Articolo 4 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470
Articolo 3Articolo 5
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8 novembre 1988
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16 giugno 2002
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19 febbraio 2026
Art. 4. 1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica ((...)) ;
c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
d) per irreperibilita' presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo ((tre)) rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito
negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza
quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 , in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonche' le consultazioni referendarie locali;
e) per perdita della cittadinanza;
f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.
Entrata in vigore il 19 febbraio 2026
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