Art. 2.
A decorrere dall'anno finanziario 1979 il contributo annuo fissato dalla legge 31 ottobre 1967, n. 1081 , a favore dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma", istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 2023 , e' elevato a lire 300 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.
A decorrere dall'anno finanziario 1979 il contributo annuo fissato dalla legge 31 ottobre 1967, n. 1081 , a favore dell'Ente autonomo "Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma", istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 2023 , e' elevato a lire 300 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.