Art. 4. (Scopi del Fondo) ((Nei limiti e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti))
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1 gennaio 1972
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20 marzo 1987
20 marzo 1987
Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Napoli Nord, sentenza 28/02/2025, n. 950Provvedimento: […] Ora, come dedotto dalla ricorrente, il Fondo Gas, istituito e disciplinato dalla legge n. 1084/1971, si presentava quale fondo ripartito e a prestazione definita (cfr. art. 6 della legge n. 1084/1971) e, oltre ad avere carattere di obbligatorietà per i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel settore della produzione e, o, della distribuzione del gas (cfr. art. 7 della legge n. 1084/1971), si atteggiava quale fondo integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (cfr. art. 4 della legge n. 1084/1971). Il Fondo Gas, quindi, aveva come scopo quello di integrare la pensione pubblica onde garantire al lavoratore un adeguato tenore di vita nell'età pensionabile;Leggi di più...
- fondo a prestazione definita·
- giurisprudenza Cassazione a Sezioni Unite n. 12209/2022·
- fondo a ripartizione·
- portabilità posizione previdenziale·
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