedendo di sciogliere la comunione ereditaria sull'immobile sito in
[...]
Acquedolci, via Milano n. 23 (in Catasto al fg 5, sub 679 part. 2, 3, 4, 5 e 6), sul terreno sito in Acquedolci c.da NO (in Catasto al fg. 4 part. 84 e 85) e sui beni mobili presenti nell'appartamento lasciati dai genitori del defunto marito e dei convenuti.
Con comparsa del 18 novembre 2019 si costituiva Parte_2
resistendo e spiegando altresì domande riconvenzionali.
[...]
Costituitisi l'11 dicembre 2019 anche e venivano CP_1 Parte_1 concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa veniva istruita a mezzo di C.T.U.
Pervenuta la causa per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 16 marzo 2023, venivano chiesti chiarimenti al consulente pure comparso e il giudizio, dopo plurime sollecitazioni volte alla composizione bonaria, viene oggi deciso sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda di divisione è improcedibile.
In primo luogo, va rilevato che, malgrado i numerosi solleciti da parte del consulente tecnico nominato d'ufficio, non sono state integrate tutte le dichiarazioni di successione poiché le parti non hanno inteso sopportare i relativi costi.
In secondo luogo, nella relazione in atti il CTU ha dichiarato che: “[l]'epoca iniziale di sua realizzazione, per come riportato in atti ufficiali reperiti, previa richiesta di accesso, all'Ufficio
Tecnico Comunale, risale alla fine degli anni 60 (Licenza Edilia n°195/67) e successivamente ampliato e sopraelevato di un piano giusta Licenza Edilizia n°304/75. A seguire è stata rilasciata
Autorizzazione Edilizia n°54/1992 per la posa in opera di copertura a due falde con struttura lignea a copertura dell'esistente terrazza con quota di imposta di altezza pari ad un cordolo (25-30 cm) e quota di colmo di 2,50 mt. Riguardo quest'ultimo intervento, si segnala che a seguito di
4 sopralluogo si è potuto accertare che sul piano terrazzo anziché la prevista ed autorizzata copertura, era presente una struttura metallica in scatolari con sovrastante pannellatura in coibentato con altezze di imposta e colmo difformi rispetto a quelle sopra riportate. Il piano terrazzo si presentava quindi coperto con la struttura sopra descritta, ma privo di tamponature laterali, con parapetto e completamente allo stato rustico riguardo il calpestio”.
Sentito a chiarimenti in udienza, il CTU ha precisato che: “all'atto del sopralluogo ha rilevato – come riportato in consulenza – una sostanziale difformità tra quanto autorizzato dal
Comune con titolo edilizio del 1992 e quanto effettivamente realizzato. Nella specie, rispetto alla struttura di copertura inizialmente prevista con quota di imposta pari a circa 25/30 cm e quota di colmo di 2,5 m ha riscontrato la presenza di una struttura metallica con sovrastante pannello coibentato avente quote di imposta e di colmo ben maggiori rispetto a quelle autorizzate. A domanda del giudice precisa che la funzione economica venutasi a creare è assolutamente diversa rispetto a quella previamente autorizzata, perché la struttura autorizzata avrebbe potuto avere funzione di protezione della sottostante unità abitativa da acque meteoriche, generando un locale di sgombero non destinato
a civile abitazione;
mentre il manufatto attuale avendo altezze di imposte e di colmo considerevoli ha di fatto generato una superficie utile calpestabile che è sicuramente fruibile per la civile abitazione
(malgrado all'atto del sopralluogo si trovasse allo stato rustico, priva di chiusure e tamponature laterali) [...] A domanda del giudice chiarisce che l'unico locale non catastalmente conforme dal punto di vista oggettivo è il sub 4 giacché è presente un tramezzo non portante che rende il locale diverso da quello depositato in Catasto, ma non ne altera la destinazione d'uso ai fini della regolarità urbanistica”.
Ora, l'art. 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato il testo dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiungendo, dopo il comma 1, il comma 1 bis, del seguente testuale tenore: «Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta
5 dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari». Deve pertanto ritenersi che anche la “conformità catastale oggettiva” rappresenti, al pari della “conformità edilizia e urbanistica”, una condizione dell'azione (Cass. civ. 29.09.2020 n. 20526), che deve sussistere al momento della decisione (cfr. SS.UU. n. 23825/09; da ultimo, Cass. civ., n. 16068/19). Allo stesso modo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 12654/20, ha chiarito che il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo
19, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza.
Emersa la questione in udienza, parte attrice ha continuato a sostenere la regolarità dell'immobile mentre le altre non hanno preso puntuale posizione. Nessuna di esse ha tuttavia dimostrato nelle more dei rinvii per bonario componimento richiesti di aver provveduto alla modifica dello stato dei luoghi e alla attestazione di conformità.
Poiché ha a più riprese dichiarato in giudizio l'interesse allo scioglimento Parte_3 integrale della comunione ereditaria ed essendo rimasta indimostrata – in difetto della produzione del testamento da parte di – la Parte_2 titolarità del terreno sito in Acquedolci c.da NO, l'intera domanda va dichiarata improcedibile e, per l'effetto, le riconvenzionali vanno dichiarate inammissibili in quanto dipendenti dalla prima.
Osserva il Tribunale che, regolarizzata la residua dichiarazione di successione (relativa alla de cuius nonché la situazione catastale degli immobili, la domanda Persona_1 potrà essere nuovamente presentata in giudizio come pure potranno essere evocati in lite i chiamati all'eredità di la cui morte non poteva essere Controparte_1 dichiarata ai fini dell'interruzione dal procuratore di parte attrice.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, pronunciando nella causa n. 1328/2019 R.G. promossa da Pt_3 nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_2
e dichiara improcedibile la
[...] Parte_1 domanda di divisione avanzata da parte attrice, inammissibili le domande riconvenzionali di compensando integralmente Parte_2 la spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 novembre 2025
Il Giudice
EP PU
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