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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9210 del Ruolo Generale dell'anno 2023
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
– in persona del legale rapp.te p.t. - rappresentata e difesa, congiuntamente Parte_1
e disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Giacomo D'Attorre e Avv. Mario Oliviero con studio in Napoli alla Via Depretis n. 51,
OPPONENTE
E
, già - in persona del nominato curatore Controparte_1 Controparte_2 dott. ed elettivamente domiciliato in Foligno, Piazza Matteotti n. 29, presso l'Avv. Persona_1
LI IE del foro di Perugia che lo rappresenta e difende.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, la – in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. - ha proposto opposizione avverso il d.i.n. 1975/23 ( RG n. 7823/23), reso dal Tribunale di Salerno in data 6.11.23 e notificato in data 13.11.23 ( GI dott. Corrado D'Ambrosio), con il quale le è stato ingiunto, il pagamento, in favore della opposta di €.1.338.561,83, oltre interessi legali e spese della procedura.
L'opponente, instava per la revoca del decreto ingiuntivo, esponendone le motivazioni. Concludeva
:“in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo 1975/2023, concesso dal Tribunale di Salerno il
6 novembre 2023, RG n. 7823/2023, non provvisoriamente esecutivo e notificato a mezzo pec in data 13 novembre 2023, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- nel merito, rigettare in ogni caso la domanda proposta per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- tutto con Controparte_1 vittoria di spese e competenze”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Concludeva:
“Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis: in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito: respingere l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata per i motivi esposti nella parte motiva del suesteso atto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto in ogni sua statuizione. In via subordinata e salvo gravame: condannare
l'opponente alla minor somma ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria del giudizio;
il tutto oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture emesse al loro effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 13.01.25, il GI, dott.ssa D'Ambrosio, dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e rinviava l'udienza per l'escussione di due testi.
All'udienza del 7.10.25,i procuratori delle parti chiedevano volersi dichiarare cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio e compensazione delle spese di lite, riportandosi integralmente all' istanza congiunta del 6 ottobre, con la quale dichiaravano di rinunciare ai sensi e per gli effetti dell' art. 306 cpc agli atti e all' azione del presente giudizio. In particolare
[...] rinunciava all'opposizione a decreto ingiuntivo ed il Controparte_3 Controparte_1 rinunciava al decreto ingiuntivo.
All'udienza del 21.10.25, questo giudice, in sostituzione temporanea, si riservava di provvedere.
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società ricorrente (opposta nel presente giudizio) assume di essere creditrice della della predetta somma di € 1.338.561,83 in linea Parte_1 capitale, di cui alle fatture emesse dal 31/05/2016 sino alla data del 22/11/2017, per le forniture rese e rimaste impagate. In pratica, la ricorrente, all'epoca denominata Graded Sicilia s.c.ar.l., ebbe a stipulare con opponente nel presente giudizio), contratto di appalto, Parte_1 avente ad oggetto l'affidamento dei “servizi energetici integrati per il miglioramento dell'efficienza energetica comunale, in attuazione al D. Lgs 115/2008. La società, in particolare, doveva provvedere alla diagnosi energetica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza e risparmio energetico e gestionale del servizio energia con finanziamento tramite terzi. Oggetto dell'appalto comprendeva anche il servizio di gestione della illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti comunali con l'opzione del funzionamento tramite terzi e il servizio di gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva delle tombe nel cimitero comunale in località Costa, con l'opzione del finanziamento tramite terzi”. Tali forniture venivano rese dalla ricorrente che, nelle more, era stata poi dichiarata fallita con sentenza n. 31 del 25/10/2021 del Tribunale di Spoleto.
Va sinteticamente ribadito, in punto di diritto, che la cessazione della materia del contendere – cui consegue il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio – presuppone che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi oggettivi o atti volontari delle parti idonei a determinare l'eliminazione di ogni posizione di contrasto.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite.
Il giudice può in qualsiasi stato e grado del giudizio, dare atto della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio stesso, se ne riscontri i presupposti, è cioè se risulti acquisita o ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso, atteso che, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito.
Nel caso di specie, la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda introduttiva del giudizio è data dal mutamento della situazione sostanziale, verificatasi in virtù dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti, le quali dichiarano di rinunciare alle rispettive pretese.
Considerato che all'udienza in presenza, del 7.10.25, i procuratori delle parti, riportandosi alla dichiarazione congiunta depositata in via telematica in data 6.10.25, hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 cpc, di rinunciare agli atti e all'azione di giudizio pendente dinanzi al
Tribunale di Salerno RG 9210/2023 (in particolare rinuncia all'opposizione a Controparte_3 decreto ingiuntivo ed il rinuncia al decreto ingiuntivo); considerato, inoltre, che Controparte_1 risulta depositata agli atti telematici, la rinuncia all'opposizione e l'accettazione della rinuncia, da parte dell'opposta regolarmente firmata con modalità digitale (avv. LI IE) e regolarmente notificata a mezzo pec all'opponente, può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Si osserva che, in ordine alle spese di giudizio, la statuizione di cessazione della materia del contendere impone al giudice di pronunciarsi sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, dove l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza.
Nel caso in esame, dalle dichiarazioni rese, si rileva che le parti hanno stabilito che le spese legali restano interamente compensate.
Per tale motivo esse andranno compensate tra le parti.
Si dà atto della dichiarazione dei procuratori delle parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere nel presente giudizio.
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1975/23, emesso dal Tribunale di Salerno, in data 6.11.23.
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite per la fase monitoria e per la fase di merito conseguente.
4) Ordina al conservatore dei RR.II. la cancellazione della domanda introduttiva.
Salerno, 22.10.25
Il GOP
Dott.ssa Paola Corabi