Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00606/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01591/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1591 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ER, con domicilio in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio
serbato dalla Prefettura di ER in ordine all’istanza di conversione del-OMISSIS-
e per l’accertamento
del conseguente obbligo della Prefettura di ER di provvedere sulla predetta istanza;
e per la condanna
della Prefettura di ER di provvedere, entro un termine non superiore a sessanta giorni con nomina di un Commissario ad acta , per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito, con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di ER;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero resistente e la dichiarazione del difensore sentito in camera di consiglio, concordi nel rappresentare l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la definizione del procedimento avviato con l’istanza indicata in epigrafe;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, il Sig. -OMISSIS- agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza del 04.12.2023 volta ad ottenere la -OMISSIS-
- l’intimato Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio rappresentando che il procedimento è stato definitivo favorevolmente sin dal 15.10.2024, con il rilascio al lavoratore del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- alla camera di consiglio del 25 marzo 2025, nel corso della quale il difensore ha confermato l’avvenuta definizione in senso favorevole del procedimento de quo , la causa era trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- per effetto dell’avvenuta conversione con conseguente rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sia stata soddisfatta pienamente la pretesa azionata avendo l’interessato conseguito il bene della vita anelato;
- stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza provvedimentale, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite, con onere di rimborso del contributo unificato, ove versato, a carico dell’amministrazione resistente, con distrazione al difensore antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, ove versato, che va rimborsato dal Ministero dell’Interno con distrazione al difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.