TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/12/2024, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai SIg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2512/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 02 dicembre 2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alberto Ciccone e dell'avv. Miccoli Gaia che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Giannone Salvatore Daniele e dell'avv. Vincenza Ardizzone che la rappresentano e difendono giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/07/2024, i coniugi e Parte_1 Controparte_1 esponevano di avere contratto matrimonio in Messina il 24/06/2006, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2006 al n° 288 parte II serie A.
Aggiungevano che dall'unione sono nati e in data 12 giugno 2007 e PE Persona_2 il 02 aprile 2010; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi Per_3 avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. I coniugi, poiché, entrambi economicamente indipendenti, rinunziano, al momento, al reciproco mantenimento;
3. I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i PE Persona_2 Per_3 genitori con collocazione privilegiata presso la madre nella casa coniugale e con ampia facoltà per
1 il padre di vederli e tenerli con sé almeno due pomeriggi a settimana. Le parti, di comune accordo, stabiliscono che i tre figli, potranno pernottare con il padre due volte al mese a settimane alterne, nei weekend di diritto di visita dello stesso, alternativamente e nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici e ludico-ricreativi dei figli ormai in età adolescenziale. Tutte le festività,
Natalizie, Pasquali ed i ponti con le relative vigilie seguiranno il criterio della alternanza e verranno via via concordati tra i coniugi anche nel rispetto dei desideri dei figli. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 gg., eventualmente anche non consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre.
4. Il SI. , si impegna a corrispondere alla SI.ra un contributo al Pt_1 Controparte_1 mantenimento dei tre figli dell'importo di €.400,00 mensili (tenuto conto dei costi mensili sostenuti per il doposcuola e per il corso di danza frequentati da che non possono essere considerate Per_3 spese straordinarie rientrando ormai da anni nelle consuetudini della ragazza), oltre rivalutazione
ISTAT ed oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
5. Il SI. si impegna a versare alla moglie l'intero importo erogato a titolo di assegno unico Pt_1 per l'anno 2024 (invero già corrisposto alla SI.ra dal mese di giugno del corrente anno). _1
Il IG. , inoltre, effettuerà espressa rinuncia all'INPS in favore della moglie per l'erogazione Pt_1 delle predette somme, con indicazione del nuovo IBAN intestato alla IG. ra Controparte_1
con pratica amministrativa che sarà affidata ad un patronato di fiducia della SI.ra
[...]
. Successivamente, dall'anno 2025 sarà la SI.ra a Controparte_1 Controparte_1 presentare regolare domanda per l'assegno unico ed a beneficiare integralmente del relativo importo che sarà direttamente accreditato sul conto corrente bancario della SI.ra _1
;
[...]
6. Il SI. continuerà a corrispondere la cessione del quinto sullo stipendio dovuto per Pt_1
l'acquisto della casa coniugale che rimarrà assegnata alla SI.ra sino a che i Controparte_1 figli saranno con la stessa ivi conviventi e continuerà anche a corrispondere le rate dei prestiti in corso che risultano a suo nome, il tutto sino alla totale estinzione. Rimangono a carico del SI.
le quote condominiali della casa coniugale fino all'anno 2023, incluse le quote acqua;
Pt_1
7. La SI.ra continuerà a corrispondere le rate dei finanziamenti richiesti a proprio nome _1 sino alla loro estinzione, si farà altresì carico di estinguere, i pegni dell'oro a proprio nome ed anche quelli a nome del marito, avendo il predetto già regolarizzato i pagamenti delle bollette già, ad oggi, eventualmente scadute e consegnato alla SI.ra le relative quietanze. I Controparte_1 coniugi si impegnano ad effettuare il cambio di intestazione in favore della NO _1
– per il quale è necessaria la presenza di entrambi – in tempo utile alla prossima scadenza
[...] dell'8/8/2024. La SI.ra provvederà ad effettuare la voltura delle utenze domestiche (luce e _1 gas) ed a corrispondere le quote condominiali ordinarie della casa coniugale, acqua inclusa, dal
2024 a seguire.
8. La IG.ra , ha anticipato e pagato integralmente con bonifico le Controparte_1 somme per l'acquisto, concordato tra i coniugi, del motorino da destinarsi ai figli ed PE
. Il IG. , pertanto, s'impegna a restituire entro il mese di dicembre 2024, alla IG.ra Per_2 Pt_1
la somma totale di €. 3.455,50, anticipata integralmente da Controparte_1
2 quest'ultima per conto e su richiesta del IG. , per l'acquisto del predetto motorino, Parte_1 intestato a quest'ultimo e nella disponibilità, oggi, dello stesso.
9. La IG.ra , inoltre, ha anticipato e pagato integralmente la somma di Controparte_1
€. 679,99 tramite una finanziaria per l'acquisto, concordato tra i coniugi, di un telefono cellulare per la IA . Il IG. , pertanto, s'impegna a restituire, per come concordato, Per_3 Pt_1 mensilmente, alla IG.ra , il 50% della rata mensile di €. 64,92 o, in Controparte_1 alternativa, la metà dell'importo totale finanziato.
10. Il IG. , inoltre, s'impegnerà a versare alla IG.ra il rimborso Pt_1 Controparte_1 somme che riceverà sul suo conto per le pratiche presentate nell'anno in corso per beneficiare dei
“Bonus Libri” e “Bonus Gita” per i figli e , considerato che le stesse somme, PE Per_2 sono state già pagate integralmente ed esclusivamente dalla IG.ra . Controparte_1
11. I coniugi convengono di ripartire tra gli stessi al 50% tutte le spese condominiali straordinarie e gli oneri derivanti dalla definizione dei procedimenti promossi dal Condominio contro terzi, ove definiti con esito negativo per il Condominio stesso.
12. I coniugi stabiliscono, altresì, che le somme erogate al figlio a titolo di indennità di PE frequenza che confluiscono nel libretto intestato al minore così come anche quelle che saranno a breve erogate in favore di sempre a titolo di indennità di frequenza, in esito al giudizio di Per_3
ATP N. 924/2022 R.G., definito positivamente con decreto di omologa del 13/03/2022, a suo tempo promosso dinnanzi al Tribunale di Messina – Sez. Lavoro – G.L. Dott.ssa Bellino, inclusi arretrati
(e detratte le spese legali da corrispondere al professionista che ha seguito l'iter giudiziario ed amministrativo) rimangano accantonate quale risparmio per i figli ed con facoltà Per_3 PE dei genitori, previo accordo di entrambi, di vincolarli e/o investirli fino alla maggiore età dei figli e/o di poterle utilizzare per le spese di istruzione dei ragazzi (doposcuola o altro), e/o comunque, sempre e preliminarmente previo accordo di entrambi i genitori, utilizzarle solo per eIGenze necessarie, specifiche ed imprevedibili dei predetti figli beneficiari. Entrambi i libretti rimarranno nella disponibilità esclusiva della SI.ra .” Controparte_1
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 16 ottobre 2024.
Alla suddetta udienza del 02 dicembre 2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla
3 compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a [...]
ME (ME) il 01/09/1976 e , nata a [...]_1 il 28/06/1980, contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 23/07/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
03/12/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai SIg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2512/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 02 dicembre 2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alberto Ciccone e dell'avv. Miccoli Gaia che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Giannone Salvatore Daniele e dell'avv. Vincenza Ardizzone che la rappresentano e difendono giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/07/2024, i coniugi e Parte_1 Controparte_1 esponevano di avere contratto matrimonio in Messina il 24/06/2006, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2006 al n° 288 parte II serie A.
Aggiungevano che dall'unione sono nati e in data 12 giugno 2007 e PE Persona_2 il 02 aprile 2010; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi Per_3 avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. I coniugi, poiché, entrambi economicamente indipendenti, rinunziano, al momento, al reciproco mantenimento;
3. I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i PE Persona_2 Per_3 genitori con collocazione privilegiata presso la madre nella casa coniugale e con ampia facoltà per
1 il padre di vederli e tenerli con sé almeno due pomeriggi a settimana. Le parti, di comune accordo, stabiliscono che i tre figli, potranno pernottare con il padre due volte al mese a settimane alterne, nei weekend di diritto di visita dello stesso, alternativamente e nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici e ludico-ricreativi dei figli ormai in età adolescenziale. Tutte le festività,
Natalizie, Pasquali ed i ponti con le relative vigilie seguiranno il criterio della alternanza e verranno via via concordati tra i coniugi anche nel rispetto dei desideri dei figli. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno 15 gg., eventualmente anche non consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre.
4. Il SI. , si impegna a corrispondere alla SI.ra un contributo al Pt_1 Controparte_1 mantenimento dei tre figli dell'importo di €.400,00 mensili (tenuto conto dei costi mensili sostenuti per il doposcuola e per il corso di danza frequentati da che non possono essere considerate Per_3 spese straordinarie rientrando ormai da anni nelle consuetudini della ragazza), oltre rivalutazione
ISTAT ed oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
5. Il SI. si impegna a versare alla moglie l'intero importo erogato a titolo di assegno unico Pt_1 per l'anno 2024 (invero già corrisposto alla SI.ra dal mese di giugno del corrente anno). _1
Il IG. , inoltre, effettuerà espressa rinuncia all'INPS in favore della moglie per l'erogazione Pt_1 delle predette somme, con indicazione del nuovo IBAN intestato alla IG. ra Controparte_1
con pratica amministrativa che sarà affidata ad un patronato di fiducia della SI.ra
[...]
. Successivamente, dall'anno 2025 sarà la SI.ra a Controparte_1 Controparte_1 presentare regolare domanda per l'assegno unico ed a beneficiare integralmente del relativo importo che sarà direttamente accreditato sul conto corrente bancario della SI.ra _1
;
[...]
6. Il SI. continuerà a corrispondere la cessione del quinto sullo stipendio dovuto per Pt_1
l'acquisto della casa coniugale che rimarrà assegnata alla SI.ra sino a che i Controparte_1 figli saranno con la stessa ivi conviventi e continuerà anche a corrispondere le rate dei prestiti in corso che risultano a suo nome, il tutto sino alla totale estinzione. Rimangono a carico del SI.
le quote condominiali della casa coniugale fino all'anno 2023, incluse le quote acqua;
Pt_1
7. La SI.ra continuerà a corrispondere le rate dei finanziamenti richiesti a proprio nome _1 sino alla loro estinzione, si farà altresì carico di estinguere, i pegni dell'oro a proprio nome ed anche quelli a nome del marito, avendo il predetto già regolarizzato i pagamenti delle bollette già, ad oggi, eventualmente scadute e consegnato alla SI.ra le relative quietanze. I Controparte_1 coniugi si impegnano ad effettuare il cambio di intestazione in favore della NO _1
– per il quale è necessaria la presenza di entrambi – in tempo utile alla prossima scadenza
[...] dell'8/8/2024. La SI.ra provvederà ad effettuare la voltura delle utenze domestiche (luce e _1 gas) ed a corrispondere le quote condominiali ordinarie della casa coniugale, acqua inclusa, dal
2024 a seguire.
8. La IG.ra , ha anticipato e pagato integralmente con bonifico le Controparte_1 somme per l'acquisto, concordato tra i coniugi, del motorino da destinarsi ai figli ed PE
. Il IG. , pertanto, s'impegna a restituire entro il mese di dicembre 2024, alla IG.ra Per_2 Pt_1
la somma totale di €. 3.455,50, anticipata integralmente da Controparte_1
2 quest'ultima per conto e su richiesta del IG. , per l'acquisto del predetto motorino, Parte_1 intestato a quest'ultimo e nella disponibilità, oggi, dello stesso.
9. La IG.ra , inoltre, ha anticipato e pagato integralmente la somma di Controparte_1
€. 679,99 tramite una finanziaria per l'acquisto, concordato tra i coniugi, di un telefono cellulare per la IA . Il IG. , pertanto, s'impegna a restituire, per come concordato, Per_3 Pt_1 mensilmente, alla IG.ra , il 50% della rata mensile di €. 64,92 o, in Controparte_1 alternativa, la metà dell'importo totale finanziato.
10. Il IG. , inoltre, s'impegnerà a versare alla IG.ra il rimborso Pt_1 Controparte_1 somme che riceverà sul suo conto per le pratiche presentate nell'anno in corso per beneficiare dei
“Bonus Libri” e “Bonus Gita” per i figli e , considerato che le stesse somme, PE Per_2 sono state già pagate integralmente ed esclusivamente dalla IG.ra . Controparte_1
11. I coniugi convengono di ripartire tra gli stessi al 50% tutte le spese condominiali straordinarie e gli oneri derivanti dalla definizione dei procedimenti promossi dal Condominio contro terzi, ove definiti con esito negativo per il Condominio stesso.
12. I coniugi stabiliscono, altresì, che le somme erogate al figlio a titolo di indennità di PE frequenza che confluiscono nel libretto intestato al minore così come anche quelle che saranno a breve erogate in favore di sempre a titolo di indennità di frequenza, in esito al giudizio di Per_3
ATP N. 924/2022 R.G., definito positivamente con decreto di omologa del 13/03/2022, a suo tempo promosso dinnanzi al Tribunale di Messina – Sez. Lavoro – G.L. Dott.ssa Bellino, inclusi arretrati
(e detratte le spese legali da corrispondere al professionista che ha seguito l'iter giudiziario ed amministrativo) rimangano accantonate quale risparmio per i figli ed con facoltà Per_3 PE dei genitori, previo accordo di entrambi, di vincolarli e/o investirli fino alla maggiore età dei figli e/o di poterle utilizzare per le spese di istruzione dei ragazzi (doposcuola o altro), e/o comunque, sempre e preliminarmente previo accordo di entrambi i genitori, utilizzarle solo per eIGenze necessarie, specifiche ed imprevedibili dei predetti figli beneficiari. Entrambi i libretti rimarranno nella disponibilità esclusiva della SI.ra .” Controparte_1
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 16 ottobre 2024.
Alla suddetta udienza del 02 dicembre 2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla
3 compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a [...]
ME (ME) il 01/09/1976 e , nata a [...]_1 il 28/06/1980, contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 23/07/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
03/12/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
4