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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 12/12/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela R. Di ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 671/2020
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.7 (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Calabrese (c.f.: C.F._1
), giusta procura in calce all'atto di riassunzione del giudizio, C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Domenico Francesco La Rosa, sito in Gela, c.so Vittorio Emanuele n. 242
-attore-
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Aurelio Barbagallo C.F._3
(c.f.: , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Niscemi, via Roma n. 9;
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 224 (c.f.: ), e nata a [...] il C.F._5 Controparte_3
18.04.1965 ed ivi residente in [...] (c.f.: , C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Tommaso Incarbone (c.f.:
), giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._7 risposta, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Niscemi, via Rossini n.22
- convenuti-
E NEI CONFRONTI DI: , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Settembre n. 344 (c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._8
MI NT (c.f.: ), giusta procura allegata alla C.F._9 comparsa di intervento del 7.05.2025, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Niscemi, via Brindisi n.27;
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_3
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. MI NT (c.f.: C.F._10
), giusta procura allegata alla comparsa di intervento del C.F._9
27.10.2025, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Niscemi, via Brindisi n.27;
-intervenuti-
Conclusioni congiunte delle parti come da verbale di udienza del 30.10.2025.
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione del 18.05.2020, il dott. riassumeva il Parte_1 giudizio iscritto precedentemente presso il Giudice di Pace di Gela con RG. 1339/2019 e definito con ordinanza di incompetenza in favore del Tribunale di Gela del 25.02.2020, a firma del Giudice di Pace Avv. Maria Salvatrice Farchica.
Con tale atto, l'attore chiamava in giudizio gli odierni convenuti rappresentando di essere titolare di una servitù di passaggio, in forza di atto di divisione, rogato dal Notaio Dott. di Caltagirone in data 12 Maggio 1955, di un fondo Persona_1 rustico sito a Niscemi, Contrada Vituso, in catasto al foglio di mappa n.26, particella 174.
La divisione individuava sette quote e prevedeva una servitù di passaggio “a piedi e a cavallo” a favore del proprio fondo ed a carico di un terreno di proprietà della convenuta foglio 26 particella n.315, e del limitrofo terreno dei CP_1 convenuti e corrispondente alla particella Controparte_2 Controparte_3
n.316 del foglio 26.
Tale diritto di passaggio era tuttavia stato ostacolato dai convenuti che avevano dapprima recintato il confine sui loro fondi limitrofi e successivamente impedito, attraverso un confine che trasversalmente attraversava il terreno di e CP_4 anche la strada di accesso, l'ingresso nella propria proprietà.
A seguito di diversi solleciti e di tentativo di mediazione, il sig. adiva Parte_1
l'Autorità Giudiziaria, chiedendo la reimmissione nel possesso della servitù di passaggio, attraverso la rimozione delle recinzioni, oltre al risarcimento dei danni. Con comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2020 si costituiva in giudizio la sig.ra che contestava integralmente le pretese attoree, eccependo CP_1 preliminarmente l'invalidità e/o l'inesistenza della notifica della riassunzione, perfezionatasi solo dopo l'iscrizione a ruolo della causa, e l'inosservanza dei termini minimi per comparire.
Nel merito sosteneva che l'attore e suo fratello non avevano mai esercitato il passaggio oggetto di causa, avendo l'accesso da un viottolo, in seguito divenuta vera e propria stradella, posta a nord del tratto di terreno dell'attore, e che i confini materiali invocati dall'attore non esistevano già da molti anni. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e in subordine, in caso di riconoscimento della servitù di passaggio, di rigettare la domanda di risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.09.2020 si costituivano in giudizio e che contestavano la ricostruzione fattuale Controparte_2 Controparte_3 fornita dall'attore, sostenendo che la servitù di passaggio oggetto di causa non era stata più esercitata dall'attore e che la recinzione cadeva su terreni di esclusiva proprietà dei convenuti. Rappresentavano che il viottolo posto a nord dei terreni in questione era stato nel tempo allargato, anche grazie alla cessione di porzione di terreno di proprietà del sig. e tale stradella, dipartendosi dalla Parte_2 strada vicinale Minardi SE MA arrivava direttamente nel terreno dell'attore. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, il rigetto della domanda di risarcimento danni.
All'udienza a trattazione scritta del 19.10.2020 venivano esaminate le eccezioni preliminari della convenuta e veniva differita la prima udienza. CP_1
All'udienza cartolare del 23.10.2020 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.. Le parti producevano tali memorie, con le relative richieste istruttorie.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 13.05.2022 venivano escussi il teste Testimone_1
per parte attrice e i testi e per i
[...] Parte_2 Testimone_2 convenuti - . Controparte_2 CP_3
All'udienza del 7.04.2023 venivano escussi i testi ed Testimone_3 [...]
per parte attrice. Testimone_4
Con comparsa di intervento volontario del 7.03.2025 si costituiva in giudizio il sig.
, precedentemente escusso come teste all'udienza del 13.05.2022, Parte_2 che rappresentava che “ In tale sede (n.d.r. udienza citata sopra) ha riferito di aver ceduto, circa trenta anni orsono, una porzione del proprio terreno prospiciente la strada Vicinale Minardi SE-MA per consentire l'allargamento di un viottolo a servizio delle proprietà dei sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 Testimone_2
- tale cessione, pur essendosi protratta per oltre un trentennio con l'effettivo utilizzo del passaggio da parte di tutti i proprietari frontisti, incluso l'attore dott. non è Parte_1 mai stata formalizzata mediante atto pubblico;
- nel corso della medesima udienza è emersa l'impossibilità di addivenire ad una definizione transattiva della controversia proprio in ragione della mancata partecipazione al giudizio del sig. , quale proprietario dell'area oggetto di cessione”. Parte_2
Pertanto, il sig. interveniva in giudizio per manifestare la propria Parte_2 adesione ad una transazione giudiziale che prevedesse:
-il riconoscimento formale della cessione del terreno costituente la sede dell'attuale stradella;
- la definizione precisa dei confini e delle modalità di utilizzo del passaggio;
- la regolarizzazione catastale della porzione ceduta;
- la costituzione di una servitù di passaggio in favore del dott. . Parte_1
All'udienza fissata a fini conciliativi del 11.07.2025, venivano discusse le condizioni dell'accordo ed emergeva la necessità della partecipazione al giudizio della moglie del sig. , la sig.ra . Parte_2 Parte_3
Quest'ultima si costituiva in giudizio con comparsa di intervento volontario del 27.10.2025, aderendo alla transazione in corso.
All'udienza del 30.10.2025 le parti congiuntamente precisavano le conclusioni e verbalizzavano nei seguenti termini:
“I procuratori delle parti chiedono di formalizzare l'accordo transattivo intervenuto fra le parti e inerente al diritto di passaggio, come richiesto da parte attrice, sulla particella dei coniugi
a sud della p.lla 575 sub. 1 già 769. Parte_4
I procuratori delle parti, in virtù dell'accordo raggiunto fra le parti, della procura speciale e di quanto accertato e dichiarato dalle parti medesime nel corso del procedimento, chiedono che il giudice voglia dare atto mediante sentenza della esistenza di un diritto di passaggio, in favore di attore e convenuti e sulla particella degli Controparte_2 Controparte_3 intervenienti, e oggi identificata al numero 575 sub. 1 del Parte_3 Parte_2
Catasto Fabbricati, già p.lla 769 del Catasto Terreni, Foglio di mappa 26 del Comune di Niscemi, che si diparte dalla strada vicinale Minardi sino al fondo di proprietà dell'attore sig.
proprietario della p.lla 174 Foglio 26 Catasto Terreni del Comune di Niscemi, Parte_1 che si sviluppa parallelamente al confine sud della p.lla 575 sub. 1, per la larghezza di metri 3 per tutta la sua estensione e per quanto in effetti si trova ed è materializzata;
con rinunzia dell'attore al diritto di passaggio sui fondi di proprietà dei convenuti di cui all'atto di citazione ed alle altre domande formulate in citazione;
con spese di trascrizione e di registro della sentenza a carico dei convenuti e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 spese del giudizio compensate fra le parti”.
L' accordo raggiunto dalle parti nei termini sopra riportati può essere recepito dal Tribunale, dando atto che lo stesso comporta la costituzione di servitù di passaggio a favore di , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
Le spese di lite devono essere compensate, stante la richiesta congiunta delle parti.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela
TA Di ET, così provvede:
- in conformità alle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30.10.2025, accerta e dichiara l'esistenza di una servitù di passaggio in favore di , Parte_1
e , sulla particella degli intervenienti, Controparte_2 Controparte_3 Pt_3
e , oggi identificata al numero 575 sub. 1 del Catasto
[...] Parte_2
Fabbricati, già p.lla 769 del Catasto Terreni, Foglio di mappa 26 del Comune di
Niscemi, che si diparte dalla strada vicinale Minardi sino al fondo di proprietà dell'attore sig. , proprietario della p.lla 174 Foglio 26 Catasto Terreni Parte_1 del Comune di Niscemi, che si sviluppa parallelamente al confine sud della p.lla 575 sub. 1, per la larghezza di metri 3 e per tutta la sua estensione;
-accerta e dichiara la rinunzia dell'attore al diritto di passaggio sui fondi di proprietà dei convenuti di cui all'atto di citazione ed alle altre domande formulate in citazione;
- ordina al Conservatore dei Pubblici Registri di procedere alle relative trascrizioni, con oneri di trascrizione e di registrazione della sentenza a carico dei convenuti
[...]
e ; CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Gela, lì 12.12.2025
Il Giudice On.
Angela TA Di ET
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Gela, in persona del Giudice monocratico onorario dott.ssa Angela R. Di ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 671/2020
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.7 (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Calabrese (c.f.: C.F._1
), giusta procura in calce all'atto di riassunzione del giudizio, C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Domenico Francesco La Rosa, sito in Gela, c.so Vittorio Emanuele n. 242
-attore-
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (c.f.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Aurelio Barbagallo C.F._3
(c.f.: , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._4 risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Niscemi, via Roma n. 9;
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 224 (c.f.: ), e nata a [...] il C.F._5 Controparte_3
18.04.1965 ed ivi residente in [...] (c.f.: , C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Tommaso Incarbone (c.f.:
), giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._7 risposta, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Niscemi, via Rossini n.22
- convenuti-
E NEI CONFRONTI DI: , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Settembre n. 344 (c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._8
MI NT (c.f.: ), giusta procura allegata alla C.F._9 comparsa di intervento del 7.05.2025, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Niscemi, via Brindisi n.27;
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_3
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. MI NT (c.f.: C.F._10
), giusta procura allegata alla comparsa di intervento del C.F._9
27.10.2025, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Niscemi, via Brindisi n.27;
-intervenuti-
Conclusioni congiunte delle parti come da verbale di udienza del 30.10.2025.
Esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione del 18.05.2020, il dott. riassumeva il Parte_1 giudizio iscritto precedentemente presso il Giudice di Pace di Gela con RG. 1339/2019 e definito con ordinanza di incompetenza in favore del Tribunale di Gela del 25.02.2020, a firma del Giudice di Pace Avv. Maria Salvatrice Farchica.
Con tale atto, l'attore chiamava in giudizio gli odierni convenuti rappresentando di essere titolare di una servitù di passaggio, in forza di atto di divisione, rogato dal Notaio Dott. di Caltagirone in data 12 Maggio 1955, di un fondo Persona_1 rustico sito a Niscemi, Contrada Vituso, in catasto al foglio di mappa n.26, particella 174.
La divisione individuava sette quote e prevedeva una servitù di passaggio “a piedi e a cavallo” a favore del proprio fondo ed a carico di un terreno di proprietà della convenuta foglio 26 particella n.315, e del limitrofo terreno dei CP_1 convenuti e corrispondente alla particella Controparte_2 Controparte_3
n.316 del foglio 26.
Tale diritto di passaggio era tuttavia stato ostacolato dai convenuti che avevano dapprima recintato il confine sui loro fondi limitrofi e successivamente impedito, attraverso un confine che trasversalmente attraversava il terreno di e CP_4 anche la strada di accesso, l'ingresso nella propria proprietà.
A seguito di diversi solleciti e di tentativo di mediazione, il sig. adiva Parte_1
l'Autorità Giudiziaria, chiedendo la reimmissione nel possesso della servitù di passaggio, attraverso la rimozione delle recinzioni, oltre al risarcimento dei danni. Con comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2020 si costituiva in giudizio la sig.ra che contestava integralmente le pretese attoree, eccependo CP_1 preliminarmente l'invalidità e/o l'inesistenza della notifica della riassunzione, perfezionatasi solo dopo l'iscrizione a ruolo della causa, e l'inosservanza dei termini minimi per comparire.
Nel merito sosteneva che l'attore e suo fratello non avevano mai esercitato il passaggio oggetto di causa, avendo l'accesso da un viottolo, in seguito divenuta vera e propria stradella, posta a nord del tratto di terreno dell'attore, e che i confini materiali invocati dall'attore non esistevano già da molti anni. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e in subordine, in caso di riconoscimento della servitù di passaggio, di rigettare la domanda di risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.09.2020 si costituivano in giudizio e che contestavano la ricostruzione fattuale Controparte_2 Controparte_3 fornita dall'attore, sostenendo che la servitù di passaggio oggetto di causa non era stata più esercitata dall'attore e che la recinzione cadeva su terreni di esclusiva proprietà dei convenuti. Rappresentavano che il viottolo posto a nord dei terreni in questione era stato nel tempo allargato, anche grazie alla cessione di porzione di terreno di proprietà del sig. e tale stradella, dipartendosi dalla Parte_2 strada vicinale Minardi SE MA arrivava direttamente nel terreno dell'attore. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, il rigetto della domanda di risarcimento danni.
All'udienza a trattazione scritta del 19.10.2020 venivano esaminate le eccezioni preliminari della convenuta e veniva differita la prima udienza. CP_1
All'udienza cartolare del 23.10.2020 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.. Le parti producevano tali memorie, con le relative richieste istruttorie.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 13.05.2022 venivano escussi il teste Testimone_1
per parte attrice e i testi e per i
[...] Parte_2 Testimone_2 convenuti - . Controparte_2 CP_3
All'udienza del 7.04.2023 venivano escussi i testi ed Testimone_3 [...]
per parte attrice. Testimone_4
Con comparsa di intervento volontario del 7.03.2025 si costituiva in giudizio il sig.
, precedentemente escusso come teste all'udienza del 13.05.2022, Parte_2 che rappresentava che “ In tale sede (n.d.r. udienza citata sopra) ha riferito di aver ceduto, circa trenta anni orsono, una porzione del proprio terreno prospiciente la strada Vicinale Minardi SE-MA per consentire l'allargamento di un viottolo a servizio delle proprietà dei sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 Testimone_2
- tale cessione, pur essendosi protratta per oltre un trentennio con l'effettivo utilizzo del passaggio da parte di tutti i proprietari frontisti, incluso l'attore dott. non è Parte_1 mai stata formalizzata mediante atto pubblico;
- nel corso della medesima udienza è emersa l'impossibilità di addivenire ad una definizione transattiva della controversia proprio in ragione della mancata partecipazione al giudizio del sig. , quale proprietario dell'area oggetto di cessione”. Parte_2
Pertanto, il sig. interveniva in giudizio per manifestare la propria Parte_2 adesione ad una transazione giudiziale che prevedesse:
-il riconoscimento formale della cessione del terreno costituente la sede dell'attuale stradella;
- la definizione precisa dei confini e delle modalità di utilizzo del passaggio;
- la regolarizzazione catastale della porzione ceduta;
- la costituzione di una servitù di passaggio in favore del dott. . Parte_1
All'udienza fissata a fini conciliativi del 11.07.2025, venivano discusse le condizioni dell'accordo ed emergeva la necessità della partecipazione al giudizio della moglie del sig. , la sig.ra . Parte_2 Parte_3
Quest'ultima si costituiva in giudizio con comparsa di intervento volontario del 27.10.2025, aderendo alla transazione in corso.
All'udienza del 30.10.2025 le parti congiuntamente precisavano le conclusioni e verbalizzavano nei seguenti termini:
“I procuratori delle parti chiedono di formalizzare l'accordo transattivo intervenuto fra le parti e inerente al diritto di passaggio, come richiesto da parte attrice, sulla particella dei coniugi
a sud della p.lla 575 sub. 1 già 769. Parte_4
I procuratori delle parti, in virtù dell'accordo raggiunto fra le parti, della procura speciale e di quanto accertato e dichiarato dalle parti medesime nel corso del procedimento, chiedono che il giudice voglia dare atto mediante sentenza della esistenza di un diritto di passaggio, in favore di attore e convenuti e sulla particella degli Controparte_2 Controparte_3 intervenienti, e oggi identificata al numero 575 sub. 1 del Parte_3 Parte_2
Catasto Fabbricati, già p.lla 769 del Catasto Terreni, Foglio di mappa 26 del Comune di Niscemi, che si diparte dalla strada vicinale Minardi sino al fondo di proprietà dell'attore sig.
proprietario della p.lla 174 Foglio 26 Catasto Terreni del Comune di Niscemi, Parte_1 che si sviluppa parallelamente al confine sud della p.lla 575 sub. 1, per la larghezza di metri 3 per tutta la sua estensione e per quanto in effetti si trova ed è materializzata;
con rinunzia dell'attore al diritto di passaggio sui fondi di proprietà dei convenuti di cui all'atto di citazione ed alle altre domande formulate in citazione;
con spese di trascrizione e di registro della sentenza a carico dei convenuti e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 spese del giudizio compensate fra le parti”.
L' accordo raggiunto dalle parti nei termini sopra riportati può essere recepito dal Tribunale, dando atto che lo stesso comporta la costituzione di servitù di passaggio a favore di , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
Le spese di lite devono essere compensate, stante la richiesta congiunta delle parti.
PQM
Il Tribunale di Gela, nella persona del giudice monocratico onorario, dott.ssa Angela
TA Di ET, così provvede:
- in conformità alle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30.10.2025, accerta e dichiara l'esistenza di una servitù di passaggio in favore di , Parte_1
e , sulla particella degli intervenienti, Controparte_2 Controparte_3 Pt_3
e , oggi identificata al numero 575 sub. 1 del Catasto
[...] Parte_2
Fabbricati, già p.lla 769 del Catasto Terreni, Foglio di mappa 26 del Comune di
Niscemi, che si diparte dalla strada vicinale Minardi sino al fondo di proprietà dell'attore sig. , proprietario della p.lla 174 Foglio 26 Catasto Terreni Parte_1 del Comune di Niscemi, che si sviluppa parallelamente al confine sud della p.lla 575 sub. 1, per la larghezza di metri 3 e per tutta la sua estensione;
-accerta e dichiara la rinunzia dell'attore al diritto di passaggio sui fondi di proprietà dei convenuti di cui all'atto di citazione ed alle altre domande formulate in citazione;
- ordina al Conservatore dei Pubblici Registri di procedere alle relative trascrizioni, con oneri di trascrizione e di registrazione della sentenza a carico dei convenuti
[...]
e ; CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Gela, lì 12.12.2025
Il Giudice On.
Angela TA Di ET