Articolo 90 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1075
Articolo 89Articolo 91
Versione
10 febbraio 1970
Art. 90.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:


Somme rimaste da pagare sulle spese ac-
certate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1959-60 (articolo 86) L. 1.973.397.649 Somme rimaste da pagare sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 88)..... " 2.081.843.397
--------------------- Residui passivi al 30 giugno 1960... L. 4.055.241.046
---------------------

Entrata in vigore il 10 febbraio 1970