Articolo 4 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1972
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Versione
20 marzo 1987
Art. 4. (Scopi del Fondo) ((Nei limiti e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti))
Entrata in vigore il 20 marzo 1987
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