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21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 1252.
(Pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima o interna).
Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio marittimo sono:
1) la consegna a bordo da uno a cinque giorni;
2) l'arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni;
3) la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una quota di utili da venti a trecento lire;
4) la inibizione dall'esercizio della professione marittima per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
5) la cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare.
Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio della navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5.
Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della nave o dal comandante del porto, nonche' dalle autorita' consolari e dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti nell'articolo 1248, nn. 5 e 6.
La pena indicata nel n. 3 e' applicata dal comandante del porto. Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le comunicazioni.
(Pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima o interna).
Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio marittimo sono:
1) la consegna a bordo da uno a cinque giorni;
2) l'arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni;
3) la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una quota di utili da venti a trecento lire;
4) la inibizione dall'esercizio della professione marittima per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
5) la cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare.
Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio della navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5.
Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della nave o dal comandante del porto, nonche' dalle autorita' consolari e dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti nell'articolo 1248, nn. 5 e 6.
La pena indicata nel n. 3 e' applicata dal comandante del porto. Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le comunicazioni.
Commentari • 2
- 1. Lavoro marittimoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021 · 5.933353
[…] Il marittimo, infatti, risulta sottoposto ad un rigido rapporto di gerarchia, che fa capo non già al datore di lavoro con il quale si è stipulato l'ingaggio, e cioè l'armatore, bensì al comandante della nave, a sua volta un dipendente dell'armatore, a cui spettano specifici poteri disciplinari, che possono persino comportare l'inflizione di sanzioni restrittive della libertà personale (art. 1252, nn. 1 e 2, cod. nav.), o l'inibizione temporanea o permanente dell'esercizio della professione di marittimo (art. 1252, nn. 4 e 5). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 15
- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 20/05/2021, n. 749Provvedimento: […] Con decreto -OMISSIS-, il Direttore Marittimo della Capitaneria di Porto di Livorno comminava allo stesso, ai sensi dell'art. 1252 cod. nav., la sanzione disciplinare della ritenuta del salario per 7 giorni; a base della sanzione era posta la violazione delle previsioni di cui all'art. 1251, n. 3 (<Leggi di più...
>) e 9 (< >) del codice della navigazione per avere < >. Il decreto sopra richiamato era impugnato dal ricorrente che articolava unico motivo di violazione artt. 1251 e 1252 cod. nav., eccesso di potere per travisamento di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, violazione dei principi del giusto procedimento, violazione art. 111 Cost., violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. - sanzione disciplinare·
- violazione art. 1251 e 1252 cod. nav.·
- violazione principi del giusto procedimento·
- pianificazione del viaggio in modo pericoloso·
- sospensione del giudizio per omessa notifica·
- principio di trasparenza dell'azione amministrativa·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- giurisprudenza in materia disciplinare·
- spese di giudizio·
- esposti anonimi·
- ritenuta del salario