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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 4690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4690 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2983/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
nella persona del giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3, c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2983/2025, avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 4 comma 2 l. 91/90, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.f. Parte_1
), res.te in Agropoli, Via San Francesco, 17, elett.te dom.to in C.F._1
Bologna, Via Rizzoli, 1/2, presso lo studio del suo difensore, Avv. Andrea Gori, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17.04.2025, il ricorrente impugnava il decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 91/90, pronunciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agropoli in data 25.03.2025 (prot. n. 9955/2025).
Deduceva: di essere nato in [...] il [...]; di aver sempre ivi risieduto;
di aver proposto, prima del compimento del diciannovesimo anno di età, domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 91/90, al
1
Comune di Agropoli;
che, non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 25.03.2025, si era presentato presso l'ufficiale di stato civile del suo Comune il quale in pari data gli aveva consegnato una “lettera” (doc.1), nella quale era indicato: “IN RIFERIMENTO
ALL'ISTANZA PRESENTATA A QUESTO UFFICIO IN DATAIN DATA 27/1/2025 E
ALLA DICHIARAZIONE RESA NEI REGISTRI DI CITTADINANZA AL NUMERO 5 IN
DATA 4/2/2025, SI COMUNICA CHE IL PROCEDIMENTO IN OGGETTO SI è
CONCLUSO CON ESITO NEGATIVO"; che il provvedimento risultava del tutto privo di motivazione;
che nella fattispecie sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di “annullare il decreto di rigetto di concessione della cittadinanza italiana prot. n. 9955/2025, pronunciato dall'Ufficio di
Stato civile del Comune di Agropoli il 25/3/2025e per l'effetto 2) dichiarare e dare atto che nato a [...] il [...], è cittadino Parte_1 italiano;
3) ordinare alle competenti autorità di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile;
Con vittoria delle spese competenze ed onorari oltre accessori di legge”.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il si costituiva in giudizio con comparsa in data 13.05.2025, Controparte_1 svolgendo difese non pertinenti all'oggetto della causa, sull'errato presupposto che
“Con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti deducono di aver diritto di vedere riconosciuto il loro status di cittadini italiani iure sanguinis”.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Come noto, l'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992 dispone che “lo straniero nato in [...] che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data”.
Con riferimento al requisito della residenza legale ininterrotta in Italia, con la circolare ministeriale n. 22/2007, il ha individuato i “criteri di applicazione Controparte_1 dell'art. 4, comma 2, e del conseguente art. 1 del d.p.r. 572/93.., che meglio rispondano all'attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili ai
2
minori, possano arrecargli danno. Quanto sopra in armonia con la linea di azione del
Governo e con l'orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore”. Alla luce delle linee interpretative introdotte con la circolare n. K 60 del 5.1.2007, il , con la circolare ministeriale n. 22/2007, Controparte_1 precisava che “l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano
[…] potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 91/92, ove vi sia documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, etc.). L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori, regolarmente residente in Italia. Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa nel territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia
[…]”.
Successivamente, all'interno del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, intitolato “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, è stata inserita una disposizione denominata
“Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...]”. Tale disposizione (parzialmente modificata in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) prevede:
1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
2. Gli ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
Venendo al merito, risulta provato, alla luce della documentazione versata in atti, che il ricorrente è nato in [...] il [...], da madre marocchina in possesso di permesso di soggiorno rilasciato il 24/11/2006, parte della Questura di Bologna, per cure mediche ex art 19 comma 2 lett.d) T.U. 298/98 (doc.11). Risulta poi documentato che nel
3
periodo ricompreso tra la nascita e la prima residenza nel comune di Granaglione (a decorrere dal 15/3/2007 al 13.04.2008), il ricorrente permaneva sul territorio nazionale, atteso che lo stesso veniva sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie (doc.6). Risulta, altresì, documentata la residenza nel comune di Vergato (dal 18.03.2010 al 05.06.2011)
e nel comune di Agropoli (SA) a far data dal 06.06.2011 ad oggi.
Per quanto riguarda, invece, il periodo ricompreso tra il 14.04.2008 (cancellazione anagrafica da parte del comune di Granaglione) e la nuova residenza del 18.03.2010
(presso il comune di Vergato), parte ricorrente ha dedotto che: “1) per il periodo dal
1/9/2009 in poi valga la dichiarazione di frequenza alla scuola dell'infanzia “CENTRO” con sede in Agropoli (SA) sottoscritta dal Dirigente scolastico il 19/11/2024 (doc.10);
2) resta quindi da dimostrare la presenza nel limitato arco temporale 14/4/2008 -
1/9/2009. Orbene si vuole sul punto argomentare che la madre rimasta Parte_2 incinta del ricorrente, il 24/11/2006, ha ottenuto da parte della Questura di Bologna permesso di soggiorno per cure mediche ex art 19 comma 2 lett.d) T.U. 298/98
(doc.11), che viene concesso alle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi la nascita del figlio. Si evidenzia che sul permesso di soggiorno è stato ovviamente inserito il piccolo - qui ricorrente - poichè presente in Italia insieme alla madre. Il Pt_1 permesso non poteva essere rinnovato alla scadenza del 5/4/2007, proprio perché quella tipologia prevede una durata massima di sei mesi dopo la nascita del figlio. Si precisa che il medesimo titolo ha efficacia nazionale e non è valido per l'espatrio nel senso che se il titolare esce dal territorio italiano, quel documento non legittima il suo rientro anche se ancora in corso di validità. Si intende e vuole quindi sostenere che madre e figlio nell'arco temporale 14/4/2008 - 1/9/2009, non hanno abbandonato il territorio perchè se lo avessero fatto non avrebbero avuto modo di rientrare in mancanza di un titolo idoneo da legittimare il loro rientro. Tale circostanza è dimostrata non solo dalla frequentazione della scuola dell'infanzia ma anche dal fatto che l'ininterrotta permanenza in Italia di madre e figlio per il periodo in esame è provata dal permesso di soggiorno che per motivi familiari ex art. 19 comma 2 lett c) T.U. 286/98, hanno domandato alla Questura di Bologna il 16/3/2010 (doc.12), nella loro veste di cittadini extracomunitari irregolarmente presenti nel territorio in favore dei quali sussisteva il divieto di espulsione quali parenti conviventi entro il secondo grado di - Persona_1 fratello della madre - che nel frattempo aveva acquisito la cittadinanza italiana (doc.13-
14). Permesso di soggiorno che a madre e figlio è stato concesso per motivi di famiglia ex art 28 comma 1 lett.b) DPR 394/99 (doc.15-16), in considerazione, appunto, della
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loro pregressa presenza in Italia come persone inespellibili quali parenti entro il secondo grado del ridetto che nel frattempo si era naturalizzato italiano. Orbene Persona_1 sulla base di questi presupposti è dimostrato che madre e figlio a decorrere dalla nascita di quest'ultimo hanno soggiornato nel territorio senza soluzione di continuità ed in particolare anche nell'arco temporale 14/4/2008 - 1/9/2009 in primo luogo perché lo stato di c.d. “clandestinità” ovverosia la mancanza del permesso di soggiorno non avrebbe consentito un eventuale reingresso in Italia nell'ipotesi in cui avessero abbandonato lo Stato ed in secondo luogo perché giammai la Questura avrebbe rilasciato il detto permesso per famiglia qualora non fosse stata accertata l'effettiva convivenza in Italia dei familiari che ivi erano irregolarmente soggiornanti”.
Tali deduzioni non risultano contestate dalla parte resistente.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata e dei principi in precedenza richiamati, attesa anche la mancata contestazione, da parte dell'amministrazione resistente, delle deduzioni svolte da parte ricorrente, deve ritenersi accertata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per la dichiarazione suddetta e deve disporsi che l'Ufficiale dello
Stato civile proceda alle relative iscrizioni.
Attesa la peculiarità del caso e la sussistenza di difficoltà interpretative della disciplina, che hanno determinato l'adozione di circolari esplicative ed interpretative, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da , nato a Parte_1
Bologna il 5/10/2006, sussistendo i presupposti di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 91 del
1992;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza del ricorrente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni nei Registri dello Stato civile del Comune;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
nella persona del giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3, c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2983/2025, avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 4 comma 2 l. 91/90, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.f. Parte_1
), res.te in Agropoli, Via San Francesco, 17, elett.te dom.to in C.F._1
Bologna, Via Rizzoli, 1/2, presso lo studio del suo difensore, Avv. Andrea Gori, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17.04.2025, il ricorrente impugnava il decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 91/90, pronunciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agropoli in data 25.03.2025 (prot. n. 9955/2025).
Deduceva: di essere nato in [...] il [...]; di aver sempre ivi risieduto;
di aver proposto, prima del compimento del diciannovesimo anno di età, domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 91/90, al
1
Comune di Agropoli;
che, non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 25.03.2025, si era presentato presso l'ufficiale di stato civile del suo Comune il quale in pari data gli aveva consegnato una “lettera” (doc.1), nella quale era indicato: “IN RIFERIMENTO
ALL'ISTANZA PRESENTATA A QUESTO UFFICIO IN DATAIN DATA 27/1/2025 E
ALLA DICHIARAZIONE RESA NEI REGISTRI DI CITTADINANZA AL NUMERO 5 IN
DATA 4/2/2025, SI COMUNICA CHE IL PROCEDIMENTO IN OGGETTO SI è
CONCLUSO CON ESITO NEGATIVO"; che il provvedimento risultava del tutto privo di motivazione;
che nella fattispecie sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di “annullare il decreto di rigetto di concessione della cittadinanza italiana prot. n. 9955/2025, pronunciato dall'Ufficio di
Stato civile del Comune di Agropoli il 25/3/2025e per l'effetto 2) dichiarare e dare atto che nato a [...] il [...], è cittadino Parte_1 italiano;
3) ordinare alle competenti autorità di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile;
Con vittoria delle spese competenze ed onorari oltre accessori di legge”.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il si costituiva in giudizio con comparsa in data 13.05.2025, Controparte_1 svolgendo difese non pertinenti all'oggetto della causa, sull'errato presupposto che
“Con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti deducono di aver diritto di vedere riconosciuto il loro status di cittadini italiani iure sanguinis”.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Come noto, l'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992 dispone che “lo straniero nato in [...] che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data”.
Con riferimento al requisito della residenza legale ininterrotta in Italia, con la circolare ministeriale n. 22/2007, il ha individuato i “criteri di applicazione Controparte_1 dell'art. 4, comma 2, e del conseguente art. 1 del d.p.r. 572/93.., che meglio rispondano all'attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili ai
2
minori, possano arrecargli danno. Quanto sopra in armonia con la linea di azione del
Governo e con l'orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore”. Alla luce delle linee interpretative introdotte con la circolare n. K 60 del 5.1.2007, il , con la circolare ministeriale n. 22/2007, Controparte_1 precisava che “l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano
[…] potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 91/92, ove vi sia documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, etc.). L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori, regolarmente residente in Italia. Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa nel territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia
[…]”.
Successivamente, all'interno del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, intitolato “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, è stata inserita una disposizione denominata
“Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in [...]”. Tale disposizione (parzialmente modificata in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) prevede:
1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
2. Gli ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
Venendo al merito, risulta provato, alla luce della documentazione versata in atti, che il ricorrente è nato in [...] il [...], da madre marocchina in possesso di permesso di soggiorno rilasciato il 24/11/2006, parte della Questura di Bologna, per cure mediche ex art 19 comma 2 lett.d) T.U. 298/98 (doc.11). Risulta poi documentato che nel
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periodo ricompreso tra la nascita e la prima residenza nel comune di Granaglione (a decorrere dal 15/3/2007 al 13.04.2008), il ricorrente permaneva sul territorio nazionale, atteso che lo stesso veniva sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie (doc.6). Risulta, altresì, documentata la residenza nel comune di Vergato (dal 18.03.2010 al 05.06.2011)
e nel comune di Agropoli (SA) a far data dal 06.06.2011 ad oggi.
Per quanto riguarda, invece, il periodo ricompreso tra il 14.04.2008 (cancellazione anagrafica da parte del comune di Granaglione) e la nuova residenza del 18.03.2010
(presso il comune di Vergato), parte ricorrente ha dedotto che: “1) per il periodo dal
1/9/2009 in poi valga la dichiarazione di frequenza alla scuola dell'infanzia “CENTRO” con sede in Agropoli (SA) sottoscritta dal Dirigente scolastico il 19/11/2024 (doc.10);
2) resta quindi da dimostrare la presenza nel limitato arco temporale 14/4/2008 -
1/9/2009. Orbene si vuole sul punto argomentare che la madre rimasta Parte_2 incinta del ricorrente, il 24/11/2006, ha ottenuto da parte della Questura di Bologna permesso di soggiorno per cure mediche ex art 19 comma 2 lett.d) T.U. 298/98
(doc.11), che viene concesso alle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi la nascita del figlio. Si evidenzia che sul permesso di soggiorno è stato ovviamente inserito il piccolo - qui ricorrente - poichè presente in Italia insieme alla madre. Il Pt_1 permesso non poteva essere rinnovato alla scadenza del 5/4/2007, proprio perché quella tipologia prevede una durata massima di sei mesi dopo la nascita del figlio. Si precisa che il medesimo titolo ha efficacia nazionale e non è valido per l'espatrio nel senso che se il titolare esce dal territorio italiano, quel documento non legittima il suo rientro anche se ancora in corso di validità. Si intende e vuole quindi sostenere che madre e figlio nell'arco temporale 14/4/2008 - 1/9/2009, non hanno abbandonato il territorio perchè se lo avessero fatto non avrebbero avuto modo di rientrare in mancanza di un titolo idoneo da legittimare il loro rientro. Tale circostanza è dimostrata non solo dalla frequentazione della scuola dell'infanzia ma anche dal fatto che l'ininterrotta permanenza in Italia di madre e figlio per il periodo in esame è provata dal permesso di soggiorno che per motivi familiari ex art. 19 comma 2 lett c) T.U. 286/98, hanno domandato alla Questura di Bologna il 16/3/2010 (doc.12), nella loro veste di cittadini extracomunitari irregolarmente presenti nel territorio in favore dei quali sussisteva il divieto di espulsione quali parenti conviventi entro il secondo grado di - Persona_1 fratello della madre - che nel frattempo aveva acquisito la cittadinanza italiana (doc.13-
14). Permesso di soggiorno che a madre e figlio è stato concesso per motivi di famiglia ex art 28 comma 1 lett.b) DPR 394/99 (doc.15-16), in considerazione, appunto, della
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loro pregressa presenza in Italia come persone inespellibili quali parenti entro il secondo grado del ridetto che nel frattempo si era naturalizzato italiano. Orbene Persona_1 sulla base di questi presupposti è dimostrato che madre e figlio a decorrere dalla nascita di quest'ultimo hanno soggiornato nel territorio senza soluzione di continuità ed in particolare anche nell'arco temporale 14/4/2008 - 1/9/2009 in primo luogo perché lo stato di c.d. “clandestinità” ovverosia la mancanza del permesso di soggiorno non avrebbe consentito un eventuale reingresso in Italia nell'ipotesi in cui avessero abbandonato lo Stato ed in secondo luogo perché giammai la Questura avrebbe rilasciato il detto permesso per famiglia qualora non fosse stata accertata l'effettiva convivenza in Italia dei familiari che ivi erano irregolarmente soggiornanti”.
Tali deduzioni non risultano contestate dalla parte resistente.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata e dei principi in precedenza richiamati, attesa anche la mancata contestazione, da parte dell'amministrazione resistente, delle deduzioni svolte da parte ricorrente, deve ritenersi accertata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per la dichiarazione suddetta e deve disporsi che l'Ufficiale dello
Stato civile proceda alle relative iscrizioni.
Attesa la peculiarità del caso e la sussistenza di difficoltà interpretative della disciplina, che hanno determinato l'adozione di circolari esplicative ed interpretative, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione
Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da , nato a Parte_1
Bologna il 5/10/2006, sussistendo i presupposti di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 91 del
1992;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza del ricorrente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni nei Registri dello Stato civile del Comune;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino
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