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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 16/02/2026, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 509/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA VI, TO
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 377/2020 depositato il 05/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1292/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 05/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVPIPPN00119-2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate di Taranto si riporta all'atto di appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato:
Il difensore del contribuente deposita copia delle sentenze rispettivamente n. 2709/2024 del 04/07/2024 e n. 2836/2024 del 04/07/2024 già depositate nel fascicolo telematico il 19/12/2025 e chiede che venga dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TARANTO avverso l'intimazione di pagamento n. TVPIPPN00119/2018 relativa ad IVA, IRES e sanzioni, oltre accessori, dovuti a seguito di sentenza n. 1061/2018 riguardante l'avviso di accertamento n. TVP04P200053-17.
Sosteneva di essere estraneo alla pretesa avanzata dall'Agenzia delle Entrate poiché questa riguardava specificamente l'Associazione_1 STATTE e non personalmente esso ricorrente per la sua posizione di legale rappresentante dell'associazione.
Lamentava inoltre il difetto di motivazione e di allegazione, l'omessa instaurazione del contraddittorio,
l'inosservanza dell'onere probatorio dell'Ufficio, la mancanza di indicazione e sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento, l'intrasmissibilità a suo carico delle sanzioni, la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Si costituiva l'Ufficio e contestava la fondatezza dei motivi avversi chiedendo il rigetto del ricorso.
La adita CTP, con sentenza n°1292/2019, accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, avendo considerato che I'Ufficio non aveva fornito prova alcuna dalla quale desumere la concreta attività gestoria svolta dal ricorrente nell'interesse dell'associazione, per cui non sussisteva nessuna responsabilità in capo al ricorrente.
Ha appellato l'AGE per i seguenti motivi: violazione dell'articolo 36 del d. lgs. n. 546/92, essendo la sentenza affetta da motivazione apparente;
violazione dell'articolo 38 del c.c., per non avere riconosciuto la responsabilità del rappresentante legale di ente non riconosciuto;
violazione dell'articolo 115 del c.p.c. per avere omesso di valutare le controdeduzioni dell'Ufficio.
Ha controdedotto la parte contestando la fondatezza dei motivi avversi e riproponendo le ragioni esposte nel ricorso introduttivo.
All'udienza di discussione il contribuente ha esibito copia delle sentenze n. 2709/2024 del 04/07/2024 e n.
2836/2024 del 04/07/2024, già depositate nel fascicolo telematico, che accertavano il diritto dell'associazione di essere ammessa alla definizione agevolata dei suoi debiti tributari, ed ha chiesto che venisse dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, trattandosi degli stessi debiti posti a carico del Resistente_1, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata ritiene in primo luogo, il Collegio, l'eccezione dell'appellante Ufficio di nullità della sentenza, ex art. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/92, in quanto affetta da motivazione apparente, risultando invece chiare, dal testo della parte motiva, le ragioni della decisione, individuate nell'inosservanza di quanto disposto dall'art. 38 c.c. e, in particolare, nel non avere l'Ufficio comprovato in alcun modo la concreta attività gestoria svolta dal ricorrente per conto dell'associazione. Argomento questo che, al di là del riscontro della sua fondatezza, chiarisce l'iter logico seguito dal giudice di prime cure per pervenire alla decisione.
Osserva poi che l'intimazione di pagamento n. TVPIPPN00119/2018, di cui qui si controverte, ha fondamento nella sentenza n. 1601/2018 della CTP di Taranto - sez. 4, pronunciata nei confronti della Associazione_2 Statte, con cui è stata confermata la legittimità dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n.
TVP04P200053/2017 che aveva disposto il recupero nei confronti dell'associazione, per il periodo d'imposta
2013, di IRES, IVA, oltre interessi e sanzioni.
Quanto dovuto in base alla sentenza è stato poi richiesto, con l'intimazione di pagamento in contestazione, al ricorrente Resistente_1 in quanto ritenuto dall'AGE coobbligato in solido con l'associazione sportiva per la sua posizione di rappresentante legale della stessa e per avere concretamente atteso ad attività gestorie nell'anno d'imposta.
Nelle more del giudizio di appello questa stessa Corte, con sentenza n. 2709/2024, pronunciandosi sull'appello proposto avverso la predetta sentenza n. 1061/2018, lo ha accolto ed ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, avendo ritenuto, come già era avvenuto per gli anni d'imposta 2011 e 2012, che ricorrevano le condizioni per l'ammissione dell'associazione sportiva alla chiesta definizione agevolata.
Il venir meno degli effetti della sentenza n. 1061/2018, eliminando il presupposto dell'intimazione di pagamento n. TVPIPPN00119/2018 a carico del Resistente_1, fa venir meno la materia del contendere del presente giudizio.
Soluzione, questa, in sintonia con quanto previsto dall'art. 6, comma 14, d. l. n. 119/2018 che, per la rottamazione ter, quale è quella proposta dall'associazione, stabilisce che “La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente …” e comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass. Civ. Ord. Sez. 5 n.
23724/2024).
Deve in conseguenza definirsi il giudizio nei termini di cui si è appena detto, con compensazione delle spese, date le modalità di definizione del processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
RIPA VI, TO
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 377/2020 depositato il 05/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1292/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 05/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TVPIPPN00119-2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate di Taranto si riporta all'atto di appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato:
Il difensore del contribuente deposita copia delle sentenze rispettivamente n. 2709/2024 del 04/07/2024 e n. 2836/2024 del 04/07/2024 già depositate nel fascicolo telematico il 19/12/2025 e chiede che venga dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TARANTO avverso l'intimazione di pagamento n. TVPIPPN00119/2018 relativa ad IVA, IRES e sanzioni, oltre accessori, dovuti a seguito di sentenza n. 1061/2018 riguardante l'avviso di accertamento n. TVP04P200053-17.
Sosteneva di essere estraneo alla pretesa avanzata dall'Agenzia delle Entrate poiché questa riguardava specificamente l'Associazione_1 STATTE e non personalmente esso ricorrente per la sua posizione di legale rappresentante dell'associazione.
Lamentava inoltre il difetto di motivazione e di allegazione, l'omessa instaurazione del contraddittorio,
l'inosservanza dell'onere probatorio dell'Ufficio, la mancanza di indicazione e sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento, l'intrasmissibilità a suo carico delle sanzioni, la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Si costituiva l'Ufficio e contestava la fondatezza dei motivi avversi chiedendo il rigetto del ricorso.
La adita CTP, con sentenza n°1292/2019, accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, avendo considerato che I'Ufficio non aveva fornito prova alcuna dalla quale desumere la concreta attività gestoria svolta dal ricorrente nell'interesse dell'associazione, per cui non sussisteva nessuna responsabilità in capo al ricorrente.
Ha appellato l'AGE per i seguenti motivi: violazione dell'articolo 36 del d. lgs. n. 546/92, essendo la sentenza affetta da motivazione apparente;
violazione dell'articolo 38 del c.c., per non avere riconosciuto la responsabilità del rappresentante legale di ente non riconosciuto;
violazione dell'articolo 115 del c.p.c. per avere omesso di valutare le controdeduzioni dell'Ufficio.
Ha controdedotto la parte contestando la fondatezza dei motivi avversi e riproponendo le ragioni esposte nel ricorso introduttivo.
All'udienza di discussione il contribuente ha esibito copia delle sentenze n. 2709/2024 del 04/07/2024 e n.
2836/2024 del 04/07/2024, già depositate nel fascicolo telematico, che accertavano il diritto dell'associazione di essere ammessa alla definizione agevolata dei suoi debiti tributari, ed ha chiesto che venisse dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, trattandosi degli stessi debiti posti a carico del Resistente_1, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata ritiene in primo luogo, il Collegio, l'eccezione dell'appellante Ufficio di nullità della sentenza, ex art. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/92, in quanto affetta da motivazione apparente, risultando invece chiare, dal testo della parte motiva, le ragioni della decisione, individuate nell'inosservanza di quanto disposto dall'art. 38 c.c. e, in particolare, nel non avere l'Ufficio comprovato in alcun modo la concreta attività gestoria svolta dal ricorrente per conto dell'associazione. Argomento questo che, al di là del riscontro della sua fondatezza, chiarisce l'iter logico seguito dal giudice di prime cure per pervenire alla decisione.
Osserva poi che l'intimazione di pagamento n. TVPIPPN00119/2018, di cui qui si controverte, ha fondamento nella sentenza n. 1601/2018 della CTP di Taranto - sez. 4, pronunciata nei confronti della Associazione_2 Statte, con cui è stata confermata la legittimità dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n.
TVP04P200053/2017 che aveva disposto il recupero nei confronti dell'associazione, per il periodo d'imposta
2013, di IRES, IVA, oltre interessi e sanzioni.
Quanto dovuto in base alla sentenza è stato poi richiesto, con l'intimazione di pagamento in contestazione, al ricorrente Resistente_1 in quanto ritenuto dall'AGE coobbligato in solido con l'associazione sportiva per la sua posizione di rappresentante legale della stessa e per avere concretamente atteso ad attività gestorie nell'anno d'imposta.
Nelle more del giudizio di appello questa stessa Corte, con sentenza n. 2709/2024, pronunciandosi sull'appello proposto avverso la predetta sentenza n. 1061/2018, lo ha accolto ed ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, avendo ritenuto, come già era avvenuto per gli anni d'imposta 2011 e 2012, che ricorrevano le condizioni per l'ammissione dell'associazione sportiva alla chiesta definizione agevolata.
Il venir meno degli effetti della sentenza n. 1061/2018, eliminando il presupposto dell'intimazione di pagamento n. TVPIPPN00119/2018 a carico del Resistente_1, fa venir meno la materia del contendere del presente giudizio.
Soluzione, questa, in sintonia con quanto previsto dall'art. 6, comma 14, d. l. n. 119/2018 che, per la rottamazione ter, quale è quella proposta dall'associazione, stabilisce che “La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente …” e comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass. Civ. Ord. Sez. 5 n.
23724/2024).
Deve in conseguenza definirsi il giudizio nei termini di cui si è appena detto, con compensazione delle spese, date le modalità di definizione del processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.