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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/10/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2003/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
PE NU ER
ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO AMBROSINO resistente Oggetto: ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il dott. ha proposto ricorso avverso il Parte_1 preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificatogli in data 7 maggio 2024, emesso in ragione del mancato soddisfacimento di un credito, azionato attraverso sei cartelle esattoriali, relative a contributi dovuti alla Parte_2 per il periodo 2015/2020.
[...]
Propone opposizione avverso il preavviso di fermo, sostenendo che l'autovettura oggetto del preavviso di fermo è strumentale all'esercizio dell'attività professionale. Si è costituita in giudizio l' , resistendo al Controparte_1 ricorso. La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 06.10.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente e l' hanno depositato Controparte_1 le note scritte in sostituzione dell'udienza il 03.10.2025.
1 Si premette che il ricorrente, il quale svolge la professione di commercialista, ha dedotto che il bene oggetto del preavviso di fermo amministrativo è strettamente strumentale all'attività professionale, rilevando in particolare che egli “…ha maturato una notevole esperienza quale pubblico ufficiale per conto di diversi Tribunali, avendo svolto numerosi incarichi di custode e amministratore giudiziario, curatore fallimentare nonché consulente tecnico d'ufficio. In particolare, a fronte dell'alta professionalità in materia di custodia, conservazione e amministrazione di patrimoni sottoposti a sequestro/confisca penale nonché nell'ambito di misure di prevenzione patrimoniali, ha svolto incarichi di coadiutore giudiziario - come l'operazione "Decollo" presso il Tribunale di Catanzaro e l'incarico conferito dal Prefetto di Cosenza per la gestione dei contratti di appalto per la raccolta dei rifiuti dei comuni dell Pt_3
(Collesano, SN, TT) (PA), FU e EF (CS), ET
[...]
(CZ) - e di custode ed amministratore giudiziario in procedimenti di particolare rilevanza, ad esempio l'operazione "Plinius" e l'operazione "Piana" per il Tribunale di Catanzaro;
l'operazione "Ceralacca 2" per il Tribunale di Reggio Calabria. Ha assunto altresì incarichi di curatore fallimentare per i Tribunali di Vibo Valentia e Cosenza e di coadiutore giudiziario per il Foro di Vibo e di Catanzaro. Ciò lo ha reso particolarmente richiesto ed impiegato all'interno di procedure aventi ad oggetto materie relative i reati antimafia (L. 575/1965, D.L. 306/1992, D.Lgs. 159/2011 c.d. Decreto Antimafia), finanziari (riciclaggio, reati di usura, verifica di rapporti creditizi), societari e fallimentari (azioni revocatorie, reati fallimentari, reati societari, reati finanziari e tributari, truffe e appropriazioni indebite, ecc.). L'attività professionale del dott. com'è evidente, ha Parte_1 sempre coperto (e copre tuttora) l'intera regione calabrese e, per qualità e quantità, richiede la sua piena disponibilità a recarsi frequentemente nelle diverse circoscrizioni territoriali competenti nonché a vigilare costantemente sui beni, sui soggetti e sulle società coinvolte (a volte anche in maniera improvvisa ed inattesa proprio a causa della delicatezza delle materie affrontate e dell'evolversi quotidiano delle operazioni). Gli incarichi de quibus, menzionati a titolo esemplificativo ma non certo esaustivo, sono dimostrati ed approfonditi nel curriculum aggiornato a marzo 2025…”. Ebbene, è noto che l'onere della prova non può dirsi soddisfatto attraverso un atto proveniente dalla parte che lo ha formato e che di esso intenda giovarsi in giudizio, atteso che “Un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene (nel caso di specie formato anche dalla stessa parte) non può costituire prova in favore della stessa ne' determina inversione dell'onere 2 probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza” (cfr. Cass., n. 5573/1997; n. 9685/2000; n. 8290/2016). Posto, allora, che non può ritenersi riscontrata (anche in difetto di ulteriori richieste istruttorie, ad esempio una prova per testimoni) attraverso la produzione del curriculum aggiornato a marzo 2025 la deduzione relativa ad un continuo utilizzo dell'autovettura da parte del ricorrente per l'esercizio dell'attività professionale, già solo per tale ragione deve ritenersi insussistente il dedotto uso strumentale del bene. Ad “abundantiam”, si osserva che l'art. 86 comma 2 DPR n. 602/1973 (modificato dal D.L.. n. 69/2013, art 52 co.1, lett. m-bis, convertito con modifiche dalla L. n. 98/2013) ha escluso la pignorabilità dei beni strumentali all'esercizio di una professione, prevedendo che: “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione“. La parte ricorrente ha allegato, ai fini di provare la strumentalità del bene alla sua attività di pubblico ufficiale (custode, curatore, coadiutore giudiziario) la fattura di acquisto del veicolo registrata tra le fatture passive legate alla sua partita IVA, documentando che il veicolo era stato registrato tra i beni ammortizzabili. Ebbene dalla documentazione prodotta da parte ricorrente si evince che il bene è stato inserito tra i beni ammortizzabile, mentre, in ragione dell'attività intellettuale esercitata è evidente che il bene non sia ontologicamente funzionale all'esercizio di tale tipo attività. Ad avviso del Tribunale, l'impedimento all'iscrizione del fermo deve intendersi collegato ad una strumentalità del bene da intendersi in termini di “essenzialità” per l'esercizio dell'attività di impresa o della professione. Al riguardo deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza di merito, secondo la quale la “strumentalità essenziale” del bene “non è riconducibile al suo utilizzo per recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti dal momento che la tesi dell'insostituibilità, che consente di poter fruire della 3 normativa agevolativa, deve fare riferimento alla strumentalità essenziale ed alla insostituibilità e, come detto, alla sua impossibilità di alternativa per la produzione del reddito. Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non è, invero, specificato dal legislatore. Sul punto è necessario, pertanto, ricorrere all'interpretazione che di tale concetto ha fornito la giurisprudenza. Essa ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente. La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo” (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio Roma Sez. XV, Sent., (ud. 25.05.2023, 12-06-2023). Nel caso di specie l'utilizzo dell'automobile di proprietà non costituisce di per sé elemento indispensabile per l'esercizio dell'attività intellettuale del ricorrente, rappresentando l'automobile solo uno strumento per gli spostamenti e non per l'esercizio dell'attività professionale strettamente intesa. Deve escludersi, pertanto, che l'utilizzo del veicolo per gli spostamenti connessi all'attività professionale possa ritenersi idoneo a pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente, tenuto conto, altresì, della possibilità di utilizzare strumenti alternativi per gli spostamenti stessi. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.697,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie. Cosenza, 07/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
PE NU ER
ricorrente E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO AMBROSINO resistente Oggetto: ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il dott. ha proposto ricorso avverso il Parte_1 preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificatogli in data 7 maggio 2024, emesso in ragione del mancato soddisfacimento di un credito, azionato attraverso sei cartelle esattoriali, relative a contributi dovuti alla Parte_2 per il periodo 2015/2020.
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Propone opposizione avverso il preavviso di fermo, sostenendo che l'autovettura oggetto del preavviso di fermo è strumentale all'esercizio dell'attività professionale. Si è costituita in giudizio l' , resistendo al Controparte_1 ricorso. La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 06.10.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente e l' hanno depositato Controparte_1 le note scritte in sostituzione dell'udienza il 03.10.2025.
1 Si premette che il ricorrente, il quale svolge la professione di commercialista, ha dedotto che il bene oggetto del preavviso di fermo amministrativo è strettamente strumentale all'attività professionale, rilevando in particolare che egli “…ha maturato una notevole esperienza quale pubblico ufficiale per conto di diversi Tribunali, avendo svolto numerosi incarichi di custode e amministratore giudiziario, curatore fallimentare nonché consulente tecnico d'ufficio. In particolare, a fronte dell'alta professionalità in materia di custodia, conservazione e amministrazione di patrimoni sottoposti a sequestro/confisca penale nonché nell'ambito di misure di prevenzione patrimoniali, ha svolto incarichi di coadiutore giudiziario - come l'operazione "Decollo" presso il Tribunale di Catanzaro e l'incarico conferito dal Prefetto di Cosenza per la gestione dei contratti di appalto per la raccolta dei rifiuti dei comuni dell Pt_3
(Collesano, SN, TT) (PA), FU e EF (CS), ET
[...]
(CZ) - e di custode ed amministratore giudiziario in procedimenti di particolare rilevanza, ad esempio l'operazione "Plinius" e l'operazione "Piana" per il Tribunale di Catanzaro;
l'operazione "Ceralacca 2" per il Tribunale di Reggio Calabria. Ha assunto altresì incarichi di curatore fallimentare per i Tribunali di Vibo Valentia e Cosenza e di coadiutore giudiziario per il Foro di Vibo e di Catanzaro. Ciò lo ha reso particolarmente richiesto ed impiegato all'interno di procedure aventi ad oggetto materie relative i reati antimafia (L. 575/1965, D.L. 306/1992, D.Lgs. 159/2011 c.d. Decreto Antimafia), finanziari (riciclaggio, reati di usura, verifica di rapporti creditizi), societari e fallimentari (azioni revocatorie, reati fallimentari, reati societari, reati finanziari e tributari, truffe e appropriazioni indebite, ecc.). L'attività professionale del dott. com'è evidente, ha Parte_1 sempre coperto (e copre tuttora) l'intera regione calabrese e, per qualità e quantità, richiede la sua piena disponibilità a recarsi frequentemente nelle diverse circoscrizioni territoriali competenti nonché a vigilare costantemente sui beni, sui soggetti e sulle società coinvolte (a volte anche in maniera improvvisa ed inattesa proprio a causa della delicatezza delle materie affrontate e dell'evolversi quotidiano delle operazioni). Gli incarichi de quibus, menzionati a titolo esemplificativo ma non certo esaustivo, sono dimostrati ed approfonditi nel curriculum aggiornato a marzo 2025…”. Ebbene, è noto che l'onere della prova non può dirsi soddisfatto attraverso un atto proveniente dalla parte che lo ha formato e che di esso intenda giovarsi in giudizio, atteso che “Un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene (nel caso di specie formato anche dalla stessa parte) non può costituire prova in favore della stessa ne' determina inversione dell'onere 2 probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza” (cfr. Cass., n. 5573/1997; n. 9685/2000; n. 8290/2016). Posto, allora, che non può ritenersi riscontrata (anche in difetto di ulteriori richieste istruttorie, ad esempio una prova per testimoni) attraverso la produzione del curriculum aggiornato a marzo 2025 la deduzione relativa ad un continuo utilizzo dell'autovettura da parte del ricorrente per l'esercizio dell'attività professionale, già solo per tale ragione deve ritenersi insussistente il dedotto uso strumentale del bene. Ad “abundantiam”, si osserva che l'art. 86 comma 2 DPR n. 602/1973 (modificato dal D.L.. n. 69/2013, art 52 co.1, lett. m-bis, convertito con modifiche dalla L. n. 98/2013) ha escluso la pignorabilità dei beni strumentali all'esercizio di una professione, prevedendo che: “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione“. La parte ricorrente ha allegato, ai fini di provare la strumentalità del bene alla sua attività di pubblico ufficiale (custode, curatore, coadiutore giudiziario) la fattura di acquisto del veicolo registrata tra le fatture passive legate alla sua partita IVA, documentando che il veicolo era stato registrato tra i beni ammortizzabili. Ebbene dalla documentazione prodotta da parte ricorrente si evince che il bene è stato inserito tra i beni ammortizzabile, mentre, in ragione dell'attività intellettuale esercitata è evidente che il bene non sia ontologicamente funzionale all'esercizio di tale tipo attività. Ad avviso del Tribunale, l'impedimento all'iscrizione del fermo deve intendersi collegato ad una strumentalità del bene da intendersi in termini di “essenzialità” per l'esercizio dell'attività di impresa o della professione. Al riguardo deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza di merito, secondo la quale la “strumentalità essenziale” del bene “non è riconducibile al suo utilizzo per recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti dal momento che la tesi dell'insostituibilità, che consente di poter fruire della 3 normativa agevolativa, deve fare riferimento alla strumentalità essenziale ed alla insostituibilità e, come detto, alla sua impossibilità di alternativa per la produzione del reddito. Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non è, invero, specificato dal legislatore. Sul punto è necessario, pertanto, ricorrere all'interpretazione che di tale concetto ha fornito la giurisprudenza. Essa ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente. La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo” (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio Roma Sez. XV, Sent., (ud. 25.05.2023, 12-06-2023). Nel caso di specie l'utilizzo dell'automobile di proprietà non costituisce di per sé elemento indispensabile per l'esercizio dell'attività intellettuale del ricorrente, rappresentando l'automobile solo uno strumento per gli spostamenti e non per l'esercizio dell'attività professionale strettamente intesa. Deve escludersi, pertanto, che l'utilizzo del veicolo per gli spostamenti connessi all'attività professionale possa ritenersi idoneo a pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente, tenuto conto, altresì, della possibilità di utilizzare strumenti alternativi per gli spostamenti stessi. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.697,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie. Cosenza, 07/10/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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