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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 27/11/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
V.G.N. 616/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G.N. 616/2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusto mandato in atti dall'avv. Paolo Manilia, con C.F._1 studio in Montesano Sulla Marcellana, via Nazionale ss 19 n. 18/d, presso il quale elettivamente domicilia
-ricorrente-
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 72, C.F. , rappresentato e difeso, giusto mandato in atti dall'avv. Paolo C.F._2
Manilia, con studio in Montesano Sulla Marcellana, via Nazionale ss 19 n. 18/d, presso il quale elettivamente domicilia
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: affidamento figli naturali;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
il P.M. in data 25.11.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 18.7.2025, i ricorrenti hanno esposto di aver convissuto sin dal marzo 2021 e che dall'unione in data 24.5.2021 nasceva un figlio, , da entrambi Persona_1 riconosciuto.
Hanno allegato che da tempo le parti, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni crescenti, non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto la loro unione si è irrimediabilmente deteriorata;
che la casa familiare scelta da ultimo dai conviventi è in Sanza, via San Vito n. 28, di proprietà della sig.ra ; che entrambe le parti sono economicamente indipendenti: il sig. Pt_1
svolge la professione di artigiano e nella specie si occupa di rifiniture edili, mentre la sig.ra CP_1
, anch'essa artigiana, ha una sartoria. Pt_1
Pertanto, essendo intenzione delle parti regolare i rapporti nel miglior interesse del figlio minore nonché della loro piena soddisfazione, i predetti ricorrenti hanno concluso chiedendo al Tribunale di disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore, alle seguenti condizioni:
1. I genitori vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Il figlio continuerà a vivere con la madre nella casa di Sanza, via San Vito 28. Persona_1
3. Entrambi i genitori, in accordo tra loro, concorreranno a tutto quanto possa occorrere al figlio
; ciò pure al compimento della maggiore età o al raggiungimento dell'indipendenza Persona_1 economica.
4. I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità sul figlio minore.
5. Con riguardo ad esso al padre è data facoltà di prendere con sè il figlio nella residenza della madre, a scuola e/o altro luogo previo accordo tra le parti;
il padre potrà vedere il figlio due giorni di ogni settimana corrispondenti al martedì e giovedì o in diversi giorni da concordare, dalle ore
17:30 alle ore 22:00 od orario diverso se concordato;
il minore starà con il padre due fine settimana al mese alternati ed ininterrottamente dalle ore 17:30 del venerdì fino alle 22:00 della domenica;
il minore trascorrerà con il padre le vacanze estive per 15 giorni consecutivi all'anno da effettuarsi nella prima o nella seconda quindicina del mese di Agosto di ogni anno e/o in altro diverso periodo previo accordo tra le parti da raggiungere entro il mese di giugno di ciascun anno;
il minore trascorrerà ad anni alterni con i rispettivi genitori le festività solenni di Immacolata o Epifania,
Natale o Capodanno, Lunedì dell'Angelo o Pasqua, 25 aprile o 1 maggio;
per le ricorrenze locali il minore trascorrerà ad anni alterni col padre e la madre i giorni di 28 e 29 giugno (festa patronale di San Pietro in Montesano S/M) così come i giorni dal 26 luglio al 5 agosto (festa della Madonna della Neve in Sanza) specificando che dal deposito del presente ricorso e per l'anno 2025/2026 le festività da venire sono così scandite: trascorrerà con la madre le festività di Pasqua, Immacolata,
Capodanno, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile;
trascorrerà con il padre le seguenti festività Natale,
Epifania, Pasqua e 1° maggio;
resta inteso che il minore trascorrerà con il genitore con il quale non
è previsto trascorrano le festività di Natale, Capodanno e Pasqua la rispettiva vigilia;
per gli anni successivi il detto criterio si intenderà per alternato nel senso che ciascun coniuge trascorrerà con il minore la medesima ricorrenza (e/o la vigilia della stessa) che nell'anno precedente ha riguardato l'altro genitore;
6. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio indirizzo ed il proprio recapito telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
7. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori;
8. I genitori si prestano sin reciproco consenso e autorizzazione al rilascio di qualsiasi documento ad esclusione di quelli necessari all'espatrio, riservando di esprimere di volta in volta consenso e autorizzazione per viaggi all'estero delle figlie minori in assenza del quale è preclusa possibilità di espatrio oltre i confini della Repubblica Italiana.
9. Le parti si rendono reciproca autorizzazione a duplicare foto, video etc., relativi alla convivenza intercorsa, viaggi, eventi, etc;
10. Il padre corrisponderà alla madre un assegno per il mantenimento del figlio per totali € 200 con adeguamento annuale ISTAT oltre la quota ad esso spettante per il cd. assegno unico che per espresso accordo tra le parti sarà percepito per intero dalla sig.ra per conto di entrambi Parte_1
i genitori;
la sig.ra rilascia ampia autorizzazione e consenso a tal fine, ciò fino al Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
ciascun genitore contribuirà in ragione della metà alle spese scolastiche, mediche e di formazione;
1. A titolo esemplificatvo viene indicato il seguente regime per le spese: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per eventuale mezzo di trasporto affidato al figlio.
12. Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
13. Le parti dichiarano innanzi il difensore di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del
Tribunale.
14. Le parti dichiarano innanzi i difensori di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che, salvo diversamente ritenuto dall'On.le Tribunale, non vi sarà udienza con comparizione personale;
i genitori non ritengono necessario l'ascolto del minore.
15. Dichiarano altresì che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed a tal fine formulano espressa richiesta sin da ora.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed acquisito il parere del PM in data 25.11.2025, il
Giudice, con ordinanza del 18.11.2025 ha rimesso la causa in decisione al Collegio. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi.
Ad ogni modo, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore.
Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire allo stesso l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
• Affida il minore ad entrambi i genitori, alle condizioni nell'accordo Persona_1 sottoscritto depositato in data 18.7.2025 da intendersi integralmente richiamate e trascritte
“per relationem”;
• Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Presidente/Giudice relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G.N. 616/2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusto mandato in atti dall'avv. Paolo Manilia, con C.F._1 studio in Montesano Sulla Marcellana, via Nazionale ss 19 n. 18/d, presso il quale elettivamente domicilia
-ricorrente-
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 72, C.F. , rappresentato e difeso, giusto mandato in atti dall'avv. Paolo C.F._2
Manilia, con studio in Montesano Sulla Marcellana, via Nazionale ss 19 n. 18/d, presso il quale elettivamente domicilia
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: affidamento figli naturali;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
il P.M. in data 25.11.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 18.7.2025, i ricorrenti hanno esposto di aver convissuto sin dal marzo 2021 e che dall'unione in data 24.5.2021 nasceva un figlio, , da entrambi Persona_1 riconosciuto.
Hanno allegato che da tempo le parti, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni crescenti, non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto la loro unione si è irrimediabilmente deteriorata;
che la casa familiare scelta da ultimo dai conviventi è in Sanza, via San Vito n. 28, di proprietà della sig.ra ; che entrambe le parti sono economicamente indipendenti: il sig. Pt_1
svolge la professione di artigiano e nella specie si occupa di rifiniture edili, mentre la sig.ra CP_1
, anch'essa artigiana, ha una sartoria. Pt_1
Pertanto, essendo intenzione delle parti regolare i rapporti nel miglior interesse del figlio minore nonché della loro piena soddisfazione, i predetti ricorrenti hanno concluso chiedendo al Tribunale di disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore, alle seguenti condizioni:
1. I genitori vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Il figlio continuerà a vivere con la madre nella casa di Sanza, via San Vito 28. Persona_1
3. Entrambi i genitori, in accordo tra loro, concorreranno a tutto quanto possa occorrere al figlio
; ciò pure al compimento della maggiore età o al raggiungimento dell'indipendenza Persona_1 economica.
4. I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità sul figlio minore.
5. Con riguardo ad esso al padre è data facoltà di prendere con sè il figlio nella residenza della madre, a scuola e/o altro luogo previo accordo tra le parti;
il padre potrà vedere il figlio due giorni di ogni settimana corrispondenti al martedì e giovedì o in diversi giorni da concordare, dalle ore
17:30 alle ore 22:00 od orario diverso se concordato;
il minore starà con il padre due fine settimana al mese alternati ed ininterrottamente dalle ore 17:30 del venerdì fino alle 22:00 della domenica;
il minore trascorrerà con il padre le vacanze estive per 15 giorni consecutivi all'anno da effettuarsi nella prima o nella seconda quindicina del mese di Agosto di ogni anno e/o in altro diverso periodo previo accordo tra le parti da raggiungere entro il mese di giugno di ciascun anno;
il minore trascorrerà ad anni alterni con i rispettivi genitori le festività solenni di Immacolata o Epifania,
Natale o Capodanno, Lunedì dell'Angelo o Pasqua, 25 aprile o 1 maggio;
per le ricorrenze locali il minore trascorrerà ad anni alterni col padre e la madre i giorni di 28 e 29 giugno (festa patronale di San Pietro in Montesano S/M) così come i giorni dal 26 luglio al 5 agosto (festa della Madonna della Neve in Sanza) specificando che dal deposito del presente ricorso e per l'anno 2025/2026 le festività da venire sono così scandite: trascorrerà con la madre le festività di Pasqua, Immacolata,
Capodanno, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile;
trascorrerà con il padre le seguenti festività Natale,
Epifania, Pasqua e 1° maggio;
resta inteso che il minore trascorrerà con il genitore con il quale non
è previsto trascorrano le festività di Natale, Capodanno e Pasqua la rispettiva vigilia;
per gli anni successivi il detto criterio si intenderà per alternato nel senso che ciascun coniuge trascorrerà con il minore la medesima ricorrenza (e/o la vigilia della stessa) che nell'anno precedente ha riguardato l'altro genitore;
6. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio indirizzo ed il proprio recapito telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
7. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori;
8. I genitori si prestano sin reciproco consenso e autorizzazione al rilascio di qualsiasi documento ad esclusione di quelli necessari all'espatrio, riservando di esprimere di volta in volta consenso e autorizzazione per viaggi all'estero delle figlie minori in assenza del quale è preclusa possibilità di espatrio oltre i confini della Repubblica Italiana.
9. Le parti si rendono reciproca autorizzazione a duplicare foto, video etc., relativi alla convivenza intercorsa, viaggi, eventi, etc;
10. Il padre corrisponderà alla madre un assegno per il mantenimento del figlio per totali € 200 con adeguamento annuale ISTAT oltre la quota ad esso spettante per il cd. assegno unico che per espresso accordo tra le parti sarà percepito per intero dalla sig.ra per conto di entrambi Parte_1
i genitori;
la sig.ra rilascia ampia autorizzazione e consenso a tal fine, ciò fino al Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
ciascun genitore contribuirà in ragione della metà alle spese scolastiche, mediche e di formazione;
1. A titolo esemplificatvo viene indicato il seguente regime per le spese: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per eventuale mezzo di trasporto affidato al figlio.
12. Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
13. Le parti dichiarano innanzi il difensore di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del
Tribunale.
14. Le parti dichiarano innanzi i difensori di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che, salvo diversamente ritenuto dall'On.le Tribunale, non vi sarà udienza con comparizione personale;
i genitori non ritengono necessario l'ascolto del minore.
15. Dichiarano altresì che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed a tal fine formulano espressa richiesta sin da ora.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed acquisito il parere del PM in data 25.11.2025, il
Giudice, con ordinanza del 18.11.2025 ha rimesso la causa in decisione al Collegio. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi.
Ad ogni modo, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore.
Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire allo stesso l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
• Affida il minore ad entrambi i genitori, alle condizioni nell'accordo Persona_1 sottoscritto depositato in data 18.7.2025 da intendersi integralmente richiamate e trascritte
“per relationem”;
• Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 25 novembre 2025
Il Presidente/Giudice relatore dott.ssa Antonella Tedesco