Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N° R.G. 4236/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott. ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4236 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso come da procura alle Parte_1 C.F._1
liti in atti, dall' avv. Saverio Griffo (C.F. ) presso il cui studio in OL C.F._2
DU (CE), alla via De Simone, n. 133, 81030, elett. te domicilia.
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, come da procura alle liti Controparte_1 C.F._3
in atti, dall' avv. Saverio Nobis (C.F. ), presso il cui studio in OL C.F._4
DU (CE) alla Via De Simone, n. 124, elett. te domicilia;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 26/02/2025, le parti hanno depositato note scritte, confermando la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 19/11/2024, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 06/11/2024, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in OL DU (CE) il 30/09/1995; che dalla loro unione erano nati due figli, il 17/09/1997 e Cristian, il Per_1
03/09/2001, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che a causa di insuperabili divergenze la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile,
e che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Fissato termine ex art. 127 ter c.p.c in sostituzione della udienza di prima comparizione delle parti, per il 26/02/2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
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La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa è emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano:
“- i coniugi danno atto che nella casa coniugale, di proprietà della IG.r , rimarrà a CP_1
vivere la stessa unitamente ai propri figli, mentre il IG si è già allontanato dalla casa Parte_1
coniugale, sistemandosi temporaneamente in altro alloggio preso in locazione;
- il IG , a titolo di concorso al mantenimento della coniuge, verserà alla stessa, entro Parte_1
il giorno 30 di ogni mese, la somma di €. 200,00 (duecentoeuro/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
- i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a N° R.G. 4236/2024 V.G.
regolamentare la ripartizione di arredi ed elettrodomestici presenti nella casa coniugale, come di seguito precisato: resteranno nella casa coniugale e, quindi, nella disponibilità della IG.ra tutti gli arredi e gli elettrodomestici. Il IG. disporrà anche dopo la CP_1 Parte_1
separazione delle chiavi di accesso al garage ove sono custodite le proprie biciclette e vi potrà liberamente accedere anche senza preventivo consenso della IG.r ; CP_1
- i coniugi dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
OL DU (CE) il 21/01/1970, alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL DU (CE), ove in data 30/09/1995 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 51, Parte II, Serie A, reg. atti di matrimonio dell'anno 1995), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09/07/1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 03/11/2000
n. 396, Ordinamento Stato Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di ConIGlio il 26 febbraio 2025 .
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro N° R.G. 4236/2024 V.G.