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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice (est.)
nella causa iscritta al n. 2464 del Ruolo Generale degli Affari di volonta-
ria giurisdizione dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] in data [...], elettiva- Parte_1
mente domiciliata in Corleone Corso dei Mille n. 100 presso lo studio dell'Avv. GIOIA GIUSEPPE che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice–
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Generale Antonio Baldissera n. 23,
presso lo studio dell'AVV. AULO GABRIELE GIGANTE, che la rappresenta e difende per mandato in atti
–parte convenuta-
E nei confronti di in persona del suo Amministratore Unico e Legale Controparte_2
Rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, nella Via Roccazzo n. 77
ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Marconi n. 7, presso lo stu-
dio dell'Avv. Luigia Scarbaci, che la rappresenta e difende giusto mandato in R.G. n.
atti
-parte convenuta-
OGGETTO: attribuzione quota t.f.r. al coniuge divorziato ex art. 12 bis legge n. 898/70 e risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 15.4.2025, tenutasi in mo-
dalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio,
[...]
- adducendo di essere stata coniugata con Parte_2 CP_3
dal 16.2.1980 sino al giorno 04.12.2007 (data di deposito della
[...]
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 76/07, emessa dal Tribunale di Termini Imerese), di essere titolare di un assegno divorzile e di non essere passata a nuove nozze - ha chiesto che le fosse assegnata, ai sensi dell'art. 12 bis, l. n. 898/1970, una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto liquidato e corrisposto in favore del coniuge divorziato (già
dipendente dell' di Palermo nel periodo compreso tra il l 19 giugno CP_2
1995 ed il 30 aprile 2020.
ha, altresì, dedotto di aver subito un “danno ingiusto” a causa Pt_1
della condotta di atteso che quest'ultima “doveva provvedere CP_2
per legge ad accertare la quota parte dovuta all'attrice” ed “è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti della IG.ra … per comporta- Pt_1
mento negligente”, in quanto avrebbe omesso di comunicare la liquidazione
- 2 -
R.G. n.
dell'emolumento e di accantonare la somma destinata alla IG.ra , non Pt_1
dando seguito della diffida datata 27.05.2020.
Nel costituirsi in giudizio, pur non contestando Controparte_1
la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento del chiesto beneficio, ha ec-
cepito in via preliminare la genericità dell'atto introduttivo;
nel merito, ha precisato i periodi di riferimento per il calcolo del beneficio richiesto dall'attrice, dichiarando di aver percepito la liquidazione per il complessivo importo € 28.157,38, al netto della trattenuta dell'importo di € 7.974,00
devoluto alla medesima GN , come si evince anche Parte_1
sulla scorta della busta paga di maggio 2020 in atti. Ha chiesto, quindi in primo luogo il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto generica ol-
tre che priva del necessario supporto probatorio ed, in via gradata, di ricon-
durre le pretese nei limiti di quanto effettivamente dovuto e provato.
Si costituiva la datrice di lavoro sostenendo la correttezza del CP_2
proprio operato e producendo all'uopo documentazione reddituale a confor-
to delle proprie allegazioni, contestando l'atto introduttivo e chiedendo il ri-
getto della richiesta risarcitoria formulata nei propri confronti.
La causa istruita documentalmente, sulle conclusioni precisate dalle parti
è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Merito della lite.
La domanda principale proposta dall'attrice è fondata e va, sulla scorta delle considerazioni che seguono, accolta.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898/1970: «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessa-
- 3 -
R.G. n.
zione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percen-
tuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità tota-
le riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimo-
nio.»
Dall'esame della predetta normativa si ricava che il diritto di credito del coniuge divorziato sorge unicamente dopo la cessazione del rapporto di la-
voro dell'altro coniuge, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla norma, condizioni da accertare in concreto solo coevamente alla maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge.
Il sorgere del diritto alla corresponsione della quota di trattamento di fine rapporto presuppone, dunque, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato quest'ultimo sia ancora tenuto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, e che il rapporto di lavoro sia coinciso temporal-
mente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.
Nessun rilievo può, dunque, avere il fatto che successivamente alla cessa-
zione del rapporto di lavoro venga accertato il venir meno del diritto del co-
niuge creditore alla percezione dell'assegno di divorzio, giacché tale pro-
nunzia non potrà avere in alcun modo effetto retroattivo, potendo spiegare i propri effetti solamente dall'epoca della domanda in tal senso proposta in poi.
Al riguardo questo Giudice ritiene di dover condividere l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale «ai fini del ri-
- 4 -
R.G. n.
conoscimento della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 bis l. 1 dicembre 1970 n. 898 (introdotto dall'art. 16 l. 6 marzo
1987 n. 74), all'ex coniuge, la sussistenza delle condizioni previste dalla leg-
ge va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso, con la conseguenza che il diritto ad una quota di esso non sorge, ad esempio, a favore dell'ex co-
niuge passato a nuove nozze o che non sia più titolare di assegno di divor-
zio.» (in tal senso Cass., sez. I, 10 febbraio 2004, n. 2466).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che tra le parti sia inter-
venuta, nel 04.12.2007 (e non il 26.9.2007 come sostenuto dal convenuto,
che è invece da data del verbale di udienza), una sentenza di divorzio con la quale a è stato riconosciuto un assegno ex art. 5 l. 898/70, successi- Pt_1
vamente riformato a seguito di apposito procedimento camerale.
Non risulta, poi, che sia passata a nuove nozze. Pt_1
Risulta, invece, che dopo la sentenza di divorzio, abbia perce- CP_1
pito il T.F.R., corrispostogli da pari ad euro € 28.157,38 (cfr. bu- CP_2
sta paga relativa al mese di maggio 2020).
Va infatti precisato che, nonostante la cifra lievemente inferiore pervenu-
CP_ ta dalla nota del 27/05/2024 con allegato prospetto di calcolo, risulta pacifico giacchè dichiarato da entrambi i convenuti oltre che emergente ex actis (vds. busta paga riepilogativa prodotta dalla datrice di lavoro CP_2
relativa al mese di maggio 2020), che la cifra finale liquidata fosse €
[...]
28.157,38, somma frutto di una trattenuta operata alla fonte dallo stesso da-
tore di lavoro sotto la voce “addebiti diversi” per complessivi € 7.974,00 (di cui € 1.189,83 sono stati liquidati all'Avv. Gioia quali spese legali della pro-
- 5 -
R.G. n.
cedura, ed € 6.784,17 alla IG.ra , in forza Parte_1
dell'ordinanza di assegnazione del 2016 emessa nell'ambito del giudizio portante R.G. 243/16, prodotta in allegato all'atto di citazione, al n. 7.
Pertanto, la somma algebrica di detti importi, pari ad euro 36.131,38, va presa in considerazione nel calcolo del quantum dovuto all'attrice giacchè la trattenuta operata costituiva una componente del tfr che è stata espunta in virtù del pignoramento presso terzi per altri crediti spettanti alla stessa attri-
ce.
Infatti, la salvaguardia delle esigenze tutelate dall'anzidetta norma non può essere frustrata dalla contrazione di autonomi ed ulteriori debiti da par-
te dell'onerato, il quale può disporre esclusivamente della quota di sua perti-
nenza (e, nell'eventualità in cui compia atti di disposizione eccedenti detto limite, resta pur sempre debitore, nei confronti dell'ex coniuge, dell'intera somma a questo spettante sulla base della previsione recata dal citato art. 12
bis della legge n. 898/70).
Sussistono, quindi, i presupposti per ritenere fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la pretesa della parte ricorrente nei limiti anzi specificati.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, va rilevato che il matrimonio tra e è stato contratto nel 16.2.1980, e che il rapporto di Pt_1 CP_1
lavoro tra il e l è iniziato dopo del matrimonio 19 giugno CP_1 CP_2
1995, ed è proseguito successivamente al medesimo fino al 30 aprile 2020.
Emerge, pertanto, come il rapporto di lavoro dipendente in relazione al qua-
le l' ha erogato in favore dell'odierno deducente il T.F.R., si sia CP_2
protratto per circa venticinque anni (id est: dal 19/06/1995 al
30/04/2020) dodici dei quali (dal 19/06/1995 al 04/12/2007) in costan-
- 6 -
R.G. n.
za di rapporto coniugale con l'attrice.
Ora, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: «la disposizione dell'art. 12 bis l. 1 dicembre 1970 n. 898 - che regola il diritto del coniuge titolare di assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all'altro coniuge - indi-
vidua come parametro per la determinazione di detta percentuale la durata del matrimonio e non già quella dell'effettiva convivenza, valorizzando il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire duran-
te il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento ad un dato giu-
ridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza.» (in tal senso cfr. Cass., sez. I, 25 giugno 2003, n. 10075 e Cass. zez. I, 7 marzo
2006, n. 4867).
Ciò posto, in base al citato art. 12 bis della L. 898/70, spetta alla parte un'indennità pari 40% del T.F.R. maturato in favore dell'ex coniuge divor-
ziato con riferimento agli anni in cui il matrimonio è coinciso con il rappor-
to di lavoro.
L'espressa dicitura della norma, riferita agli anni di coincidenza del ma-
trimonio con il rapporto di lavoro, induce, peraltro, a ritenere che il legisla-
tore abbia voluto esplicitamente indicare come base di calcolo del credito spettante al coniuge divorziato l'annualità nella sua interezza, anche in con-
siderazione del sistema di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, spetta alla ricorrente il
40% del T.F.R. maturato dal resistente dall'inizio del suo rapporto di lavoro
- 7 -
R.G. n.
dal 1995 fino al 2007.
Il T.F.R. netto maturato in tale periodo, secondo le informazioni al riguar-
do fornite dalle è pari ad euro 36.131,38., cifra calcolata (come già CP_2
detto) avuto riguardo all'importo € 28.157,38, sommato alla trattenuta di €
7.974,00.
Pertanto, la quota (pari al 40%) spettante all'attrice del T.F.R. dell'ex ma-
rito maturato nel suddetto periodo è pari ad euro 6.937,224. .
Tale somma di denaro dovrà essere corrisposta da a , CP_1 Pt_1
oltre interessi di pieno diritto (art. 1282 c.c.) al tasso legale dal momento della percezione, da parte del resistente, del T.F.R. fino al saldo (dal momento della percezione, infatti, il credito è esigibile, mentre il credito medesimo è
liquido, nel senso che è accertabile in base ad operazioni di mero conteggio aritmetico).
Quanto alla domanda avente per oggetto il risarcimento del danno per aver subito un “danno ingiusto” a causa della condotta di per CP_2
aver omesso di accantonare e di liquidare in favore dell'ex coniuge la somma destinata alla IG.ra , a seguito della diffida datata 27.05.2020, la stes- Pt_1
sa è di formulazione talmente generica da non essere neppure entrata nel
“thema decidendum”, non avendo l'attrice allegato in maniera specifica,
prima che provato, il “danno conseguenza” dalla stessa subito e di cui chiede il risarcimento.
Aggiungasi che, come correttamente osservato dalla stessa convenuta l' , l'attrice oltre a non provare il danno subito, non ha Controparte_2
neppure individuato il comportamento illecito di cui si sarebbe resa autrice la convenuta, posto che sul datore di lavoro non vigono specifici obblighi di
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R.G. n.
comunicazione o di liquidazione “in via diretta” delle somme all'ex coniuge del lavoratore.
Tanto basta a rigettare la domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti dell CP_2
3.Spese di lite.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.
civ., nei rapporti tra attrice e convenuto le spese del giudizio vanno CP_1
poste a carico della parte convenuta e liquidate, nella misura indicata in di-
spositivo, tenuto conto della somma effettivamente liquidata.
Attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con-
venuto giusta delibera del COA del 15.6.2021, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/02, il convenuto va condannato al pagamento del re- CP_1
lativo importo in favore dello Stato.
Per altro verso, le spese tra l'attrice e la convenuta tenuto CP_2
conto dell'esito complessivo del giudizio, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan-
za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
-condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della complessiva somma di euro 6.937,22, oltre interessi Parte_1
al tasso legale dal momento della percezione da parte del resistente del T.F.R.
fino al saldo;
-rigetta le ulteriori domande proposte dall'attrice;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1
in favore dell'erario, liquidate in complessivi euro 3.808,5, oltre spese ge-
- 9 -
R.G. n.
nerali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
-compensa le spese di lite fra l'attrice e la convenuta CP_2
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Termini Imerese il 18/07/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice (est.)
nella causa iscritta al n. 2464 del Ruolo Generale degli Affari di volonta-
ria giurisdizione dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] in data [...], elettiva- Parte_1
mente domiciliata in Corleone Corso dei Mille n. 100 presso lo studio dell'Avv. GIOIA GIUSEPPE che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice–
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in Palermo, via Generale Antonio Baldissera n. 23,
presso lo studio dell'AVV. AULO GABRIELE GIGANTE, che la rappresenta e difende per mandato in atti
–parte convenuta-
E nei confronti di in persona del suo Amministratore Unico e Legale Controparte_2
Rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, nella Via Roccazzo n. 77
ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Marconi n. 7, presso lo stu-
dio dell'Avv. Luigia Scarbaci, che la rappresenta e difende giusto mandato in R.G. n.
atti
-parte convenuta-
OGGETTO: attribuzione quota t.f.r. al coniuge divorziato ex art. 12 bis legge n. 898/70 e risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 15.4.2025, tenutasi in mo-
dalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio,
[...]
- adducendo di essere stata coniugata con Parte_2 CP_3
dal 16.2.1980 sino al giorno 04.12.2007 (data di deposito della
[...]
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 76/07, emessa dal Tribunale di Termini Imerese), di essere titolare di un assegno divorzile e di non essere passata a nuove nozze - ha chiesto che le fosse assegnata, ai sensi dell'art. 12 bis, l. n. 898/1970, una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto liquidato e corrisposto in favore del coniuge divorziato (già
dipendente dell' di Palermo nel periodo compreso tra il l 19 giugno CP_2
1995 ed il 30 aprile 2020.
ha, altresì, dedotto di aver subito un “danno ingiusto” a causa Pt_1
della condotta di atteso che quest'ultima “doveva provvedere CP_2
per legge ad accertare la quota parte dovuta all'attrice” ed “è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti della IG.ra … per comporta- Pt_1
mento negligente”, in quanto avrebbe omesso di comunicare la liquidazione
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R.G. n.
dell'emolumento e di accantonare la somma destinata alla IG.ra , non Pt_1
dando seguito della diffida datata 27.05.2020.
Nel costituirsi in giudizio, pur non contestando Controparte_1
la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento del chiesto beneficio, ha ec-
cepito in via preliminare la genericità dell'atto introduttivo;
nel merito, ha precisato i periodi di riferimento per il calcolo del beneficio richiesto dall'attrice, dichiarando di aver percepito la liquidazione per il complessivo importo € 28.157,38, al netto della trattenuta dell'importo di € 7.974,00
devoluto alla medesima GN , come si evince anche Parte_1
sulla scorta della busta paga di maggio 2020 in atti. Ha chiesto, quindi in primo luogo il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto generica ol-
tre che priva del necessario supporto probatorio ed, in via gradata, di ricon-
durre le pretese nei limiti di quanto effettivamente dovuto e provato.
Si costituiva la datrice di lavoro sostenendo la correttezza del CP_2
proprio operato e producendo all'uopo documentazione reddituale a confor-
to delle proprie allegazioni, contestando l'atto introduttivo e chiedendo il ri-
getto della richiesta risarcitoria formulata nei propri confronti.
La causa istruita documentalmente, sulle conclusioni precisate dalle parti
è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Merito della lite.
La domanda principale proposta dall'attrice è fondata e va, sulla scorta delle considerazioni che seguono, accolta.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898/1970: «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessa-
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R.G. n.
zione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percen-
tuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità tota-
le riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimo-
nio.»
Dall'esame della predetta normativa si ricava che il diritto di credito del coniuge divorziato sorge unicamente dopo la cessazione del rapporto di la-
voro dell'altro coniuge, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla norma, condizioni da accertare in concreto solo coevamente alla maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge.
Il sorgere del diritto alla corresponsione della quota di trattamento di fine rapporto presuppone, dunque, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato quest'ultimo sia ancora tenuto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, e che il rapporto di lavoro sia coinciso temporal-
mente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.
Nessun rilievo può, dunque, avere il fatto che successivamente alla cessa-
zione del rapporto di lavoro venga accertato il venir meno del diritto del co-
niuge creditore alla percezione dell'assegno di divorzio, giacché tale pro-
nunzia non potrà avere in alcun modo effetto retroattivo, potendo spiegare i propri effetti solamente dall'epoca della domanda in tal senso proposta in poi.
Al riguardo questo Giudice ritiene di dover condividere l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale «ai fini del ri-
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R.G. n.
conoscimento della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 bis l. 1 dicembre 1970 n. 898 (introdotto dall'art. 16 l. 6 marzo
1987 n. 74), all'ex coniuge, la sussistenza delle condizioni previste dalla leg-
ge va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto stesso, con la conseguenza che il diritto ad una quota di esso non sorge, ad esempio, a favore dell'ex co-
niuge passato a nuove nozze o che non sia più titolare di assegno di divor-
zio.» (in tal senso Cass., sez. I, 10 febbraio 2004, n. 2466).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che tra le parti sia inter-
venuta, nel 04.12.2007 (e non il 26.9.2007 come sostenuto dal convenuto,
che è invece da data del verbale di udienza), una sentenza di divorzio con la quale a è stato riconosciuto un assegno ex art. 5 l. 898/70, successi- Pt_1
vamente riformato a seguito di apposito procedimento camerale.
Non risulta, poi, che sia passata a nuove nozze. Pt_1
Risulta, invece, che dopo la sentenza di divorzio, abbia perce- CP_1
pito il T.F.R., corrispostogli da pari ad euro € 28.157,38 (cfr. bu- CP_2
sta paga relativa al mese di maggio 2020).
Va infatti precisato che, nonostante la cifra lievemente inferiore pervenu-
CP_ ta dalla nota del 27/05/2024 con allegato prospetto di calcolo, risulta pacifico giacchè dichiarato da entrambi i convenuti oltre che emergente ex actis (vds. busta paga riepilogativa prodotta dalla datrice di lavoro CP_2
relativa al mese di maggio 2020), che la cifra finale liquidata fosse €
[...]
28.157,38, somma frutto di una trattenuta operata alla fonte dallo stesso da-
tore di lavoro sotto la voce “addebiti diversi” per complessivi € 7.974,00 (di cui € 1.189,83 sono stati liquidati all'Avv. Gioia quali spese legali della pro-
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R.G. n.
cedura, ed € 6.784,17 alla IG.ra , in forza Parte_1
dell'ordinanza di assegnazione del 2016 emessa nell'ambito del giudizio portante R.G. 243/16, prodotta in allegato all'atto di citazione, al n. 7.
Pertanto, la somma algebrica di detti importi, pari ad euro 36.131,38, va presa in considerazione nel calcolo del quantum dovuto all'attrice giacchè la trattenuta operata costituiva una componente del tfr che è stata espunta in virtù del pignoramento presso terzi per altri crediti spettanti alla stessa attri-
ce.
Infatti, la salvaguardia delle esigenze tutelate dall'anzidetta norma non può essere frustrata dalla contrazione di autonomi ed ulteriori debiti da par-
te dell'onerato, il quale può disporre esclusivamente della quota di sua perti-
nenza (e, nell'eventualità in cui compia atti di disposizione eccedenti detto limite, resta pur sempre debitore, nei confronti dell'ex coniuge, dell'intera somma a questo spettante sulla base della previsione recata dal citato art. 12
bis della legge n. 898/70).
Sussistono, quindi, i presupposti per ritenere fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la pretesa della parte ricorrente nei limiti anzi specificati.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, va rilevato che il matrimonio tra e è stato contratto nel 16.2.1980, e che il rapporto di Pt_1 CP_1
lavoro tra il e l è iniziato dopo del matrimonio 19 giugno CP_1 CP_2
1995, ed è proseguito successivamente al medesimo fino al 30 aprile 2020.
Emerge, pertanto, come il rapporto di lavoro dipendente in relazione al qua-
le l' ha erogato in favore dell'odierno deducente il T.F.R., si sia CP_2
protratto per circa venticinque anni (id est: dal 19/06/1995 al
30/04/2020) dodici dei quali (dal 19/06/1995 al 04/12/2007) in costan-
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R.G. n.
za di rapporto coniugale con l'attrice.
Ora, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: «la disposizione dell'art. 12 bis l. 1 dicembre 1970 n. 898 - che regola il diritto del coniuge titolare di assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all'altro coniuge - indi-
vidua come parametro per la determinazione di detta percentuale la durata del matrimonio e non già quella dell'effettiva convivenza, valorizzando il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire duran-
te il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento ad un dato giu-
ridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza.» (in tal senso cfr. Cass., sez. I, 25 giugno 2003, n. 10075 e Cass. zez. I, 7 marzo
2006, n. 4867).
Ciò posto, in base al citato art. 12 bis della L. 898/70, spetta alla parte un'indennità pari 40% del T.F.R. maturato in favore dell'ex coniuge divor-
ziato con riferimento agli anni in cui il matrimonio è coinciso con il rappor-
to di lavoro.
L'espressa dicitura della norma, riferita agli anni di coincidenza del ma-
trimonio con il rapporto di lavoro, induce, peraltro, a ritenere che il legisla-
tore abbia voluto esplicitamente indicare come base di calcolo del credito spettante al coniuge divorziato l'annualità nella sua interezza, anche in con-
siderazione del sistema di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, spetta alla ricorrente il
40% del T.F.R. maturato dal resistente dall'inizio del suo rapporto di lavoro
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dal 1995 fino al 2007.
Il T.F.R. netto maturato in tale periodo, secondo le informazioni al riguar-
do fornite dalle è pari ad euro 36.131,38., cifra calcolata (come già CP_2
detto) avuto riguardo all'importo € 28.157,38, sommato alla trattenuta di €
7.974,00.
Pertanto, la quota (pari al 40%) spettante all'attrice del T.F.R. dell'ex ma-
rito maturato nel suddetto periodo è pari ad euro 6.937,224. .
Tale somma di denaro dovrà essere corrisposta da a , CP_1 Pt_1
oltre interessi di pieno diritto (art. 1282 c.c.) al tasso legale dal momento della percezione, da parte del resistente, del T.F.R. fino al saldo (dal momento della percezione, infatti, il credito è esigibile, mentre il credito medesimo è
liquido, nel senso che è accertabile in base ad operazioni di mero conteggio aritmetico).
Quanto alla domanda avente per oggetto il risarcimento del danno per aver subito un “danno ingiusto” a causa della condotta di per CP_2
aver omesso di accantonare e di liquidare in favore dell'ex coniuge la somma destinata alla IG.ra , a seguito della diffida datata 27.05.2020, la stes- Pt_1
sa è di formulazione talmente generica da non essere neppure entrata nel
“thema decidendum”, non avendo l'attrice allegato in maniera specifica,
prima che provato, il “danno conseguenza” dalla stessa subito e di cui chiede il risarcimento.
Aggiungasi che, come correttamente osservato dalla stessa convenuta l' , l'attrice oltre a non provare il danno subito, non ha Controparte_2
neppure individuato il comportamento illecito di cui si sarebbe resa autrice la convenuta, posto che sul datore di lavoro non vigono specifici obblighi di
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R.G. n.
comunicazione o di liquidazione “in via diretta” delle somme all'ex coniuge del lavoratore.
Tanto basta a rigettare la domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti dell CP_2
3.Spese di lite.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc.
civ., nei rapporti tra attrice e convenuto le spese del giudizio vanno CP_1
poste a carico della parte convenuta e liquidate, nella misura indicata in di-
spositivo, tenuto conto della somma effettivamente liquidata.
Attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con-
venuto giusta delibera del COA del 15.6.2021, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/02, il convenuto va condannato al pagamento del re- CP_1
lativo importo in favore dello Stato.
Per altro verso, le spese tra l'attrice e la convenuta tenuto CP_2
conto dell'esito complessivo del giudizio, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan-
za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
-condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della complessiva somma di euro 6.937,22, oltre interessi Parte_1
al tasso legale dal momento della percezione da parte del resistente del T.F.R.
fino al saldo;
-rigetta le ulteriori domande proposte dall'attrice;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1
in favore dell'erario, liquidate in complessivi euro 3.808,5, oltre spese ge-
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nerali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
-compensa le spese di lite fra l'attrice e la convenuta CP_2
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Termini Imerese il 18/07/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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