Ordinanza cautelare 23 maggio 2024
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00378/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2024, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Martina Carano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Campomarino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Umberto I n. 43;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Termoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
nei confronti
dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Molise, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
per l'annullamento
-dell'Ordinanza n. 5 del 7.03.2024 del responsabile del Servizio urbanistica del Comune di Campomarino, avente ad oggetto “ ORDINANZA DI RIDUZIONE IN PRISTINO DI AREA DEMANIALE MARITTIMA SIG.RA. L.M. ”;
-dell’ordinanza n. 3 del 26.02.2024 del responsabile del Servizio urbanistica del Comune di Campomarino, avente ad oggetto “ ORDINANZA DI RIDUZIONE IN PRISTINO DI OPERE ABUSIVE SIG.RA. L.M. ”;
- nonché, ove occorra, della scheda riassuntiva di abuso demaniale redatta dalla Capitaneria di Porto il 16.07.2020, non conosciuta dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’odierno esame del Collegio la società -OMISSIS-, titolare del camping “-OMISSIS-” sito nel Comune di Campomarino - -OMISSIS-, ha impugnato due ordinanze adottate dal Servizio Urbanistica comunale, ossia rispettivamente:
a) la n. 3 del 26.02.2024, avente ad oggetto “ la riduzione in pristino delle opere abusive ” rilevate sugli immobili siti sulle aree identificate nei registri catastali al fg. 21, p.lle 33, 91, 89, 90, 88, 93, 100, 95, 87, 97, 103, nonché di specifici manufatti, alcuni dei quali ricadenti su area demaniale, identificati come “bungalow” B, C, D, E ed F; “servizi igienici e docce” G, H, V, T, T1, Z, Z1, U e U1; “tettoia” S e R; “abitazione animatore” A; “campo da calcetto” N; “autorimessa mezzi” M; “campo da bocce” P; “appartamento” L1, L2, L3 e L4;
b) la n. 5 del 7.03.2024, avente ad oggetto “ la riduzione in pristino di area demaniale marittima ” individuata nei registri catastali al fg. 21, p.lla 87.
2. L’interessata, assumendo l’illegittimità dei suddetti provvedimenti, ha proposto il presente ricorso, affidato ad un unico e articolato motivo di gravame, così rubricato: « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 54, 84 E 1161 del Codice della Navigazione (R.D. 327/1942 S.M.I.); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.6, 6bis, 31, 33 E 35 DEL DPR 380/2001; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 32, 35 E 38 della L. 47/85. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 724/1994; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA ».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che:
a) con riguardo all’ordinanza n. 5:
- una sentenza della Commissione Tributaria risalente al 2002 avrebbe riconosciuto la natura non demaniale del fondo sul quale era stato realizzato il fabbricato adibito a ristorante, sicché l’Amministrazione non avrebbe potuto emettere il proprio provvedimento ai sensi dell’art. 54 del Codice della Navigazione (cfr. il ricorso a pag. 9);
- pur volendo ipoteticamente accedersi alla tesi della natura demaniale del fondo in questione, l’Amministrazione avrebbe dovuto tuttavia esercitare i poteri di vigilanza e repressione di cui agli artt. 27 e ss. del d.P.R. n. 380/2001;
- sarebbe stata necessaria la previa diffida ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001;
b) in riferimento all’ordinanza n. 3:
- per quanto concerne l’ordine di demolizione degli immobili realizzati sull’area identificata al fg. 21, p.lle 33, 91, 89, 90, 88, 93, 87, 103, nonché dei Bungalow B, C, D, E, F, delle Tettoie S e R, dei servizi igienici U e U1 e degli appartamenti L1, L2, L3, L4, l’ordinanza avrebbe violato gli artt. 31 e 35 del d.P.R. n. 380/2001: “ Infatti il Comune con riferimento agli immobili del fg.21 p.lle 33, 91, 89, 90, 88, 93, 87, 103, ai Bungalow B, C, D, E, F, alla Tettoia S e R, ai servizi Igienici U e U/1 ed all’appartamento L1, L2, L3, L4 ha espressamente evidenziato come gli stessi ricadessero sul terreno demaniale. Del tutto illegittimamente, però, ha adottato l’Ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 anziché del successivo art. 35 che sanzione espressamente le opere realizzate su aree appartenenti ad Enti Pubblici. Nella specie, quindi, qualora il Comune avesse ritenuto che l’abuso ricadesse su area del demanio avrebbe dovuto effettuare una previa diffida ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del DPR 380/2001 ” (cfr. il ricorso a pag. 10);
- “ Per l’edificio identificato alla particella 87 (ristorante) e per gli ulteriori edifici indicati nell’ordinanza n. 3 (al fg.21 p.lle 33, 91, 90, 93, 100, 95, 103) il dante causa della ricorrente aveva presentato una richiesta di condono edilizio, in data 29/03/1986 (prot. 2583). La Regione Molise con atto prot. 48590 del 06/08/1997 rilasciava l’autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza con atto del 24/10/1997 (acquisito al prot. comunale al n. 11740) prestava il proprio assenso. Orbene, decorsi 24 mesi da tale data, la sanatoria edilizia si è formata tacitamente stante la completezza della pratica e il versamento delle oblazioni. Ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 32 e 35 della L. 47/85. Ne consegue che il Comune non avrebbe potuto ordinare l’integrale demolizione dei fabbricati ma al contrario avrebbe dovuto disporre il loro ripristino allo stato autorizzato ” (cfr. il ricorso alle pagine 11 e 12);
- “ Per quanto attiene ai bungalow (p.lle 2, 88, 89 e 94 fg. 21) il dante causa della ricorrente presentava una richiesta di condono edilizio prot n. 3633/1995. La Regione Molise emetteva l’autorizzazione paesaggistica n. 45602 del 19/01/1995. La Soprintendenza rilasciava il proprio nullaosta con atto prot. 1673 del 26/01/1996. Orbene anche in tale caso, decorsi 24 mesi, la sanatoria edilizia si è perfezionata tacitamente. Il Comune ha, quindi, del tutto illegittimamente ordinato la completa demolizione dei fabbricati ma al contrario avrebbe dovuto ordinare il ripristino allo stato autorizzato ” (cfr. il ricorso a pag. 12);
- “ le ordinanze di demolizione impugnate sarebbero comunque illegittime anche per l’ipotesi in cui le domande di condono debbano ritenersi ancora pendenti. Il Comune difatti avrebbe dapprima dovuto concludere i procedimenti di sanatoria in senso negativo e, solo dopo, avrebbe potuto ordinare la demolizione delle opere ” (cfr. il ricorso a pag. 13);
- “ Nell’Ordinanza di demolizione n. 3/2024 il Comune ha ordinato, altresì, la demolizione del campo da bocce e del campo da calcio a cinque. Tali campetti rientrano a pieno titolo nell’edilizia libera, ex art. 6 del DPR 380/2001, costituendo finitura di spazi esterni ed attrezzature ludiche e, come tali, non richiedono alcun titolo edilizio. Ad ogni buon conto, anche nella denegata ipotesi, in cui si volesse ritenere che le predette opere richiedano la presentazione di una SCIA in ogni caso la sanzione applicabile sarebbe quella prevista dall’art. 37 TUed e non certo quella, ben più grave, adottata dal Comune (ossia 31 Tued) ” (cfr. il ricorso a pag. 14).
3. In resistenza al ricorso, per le Amministrazioni statali intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’infondatezza integrale dell’impugnativa.
Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Campomarino, a sua volta eccependo l’infondatezza del ricorso oltre che la sua stessa inammissibilità “ per mancata specifica indicazione delle censure relative a ciascuna delle due ordinanze impugnate” (cfr. la memoria del Comune di Campomarino del 18.05.2024 a pag. 2).
4. Con l’ordinanza cautelare n. 63 del 23.05.2024 questo Tribunale ha parzialmente accolto la domanda di sospensione della sola ordinanza n. 3 del 26.02.2024 sulla base della seguente motivazione.
« Considerato, con riguardo all’ordinanza n. 5 in epigrafe, che la natura demaniale dell’area sito di edificazione, che non può reputarsi obliterabile per la mera pendenza di controversie sul tema, non consente di rinvenire a base del ricorso, in parte qua, l’indispensabile condizione del fumus boni iuris;
Osservato, per converso, che la domanda cautelare può essere favorevolmente valutata con riferimento all’ordinanza n. 3 parimenti impugnata, limitatamente, però, ai soli abusi realizzati su aree di proprietà privata e per i quali siano state presentate pratiche di condono edilizio ex lege n. 47/1985 che in atto non sono state ancora definite dal Comune;
Ritenuto, a tale riguardo, che il parziale fumus boni iuris del ricorso, rinvenibile solo entro i limiti appena detti (che riguardano unicamente le porzione di manufatti che furono allora oggetto di quelle pratiche di condono), troverebbe riscontro anche nei nulla osta al condono che sembrerebbero essere stati rilasciati, all’epoca, dalle competenti Autorità sovracomunali -salva restando, naturalmente, ogni più approfondita valutazione del tema in sede di merito- » (cfr. T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 63 del 23.05.2024).
5. All’udienza pubblica del 21.05.2025 la trattazione dell’affare è stata rinviata come da verbale d’udienza.
Nel successivo corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie.
In particolare, in data 27 maggio 2025 la ricorrente ha depositato una domanda di sospensione del giudizio sul rilievo dell’esistenza di un contenzioso civile di natura asseritamente pregiudiziale dinanzi al Tribunale di Larino, iscritto al n. -OMISSIS-..
6. All’udienza pubblica del 4.06.2025, uditi i difensori presenti, e dato atto dell’esistenza di “ una richiesta di sospensione del giudizio ... avanzata da parte ricorrente ” cui la difesa del Comune si è opposta, la causa è stata infine trattenuta in decisione, “ rinviando alla emananda pronuncia la decisione in primis sulla istanza di sospensione del presente giudizio ” come da verbale d’udienza.
7. In via preliminare il Tribunale deve disattendere la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalla parte ricorrente.
7.1. Innanzitutto, va osservato che la parte ricorrente si è limitata, in proposito, ad accennare che “ pende attualmente altro giudizio avanti al Tribunale di Larino, rubricato al R.N.G. -OMISSIS-, tra le medesime parti ovvero in relazione a questioni strettamente connesse e pregiudiziali rispetto all’odierno ricorso. Tale giudizio ha ad oggetto l’accertamento della non appartenenza al demanio marittimo dei terreni siti in agro di Campomarino, censiti al Catasto al Foglio 21, nonché il riconoscimento della proprietà di dette aree e dei relativi manufatti in capo alla -OMISSIS- S.r.l .” (cfr. la domanda di sospensione del giudizio del 27.05.2025), senza nemmeno allegare la domanda introduttiva di quel giudizio.
Al cospetto di una così generica deduzione non si ravvisano, tuttavia, elementi per poter ritenere integrata, nel caso di specie, la pregiudizialità necessaria ai fini di una sospensione del presente giudizio: questa, infatti, non può di certo desumersi ex se dalla mera schermata del portale della Giustizia Civile (dalla quale emerge solo l’esistenza del relativo giudizio civile, versante nello stato di “ attesa esito udienza di assunzione mezzi di prova ”: cfr. all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente del 27.05.2025), né tanto meno dal semplice verbale d’udienza depositato (cfr. all. n. 2 della produzione cit.).
7.2. E questo è già sufficiente per respingere la domanda di sospensione con riguardo alla parte di giudizio relativo all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 3/2023.
In parte qua , infatti, elementi di prima evidenza inducono subito ad escludere la sussistenza di una simile pregiudizialità.
La controversia in esame riguarda la realizzazione di più di venti immobili costruiti in assenza di titoli edilizi.
Si tratta, più nel dettaglio, del campeggio “-OMISSIS-”, ubicato alla -OMISSIS- di Campomarino sulle aree individuate in catasto alle particelle nn. 1/p, 2/p, 120, 121, 122, 103, 93, 102, 96, 95, 91/p, 33/p, 90, 89, 94, 88/p, 92, 24/p del foglio di mappa n. 21 del Comune di Campomarino, dove l’Amministrazione ha riscontrato più di venti fabbricati realizzati, in assenza di titoli, tra la pineta e la spiaggia.
La difesa erariale ha allegato agli atti di causa una immagine fotografica dall’alto che raffigura plasticamente lo stato dei luoghi nel contesto di riferimento, dove si scorge nitidamente che la pineta è stata interessata da molteplici costruzioni (bungalow, appartamenti ed altri manufatti serventi l’area di campeggio) che si estendono fino alla spiaggia (cfr. la memoria della difesa erariale del 17.05.2024 a pag.4).
Dagli atti del giudizio si evince, in proposito, che i manufatti abusivi in questione ricadono in parte su aree private, e in parte su aree demaniali.
L’ordinanza n. 3/2024, in particolare, è diretta alla demolizione di numerosi immobili abusivi, alcuni dei quali edificati su suoli privati, e altri su suoli demaniali (l’ordinanza n. 3/2024).
Ma la parte ricorrente -la quale ha proposto un unico ricorso per avversare entrambe le ordinanze di demolizione- con la propria domanda di sospensione del giudizio non ha indicato a quale fondo, di quelli attinti dall’ordinanza n. 3/2024 si riferirebbe la controversia civile ora invocata; e, d’altra parte, il provvedimento impugnato in discorso è stato adottato essenzialmente in considerazione dell’assenza dei necessari titoli edilizi legittimanti le opere edilizie realizzate, a prescindere dalla natura demaniale o meno dei fondi in esame.
Questi insuperabili rilievi inducono a ritenere che la domanda di sospensione in parte qua sia priva di qualsivoglia elemento di concretezza e, di conseguenza, debba essere sotto questo profilo immediatamente respinta.
7.3. Sulla parte del giudizio avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione n. 5/2024, invece, va condotto un discorso più approfondito.
7.3.1. L’ordinanza n. 5/2024, infatti, è stata diretta alla repressione dell’abuso commesso sul suolo demaniale corrispondente alla sola specifica p.lla 87 del fg. 21, in relazione alla quale già il ricorso aveva dedotto -appunto in relazione all’abuso realizzato sulla p.lla 87- che l’interessata aveva in precedenza “ proposto innanzi al Tribunale di Larino un’azione volta ad accertare il diritto di proprietà sulle aree che il Comune di Campomarino oggi ritiene appartenenti al demanio dello Stato ” (cfr. il ricorso a pag. 9).
Ebbene, da questa distinta prospettiva l’odierno giudizio sull’ordinanza n. 5/2024 e quello civile presenterebbero in comune il fatto di avere ad oggetto entrambi l’identica p.lla 87 del fg. 21; in tutti e due i casi, inoltre, la parte ricorrente avrebbe contestato la demanialità del relativo fondo.
Nonostante questi elementi di raccordo, il Collegio è però dell’avviso che la domanda di sospensione debba essere respinta anche avuto riguardo alla distinta porzione del giudizio concernente l’ordinanza n. 5/2024.
7.3.2. Sul punto, deve precisarsi che quest’ultima ordinanza è stata adottata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 54 del Codice della navigazione sul presupposto che i ricorrenti siano occupanti sine titulo di una certa porzione del compendio demaniale marittimo, sulla quale sono state realizzate opere abusive.
Come noto, l'art. 54 del Codice della navigazione ammette il ricorso dell'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela esecutiva al fine di tutelare i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile: sicché tale potere presuppone un previo accertamento, da parte dell’Amministrazione stessa, della natura del compendio immobiliare oggetto della tutela repressiva. L'autotutela demaniale si collega, infatti, al regime dominicale del bene pubblico, in coerenza con le funzioni amministrative di disciplina, ordinata gestione e uso del bene medesimo, e con l'esigenza di reagire rispetto a condotte appropriative o usurpative di carattere privato.
A tal riguardo, il Collegio ritiene estensibile al caso di specie l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, " nel caso di esercizio del potere di autotutela possessoria in via amministrativa per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili, disciplinato dall'art. 823 c.c., la presenza dell'interesse pubblico e del potere autoritativo esercitato sono idonei a determinare l'assoggettamento del privato all'esercizio della pubblica funzione che vi è riconnessa e la conseguente degradazione della relativa posizione giuridica vantata, per cui la questione dominicale dedotta può costituire oggetto da parte del giudice amministrativo di valutazione incidenter tantum, onde verificare la legittimità dell'atto impugnato, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 8 c.p.a. " (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1337).
Pertanto, deve ritenersi che l'art. 8 cod. proc. amm. attribuisca al giudice amministrativo la potestas iudicandi di accertare, pur se solo in via incidentale, la dedotta titolarità della proprietà privata in capo ai ricorrenti sul bene interessato dall'ordinanza di rilascio: donde, già per questo, l’esclusione della necessità di sospendere il presente contenzioso sino alla definizione del giudizio civile (cfr., ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. I, 08/07/2025, n. 1148).
Va inoltre sottolineato che l'art. 295 c.p.c., concernente la sospensione necessaria del processo, fa riferimento alla pregiudizialità in senso tecnico-giuridico: in quanto la questione pregiudiziale deve essere astrattamente idonea a influire direttamente sulla soluzione della controversia principale, ma deve essere decisa con efficacia di giudicato e non semplicemente incidenter tantum .
Deve essere poi ricordato che, nel processo amministrativo, la pregiudizialità civile trova una espressa e diversa regolazione nell'art. 8, comma 1, c.p.a., in base a cui il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, può comunque conoscere, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale, con l'unica eccezione delle questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso, le quali rimangono riservate al giudice ordinario.
Ne consegue che, al di fuori dei casi di cui agli artt. 8, comma 2, e 77 (querela di falso) c.p.a., il giudice amministrativo non è di regola tenuto alla sospensione del processo, essendo la scelta rimessa, in tale evenienza, a una valutazione di opportunità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1499 del 2019; id. Sez. IV, 12/07/2022, n. 5872).
Non guasta aggiungere che, inoltre, è diffuso nella giurisprudenza civile (cfr., per tutti, Cass. civ., sez. II, ord.za, 15/03/2006 n. 5767; sez. VI, 25/11/2010 n. 23906) un orientamento di sostanziale disfavore per la sospensione del giudizio ope iudicis al di fuori delle fattispecie previste, perché essa, comportando l'arresto del processo dipendente per un tempo indeterminato, dilata i tempi della decisione finale del giudizio e le aspettative ad una sua rapida definizione che le parti, le quali si oppongano a siffatta sospensione, legittimamente possono vantare (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 17/02/2016 n. 640; sez. IV, n. 3783 del 2016). E anche di recente è stata riaffermata, nel processo civile, un'interpretazione volta a restringere l'ambito di applicazione dell'art. 295 c.p.c. e semmai ad allargare, ove ne ricorrano i presupposti, quello della sospensione facoltativa di cui all'art. 337, secondo comma, c.p.c. con lo scopo di evitare una durata irragionevole dei processi, valorizzando i principi di cui agli artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 Cedu (v. Cass. civ., Sez. Un., sentenza 29/07/2021, n. 21763; nonché Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/07/2022, n. 5872).
7.3.3. Del resto, nel caso in esame la richiesta di sospensione è tanto più da disattendere se si tiene conto del fatto che, a ben guardare, ai fini dell’attivazione del potere di autotutela dei beni demaniali di cui all’art. 54 del Codice della navigazione non si potrebbe pretendere dall’Amministrazione un’indagine sulla proprietà del suolo diversa da quella che, in concreto, è stata già condotta nel caso di specie.
L’Amministrazione, nella fattispecie, non era certo tenuta ad attendere che l’interessata, per affermare la proprietà privata del bene, esperisse eventuali azioni di rivendica, né tanto meno che eventuali giudizi già pendenti volgessero al termine: la prima doveva difatti aver cura di un bene che per legge ricadeva comunque e pur sempre all’interno della linea di demarcazione della fascia di demanio marittimo stabilita, con effetti retroattivi, dall’art. 6, comma 2- bis Decreto Legge n. 80 del 29.03.2004, convertito con modificazioni nella Legge n. 140 del 2004 (cfr. sul punto la cit. memoria della difesa erariale del 17.05.2024 a pag. 2).
Era pertanto compito istituzionale dell’Amministrazione tutelare l’integrità di un bene che, almeno rebus sic stantibus , risultava a tutti gli effetti un bene demaniale: ed è in questa prospettiva che dovrà essere valutata la legittimità dell’azione amministrativa espressasi attraverso i provvedimenti impugnati.
Di conseguenza, la legittimità delle ordinanze di demolizione in contestazione - doverosamente assunte rebus sic stantibus - non dipende dall’ipotetico esito futuro della controversia civile instaurata, dalla ricorrente, al diverso scopo di accertare, in modo pieno, il diritto di proprietà dei suoli sui quali insistono alcuni dei manufatti della cui demolizione si discute.
Se ne desume che nessuna pregiudizialità in senso proprio si rinviene tra il giudizio civile suddetto e la presente controversia sulla legittimità dell’ordinanza n. 5/2024.
Sul tema, pertanto, non resta che concludere che il contenzioso instaurato avanti all'Autorità giudiziaria ordinaria non si pone in relazione di pregiudizialità necessaria rispetto al presente giudizio amministrativo, nei termini precisati dalla giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 13 giugno 2019, n. 3984: " La sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo ad esso operato dall'art. 79, comma 1, c.p.a., è consentita solo per la c.d. pregiudizialità tecnica (o necessaria). Questa sussiste quando una controversia (pregiudiziale) costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, in ragione del fatto che il rapporto giuridico della prima rappresenta un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta nella seconda, per cui il relativo accertamento si imponga nei confronti di quest'ultima con efficacia di giudicato, al fine di assicurare l'uniformità di decisioni (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., ord. 27 luglio 2004 n. 14060, sent. 5 giugno 2000 n. 408 e 11 aprile 1994 n. 3354; Sez. I, ord. 2 agosto 2007 n. 16995, 27 gennaio 2006 n. 1741; Sez. III, ord. 28 dicembre 2009 n. 27426, 25 maggio 2007 n. 12233 e 30 giugno 2005 n. 13950 nonché Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2016 n. 640 e 16 febbraio 2015, n. 806, Sez. IV, 18 novembre 2014 n. 5662 e 8 gennaio 2013 n. 39, Sez. VI, 12 marzo 2012 n. 1386).
8. Sempre in limine litis deve pure essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale.
Sebbene il ricorso non abbia separatamente paragrafato le censure proposte avverso l’ordinanza di demolizione n. 3/2024 rispetto a quelle avanzate contro l’ordinanza n. 5/2024, nondimeno le doglianze relative all’una e all’altra possono essere individuate con sufficiente univocità.
Da qui l’ammissibilità del ricorso.
9. Venendo al merito della controversia, il Tribunale è dell’avviso, in linea con l’impostazione già seguita in fase cautelare, che il ricorso sia parzialmente fondato.
I. Sulle censure avanzate contro l’ordinanza di demolizione n. 5/2024.
10. Quanto già esposto dianzi nel disattendere la domanda di sospensione del giudizio vale ad avviare alla reiezione nel merito la porzione dell’impugnativa proposta avverso l’ordinanza n. 5/2024.
Il ricorso non presenta pregio lì dove ha contestato l’ordine di demolizione in esame per l’asserita natura non demaniale del bene identificato nei registri catastali al fg. 21 della p.lla 87.
Sul punto al Collegio compete una possibilità di cognizione incidentale ai sensi dell’art. 8 cod.proc.amm.. Ma la ricorrente non ha offerto alcuno specifico elemento che possa essere preso in considerazione a sostegno della sua contestazione: tanto più alla luce dell’esigenza di aver riguardo alla disciplina di cui all’art. 6, comma 2-bis Decreto Legge n. 80 del 29.03.2004, convertito con modificazioni nella Legge n. 140 del 2004
Come sopra già illustrato, inoltre, l’Amministrazione non era tenuta ad andare al di là dell’accertamento rebus sic stantibus del fatto che il manufatto ricade all’interno della linea di demarcazione demaniale legislativamente stabilita: sul tema è qui sufficiente rinviare al precedente par. 7.3.3..
Sulla demanialità della detta p.lla 87, in difetto di sufficienti elementi di segno contrario, al Collegio non resta allora che concludere incidenter tantum nel senso della proprietà demaniale del bene.
10.1. Carenti di pregio risultano, poi, anche le residue censure.
10.1.1. La parte ricorrente ha dedotto che “ anche qualora il fabbricato (p.lla 87) insistesse sul demanio marittimo il Comune non poteva ugualmente ordinare la rimozione delle opere ai sensi dall’art. 54 cod. nav. Come osservato dalla giurisprudenza, infatti, allorquando si contesti la costruzione, senza titolo, di opere abusive sul demanio il Comune deve esercitare i poteri di vigilanza e repressione previsti dagli artt. 27 e ss. del DPR 380/2001 ” (cfr. il ricorso alle pagine 9 e 10), assumendo che anche per quell’abuso era stata avanzata una “ richiesta di condono edilizio, in data 29/03/1986 (prot. 2583) ” (cfr. il ricorso a pag. 11).
Ma, al contrario di quanto sostenuto dal ricorso - e come rilevato dalla difesa comunale -, “ è del tutto legittima l’attivazione anche dei poteri attribuiti al Comune proprio dalla L.R. n. 5/2006, all’art. 5, comma 1, lett. i), riferibili alla illegittima occupazione di aree demaniali ” (cfr. la memoria del Comune del 18.04.2025 a pag. 3).
L’ordinanza in contestazione risulta, infatti, adottata ai sensi della legge regionale del Molise n. 5 del 2006, la quale all’art. 5, comma 1, lett. i) dispone che “ Ai Comuni spettano le funzioni di: … i) adozione dell'ingiunzione di sgombero ai sensi dell'articolo 54 del Codice della navigazione ”.
E l’art. 54 del Codice della navigazione R.D. n. 327/1942, in tema di “ Occupazioni e innovazioni abusive ”, dispone che, “ Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato ”.
Nel caso di specie non vi è dubbio che l’interessata avesse effettivamente occupato abusivamente l’area in questione (come conferma la stessa affermata presentazione, a suo tempo, dell’istanza di condono diretta a sanare, tra gli altri, anche quel peculiare abuso).
Né la pendenza della pratica di condono sul bene in esame potrebbe valere a inficiare la legittimità dell’ordinanza n. 5/2024, atteso che, per la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, “ la realizzazione di opere su aree di proprietà dello Stato non può essere condonata in assenza del consenso del Demanio. In mancanza di un perfezionato procedimento di cessione delle aree demaniali al Comune, resta precluso il rilascio del condono edilizio per opere realizzate su aree demaniali, in conformità al divieto di cui all'art. 32, co. 5 della L. n. 47 del 1985 ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 5/11/2024 n. 8818).
Al riguardo rileva, infatti, l’art. 32 della legge n. 47 del 1985, dedicato alle “ Opere costruite su aree sottoposte a vincolo ”, che al comma 5 dispone quanto segue. “ Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. …”.
Dalla citata disposizione emerge allora inequivocabilmente che la condonabilità di siffatte opere presuppone la diligente e specifica attivazione dell’autore dell’abuso, il quale è tenuto a richiedere all’Amministrazione competente di acconsentire alla sanatoria: la legge parla, infatti, di una “ richiesta di disponibilità all’uso del suolo ” sulla quale gli enti territoriali proprietari conseguentemente si esprimono.
Ma nel caso di specie la società interessata non risulta aver mai chiesto, né tanto meno ha ottenuto, da parte dell’Ente territoriale proprietario, il consenso di base occorrente a poter sanare gli abusi realizzati sulla p.lla n. 87 del fg. 21.
10.1.2. Va altresì disattesa la doglianza relativa alla mancata previa diffida che, secondo l’impostazione del ricorso, avrebbe dovuto precedere l’ordinanza di demolizione delle opere realizzate su aree demaniali ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001.
L’art. 35 (“ Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici ”) del d.P.R. n. 380/2001 dispone che: “ Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo . …”.
Tanto premesso, deve subito osservarsi che, come più volte affermato dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale, “ è legittimo il provvedimento sanzionatorio che contenga in sé anche la diffida, posto che il primo comma dell’art. 35 d.P.R. n. 380 del 2001 non indica un lasso temporale minimo tra il primo e la seconda, con la conseguenza “che alla diffida può seguire immediatamente l’ordinanza di demolizione senza che il destinatario possa trarre alcun beneficio dalla sua preventiva notificazione né alcuna concreta lesione dalla sua mancanza (Cons. Stato, Sez. II, 5 luglio 2019, n. 4662; Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 2017, n. 2618)” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 5504/2024; T.A.R. Molise, sentenza n. 153 del 13.05.2025).
La sentenza da ultimo citata ha altresì precisato, sul punto, che “ tale conclusione deriva dal fatto che, in base all’art. 35, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione viene effettuata direttamente dal Comune a spese del trasgressore. La diffida, quindi, serve unicamente a consentire al privato di provvedere da sé alla demolizione, così evitando l’addebito delle spese sostenute dall’ente locale. Di conseguenza, la diffida contenuta nello stesso ordine demolitorio non contravviene allo spirito della norma, poiché attribuisce al privato un termine per provvedere in proprio, nel caso di specie previsto in trenta giorni, prima dell’intervento pubblico ”.
Ciò posto, il Collegio rileva che nel caso di specie l’ordinanza di demolizione impugnata ha impartito un ordine, rivolto in primis alla ricorrente, di rimuovere le opere indicate come abusive entro il termine all’uopo assegnato. La detta ordinanza reca pertanto, in primis , un invito all’adempimento: sicché essa deve ritenersi, almeno sotto tale profilo, coerente con il contenuto della disposizione dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, così come interpretata alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
La censura di natura formale-procedurale a base della doglianza è, pertanto, priva di pregio.
E solo per mera completezza si aggiunge che l’ordinanza n. 5/2024 non risulta, del resto, nemmeno formalmente assunta agli specifici sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, bensì sul fondamento generale dell’art. 54 del Codice della navigazione.
10.2. L’ordinanza n. 5/2024 va, pertanto, esente da tutte le censure avanzate dal ricorso.
II. Sulle censure avanzate contro l’ordinanza di demolizione n. 3/2024.
11. Venendo alla parte di impugnativa concernente l’ordinanza di demolizione n. 3/2024, l’esame di merito del ricorso conferma -come anticipato- quanto già rilevato dal Tribunale in sede cautelare: l’ordinanza in esame risulta illegittima nella parte in cui ha ingiunto l’integrale abbattimento dei manufatti abusivamente realizzati su aree di proprietà privata per i quali erano state, tuttavia, presentate a suo tempo delle pratiche di condono edilizio ex lege n. 47/1985 che il Comune non aveva ancora definito al tempo dell’adozione dei provvedimenti repressivi in contestazione.
Questa limitata parte dell’impugnazione dovrà quindi essere accolta (fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione).
11.1. Al riguardo va preliminarmente precisato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa comunale, il testo del provvedimento impugnato denota come lo stesso abbia intimato la demolizione integrale dei manufatti ivi indicati, ivi incluso, quindi, anche tutto quanto, delle opere in discussione, aveva formato oggetto delle domande di condono pendenti.
Infatti, sebbene la motivazione dell’ordinanza abbia fatto menzione, tra le altre cose, anche di non meglio precisate difformità delle opere dalle tavole di condono, la parte ingiuntiva dell’ordinanza, per come è stata strutturata, non può che essere riferita all’interezza dei manufatti in questione, per essere stata ordinata la demolizione di “ tutte le opere abusive eseguite in assenza dei titoli abilitativi come sopra dettagliatamente descritte …” (cfr. l’ordinanza n. 3/2024).
L’elencazione degli abusi contenuti nella stessa ordinanza si è sostanziata, infatti, nell’indicazione di ogni singolo “ Immobile censito in catasto al Fg. 21 ” (con indicazione, per ciascuno di essi, del rispettivo numero di particella), riguardato nella sua interezza (cfr. l’elencazione contenuta nelle prime pagine dell’ordinanza n. 3/2024).
11.2. Fatta questa premessa, il Collegio deve subito ricordare che, come la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito, l'ordinanza di demolizione di opere abusive che venga emessa in pendenza del termine, od anche in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio, è per ciò stesso illegittima (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 9/06/2022, n. 4720). Questo perché la presentazione dell'istanza di condono edilizio determina, per la Pubblica Amministrazione, lo specifico obbligo di pronunciarsi sulla medesima: da qui l’illegittimità delle ingiunzioni di demolizione adottate in pendenza di istanze di condono (cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 22/07/2021, n. 2257).
Quanto all’eventuale compimento di ulteriori attività abusive dopo la presentazione della domanda di condono, questo può costituire un elemento autosufficiente, e idoneo a giustificare ex se il diniego di condono, solo allorquando gli interventi postumi siano stati tali “ da stravolgere l'originaria fisionomia del bene e cambiandone la destinazione; egualmente nel caso in cui le opere abbiano comportato una totale e radicale trasformazione del manufatto, oggetto del condono, sì da renderlo irriconoscibile ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 3/05/2023, n. 1023).
Questa impostazione tiene difatti conto dell’orientamento più volte espresso dal Consiglio di Stato, secondo il quale “ Quando l’immobile abusivo non è meramente integrato, ma è radicalmente sostituito da un altro edificio, l’istanza di condono già proposta va dichiarata improcedibile stante la radicale trasformazione dell’oggetto originario. Conseguentemente, l’Amministrazione deve emanare il provvedimento di demolizione del nuovo immobile, costruito abusivamente in luogo di quello già realizzato sine titulo ”. Per contro, “ Ove invece non sia precluso di valutare l’autonoma abusività delle modificazioni sopravvenute, l’autorità pubblica dovrà limitarsi a ingiungere il ripristino delle opere ritenute non sanabili, senza che ciò comporti l’improcedibilità della pendente domanda di condono (Consiglio di Stato, sentenza n. 3943 del 2015 )” (Cons. Stato, Sez. VI, 1°.02.2018, n. 665).
In pratica, quindi, “ Solo allorchè l'intervento successivo abbia comportato un radicale mutamento del bene per il quale era stata richiesta la sanatoria, con opere che hanno realizzato un unicum tipologicamente e sostanzialmente differente, senza che l'originario bene sia più rinvenibile e per cui l’immobile abusivo appare radicalmente sostituito da un altro edificio, l’istanza di condono già proposta va dichiarata improcedibile. Conseguentemente, l’Amministrazione deve emanare il provvedimento di demolizione del nuovo immobile, costruito abusivamente in luogo di quello già realizzato sine titulo (Cons. Stato, 1.02.2018, n. 665) ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 3/05/2023, n. 1023).
Ora, facendo applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, è agevole osservare che l’Amministrazione, prima di ordinare l’abbattimento integrale dei manufatti oggetto dell’istanza di condono, avrebbe dovuto senza dubbio accertare l’eventuale radicale trasformazione postuma dei manufatti, insistenti su aree di proprietà privata, che formavano oggetto delle pratiche di condono.
Infatti, solo ove avesse riscontrato degli abusi postumi tali da stravolgere radicalmente la consistenza dei manufatti, essa avrebbe potuto, comunque previa decalaratoria di improcedibilità del condono, ordinare la rimozione dei manufatti.
Dal complessivo quadro documentale versato in atti emerge, tuttavia, che nell’istruttoria svolta dall’Amministrazione la pendenza delle pratiche di condono sia stata puramente e semplicemente obliterata, senza neppure valutarsi l’eventuale attitudine delle difformità rispetto alle tavole di condono a determinare una trasformazione radicale dei fabbricati stessi.
Ne consegue che, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra tracciati, l’ordinanza di demolizione adottata senza la previa definizione delle pendenti pratiche di condono insistenti sulle stesse particelle di proprietà privata si rivela per questo illegittima.
Sotto questo limitato profilo il ricorso deve quindi essere accolto, e l’ordinanza n. 3/2024 annullata in parte qua .
11.3. Le residue censure avanzate contro l’ordinanza n. 3/2024 devono, invece, essere disattese.
11.4. Innanzitutto, non può essere certo condiviso l’assunto secondo il quale sulle istanze di condono de quibus si sarebbe formato il silenzio-assenso.
Per la pacifica giurisprudenza amministrativa, invero, “ affinché possa formarsi il silenzio assenso sulle istanze di condono edilizio, il termine di 24 mesi decorre dalla presentazione della medesima domanda, purché risulti completa in ogni sua parte, non essendo peraltro l'Amministrazione tenuta a chiedere l'integrazione della documentazione incompleta nel predetto termine biennale ” (Cons. Stato, Sez. VI, 9/06/2023, n. 5709).
Ma nel caso di specie la documentazione prodotta dalla parte ricorrente non è idonea a fornire dimostrazione dell’esaustività ab origine della pratica di condono a tali fini.
Invero è stato precisato il silenzio-assenso non si perfeziona unicamente per effetto del mero decorso del tempo a far data dalla presentazione della domanda e del pagamento dell'oblazione, occorrendo altresì che il Comune acquisisca la prova, ovviamente da fornirsi dal privato richiedente, della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore (Cons. St., sez. VI, 27/7/2015, n. 3661).
Negli stessi termini si è pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa di merito (cfr., ex multis , T.A.R. Campania, Sez. III, 3/09/2018, n. 5317; id. Sez. IV, 25/02/2016, n. 1032) affermando che " Il termine legale per la formazione del silenzio-assenso in materia di condono degli abusi edilizi presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione, e soprattutto, che l'opera sia stata ultimata nel termine di legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all'art. 33, l. 28 febbraio 1985 n. 47. Ne consegue che il silenzio-assenso non si perfeziona per il solo fatto dell'inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell'oblazione, occorrendo altresì l'acquisizione della prova, da parte del Comune, della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore. In particolare, pertanto, il silenzio-assenso non si forma per effetto della presentazione di una domanda di condono qualora questa non sia corredata dall'integrale dimostrazione dell'esistenza di detti requisiti, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all'ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'Amministrazione Comunale ".
E lo stesso Consiglio di Stato ha chiarito che " Per la formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio è necessario che ricorrano i requisiti sia dell'avvenuto pagamento dell'oblazione dovuta e degli oneri di concessione, che dell'avvenuto deposito di tutta la documentazione prevista per l'istanza di condono, e ciò affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica da parte dell'Amministrazione comunale " (Cons. St., Sez. IV, 11/10/2017, n. 4703).
Inoltre, è comunque da escludere la formazione del silenzio assenso in aree assoggettate a vincoli paesaggistici senza il rilascio del parere dall'autorità preposta alla gestione del vincolo (cfr. T.A.R. Campania, sez. VII, 27/02/2018, n. 1280; id., Sez. III, 3/09/2018, n. 5317).
Infatti la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 33 della legge n. 47/1985 preclude un assenso espresso o tacito della sanatoria, e comunque, nelle zone assoggettate a vincoli, il termine previsto dall'art. 35 non inizia a decorrere prima dell'acquisizione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi del successivo comma 18 (cfr. Cons. St., Sez. IV, 19/12/2016, n. 5366; nonché, ex aliis , id., Sez .VII, 12/06/2023, n. 5742; id. Sez. VI, 23/02/2023, nn. 1824 e 1826; id., 26/09/2022, n. 8303; Sez. IV, 20/06/2022, n. 5053; id. Sez. II, 19/11/2020, n. 7198, nonché da ultimo C.G.A.R.S., 22/01/2025, n. 58; T.A.R. Campania, Sez. III, 3/09/2018, n. 5317).
Orbene, nel caso di specie si è pacificamente al cospetto di una zona vincolata, e la parte ricorrente non ha fornito dimostrazione né del fatto che le istanze di condono fossero corredate da tutti gli elementi necessari al perfezionarsi del silenzio-assenso, né tanto meno del rilascio, per ciascuno dei manufatti oggetto di condono, di una specifica autorizzazione paesaggistica.
11.5. Venendo ad altro aspetto della controversia, il Collegio deve rilevare la piena legittimità dell’ordine di demolizione nella parte in cui emesso per tutti gli abusi realizzati su suoli demaniali.
11.5.1. Innanzitutto, diversamente da quanto appena detto con riguardo agli abusi commessi su suoli di proprietà privata, la mera pendenza di una pratica di condono non ancora definita non vale certo ad inficiare l’azione amministrativa di repressione degli abusi realizzati sul suolo demaniale.
Sul tema è sufficiente qui rinviare a quanto già esposto al precedente paragrafo 10.1.1., sottolineando come l’interessata non risulti avere mai domandato -e quindi neppure ottenuto- il consenso alla sanatoria degli abusi da parte dell’Ente territoriale proprietario, come richiesto invece dall’art. art. 32, comma 5, della legge n. 47 del 1985.
11.5.2. Va del pari respinta la doglianza relativa alla mancata previa diffida che, secondo l’impostazione del ricorso, avrebbe dovuto precedere, ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, l’ordinanza di demolizione delle opere realizzate su aree demaniali.
Ѐ sufficiente, per disattendere la censura, rinviare alle considerazioni di cui al precedente paragrafo 10.1.2..
Anche in questo caso, infatti, rileva la giurisprudenza amministrativa sopra citata, secondo la quale, appunto, “ è legittimo il provvedimento sanzionatorio che contenga in sé anche la diffida” (Cons. Stato, Sez. II, 5 luglio 2019, n. 4662; Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 2017, n. 2618)” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 5504/2024; T.A.R. Molise, sentenza n. 153 del 13.05.2025).
L’ordinanza n. 3/2024, infatti, ha impartito anch’essa un ordine alla ricorrente di rimuovere le opere indicate come abusive entro il termine all’uopo assegnato, così integrando gli estremi di quell’invito all’adempimento che può reputarsi sufficiente, come sopra osservato, ai fini dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, così come interpretato alla luce dei principi giurisprudenziali già richiamati.
11.5.3. Resta da disattendere l’ultima parte del ricorso, dove è stata formulata la laconica deduzione secondo la quale " Tali campetti rientrano a pieno titolo nell’edilizia libera, ex art. 6 del DPR 380/2001, costituendo finitura di spazi esterni ed attrezzature ludiche e, come tali, non richiedono alcun titolo edilizio " (così il ricorso a pag. 8).
Sul punto è sufficiente osservare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la costruzione di un campo da calcetto come quello per cui è causa non può farsi rientrare nella tipologia costruttiva delle “ aree ludiche senza fini di lucro ” di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, integrando invece una simile opera un'apprezzabile trasformazione urbanistica e funzionale dell'area (cfr. Cons. St., Sez. VI, 17.10.2023, n. 9022). E analoghe considerazioni valgono anche in relazione al campo da bocce (v., tra le tante, T.A.R. Campania, sez. IV, 9.08.2024, n. 4617; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 20.05.2024, n. 1867).
La valutazione dell’effettività e incisività della trasformazione urbanistica realizzata con l’esecuzione dei detti campetti non potrebbe, d’altra parte, essere artificiosamente frazionata, dovendo invece essere compiuta nel quadro di un apprezzamento globale della realizzazione sine titulo di tutti i manufatti destinati a dotazione del camping in questione: ragion per la quale neppure può valere la censura secondo la quale l’intervento sarebbe stato da reprimere con la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001.
12. In conclusione, l’ordinanza n. 3/2024 risulta pertanto illegittima nella sola parte in cui con essa l’Amministrazione ha ingiunto l’integrale abbattimento anche dei manufatti, realizzati su aree di proprietà privata, per i quali erano state presentate pratiche di condono edilizio ex lege n. 47/1985 le quali non erano però ancora state definite.
Il ricorso, quindi, mentre per tale parte deve essere accolto, sotto ogni altro aspetto deve essere invece respinto, stante l’accertata infondatezza sia delle ulteriori censure avanzate nei confronti dell’ordinanza n. 3/2024, sia di quelle proposte avverso l’ordinanza n. 5/2024.
13. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni prescritte dalla legge in ragione della reciprocità della soccombenza, possono essere infine integralmente compensate tra tutte le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 3/2024 nei limiti di cui in motivazione, mentre per tutto il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
UI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.