Art. 6.
I proventi derivanti dall'applicazione delle tasse di ingresso previste dalla presente legge sono di pertinenza dell'erario e sono versati all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.
Si applicano le norme di cui all' articolo 4 della legge 26 novembre 1955, n. 1317 .
I proventi derivanti dall'applicazione delle tasse di ingresso previste dalla presente legge sono di pertinenza dell'erario e sono versati all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.
Si applicano le norme di cui all' articolo 4 della legge 26 novembre 1955, n. 1317 .