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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/11/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1105/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BIANCHI ANDREA
RICORRENTE
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. ORRU' MASSIMILIANO
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
si rivolgeva all'intestato Tribunale chiedendo l'emissione di opportuni provvedimenti, Parte_1 anche ai sensi degli artt. 473-bis.6 c.p.c. e 473-bis. 10 c.p.c., affinché venisse garantito l'effettivo rispetto del provvedimento del Tribunale di Rimini n. cronol. 496/2016 del 16/02/2016 RG n. 1571/2015 con il quale le parti si accordavano in merito all'affidamento e mantenimento della figlia
1 minore , nata il [...] dalla relazione con e, in particolare, chiedeva Per_1 Controparte_1 che gli venisse garantito il diritto di visita alla figlia.
Il ricorrente lamentava di aver sempre ottemperato agli oneri economici verso la figlia ma di averla vista poco fino al nulla negli ultimi anni;
lamenta di conoscerla poco, di non avere neanche il suo numero di telefono mentre dichiara di volerla frequentare maggiormente e di essere disponibile ad intraprendere un percorso psico-terapeutico volto a favorire la ripresa dei rapporti padre-figlia.
Si costituiva la madre, la quale chiedeva il rigetto di tutte le avverse richieste ed Controparte_1 insisteva per la previsione di visite libere nel rispetto della volontà della minore oggi
Per_1 diciassettenne. Spiegava la resistente che l'assenza del padre ed il suo disinteresse verso
Per_1 avevano concorso a causare la situazione per cui oggi chiede l'intervento del giudice per Pt_1 favorire i rapporti padre-figlia. Infatti, ricordava come il resistente mai nel corso degli anni si fosse recato a scuola a parlare con gli insegnanti, avesse accompagnato a visite mediche, le avesse
Per_1 fatto regali, si fosse interessato della sua vita sociale etc...ma ciò nonostante la resistente aveva sempre favorito gli incontri padre-figlia. La resistente, quindi, lamentava oltre al disinteresse del ricorrente verso la figlia, l'adozione da parte dello stesso di comportamenti non adeguati, non collaborativi - come il rifiuto dell'autorizzazione al rilascio del passaporto per ed assillanti verso la figlia
Per_1 che a seguito di un episodio in cui mentre era al mare il padre l'ha chiamata innumerevoli volte così provocando il rifiuto da parte della figlia di utilizzare il cellulare per un lungo periodo di tempo e poi, il rifiuto di comunicare il suo numero al padre.
All'udienza del 12.10.2023 ascoltate le parti in contraddittorio, il Giudice dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione e della circostanza che entrambe le parti concordavano sulla necessità di effettuare una ctu, quindi, disponeva una ctu sul nucleo familiare, sulla condizione di disagio della minore e sulla possibilità di ricostituzione del legame paterno, nominava il ctu - non adottava ulteriori provvedimenti provvisori e fissava l'udienza per il giuramento che si svolgeva il 04.04.2024.
La CTU, espletata in corso di causa, redatta con professionalità, con risposte coerenti rispetto ai quesiti formulati e alle richieste di chiarimenti formulate dai difensori e dai consulenti delle parti, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha ripercorso la storia di ciascuno, evidenziava come dalle osservazioni e valutazioni svolte, si possa desumere che sia difesa dall'idea di vivere emozioni troppo forti scaturite Per_1 da un possibile confronto con il padre e che per mantenere un proprio equilibrio abbia bisogno di mantenere la condizione protetta nella situazione con la madre, il compagno e la sorella. Rilevava, inoltre, il ctu come i genitori avessero inconsapevolmente coinvolto la figlia nel loro conflitto e non fossero riusciti a proteggerla dai propri sentimenti di rabbia e angoscia. Concludeva la ctu che per il riavvicinamento con la figura paterna, fosse necessario da parte del padre intraprendere un paziente percorso di recupero del rapporto con la figlia in cui si il padre si deve impegnare a tenere un regolare contatto telefonico con la figlia, con messaggi in cui esprima un interesse rispetto alla sua vita scolastica e sportiva, farle dei regali per il compleanno o per qualsiasi occasione si presenti per farla sentire pensata e riconosciuta nel proprio valore di figlia adolescente. Rimarcava il ruolo di mediatrice da parte della madre, la quale ha il compito di sostenere il percorso attraverso un ruolo di mediazione che trasmetta nella figlia fiducia nel padre e possa favorire una riparazione dell'immagine interna paterna deteriorata da sentimenti di rancore e rabbia. Infine, la ctu consigliava: per un Per_1 percorso psicologico individuale per elaborare gli eventi dolorosi che hanno segnato la sua crescita e per sostenerla nella possibilità di recuperare un rapporto con il padre;
per i genitori un percorso psicologico individuale;
per il padre un percorso psicologico per essere guidato e sostenuto nell' avvicinarsi alla figlia con modalità adeguate alla sua età e per raggiungere una maggiore gestione delle proprie emozioni;
per la madre un sostegno psicologico per essere aiutata nella relazione con il padre e a gestire le difficoltà che si presentano nel contatto del padre con la figlia.
2 Posto che l'unico elemento in contestazione tra le parti risultano essere le visite padre-figlia, visti gli atti e documenti di causa, viste le risultanze della ctu la quale da ampiamente atto della conflittualità tra le parti, delle difficoltà relazionali tra le parti e tra padre e figlia, visto anche l'approssimarsi di alla maggiore età, dispone -fermo il resto- visite padre-figlia per due pomeriggi a settimana Per_1
– orientativamente il mercoledì e la domenica compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di ed in accordo con la madre – ciò risponde al supremo interesse del minore a Per_1 ricostruire e mantenere il rapporto con il padre. Inoltre, dispone l'attivazione di un percorso psicologico per al fine di elaborare il vissuto e recuperare il rapporto con il padre;
Invita il Per_1 ricorrente e la resistente ad intraprendere un percorso per la bigenitorialità dapprima individuale al fine di superare il conflitto, migliorare la comunicazione e collaborare attivamente per Per_1
Invita il ricorrente a seguire un percorso psicologico che lo supporti nel percorso di avvicinamento alla figlia e per la gestione delle proprie emozioni;
La peculiarità della vicenda familiare giustifica l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Dispone -fermo il resto- visite padre-figlia per due pomeriggi a settimana – orientativamente il mercoledì e la domenica compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di Per_1 ed in accordo con la madre;
Dispone l'attivazione di un percorso psicologico per al fine di elaborare il vissuto e Per_1 recuperare il rapporto con il padre;
Invita il ricorrente e la resistente ad intraprendere un percorso per la bigenitorialità dapprima individuale al fine di superare il conflitto, migliorare la comunicazione e collaborare attivamente per;
Per_1
Invita il ricorrente a seguire un percorso psicologico che lo supporti nel percorso di avvicinamento alla figlia e per la gestione delle proprie emozioni.
Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1105/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BIANCHI ANDREA
RICORRENTE
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. ORRU' MASSIMILIANO
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
si rivolgeva all'intestato Tribunale chiedendo l'emissione di opportuni provvedimenti, Parte_1 anche ai sensi degli artt. 473-bis.6 c.p.c. e 473-bis. 10 c.p.c., affinché venisse garantito l'effettivo rispetto del provvedimento del Tribunale di Rimini n. cronol. 496/2016 del 16/02/2016 RG n. 1571/2015 con il quale le parti si accordavano in merito all'affidamento e mantenimento della figlia
1 minore , nata il [...] dalla relazione con e, in particolare, chiedeva Per_1 Controparte_1 che gli venisse garantito il diritto di visita alla figlia.
Il ricorrente lamentava di aver sempre ottemperato agli oneri economici verso la figlia ma di averla vista poco fino al nulla negli ultimi anni;
lamenta di conoscerla poco, di non avere neanche il suo numero di telefono mentre dichiara di volerla frequentare maggiormente e di essere disponibile ad intraprendere un percorso psico-terapeutico volto a favorire la ripresa dei rapporti padre-figlia.
Si costituiva la madre, la quale chiedeva il rigetto di tutte le avverse richieste ed Controparte_1 insisteva per la previsione di visite libere nel rispetto della volontà della minore oggi
Per_1 diciassettenne. Spiegava la resistente che l'assenza del padre ed il suo disinteresse verso
Per_1 avevano concorso a causare la situazione per cui oggi chiede l'intervento del giudice per Pt_1 favorire i rapporti padre-figlia. Infatti, ricordava come il resistente mai nel corso degli anni si fosse recato a scuola a parlare con gli insegnanti, avesse accompagnato a visite mediche, le avesse
Per_1 fatto regali, si fosse interessato della sua vita sociale etc...ma ciò nonostante la resistente aveva sempre favorito gli incontri padre-figlia. La resistente, quindi, lamentava oltre al disinteresse del ricorrente verso la figlia, l'adozione da parte dello stesso di comportamenti non adeguati, non collaborativi - come il rifiuto dell'autorizzazione al rilascio del passaporto per ed assillanti verso la figlia
Per_1 che a seguito di un episodio in cui mentre era al mare il padre l'ha chiamata innumerevoli volte così provocando il rifiuto da parte della figlia di utilizzare il cellulare per un lungo periodo di tempo e poi, il rifiuto di comunicare il suo numero al padre.
All'udienza del 12.10.2023 ascoltate le parti in contraddittorio, il Giudice dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione e della circostanza che entrambe le parti concordavano sulla necessità di effettuare una ctu, quindi, disponeva una ctu sul nucleo familiare, sulla condizione di disagio della minore e sulla possibilità di ricostituzione del legame paterno, nominava il ctu - non adottava ulteriori provvedimenti provvisori e fissava l'udienza per il giuramento che si svolgeva il 04.04.2024.
La CTU, espletata in corso di causa, redatta con professionalità, con risposte coerenti rispetto ai quesiti formulati e alle richieste di chiarimenti formulate dai difensori e dai consulenti delle parti, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha ripercorso la storia di ciascuno, evidenziava come dalle osservazioni e valutazioni svolte, si possa desumere che sia difesa dall'idea di vivere emozioni troppo forti scaturite Per_1 da un possibile confronto con il padre e che per mantenere un proprio equilibrio abbia bisogno di mantenere la condizione protetta nella situazione con la madre, il compagno e la sorella. Rilevava, inoltre, il ctu come i genitori avessero inconsapevolmente coinvolto la figlia nel loro conflitto e non fossero riusciti a proteggerla dai propri sentimenti di rabbia e angoscia. Concludeva la ctu che per il riavvicinamento con la figura paterna, fosse necessario da parte del padre intraprendere un paziente percorso di recupero del rapporto con la figlia in cui si il padre si deve impegnare a tenere un regolare contatto telefonico con la figlia, con messaggi in cui esprima un interesse rispetto alla sua vita scolastica e sportiva, farle dei regali per il compleanno o per qualsiasi occasione si presenti per farla sentire pensata e riconosciuta nel proprio valore di figlia adolescente. Rimarcava il ruolo di mediatrice da parte della madre, la quale ha il compito di sostenere il percorso attraverso un ruolo di mediazione che trasmetta nella figlia fiducia nel padre e possa favorire una riparazione dell'immagine interna paterna deteriorata da sentimenti di rancore e rabbia. Infine, la ctu consigliava: per un Per_1 percorso psicologico individuale per elaborare gli eventi dolorosi che hanno segnato la sua crescita e per sostenerla nella possibilità di recuperare un rapporto con il padre;
per i genitori un percorso psicologico individuale;
per il padre un percorso psicologico per essere guidato e sostenuto nell' avvicinarsi alla figlia con modalità adeguate alla sua età e per raggiungere una maggiore gestione delle proprie emozioni;
per la madre un sostegno psicologico per essere aiutata nella relazione con il padre e a gestire le difficoltà che si presentano nel contatto del padre con la figlia.
2 Posto che l'unico elemento in contestazione tra le parti risultano essere le visite padre-figlia, visti gli atti e documenti di causa, viste le risultanze della ctu la quale da ampiamente atto della conflittualità tra le parti, delle difficoltà relazionali tra le parti e tra padre e figlia, visto anche l'approssimarsi di alla maggiore età, dispone -fermo il resto- visite padre-figlia per due pomeriggi a settimana Per_1
– orientativamente il mercoledì e la domenica compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di ed in accordo con la madre – ciò risponde al supremo interesse del minore a Per_1 ricostruire e mantenere il rapporto con il padre. Inoltre, dispone l'attivazione di un percorso psicologico per al fine di elaborare il vissuto e recuperare il rapporto con il padre;
Invita il Per_1 ricorrente e la resistente ad intraprendere un percorso per la bigenitorialità dapprima individuale al fine di superare il conflitto, migliorare la comunicazione e collaborare attivamente per Per_1
Invita il ricorrente a seguire un percorso psicologico che lo supporti nel percorso di avvicinamento alla figlia e per la gestione delle proprie emozioni;
La peculiarità della vicenda familiare giustifica l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Dispone -fermo il resto- visite padre-figlia per due pomeriggi a settimana – orientativamente il mercoledì e la domenica compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di Per_1 ed in accordo con la madre;
Dispone l'attivazione di un percorso psicologico per al fine di elaborare il vissuto e Per_1 recuperare il rapporto con il padre;
Invita il ricorrente e la resistente ad intraprendere un percorso per la bigenitorialità dapprima individuale al fine di superare il conflitto, migliorare la comunicazione e collaborare attivamente per;
Per_1
Invita il ricorrente a seguire un percorso psicologico che lo supporti nel percorso di avvicinamento alla figlia e per la gestione delle proprie emozioni.
Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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